COMMISSIONE EUROPEA. Bruxelles, C(2012) 4785 final

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1 COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, C(2012) 4785 final Oggetto: Aiuto di Stato n. SA (2012/N) Italia. Regime di aiuti agli investimenti a finalità regionale per il settore dei trasporti e della logistica nelle regioni italiane dell'obiettivo convergenza Signor Ministro, 1. PROCEDIMENTO (1) Con notifica elettronica del 18 gennaio 2012, protocollata il giorno stesso dalla Commissione, le autorità italiane hanno notificato la misura in oggetto riguardante un regime di aiuti regionali a sostegno di progetti d'investimento di imprese operanti nel settore del trasporto e della logistica delle merci nelle regioni italiane più svantaggiate, vale a dire le regioni dell'italia meridionale Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. Tale misura è parte della strategia complessiva di un Programma Operativo Nazionale che promuove la creazione di reti e la mobilità nelle regioni dell'obiettivo convergenza. (2) Con lettere del 24 febbraio 2012 e 3 maggio 2012, la Commissione ha chiesto informazioni supplementari, cui le autorità italiane hanno risposto con lettere del 22 marzo 2012, protocollata dalla Commissione il 23 marzo 2012, e del 29 maggio 2012, protocollata dalla Commissione il 31 maggio DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA MISURA 2.1. Obiettivo del regime di aiuti (3) L'obiettivo del regime notificato è promuovere lo sviluppo regionale nelle regioni dell'italia meridionale Calabria, Campania, Puglia e Sicilia (in appresso: "regioni dell'obiettivo convergenza"). La misura proposta intende sostenere la razionalizzazione S.E. Giulio TERZI DI SANT'AGATA Ministro degli Affari esteri P.le della Farnesina Roma ITALIA Commission européenne/europese Commissie 1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Centralino:

2 del sistema logistico delle regioni dell'obiettivo convergenza, caratterizzato da un elevato grado di frammentazione, attraverso progetti di investimento sviluppati da consorzi, reti e associazioni di imprese operanti nel settore. Tali progetti sono volti a migliorare le competenze e a promuovere la diversificazione dei servizi logistici, nonché la crescita dimensionale delle imprese e della loro competitività sui mercati sovraregionali. (4) Il regime notificato rientra nella linea di intervento I.4.1 Regimi di aiuto al settore privato per la realizzazione di infrastrutture logistiche del Programma Operativo Nazionale Reti e Mobilità 2007/ Base giuridica (5) La base giuridica del regime di aiuti notificato è costituita dalle seguenti misure: Art 3, 2-ter della Legge 22 novembre 2002, n. 265 che autorizza investimenti al fine dell'innovazione del sistema dell'autotrasporto di merci, dello sviluppo di catene logistiche e del potenziamento dell'intermodalità, Gazzetta Ufficiale n. 275 del 23 novembre Art 1, 108 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 che istituisce un "Fondo per le misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica", Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre Versione 11.1, del 29 maggio 2012, del Bando per progetti di investimento finalizzati allo sviluppo e all'incremento della competitività delle imprese operanti nel settore della logistica nelle aree Convergenza - Linea di intervento I Regimi di aiuto al settore privato per la realizzazione di infrastrutture logistiche (in appresso: "progetto di bando"), nel quadro del Programma Operativo "Reti e Mobilità" per l'italia nell'ambito dell'obiettivo convergenza per il periodo 2007/2013, approvato dalla Commissione con Decisione C(2007) 6318 del Gestione del regime e autorità che concede l'aiuto (6) L'aiuto sarà concesso su base discrezionale e si fonderà sui risultati di una procedura di selezione aperta avviata dalle autorità nazionali. Dato che i progetti nell ambito del regime saranno finanziati ricorrendo a interventi strutturali dell Unione europea, devono essere rispettate le disposizioni dei regolamenti sui fondi strutturali Informazioni di carattere generale su tale Programma Operativo sono disponibili sul sito internet della Commissione: Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 (GU L 210 del ), Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 (GU L 371 del ) e Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 210 del ). 2

3 (7) Responsabile dell attuazione del regime è l'autorità di Gestione del Programma Operativo Nazionale Reti e Mobilità 2007/2013. (8) Nell'ambito del regime, gli aiuti sono concessi mediante una procedura di selezione aperta. Il progetto di bando fissa le procedure per valutare i progetti e decidere in merito. L'invito a presentare proposte sarà accessibile su Internet a ogni potenziale beneficiario, al seguente indirizzo: Ambito geografico della misura (9) Il regime è applicabile alle regioni italiane dell'obiettivo convergenza, ovvero Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. Queste regioni sono considerate aree assistite a norma alla deroga di cui all articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'unione europea (in appresso "TFUE") conformemente alla carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo Beneficiari (10) Il regime è aperto alle imprese che operano nel settore dei trasporti e della logistica 4. Più precisamente, in base al progetto di bando, i beneficiari del regime sono esclusivamente consorzi, reti di impresa e aggregazioni aziendali operanti nel settore dei trasporti e della logistica. Il numero previsto di beneficiari è compreso tra 11 e 50. (11) Le autorità italiane confermano che applicheranno la definizione di piccola e media impresa ("PMI") di cui all'allegato 1 del regolamento (CE) n. 800/2008 (il "regolamento generale di esenzione per categoria") 5 per individuare le differenti categorie di beneficiari nell'ambito del regime. (12) Il regime non si applica alle imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà 6. (13) Le autorità italiane si impegnano a sospendere il pagamento di aiuti concessi nell ambito del regime notificato a favore di qualsiasi impresa che abbia beneficiato di un precedente aiuto illegale dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione, finché tale Decisione della Commissione del 28 novembre 2007 relativa all'aiuto di Stato n. 324/2007 Italia - Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale (GU C 90 dell' , pag. 4), modificata dalla decisione del 6 luglio 2010 relativa all aiuto di Stato n. 117/2010 (GU C 215 del , pag. 5). Codice NACE, sezione H "Trasporto e magazzinaggio", conformemente al regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2. Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (GU L 214 del , pag. 3). Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU C 244 dell , pag. 2). 3

4 impresa non abbia rimborsato o versato in un conto bloccato l'importo totale dell'aiuto illegale e incompatibile, inclusi gli interessi di recupero Durata (14) Il regime entra in vigore dopo la sua approvazione da parte della Commissione europea e si applica fino al 31 dicembre Dotazione (15) L'importo stimato degli aiuti assegnati al regime è di 20 milioni di EUR per il periodo La dotazione di bilancio per ciascuno dei due anni è di 10 milioni di EUR. L importo complessivo dell aiuto per progetto è limitato a una somma compresa tra EUR e 2 milioni di EUR. Il regime sarà cofinanziato al 50% dal Fondo europeo di sviluppo regionale Costi ammissibili (16) Sono ammissibili ai sensi del regime notificato le spese per terreni, fabbricati, macchinari e attrezzature relative a un progetto di investimento e gli investimenti in attivi immateriali per l acquisizione di programmi informatici, brevetti, licenze e know-how. I macchinari e le attrezzature finanziati nell'ambito del regime devono essere nuovi di fabbrica. (17) Il progetto di bando limita le spese per i terreni al 10% dei costi ammissibili totali, e le spese complessive per terreni e fabbricati al 30% dei costi ammissibili totali. Per le imprese di grandi dimensioni, tali costi non possono superare il 25% della spesa di investimento totale ammissibile per il progetto. (18) Il progetto di bando esclude esplicitamente dalla spesa ammissibile tutte le spese relative all'acquisto di veicoli (mezzi di trasporto) e di attrezzature di trasporto, nonché i costi degli attivi mobili relativi ai trasporti. (19) I progetti sovvenzionati nel quadro del regime notificato possono includere anche gli aiuti per altre spese ammissibili che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento generale di esenzione per categoria, e più specificamente: (a) aiuti per servizi e assistenza tecnica a favore di PMI, previsti al capo II, sezione 5, del regolamento generale di esenzione per categoria ("Aiuti alle PMI per servizi di consulenza e per la partecipazione di PMI a fiere"). Tale aiuto è limitato alle imprese classificate come PMI e l'intensità di aiuto non può superare il 50% dei costi ammissibili; (b) aiuti alla formazione specifica, previsti al capo II, sezione 8, del regolamento generale di esenzione per categoria. Di norma, il massimale dell intensità dell aiuto è pari al 25% dei costi ammissibili. Tale massimale può essere 4

5 aumentato di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese e di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese. (20) Il progetto di bando prevede che le spese per gli attivi materiali e immateriali (v. considerando (16)) costituiscano almeno il 70% dei costi ammissibili totali. (21) A norma del progetto di bando, sono ammissibili a finanziamento nell ambito del regime solo i progetti le cui spese siano sostenute a partire dal termine di chiusura del bando Data di inizio del progetto e principio dell effetto di incentivazione (22) Per quanto riguarda le spese relative ad attivi materiali e immateriali (v. considerando (16)), a norma del progetto di bando, i beneficiari avviano i lavori relativi al progetto d investimento solo dopo aver presentato domanda di aiuto (nel quadro della procedura di selezione aperta) e una volta che l'autorità di gestione avrà emesso un atto formale di concessione dell'aiuto. Se i lavori relativi al progetto di investimento iniziano prima che l'autorità di gestione abbia emesso detto atto formale, tutti i costi del progetto sono considerati non ammissibili agli aiuti nell ambito del regime Forma e intensità dell aiuto (23) L'aiuto sarà concesso sotto forma di sovvenzione diretta. L intensità massima dell aiuto per i costi d investimento non può superare il 30% dell'equivalente sovvenzione lordo ( ESL ) a prescindere dalla dimensione dell'impresa, conformemente alle intensità massime di aiuto per le regioni dell'obiettivo convergenza fissata nella carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo (24) Gli aiuti erogati nell ambito della misura possono essere cumulati con altri aiuti pubblici concessi per le stesse categorie di costi ammissibili, purché l'intensità relativa all importo cumulato dell aiuto non superi il massimale fissato nella carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo Contributo proprio (25) Il progetto di bando prevede che il beneficiario fornisca un contributo pari ad almeno il 25% dei costi ammissibili totali mediante risorse proprie o finanziamenti esterni in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico Mantenimento dell'investimento (26) Il regime notificato prevede l obbligo per il beneficiario (a prescindere dalle sue dimensioni) di mantenere l'investimento nella regione per almeno cinque anni dopo il suo completamento. 7 Cfr. nota 3. 5

6 2.13. Contributo dato dalla misura di aiuto settoriale allo sviluppo regionale (27) Le autorità italiane dichiarano che il regime notificato si applica alle regioni dell'obiettivo convergenza in conformità del Quadro strategico nazionale di riferimento (QSNR) per l'italia. Il regime mira a trasformare l'attuale svantaggio delle regioni dell Italia meridionale, in particolare la loro posizione geografica isolata, in un vantaggio strategico, gestendo i flussi logistici tra l'ue e i paesi extra UE (asiatici e africani). Nello specifico il regime prevede la razionalizzazione del sistema logistico delle regioni dell'obiettivo convergenza, attualmente caratterizzato da un elevato grado di frammentazione, attraverso progetti di investimento realizzati da consorzi, reti di impresa e aggregazioni aziendali operanti nel settore della logistica. (28) I progetti di investimento oggetto del programma devono promuovere attività finalizzate alla qualificazione e diversificazione dell offerta di servizi logistici e alla crescita delle imprese e della competitività sui mercati sovraregionali, nazionali e internazionali, potenziando l'offerta di servizi logistici migliori nelle regioni dell'obiettivo convergenza attraverso: investimenti materiali e immateriali; azioni volte a favorire l aggregazione di servizi logistici; sviluppo di soluzioni innovative attraverso l'applicazione di sistemi ICT (tecnologia dell informazione e della comunicazione); introduzione di innovazioni volte a un uso più sostenibile delle risorse. (29) Il regime intende accompagnare la trasformazione del settore dei trasporti e della logistica nelle regioni italiane dell'obiettivo convergenza e sostenere la diffusione di sistemi ICT. (30) Il regime si ascrive alla politica europea dei trasporti, volta a promuovere sistemi di trasporto rispondenti alle esigenze economiche, sociali e ambientali della società. Il regime mira anche a favorire l intermodalità al fine di potenziare la qualità e la competitività delle singole modalità di trasporto, riducendo la congestione stradale e l'impronta ambientale del trasporto merci nelle regioni dell'obiettivo convergenza. 3. VALUTAZIONE DELLA MISURA 3.1. Carattere di aiuto di Stato del regime notificato (31) In base alla misura di aiuto notificata, l'aiuto sarà concesso sotto forma di sovvenzione diretta a imprese - organizzate in reti d impresa o in aggregazione - che realizzano progetti di investimento nel settore dei trasporti e della logistica. (32) Il regime sarà finanziato facendo ricorso a risorse nazionali e a risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale trasferite alle autorità italiane per attuare attività definite nel programma operativo nazionale "Reti e mobilità" per il Le autorità italiane sono responsabili dell'attuazione e della gestione del programma operativo, compresa la selezione dei beneficiari e dei progetti relativi alle misure specifiche e al pagamento dei finanziamenti ai beneficiari definitivi selezionati per la realizzazione dei progetti. Pertanto anche il finanziamento dal Fondo europeo di sviluppo regionale nel contesto del regime in 6

7 questione è imputabile alle autorità italiane ed è messo a loro disposizione. È possibile dunque concludere che gli aiuti a norma del regime notificato verranno concessi da autorità pubbliche mediante risorse statali ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. (33) L'aiuto disposto dal regime in questione costituisce un vantaggio economico in quanto consente ai beneficiari di ridurre i costi che, di norma, dovrebbero sostenere per sviluppare questo tipo di progetti. Tale aiuto può quindi falsare o minacciare di falsare la concorrenza. (34) La misura è selettiva in quanto si applica esclusivamente alle imprese operanti nel settore dei trasporti e della logistica che realizzano progetti di investimento nelle regioni dell'obiettivo convergenza. Lo Stato gode inoltre di un potere discrezionale nella selezione dei progetti e nella concessione di sovvenzioni nel quadro del regime. (35) Infine, considerato che la misura riguarda imprese e settori attivi in scambi tra Stati membri, l'aiuto potrebbe incidere su detti scambi. (36) Il regime costituisce pertanto un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE Legittimità della misura d aiuto (37) Nel notificare l'aiuto prima di darvi esecuzione, le autorità italiane hanno adempiuto all'obbligo previsto dall'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. La Commissione prende nota del fatto che il regime entrerà in vigore soltanto previa autorizzazione della Commissione stessa Compatibilità della misura d aiuto (38) Stabilito che il regime di aiuto notificato si configura come aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, è necessario esaminare se esso possa essere considerato compatibile con il mercato interno. (39) La Commissione ha valutato il regime proposto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE, ai sensi degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale ("gli orientamenti") 8, nonché del regolamento generale di esenzione per categoria. Tale valutazione ha permesso di formulare le osservazioni esposte di seguito. (40) A norma del punto 10 degli orientamenti, di regola, gli aiuti a finalità regionale dovrebbero essere concessi nel contesto di un regime di aiuti multisettoriale che sia parte integrante di una strategia di sviluppo regionale, con obiettivi chiaramente definiti. Quando si prevede, a titolo eccezionale, di concedere aiuti limitati ad un ambito di attività, spetta allo Stato membro dimostrare che il progetto contribuisce ad una strategia coerente 8 Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (GU C 54 del , pag. 13). 7

8 di sviluppo regionale e che, considerate la natura e le dimensioni del progetto sovvenzionato, non determinerà distorsioni inaccettabili della concorrenza. (41) Il regime notificato è considerato una misura settoriale perché è riservato a imprese appartenenti a un unico settore di attività, ovvero le imprese operanti nel settore dei trasporti e della logistica. (42) Per quanto riguarda la necessità di sviluppare il settore dei trasporti e della logistica e il contributo allo sviluppo regionale, la Commissione rileva che il regime di aiuti notificato è conforme agli obiettivi fissati nel programma operativo nazionale italiano Reti e mobilità per il nell ambito dell asse I Sviluppo delle infrastrutture nodali di trasporto e logistica ed è quindi parte di una coerente strategia nazionale volta a sviluppare in particolare le regioni italiane dell'obiettivo convergenza (come previsto al punto 10 degli orientamenti). (43) Nella fattispecie, il regime intende migliorare il sistema logistico delle regioni dell'obiettivo convergenza, caratterizzato da un elevato grado di frammentazione, sostenendo progetti di investimento realizzati da consorzi, reti di impresa operanti nel settore. Questi progetti devono promuovere attività finalizzate alla qualificazione e diversificazione dell offerta di servizi logistici e alla crescita delle imprese, potenziandone la competitività sul mercato sovraregionale. Il regime consentirà pertanto di sostenere lo sviluppo economico delle regioni interessate. (44) In merito ai probabili effetti dell aiuto sulla concorrenza, va osservato che il regime limita a 20 milioni di EUR, su un periodo di due anni, l'importo totale dei finanziamenti da assegnare a un numero di progetti compreso tra 11 e 50, e che il progetto di bando fissa l aiuto per progetto a un importo compreso tra EUR e di 2 milioni di EUR; tali elementi limitano le possibili distorsioni della concorrenza. Il regime non comporterà quindi distorsioni inaccettabili della concorrenza conformemente al punto 10 degli orientamenti. (45) Alla luce di quando precede e in base a una valutazione comparata, la Commissione ritiene che, nonostante il suo carattere settoriale, il regime notificato sia accettabile poiché si iscrive in una strategia di sviluppo regionale coerente per le regioni italiane dell'obiettivo convergenza. In considerazione della natura e delle dimensioni dei progetti sovvenzionati, il regime non comporterà distorsioni inaccettabili della concorrenza. (46) Conformemente al punto 9 degli orientamenti, il regime non si applica alle imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (v. considerando (12)). (47) Conformemente al punto 34 degli orientamenti, il regime copre investimenti in attivi materiali e immateriali per progetti di investimento iniziale. Gli investimenti di sostituzione sono esclusi e non saranno finanziati. Inoltre, conformemente al punto 54 degli orientamenti, gli attivi acquisiti devono essere nuovi (v. considerando (16)). 8

9 (48) L aiuto è calcolato sulla base di spese considerate ammissibili secondo gli orientamenti e che soddisfano le relative condizioni ivi specificate (v. il punto 50 degli orientamenti). (49) Conformemente al punto 55 degli orientamenti, per le grandi imprese le disposizioni del progetto di bando limitano gli aiuti per l'acquisto di beni immateriali al 25% della spesa di investimento totale (v. considerando (17)). (50) Conformemente al punto 41 degli orientamenti, il livello di aiuto è calcolato come percentuale del valore dei costi ammissibili del progetto di investimento. In linea con la sezione degli orientamenti, il regime notificato tiene conto delle intensità massime di aiuto consentite in base alla carta degli aiuti a finalità regionale dell'italia per il Il regime è inoltre conforme alle disposizioni del punto 49 degli orientamenti in combinato disposto con la nota 47, poiché le maggiorazioni per le PMI non si applicano agli aiuti concessi al settore dei trasporti (v. considerando (23)). (51) La Commissione osserva che, per le medesime spese ammissibili, il regime consente il cumulo con altre sovvenzioni (compresi gli aiuti de minimis ) di origine locale, regionale, nazionale o comunitaria, ma prevede che l'intensità relativa all'importo complessivo dell aiuto non superi il massimale fissato per i progetti di investimento nelle regioni dell'obiettivo convergenza conformemente alla carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo Sono pertanto rispettate le condizioni di cui alla sezione 4.4 degli orientamenti (v. considerando (24)). (52) Non verranno concessi aiuti per l acquisto di mezzi di trasporto e di attrezzature di trasporto (attivi mobili) conformemente al punto 50 degli orientamenti in combinato disposto con la nota 48 (v. considerando (18)). (53) In base al regime, la concessione di aiuti è discrezionale e per tale concessione è sempre necessaria una decisione amministrativa. Il regime prevede che i lavori relativi al progetto possano essere iniziati solo dopo che l autorità responsabile avrà emesso un atto formale di concessione dell'aiuto. Le condizioni relative all'effetto di incentivazione definite al punto 38 degli orientamenti risultano rispettate (v. considerando (22)) poiché, in base al regime, è possibile concedere gli aiuti solo se il beneficiario ha presentato specifica domanda (sulla base di una procedura di selezione aperta) e l'autorità responsabile della gestione del regime ha successivamente confermato per iscritto (con un atto formale di concessione dell aiuto) e prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto che questo soddisfa le condizioni di ammissibilità fissate dal regime. (54) Il beneficiario deve apportare un contributo finanziario pari almeno al 25% del valore dei costi ammissibili complessivi, o attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico, conformemente al punto 39 degli orientamenti (v. considerando (25)). 9

10 (55) L'aiuto è subordinato all'obbligo di mantenere l investimento nella regione interessata per almeno cinque anni dopo il suo completamento, conformemente al punto 40 degli orientamenti (v. considerando (26)). (56) Il regime di aiuti non comprende disposizioni specifiche riguardanti l'obbligo di notificare gli aiuti a favore di grandi progetti di investimento secondo la definizione di cui alla sezione 4.3 degli orientamenti, in quanto l'importo massimo dell'aiuto da concedere a un unico progetto di investimento non supererà 2 milioni di EUR (v. considerando (15)). (57) La durata del regime è conforme alla durata della carta degli aiuti regionali per l Italia. Il regime scade il 31 dicembre 2013 (v. considerando (14)). (58) Conformemente al punto 108 degli orientamenti, i progetti per i quali le spese sono state sostenute prima della data di pubblicazione su internet del regime non saranno ammissibili agli aiuti (v. considerando (21)). (59) La Commissione osserva che il regime notificato prevede anche aiuti per altre spese ammissibili che possono rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento generale di esenzione per categoria. Il progetto di bando prevede: (a) (b) aiuti per servizi e supporto tecnico a favore di PMI che risultino conformi alla sezione 5 del regolamento generale di esenzione per categoria ( Aiuti alle PMI per servizi di consulenza e per la partecipazione di PMI a fiere ), poiché tali aiuti sono limitati alle imprese classificate come PMI e la loro intensità non può superare il 50% dei costi ammissibili; aiuti alla formazione specifica, conformi al capo II, sezione 8, del regolamento generale di esenzione per categoria, dato che di norma l intensità dell aiuto è limitata al 25%, e può essere aumentata di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese e di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese. 4. CONCLUSIONE (60) Considerato quanto precede, la Commissione ritiene che il regime di aiuti notificato sia compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE. 5. DECISIONE (61) La Commissione ha pertanto deciso di non sollevare obiezioni nei confronti dell'aiuto notificato, poiché esso è compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE. 10

11 (62) La Commissione ricorda alle autorità italiane che devono essere rispettate le condizioni relative alla trasmissione di relazioni di cui al regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE 9, e al regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, 10 recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio. (63) La Commissione fa inoltre presente alle autorità italiane che devono esserle notificati tutti i progetti di modifica del regime di aiuti in questione. Poiché le autorità italiane hanno confermato che quanto trasmesso alla Commissione in sede di notifica non contiene informazioni riservate da non divulgare a terzi, la Commissione pubblicherà il testo integrale della presente lettera nella lingua facente fede al seguente indirizzo internet: Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione. Per la Commissione Joaquín ALMUNIA Vicepresidente 9 10 GU L 83 del , pag. 1. GU L 140 del , pag

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