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Dirigente ad interim: Dottor Riccardo Grasso Sostituto del Dirigente: Avv. Sandra Bernardini Unità Elettorale, Normativa e Costituzione Strutture Universitarie/RF/AS IL RETTORE VISTA: la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l articolo 6, comma 1, Autonomia delle Università VISTA: la legge 30 dicembre 2010, n. 240 - Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l efficienza del sistema universitario e successive modifiche, in particolare l articolo 6, commi 7 e 8; VISTO: lo statuto di Ateneo emanato con decreto rettorale 27 febbraio 2012, n. 2711 e successive modifiche; VISTE: le linee guida sulla valutazione dei prodotti della ricerca per l attribuzione del rating e l assegnazione dei fondi di ateneo, emanate con decreto rettorale 28 luglio 2017, n. 38703; VISTO: il Regolamento sull autocertificazione e verifica dell effettivo svolgimento dell attività didattica, di servizio agli studenti e di ricerca da parte dei professori a tempo indeterminato e dei ricercatori dell Università di Pisa e successive modifiche, emanato con decreto rettorale 6 luglio 2018, n. 1106; RITENUTO OPPORTUNO: consentire ai docenti di dare in ogni caso conto dell attività didattica svolta, garantendo al contempo la possibilità di valorizzarla a loro discrezione, - con la presentazione di una relazione autocertificativa redatta esclusivamente attraverso modulistica standard fornita dall ateneo, eventualmente integrata con nota descrittiva e/o esplicativa-; rivedere alcuni termini della procedura, per armonizzare i tempi con quelli previsti dalle predette linee guida; chiarire a quali fini sia condizione necessaria detta valutazione e meglio individuare i soggetti tenuti all adempimento, con riferimento ai docenti non assunti per tutto il periodo oggetto di valutazione; RITENUTO: a tal fine, opportuno modificare il suddetto regolamento all articolo 5, comma 1, inserendo il riferimento alla modulistica detta, con conseguente modifica di altri articoli del regolamento che richiamano la relazione dell attività svolta dai docenti (articolo 2, comma 2; articolo 4, comma 1; articolo 5, comma 2, 4 e 5; articolo 7, comma 1), e all articolo 6, introducendo un nuovo comma 1 ed aggiungendo il comma 3; VISTA: la delibera n. 364, del 29 novembre 2018, con la quale il consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole in merito alle suddette proposte di modifica, con invito al senato accademico a valutare una ulteriore modifica dell art. 6, comma 2; VISTA: la delibera n. 252, del 14 dicembre 2018, con la quale il senato accademico ha approvato le suddette proposte di modifica, compresa quella suggerita dal consiglio di amministrazione; DECRETA Articolo 1 1. Sono emanate le seguenti modifiche al Regolamento sull autocertificazione e verifica dell effettivo svolgimento dell attività didattica, di servizio agli studenti e di ricerca da parte dei professori a tempo indeterminato e dei ricercatori dell Università di Pisa, emanato con decreto rettorale 6 luglio 2018, n. 1106, secondo quanto di seguito indicato: Sigle: Il Responsabile Dottor Alberto Sbrana Il Coordinatore Dottoressa Roberta Filidei Il Sostituto del Dirigente Avv. Sandra Bernardini

all articolo 2, comma 2, le parole nella relazione di cui al sono sostituite con secondo quanto previsto dal ; all articolo 4, comma 1, le parole nella relazione di cui al sono sostituite con secondo quanto previsto dal ; all articolo 5 comma 1, è eliminata la parola analitica ; dopo la parola autocertifica è aggiunta la frase, esclusivamente attraverso modulistica standard fornita dall Ateneo eventualmente integrata con nota descrittiva e/o esplicativa, ; dopo la parola facoltativamente è sostituito l articolo apostrofato l con le parole la propria ; -al comma 2, è cancellata la parola successivo e sostituita la parola gennaio con febbraio ; dopo la parola relazione è inserito di cui al comma 1 ; - al comma 4, le parole febbraio, le relazioni sono sostituite con marzo, le autocertificazioni standard e le eventuali note ; alla lettera b) dopo la parola ANVUR è aggiunto, calcolati alla scadenza di cui al comma 1 ; -al comma 5, le parole delle relazioni è sostituita con delle autocertificazioni standard e delle eventuali note ; all articolo 6 è introdotto il seguente nuovo comma 1 1. Salvo quanto previsto dal successivo comma 3, la valutazione dell attività didattica e dell attività di ricerca è condizione necessaria per la partecipazione alle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché agli organi di valutazione dei progetti di ricerca. In ogni caso, tale valutazione viene effettuata una sola volta l anno secondo quanto disposto dall art. 5. ; -il comma 1 della precedente versione diventa comma 2 e dopo la parola negativa è aggiunto, pertanto, ed è eliminata la frase ferma restando ogni eventuale responsabilità disciplinare, civile, penale ed erariale del docente ; -dopo il nuovo comma 2 è aggiunto il seguente comma 3 3. Sono esentati dalla valutazione dell attività didattica coloro che non risultino in servizio, in quanto non assunti, per tutto il periodo oggetto di valutazione. ; all articolo 7, comma 1, le parole la relazione sono sostituite con l autocertificazione standard eventualmente corredata dalla nota. Articolo 2 1. Per effetto di quanto disposto dall articolo 1, è aggiornato il testo del Regolamento sull autocertificazione e verifica dell effettivo svolgimento dell attività didattica, di servizio agli studenti e di ricerca da parte dei professori a tempo indeterminato e dei ricercatori dell Università di Pisa, emanato con Decreto Rettorale 6 luglio 2018, n. 1106, così come risultante dall allegato al presente decreto, di cui è parte integrante. Articolo 3 1. Le modifiche di cui all articolo 1 entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nell Albo Ufficiale Informatico d Ateneo. Il regolamento aggiornato è inoltre consultabile sul sito web dell Ateneo. IL RETTORE Paolo M. Mancarella Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell Amministrazione Digitale e norme connesse

Regolamento sull autocertificazione e verifica dell effettivo svolgimento dell attività didattica, di servizio agli studenti e di ricerca da parte dei professori a tempo indeterminato e dei ricercatori dell Università di Pisa (attuazione dell art. 6, commi 7 e 8, della Legge n. 240/2010) D.R. 6 luglio 2018, n. 42371 Emanazione D.R. 13 settembre 2018, n. 57927 - Modifiche Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina le modalità per l autocertificazione e la verifica dell effettivo svolgimento dell attività didattica e di servizio agli studenti, nonché di ricerca, dei professori a tempo indeterminato e dei ricercatori, a tempo determinato e indeterminato dell Università di Pisa, (di seguito docenti), ai sensi e per gli effetti di cui all art. 6, commi 7 e 8, della Legge n. 240/2010. Articolo 2 Autocertificazione dell attività didattica e di servizio agli studenti 1. I professori e i ricercatori sono tenuti all inserimento dei dati e alla corretta tenuta dei registri elettronici relativi all attività didattica frontale svolta durante l anno accademico, secondo le modalità operative del sistema informatico messe a loro disposizione dall Università di Pisa e nel rispetto delle scadenze previste dal Regolamento didattico di ateneo. 2. I docenti sono inoltre tenuti ad autocertificare, secondo quanto previsto dal successivo art. 5, lo svolgimento delle attività didattiche diverse da quelle frontali e delle attività di servizio agli studenti svolte durante l anno accademico, quantificandone l impegno orario in relazione a ciascuna attività. 3. Il contenuto dei registri elettronici per le attività didattiche frontali e l autocertificazione di cui al precedente comma per le altre attività assumono valore di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell art. 47 del DPR n. 445/2000; ciascun docente è responsabile della veridicità delle dichiarazioni rese e ne risponde personalmente sia sotto il profilo disciplinare, sia ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, come previsto dall art. 76, DPR n. 445/2000. Articolo 3 Criteri di verifica dei risultati dell attività didattica e di servizio agli studenti 1. La verifica annuale dei risultati dell attività didattica e di servizio agli studenti sarà effettuata tenendo conto delle seguenti condizioni: a) per i professori: aver svolto attività di didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi orientamento, tutorato e attività di verifiche di apprendimento, per almeno 350 ore per quanto riguarda i professori a tempo pieno e per almeno 250 per i professori a tempo definito, di cui almeno 60 di didattica frontale svolta nell ambito dei corsi di laurea e laurea magistrale. I professori che abbiano rivestito nell a.a. oggetto di valutazione l incarico di rettore, prorettore, delegato del rettore, direttore di dipartimento, come risultante da formale provvedimento di nomina, sono valutati positivamente se hanno svolto almeno un corso d insegnamento o un modulo didattico. I professori che nell a.a. oggetto di valutazione sono stati titolari di specifici incarichi di ricerca, sono valutati positivamente se hanno svolto almeno il 70% delle ore di didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti previste dai commi precedenti e un corso d insegnamento o un modulo didattico. Le tipologie di incarichi sono definite dal Senato accademico su proposta del Rettore, previo parere del cda. Si considerano specifici incarichi di ricerca ai fini di cui sopra, quelli autorizzati dal rettore ai sensi dell art. 17 del DPR 382/1980, per dedicarsi ad esclusive attività di ricerca scientifica e quelli autorizzati ex art. 10, l. n. 311/1958, per eccezionali e giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica. I titolari di tali incarichi di ricerca sono valutati positivamente se, pur essendo stati

esonerati dalla didattica nell a.a. oggetto di valutazione, hanno svolto, nel triennio risultante dalla sommatoria dei due anni accademici precedenti, attività di didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi orientamento, tutorato e attività di verifiche di apprendimento, per un numero di ore complessivo pari a 350 in caso di tempo pieno, ovvero pari a 250 in ipotesi di tempo definito, maggiorate di 10% di cui almeno 60 di didattica frontale svolta nell'ambito dei corsi di laurea e laurea magistrale, moltiplicato per il numero degli anni di effettivo servizio nel triennio. b) per i ricercatori a tempo indeterminato: aver svolto attività didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi orientamento, tutorato e attività di verifiche di apprendimento, per almeno 250 ore per quanto riguarda i ricercatori a tempo pieno e per almeno 150 per i ricercatori a tempo definito. I ricercatori a tempo indeterminato che abbiano rivestito nell a.a. oggetto di valutazione l incarico di prorettore o delegato del rettore, come risultante da formale provvedimento di nomina, sono valutati positivamente. I ricercatori a tempo indeterminato che nell a.a. oggetto di valutazione sono stati titolari di specifici incarichi di ricerca, sono valutati positivamente se hanno svolto almeno il 70% delle ore di didattica integrativa e di servizio agli studenti previste dai commi precedenti. Le tipologie di incarichi sono definite dal Senato accademico su proposta del Rettore, previo parere del cda. Si considerano specifici incarichi di ricerca ai fini di cui sopra, quelli autorizzati dal rettore ai sensi dell art. 8 della legge 349/1958, per dedicarsi a giustificate ragioni di studio e ricerca scientifica. I titolari di tali incarichi di ricerca sono valutati positivamente se, pur essendo stati esonerati dalla didattica nell a.a. oggetto di valutazione, hanno svolto, nel triennio risultante dalla sommatoria dei due anni accademici precedenti, didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi orientamento, tutorato e attività di verifiche di apprendimento, per un numero di ore complessivo pari a 250 in caso di tempo pieno, ovvero pari a 150 in ipotesi di tempo definito, maggiorate di 10%, moltiplicato per il numero degli anni di effettivo servizio nel triennio. c) per i ricercatori a tempo determinato di tipo a junior: aver svolto attività di didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito, di cui almeno 54 di didattica frontale svolta nell ambito dei corsi di laurea, laurea magistrale, corsi di specializzazione e dottorato di ricerca, salvo le riduzioni concesse nel caso in cui il contratto sia finanziato con fondi esterni. d) per i ricercatori a tempo determinato di tipo b senior: aver svolto attività di didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti pari a 350 ore, di cui almeno 72 di didattica frontale svolta nell ambito dei corsi di laurea, laurea magistrale, corsi di specializzazione e dottorato di ricerca. 2. Fermo restando il principio della parità di carico didattico del personale docente avente medesima qualifica, il Consiglio di Amministrazione, su proposta motivata approvata dai Consigli di Dipartimento, previo parere obbligatorio e conforme del Senato Accademico, può differenziare i compiti didattici e di servizio agli studenti in relazione alle diverse aree scientifico-disciplinari e alla tipologia di insegnamento. 3. Le differenziazioni dei compiti didattici in relazione alle diverse aree scientifico-disciplinari e alla tipologia di insegnamento di cui al comma 2, nonché in relazione all'assunzione da parte del docente di specifici incarichi di responsabilità gestionale o di ricerca di cui al comma 1, possono essere tra loro cumulate. 4. In ipotesi di riduzione o esenzione dalle attività didattiche previste da norme statali, il Senato accademico, su proposta del Rettore previo parere del Consiglio di amministrazione, può

differenziare i compiti didattici e di servizio agli studenti dei docenti ai fini della verifica di cui al presente articolo. Art. 4 Criteri di verifica dei risultati autocertificati dell attività di ricerca 1. Per quanto attiene la valutazione dei risultati della ricerca, in attuazione di quanto previsto dall art. 6, comma 7, della Legge n. 240/2010, trovano applicazione i criteri oggettivi stabiliti dall ANVUR 1, come autocertificati da ciascun docente secondo quanto previsto dal successivo art. 5. Art. 5 Verifica dei risultati delle attività 1. Ogni docente, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta al direttore di dipartimento di afferenza una relazione che autocertifica, esclusivamente attraverso modulistica standard fornita dall Ateneo eventualmente integrata con nota descrittiva e/o esplicativa, la propria attività didattica e facoltativamente la propria attività di ricerca, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4. 2. I direttori dei dipartimenti, entro il mese di febbraio, verificano la conformità delle attività dichiarate nella relazione di cui al comma 1. Per quanto riguarda l attività didattica frontale gli uffici amministrativi procedono all accertamento attraverso la comparazione con i dati inseriti nei registri elettronici di cui all art. 2, e la sottopongono al direttore del dipartimento interessato per ogni eventuale controllo. Stessa attestazione viene fornita dagli uffici in merito allo svolgimento degli specifici incarichi di ricerca di cui all art. 3, nonché in relazione al possesso dei requisiti dell attività di ricerca di cui all art. 4 la cui verifica non presupponga l esercizio di discrezionalità tecnica. Il possesso dei requisiti dell attività di ricerca di un docente che richiedono l esercizio di discrezionalità tecnica, viene verificato dal direttore avvalendosi di una commissione costituita ad hoc dal consiglio di dipartimento, che garantisca la rappresentanza dei settori concorsuali o dei macro settori rilevanti per l attività di ricerca oggetto di valutazione. 3. E fatta salva la possibilità, per i direttori di dipartimento di effettuare ulteriori verifiche per accertare l effettivo e personale svolgimento delle attività didattiche, di servizio agli studenti e di ricerca nonché dei compiti istituzionali dichiarati dai docenti. 4. Il direttore del dipartimento, sulla base degli accertamenti eseguiti, propone al consiglio di dipartimento la valutazione, effettuata secondo i criteri e le condizioni di cui ai precedenti articoli 3 e 4, dell attività didattica, di servizio agli studenti e di ricerca svolta dai docenti afferenti al 1 Delibera ANVUR n. 132 del 13/09/2016 Criteri oggettivi di verifica dei risultati dell attività di ricerca dei professori e ricercatori universitari, ai sensi dell articolo 6, commi 7 e 8 della Legge 240/2010 1. Ai fini della partecipazione alle commissioni nazionali aver pubblicato almeno tre prodotti scientifici dotati di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzati su WoS o Scopus negli ultimi cinque anni, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per far parte delle commissioni all Abilitazione scientifica nazionale. 2. Ai fini della partecipazione alle commissioni locali aver pubblicato almeno tre prodotti scientifici dotati di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzati su WoS o Scopus negli ultimi cinque anni, e a. Per i professori di prima fascia il possesso dei requisiti relativi agli indicatori per far parte delle commissioni per l Abilitazione scientifica nazionale; per i professori di seconda fascia e i ricercatori vale il possesso degli indicatori previsti, rispettivamente, per l abilitazione ai ruoli di professori di prima e seconda fascia; Oppure, in alternativa a quanto previsto alla lettera a.: b. Sempre con riferimento agli ultimi cinque anni, il soddisfacimento di almeno due dei criteri seguenti, di cui quelli ai numeri VIII-IX-X riservati esclusivamente ai ricercatori, secondo quanto deliberato dagli Atenei: I. Possesso dei requisiti relativi agli indicatori per essere ammessi all abilitazione ai ruoli di professore di prima (per i professori di prima fascia) e seconda fascia (per i professori di seconda fascia e i ricercatori); II. Direzione di enti o istituti di ricerca di alta qualificazione internazionale; III. Responsabilità scientifica generale o di unità (work package, unità nazionale nei progetti europei o locale in quelli nazionali ecc.) per progetti di ricerca internazionali e nazionali ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari; IV. Direzione o partecipazione a comitati di direzione di riviste Scopus/WoS o classificate da ANVUR, nonché di collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio nel settore; V. Partecipazione al collegio dei docenti nell ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero; VI. Incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali; VII. Significativi riconoscimenti per l attività scientifica, incluse l affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore e la presidenza di società scientifiche di riconosciuto prestigio; VIII Partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico nazionali o internazionali; IX. Direzione o partecipazione a gruppi di ricerca, nazionali o internazionali, legati a università ovvero qualificate istituzioni pubbliche o private; X. Partecipazione a comitati di redazione di riviste Scopus/WoS o classificate da ANVUR, nonché di collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio nel settore.

dipartimento e invia al rettore e al Nucleo di valutazione, entro il mese di marzo, le autocertificazioni standard e le eventuali note di cui al comma 1, approvate dal consiglio, corredate dalle valutazioni, positive o negative, relativamente a: a) l attività didattica; b) l attività di ricerca, secondo i criteri oggettivi ANVUR, calcolati alla scadenza di cui al comma 1. 5. Il Rettore e il Nucleo di valutazione possono eseguire ulteriori controlli, anche a campione, per verificare la conformità tra il contenuto delle autocertificazioni standard e delle eventuali note e l effettivo svolgimento delle attività dichiarate dai docenti, nonché con i compiti attribuiti in sede di programmazione didattica. Articolo 6 Sanzioni 1. Salvo quanto previsto dal successivo comma 3, la valutazione dell attività didattica e dell attività di ricerca è condizione necessaria per la partecipazione alle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché agli organi di valutazione dei progetti di ricerca. In ogni caso, tale valutazione viene effettuata una sola volta l anno secondo quanto disposto dall art. 5. 2. In caso di valutazione negativa, pertanto, i professori e i ricercatori sono esclusi dalle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca. 3. Sono esentati dalla valutazione dell attività didattica coloro che non risultino in servizio, in quanto non assunti, per tutto il periodo oggetto di valutazione. Articolo 7 - Disposizione transitoria 1. Al fine di consentire la partecipazione alla formazione delle liste, per ciascun settore concorsuale, predisposta ai sensi dell articolo 6, comma 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.R. n. 95/2016, e dell art. 8, del D.M. n. 120/2016, nei termini assegnati dall art. 3 del Decreto MIUR n. 1052/2018 ( Procedura per la formazione delle commissioni nazionali 2018-2020 per il conferimento dell abilitazione scientifica nazionale alle funzione di professore universitario di prima fascia ), per ottenere la valutazione dell attività didattica e di ricerca di cui all art. 6, comma 7, l. n. 240/2010, i docenti potranno presentare al direttore di dipartimento di afferenza l autocertificazione standard eventualmente corredata dalla nota di cui all art. 5, comma 1, con riferimento all a.a. 2016-2017 per l attività didattica, entro la data stabilita con successivo decreto rettorale. 2. Il direttore del dipartimento, con facoltà di nominare a suo supporto una commissione di esperti scelti tra i docenti afferenti al Consiglio, coadiuvato dagli uffici amministrativi, esegue i dovuti accertamenti in via di urgenza, e provvede a convocare il consiglio del dipartimento entro una data utile alla presentazione della domanda di partecipazione alle commissioni dell ASN, trasmettendo allo stesso, per l approvazione, la proposta di valutazione. La relazione, con la valutazione positiva o negativa approvata dal Consiglio di dipartimento, dovrà essere prontamente inviata al rettore. 3. Con provvedimento motivato di urgenza, il direttore di dipartimento potrà approvare la valutazione del docente e provvedere al conseguente invio al rettore, sottoponendo tale provvedimento al consiglio, per la ratifica, nella prima adunanza successiva. Articolo 8 - Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito web dell Ateneo nell Albo Ufficiale Informatico dell Università.