(2) Metodo di calcolo dell'esl (equivalente sovvenzione lordo) connessa a prestiti agevolati erogati da ISMEA tramite il proprio Fondo credito.
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1 COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, C(2013) 5035 final Oggetto: Aiuti di Stato/Italia - Aiuto n. SA (2013/N) Metodo di calcolo dell'esl (equivalente sovvenzione lordo) connessa a prestiti agevolati erogati da ISMEA tramite il proprio Fondo credito Signora Ministro, Mi pregio informarla che la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni in merito al metodo di calcolo sopra menzionato. Per adottare questa decisione la Commissione si è basata sulle considerazioni di seguito illustrate: PROCEDIMENTO (1) Con lettera del 3 luglio 2013, protocollata lo stesso giorno, a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, la Rappresentanza permanente d'italia presso l'unione europea ha notificato una modifica di una decisione sul metodo di calcolo dell'elemento di aiuto contenuto nei prestiti pubblici. Le autorità italiane hanno trasmesso un complemento d'informazioni con lettera del 9 luglio 2013, protocollata il giorno stesso. DESCRIZIONE DEL METODO Titolo (2) Metodo di calcolo dell'esl (equivalente sovvenzione lordo) connessa a prestiti agevolati erogati da ISMEA tramite il proprio Fondo credito. Obiettivo (3) Con la presente notifica, le autorità italiane hanno l'intenzione di modificare il regime SA (2011/N), nel quadro del quale la Commissione ha approvato S.E On. Emma BONINO Ministro degli Affari esteri P.le della Farnesina 1 I Roma Commission européenne, B-1049 Bruxelles Belgique Europese Commissie, B-1049 Brussel België
2 con decisione 1 un metodo di calcolo dell'elemento d'aiuto nella concessione di prestiti agevolati con risorse pubbliche nazionali, regionali o dell'unione (in prosieguo: il «metodo di calcolo»). La modifica intende consentire modalità di accesso degli istituti bancari intermediari più rapide e meno onerose, nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione della selezione 2. (4) Le autorità italiane hanno confermato che tutte le altre condizioni contenute nella decisione di approvazione del regime resteranno valide per tutto il periodo della sua vigenza: si tratta infatti di un metodo di calcolo conforme alle norme dei Programmi di sviluppo rurale nell'ambito delle azioni di ingegneria finanziaria, e ai regolamenti e alle comunicazioni in materia di aiuti di Stato applicabili al settore agricolo e alimentare: il regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/ (in seguito: BER); gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale (in seguito: gli orientamenti); il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) 5 (in seguito: GBER). (5) Nella forma attuale, e come contemplato dalla presente decisione, questo metodo di calcolo riguarda soltanto i prestiti pubblici concessi mediante ISMEA e che sono complementari rispetto a un prestito bancario concesso a condizioni di mercato per la stessa azione. Beneficiari (6) Potranno beneficiare degli aiuti che potranno essere concessi in forma di prestito agevolato tutte le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese del settore agricolo e agro-industriale. Il numero di potenziali beneficiari è di oltre soggetti. Forma e durata dell'intervento (7) Si tratta di prestiti a tassi ridotti. Il metodo di calcolo è applicabile fino al 31 dicembre (8) Le autorità italiane si sono impegnate a sospendere l'applicazione del metodo nel caso in cui la Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di calcolo dei tassi di riferimento e di aggiornamento (in prosieguo: semplicemente "la Comunicazione") non sarà più in vigore o di adattarlo per Decisione della Commissione C(2011) 2929 del Per ulteriori dettagli si rinvia ai paragrafi 25 e seguenti della presente decisione. GU L 358 del GU C 319 del GU L 214 del
3 renderlo compatibile, se necessario, con eventuali modifiche di questa stessa Comunicazione o delle altre basi giuridiche menzionate. Le autorità italiane si sono altresì impegnate a notificare qualunque modifica a questo metodo di calcolo, come nel caso in oggetto. (9) Le autorità italiane hanno confermato che gli aiuti non potranno essere concessi alle imprese che sarebbero in difficoltà ai sensi degli "Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà 6 ". (10) Le autorità italiane s'impegnano a sospendere il pagamento di aiuti in base al regime notificato nei confronti di qualsiasi impresa che abbia beneficiato di un precedente aiuto illegale dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione, finché tale impresa non abbia rimborsato o versato in un conto bloccato l'importo totale dell'aiuto illegale e incompatibile, inclusi gli interessi di recupero. (11) I principali elementi del metodo di calcolo illustrati nel caso SA (2011/N) sono i seguenti: Principali elementi del metodo di calcolo Gestore del fondo (ISMEA) (12) L'ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) realizza servizi informativi, assicurativi e finanziari e costituisce forme di garanzia creditizia e finanziaria per le imprese agricole e le loro forme associate. Caratteristiche generali del Fondo (13) Il Fondo opera sulla base di una dotazione finanziaria versata da un ente finanziatore (statale o regionale) e diretta all'erogazione di finanziamenti agevolati ad imprese agricole ed agro-alimentari. (14) L'ente finanziatore fissa dei vincoli in merito alla natura e alla durata dei finanziamenti oltre che in relazione alle tipologie di soggetti, i settori e le tipologie di operazioni da finanziare, in conformità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Struttura e funzionamento del Fondo (15) A ciascun beneficiario è rilasciato un finanziamento in parte a carico del Fondo, in parte a carico della banca. La quota di partecipazione del fondo non potrà superare il 50%. (16) La quota del Fondo è rilasciata con un tasso di interesse ridotto, o a tasso zero, mentre la quota bancaria è rilasciata a condizioni di mercato. (17) La raccolta delle domande di finanziamento e delle relative informazioni sulle operazioni e sui beneficiari viene effettuata dalle banche. La valutazione tecnica delle domande è di competenza del Fondo o dell'ente finanziatore, che sono 6 GU C 244, del
4 responsabili della verifica di compatibilità dell'ammontare di aiuto erogato, calcolato in termini di ESL. (18) Il rischio grava sulla banca e sul Fondo in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione. Le eventuali garanzie richieste dalla banca erogante a copertura dei rischi dell'operazione proteggono la banca ed il Fondo, in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione nell'operazione. Analisi sulla presenza di aiuto a favore delle banche intermediarie (19) Il funzionamento del Fondo consente di escludere l'eventuale presenza di aiuti a favore delle banche per i seguenti motivi: Metodo di calcolo gli istituti di credito erogano la propria quota di finanziamento con risorse proprie e a tasso di mercato; con riferimento alla quota pubblica del finanziamento gli istituti di credito si limitano a trasferire ai beneficiari le somme erogate dal Fondo e a riscuotere le rate di rimborso; il rischio relativo alla parte del finanziamento privato grava esclusivamente sulla banca; la selezione delle banche è attuata sulla base di una procedura pubblica e non discriminatoria; la suddetta procedura è aperta a tutti gli istituti di credito operanti in Italia. (20) Il valore dell'elemento di aiuto secondo il calcolo dell'esl è calcolato con riferimento alla sola quota pubblica, concessa interamente con risorse pubbliche e ad un tasso agevolato. (21) Per ciascuna operazione è calcolato un tasso d'interesse secondo le disposizioni della Comunicazione: tasso base indicato dalla Commissione con riferimento all'ibor a un anno (in prosieguo: tasso di base CE); margine determinato per ciascuna operazione sulla base del rating dell'impresa beneficiaria e delle garanzie offerte (in prosieguo: margine), in conformità con la tabella della Comunicazione. (22) Il rating utilizzato per il calcolo è quello applicato dalla banca intermediaria all'impresa beneficiaria. Nel caso di mutuatari che non abbiano situazioni precedenti in materia di crediti, come le nuove imprese (start-up), il tasso di base sarà maggiorato di almeno 400 punti base. Le imprese con un rating equivalente alla categoria CCC o inferiore, non potranno essere beneficiarie di finanziamento. (23) Il tasso teorico (tt) viene calcolato come segue: tt = tasso base CE + margine 4
5 (24) L'ESL è la differenza tra il tasso teorico di riferimento e il tasso effettivo applicato alla quota pubblica dell'operazione di finanziamento. Il valore sarà attualizzato al momento dell'erogazione del prestito sulla base del tasso di attualizzazione fissato dalla Comunicazione. L'ESL è dunque il risultato della seguente operazione 7 : ESL = N Σ (Cn-1 x ta) x 1/(1+tR) n=1 n Ragioni della modifica (25) Attualmente, la decisione stabilisce che l'erogazione dei finanziamenti non deve avvenire direttamente ad opera del Fondo, ma attraverso il ricorso a banche intermediarie, selezionate sulla base di una procedura pubblica periodica aperta a tutti i soggetti bancari. Inoltre si prevede che i criteri di selezione saranno definiti dal Fondo non solo con riferimento a requisiti strutturali, ma anche sulla base delle migliori offerte in merito allo spread massimo e minimo applicato alle operazioni per la quota di finanziamento di competenza della banca. (26) Tale procedura per la selezione delle banche partner potrebbe risultare eccessivamente onerosa e fortemente limitativa a causa delle dimensioni limitate dell intervento che si intende porre in essere e delle frequenti modifiche strutturali e di strategie commerciali operate dal settore bancario. Inoltre, a causa della difficile congiuntura delle finanze pubbliche, la dotazione complessiva dello strumento potrebbe essere inferiore a quella inizialmente prevista. (27) In simili condizioni, gli stessi istituti di credito potrebbero trovare poco appetibile la partecipazione alla selezione. (28) Per questi motivi, si propone la possibilità per il Fondo di operare con quelle banche che aderiscano ad un protocollo standard recante le procedure operative per il funzionamento del Fondo di credito. Aderendo ad esso, le banche diventerebbero partner nell attività di erogazione dei finanziamenti. In questo modo, la possibilità di adesione sarebbe estesa a tutte le banche operanti in Italia, anche alle banche di minori dimensioni con attività concentrate proficuamente solo su specifici territori. (29) I criteri di trasparenza individuati dalla decisione si giustificherebbero invece quando l entità o l origine delle risorse da immettere nel Fondo di credito, fosse tale da richiedere particolari caratteristiche delle banche (ad es. di conoscenza di particolari settori od altro), per massimizzarne l efficienza in termini di risultato finale. In tal senso, l utilizzo di una procedura di selezione consentirebbe di individuare tra le banche partner quelle che di più assicurano la presenza di tali caratteristiche specifiche. 7 N = numero totale di rate; n = rata; Cn-1 = Capitale residuo al periodo n; ta: riduzione del tasso a favore del beneficiario, pari alla differenza tra il tasso teorico di mercato e il tasso effettivo della quota pubblica dell'operazione; tr: tasso di attualizzazione fissato dalla Comunicazione. 5
6 (30) La nuova procedura di individuazione degli intermediari offre a tutte le banche di aderire al protocollo standard, predisposto da ISMEA in condivisione con le organizzazioni di rappresentanza delle banche, i cui contenuti sarebbero identici per tutte le banche aderenti. L esistenza dello strumento e la possibilità di adesione aperta a tutte le banche sarebbe resa pubblica sul sito internet di ISMEA e sarebbe oggetto di un attività di comunicazione e informazione diretta. Componente d'incentivo (31) Le autorità italiane hanno confermato che l'utilizzazione del metodo di calcolo in oggetto è subordinata alla decisione positiva della Commissione sulla misura in oggetto e che la concessione dei prestiti sarà possibile soltanto nell'ambito dei regimi che saranno notificati o comunicati alla Commissione conformemente alle norme degli orientamenti o dei regolamenti d'esenzione (BER e GBER). VALUTAZIONE DEL METODO DI CALCOLO (32) Nella sua decisione del 2011, ai punti 37 e seguenti, la Commissione concludeva che il rischio che grava sul Fondo non poteva mai essere superiore al rischio che gravava sulla banca per la medesima operazione. Il rating dell'impresa da parte delle banche che accordavano prestiti pertanto poteva essere considerato conforme al mercato. (33) Inoltre, ai punti della decisione, la Commissione osservava che il metodo notificato era conforme alla tabella della Commissione pubblicata nella nuova comunicazione sui tassi di riferimento. Nel metodo notificato tutti i flussi futuri erano attualizzati al loro valore corrente con l'ausilio del tasso base aumentato di 100 punti base, prima di essere sommati per ottenere l'equivalente sovvenzione totale. (34) Ai punti 42 e seguenti della decisione, veniva garantito che i prestiti pubblici concessi alle imprese il cui rating è pari o inferiore a CCC 8 sono esclusi dall'applicazione di tale metodo. Inoltre, nella nuova notifica, le autorità italiane hanno confermato che il metodo di calcolo non si applicherà a prestiti concessi ad imprese in difficoltà. Inoltre, le autorità italiane s'impegnano a sospendere il pagamento di aiuti in base al regime notificato nei confronti di qualsiasi impresa che abbia beneficiato di un precedente aiuto illegale dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione, finché tale impresa non abbia rimborsato o versato in un conto bloccato l'importo totale dell'aiuto illegale e incompatibile, inclusi gli interessi di recupero. (35) Nella decisione, la Commissione concludeva che tale metodo di calcolo permetteva di calcolare adeguatamente l'equivalente sovvenzione lordo 8 La Comunicazione sui tassi di riferimento prevede che siano applicati margini da 400 a punti base, secondo le garanzie offerte, per quanto riguarda imprese che si trovano in una cattiva situazione o in difficoltà finanziarie (rating pari o inferiore a CCC). 6
7 dell'elemento d'aiuto contenuto nei prestiti pubblici e integrava correttamente le disposizioni della Comunicazione. (36) La Commissione prende atto dell'impegno preso dalle autorità italiane di adattare il presente regime per renderlo compatibile, se necessario, con eventuali modifiche della stessa Comunicazione o delle altre basi giuridiche menzionate. (37) La modifica in oggetto (che consiste nell'introduzione di modalità d'accesso degli istituti bancari intermediari più rapide e meno onerose, sostituendo la procedura esistente con degli accordi standard nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione della selezione) non cambia in alcun modo la valutazione economica del metodo approvato trattandosi di un elemento procedurale di natura interna che non ha nulla a che fare con la sostanza del calcolo. Poiché le autorità italiane hanno confermato che tutte le altre condizioni previste nella decisione di cui sopra rimarranno rispettate durante l'intera durata del regime, la Commissione conferma la conclusione presa nel contesto del regime SA DECISIONE (38) Di conseguenza, la Commissione accetta che tale metodo sia utilizzato dalle autorità italiane per calcolare l'equivalente sovvenzione lordo dell'elemento d'aiuto contenuto nei prestiti pubblici per varie azioni nel settore agricolo e della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli; inoltre tale metodo integra correttamente le disposizioni della Comunicazione. L'aiuto contenuto in tali prestiti pubblici potrà pertanto essere considerato trasparente ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione. (39) Pertanto, la Commissione accetta che tale metodo sia altresì utilizzato dalle autorità italiane per i prestiti pubblici concessi in base al BER, gli orientamenti e il GBER. CONCLUSIONE (40) Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si prega di informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione della medesima. Qualora non riceva una richiesta motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà l'esistenza del consenso alla comunicazione a terzi e alla pubblicazione del testo integrale della lettera, nella lingua facente fede, sul sito Internet: (41) La domanda dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata al seguente indirizzo: Commissione europea Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale Direzione della legislazione agricola Ufficio: Loi 130 5/116 B-1049 BRUXELLES 7
8 La prego di gradire, Signora Ministro, i sensi della mia alta considerazione. Per la Commissione Cecilia Malmström Membro della Commissione 8
(2) Le autorità italiane hanno trasmesso un complemento d'informazioni con lettera protocollata il 23 marzo 2011.
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