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COMUNE DI PORTO TORRES PROVINCIA DI SASSARI REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA- IMU (APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 47 DEL 12.07.2012) (MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 63 DEL 12.11.2013)

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO... 3 ART. 2 - DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE... 3 ART. 3 - UNITÀ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI O DISABILI... 3 ART. 4 - AREE FABBRICABILI - DETERMINAZIONE VALORI VENALI MEDI... 4 ART. 5 - FABBRICATI INAGIBILI CARATTERISTICHE... 4 ART. 6 VERSAMENTO... 4 ART. 7 DICHIARAZIONE... 4 ART. 8 - ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO- RINVIO... 5 ART. 9 - APPLICAZIONE ISTITUTI DISCIPLINATI NEL REGOLAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI... 5 ART. 10 - DISPOSIZIONI FINALI... 5 2

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente regolamento disciplina l applicazione nel Comune di Porto Torres dell'imposta Municipale Propria (IMU) istituita ai sensi dell articolo 8 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e anticipata in via sperimentale dall art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23. 2. L IMU è anticipata in via sperimentale, a decorrere dall anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale. La disciplina dell IMU è integrata da alcune disposizioni del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, laddove espressamente richiamate. L applicazione a regime dell IMU è fissata al 2015. 3. Il presente regolamento è adottato nell ambito della potestà regolamentare prevista dall articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, cui viene fatto espresso rinvio dall art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011 per quanto riguarda l applicazione di tale potestà all Imposta Municipale Propria. 4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti. ART. 2 - DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE 1. Si considera abitazione principale un unica unità immobiliare iscritta o iscrivibile al Catasto Fabbricati nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimora abitualmente e risiede anagraficamente, ad esclusione dei casi espressamente previsti dalla legge. 2. Per pertinenze dell abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7, nella misura massima di un unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate. ART. 3 - UNITÀ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI O DISABILI 1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 2. Allo stesso regime delle abitazioni di cui al comma 1 soggiacciono anche le pertinenze, nei limiti previsti dalla disciplina nazionale per le pertinenze dell abitazione principale. 3

ART. 4 - AREE FABBRICABILI - DETERMINAZIONE VALORI VENALI MEDI 1. Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta comunale, determina periodicamente e per zone omogenee i valori venali medi in comune commercio delle stesse. 2. I valori stabiliti hanno validità anche per l anno successivo, qualora non si deliberi diversamente entro il 31 dicembre di ciascun anno. 3. Tale deliberazione ha valore meramente indicativo ed ha lo scopo di facilitare l adempimento dell imposta dovuta, ma i valori in esso indicati non sono vincolanti ai fini della determinazione dell IMU né per il Comune, che può procedere ad accertare l imposta in caso di valore dichiarato e versato inferiore a quello venale, né per il contribuente, che deve verificare la congruità di tali valori al caso specifico. ART. 5 - FABBRICATI INAGIBILI CARATTERISTICHE 1. Ai fini della riduzione del 50% della base imponibile per la determinazione dell IMU sui fabbricati inagibili, il contribuente deve attestare che l inagibilità o l inabitabilità consiste in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. ART. 6 VERSAMENTO 1. Il versamento può essere effettuato mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 o nelle altre forme previste e consentite dalla legge. ART. 7 DICHIARAZIONE 1. La dichiarazione va redatta sul modello approvato con decreto ministeriale, ed andrà presentata in tutte le ipotesi specificate nelle relative istruzioni. 2. Andranno in ogni caso dichiarati lo stato di inagibilità, la residenza in istituto di ricovero o cura, l assegnazione della casa coniugale in caso di separazione, ed ogni ipotesi per le quali si possa godere di un agevolazione ai fini del versamento dell imposta. 3. La dichiarazione è obbligatoria anche qualora si voglia usufruire della detrazione per l abitazione principale, dichiarando il possesso della stessa nonché le relative pertinenze appartenenti alle categorie C2 C6 o C7; nel caso in cui se ne possiedano più di una per categoria catastale, andrà specificato quali tra i suddetti immobili siano da considerare pertinenze, nella misura di non più di una per categoria. 4. Non vi è l obbligo di presentazione della dichiarazione quando gli elementi rilevanti ai fini dell Imposta Municipale Propria dipendono da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche relative alla 4

disciplina del modello unico informatico (MUI), quali gli atti di cessione e costituzione dei diritti reali di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie. ART. 8 - ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO- RINVIO 1. Ai sensi dell art. 9, comma 5, del Decreto Legislativo 23/2011 si applica all Imposta Municipale Propria l istituto dell accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, n. 36 del 31 marzo 1999, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 218/1997. 2. L autotutela è disciplinata dal Regolamento Comunale n. 36 del 31 marzo 1999, cui si fa espresso rinvio. 3. Per l interpello si applica la disciplina stabilita dall art. 3 del vigente Regolamento Generale delle Entrate Comunali n. 20 del 4 aprile 2011, cui si fa espresso rinvio. ART. 9 - APPLICAZIONE ISTITUTI DISCIPLINATI NEL REGOLAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI 1. Per quanto concerne rimborsi, compensazioni, rateizzazioni, importi minimi e interessi per accertamenti e rimborsi, nonché per quanto concerne l attività di accertamento e le forme di gestione delle entrate, si applicano all Imposta Municipale Propria le disposizioni del Regolamento Generale delle Entrate Comunali, come modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 4 aprile 2011. ART. 10 - DISPOSIZIONI FINALI 1. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento. 2. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2013. 5