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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE DEL VENETO - 5-6-2001 - N. 52 5 PARTE PRIMA LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI LEGGE REGIONALE 31 maggio 2001, n. 12 Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità. Il Consiglio regionale ha approvato Il Commissario del Governo ha apposto il visto Il Presidente della Giunta regionale p r o m u l g a la seguente legge regionale: Art. 1 Finalità 1. La Regione del Veneto, nell ambito delle proprie competenze in materia di produzione, raccolta, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, zootecnici, ittici e silvo-pastorali e di promozione e valorizzazione degli stessi, promuove iniziative di commercializzazione e di immagine di prodotti agricoli e agro-alimentari che garantiscono, sotto il profilo qualitativo, una maggiore tutela dei consumatori. Art. 2 Funzioni della Giunta regionale 1. Per il conseguimento delle finalità di cui all articolo 1, la Giunta regionale è autorizzata a richiedere, ai sensi del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 "Testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati." e successive modificazioni, la registrazione di un marchio di qualità a carattere collettivo dei prodotti agricoli e agroalimentari, di seguito denominato "marchio". 2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento: a) determina la denominazione del marchio, cui la concessione si riferisce, e le sue caratteristiche ideografiche; b) disciplina le modalità di concessione in uso del marchio; c) approva lo schema di convenzione che regola i rapporti tra Regione e i soggetti a cui è concesso in uso il marchio; d) disciplina le modalità di applicazione della sospensione e della revoca nel caso di inadempienze. 3. La Giunta regionale individua altresì i prodotti agricoli e agro-alimentari da ammettere al marchio e approva, sentita la competente commissione consiliare, i relativi disciplinari. Art. 3 Comitato tecnico-scientifico 1. Presso la Giunta regionale è istituito un comitato tecnico-scientifico, quale supporto consultivo per la gestione e la promozione del marchio e per esprimere pareri sui disciplinari di produzione, sugli aggiornamenti degli stessi e sulle convenzioni tra Regione e soggetti interessati all utilizzo del marchio stesso. 2. Il Comitato è composto da: a) il dirigente della direzione regionale competente in materia, con funzioni di presidente; b) un esperto in legislazione alimentare; c) un esperto in marketing dei prodotti agricoli e agro-alimentari; d) un esperto in tecniche di controllo della qualità nel settore agricolo e agro-alimentare; e) un rappresentante concordemente designato dalle associazioni dei consumatori di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281 "Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti." e successive modificazioni ed alla legge regionale 15 gennaio 1985, n. 3 "Interventi di tutela dei consumatori." e successive modificazioni; f) un rappresentante concordemente designato dalle associazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale; g) un rappresentante concordemente designato dalle centrali cooperative del settore agro alimentare maggiormente rappresentative a livello regionale. 3. In relazione agli argomenti trattati, il comitato è di volta in volta integrato da un esperto per ciascuno dei settori merceologici da ammettere al marchio. 4. I componenti esperti sono nominati dalla Giunta regionale secondo le procedure previste dalla legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazioni a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi." e successive modificazioni. 5. Il funzionamento del comitato è disciplinato dalla Giunta regionale con proprio provvedimento che definisce anche i compensi per gli esperti, secondo la vigente normativa regionale. Art. 4 Disciplinare di produzione 1. I disciplinari di produzione di cui all articolo 2, comma 3 devono comprendere almeno i seguenti elementi: a) descrizione dei requisiti, oggettivi e controllabili, del prodotto, con l indicazione delle principali specifiche di tipo fisico, chimico, microbiologico e organolettico; b) descrizione delle tecniche di produzione, trasformazione,

6 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE DEL VENETO - 5-6-2001 - N. 52 conservazione e confezionamento dei prodotti, utilizzate per l ottenimento delle caratteristiche del prodotto; c) criteri di identificazione e rintracciabilità dalla materia prima al prodotto finale. 2. I disciplinari di produzione e i loro aggiornamenti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e comunicati, ai sensi dell articolo 8 della direttiva 98/34/CEE del Consiglio del 22 giugno 1998, alla Commissione europea. Art. 5 Uso del marchio 1. La concessione del marchio è data per prodotti agricoli e agro-alimentari che, per sistema di produzione, di lavorazione o per altre intrinseche caratteristiche, si distinguono dagli altri prodotti della stessa categoria merceologica e che offrono particolari garanzie qualitative, a tutela degli interessi del consumatore e dell immagine del prodotto. 2. L uso del marchio è concesso, per i singoli prodotti, su richiesta delle imprese di produzione primaria o di lavorazione, trasformazione e commercializzazione, individuali o collettive. 3. Il controllo dell uso del marchio e delle specifiche contenute nel disciplinare di produzione, viene affidato dai concessionari ad organismi di certificazione accreditati ai sensi della norma UNI EN 45011. Art. 6 Sviluppo della produzione agricola di qualità 1. Con riferimento a quanto previsto dall articolo 59, comma 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 recante la legge finanziaria 2000, le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere prevedono l utilizzazione di prodotti agro-alimentari muniti di marchi di qualità. Art. 7 Vigilanza 1. La Giunta regionale è l autorità preposta alla vigilanza sull applicazione della presente legge ed in particolare sull uso del marchio da parte dei soggetti interessati. 2. La Giunta regionale organizza le attività di vigilanza, definendone criteri e procedure. 3. Per l attività di vigilanza, la Giunta regionale utilizza il nucleo degli ispettori di vigilanza del settore primario, i servizi veterinario e igiene degli alimenti delle aziende sanitarie locali o l Istituto zooprofilattico delle Venezie. Art. 8 Etichettatura 1. I soggetti che hanno in concessione l uso del marchio appongono in etichetta sul prodotto, oltre il marchio stesso, la dicitura "marchio di qualità tutelato dalla Regione Veneto", secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale. 2. Ai sensi dell articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, "Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari." e successive modificazioni, l etichetta contiene la dicitura relativa all indicazione del luogo di origine o di provenienza del prodotto, la cui veridicità è oggetto delle attività di vigilanza di cui all articolo 7. 3. Nel caso di provenienza veneta, la dicitura di cui al comma 2 da adottare è "Prodotto in Veneto" e nel caso di eventuale produzione agricola e agro-alimentare in aziende a conduzione diretta, "Prodotto in Veneto in aziende a conduzione diretta". Art. 9 Interventi a sostegno della diffusione del marchio 1. La Giunta regionale, per favorire la diffusione del marchio: a) promuove attività di studio, ricerca, informazione e divulgazione del marchio regionale di qualità; b) promuove la realizzazione di campagne promozionali dei prodotti tutelati dal marchio anche attraverso iniziative integrate con il settore secondario ed il turismo. c) concorre nei limiti della normativa comunitaria vigente, alle spese sostenute dai soggetti autorizzati per l uso del marchio regionale e per l effettuazione dei controlli previsti all articolo 5. Art. 10 Norma finanziaria 1. Agli oneri finanziari derivanti dall applicazione della presente legge, quantificati in lire 1.500 milioni per l esercizio 2001, si fa fronte mediante riduzione, in termini di competenza e cassa, di pari importo del capitolo n. 80230, "Fondo globale spese di investimento", partita n. 9 "Riordino interventi del settore primario", iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio per l esercizio finanziario 2001 e contemporanea istituzione, nel medesimo stato di previsione della spesa del bilancio per l esercizio finanziario 2001, del capitolo n. 12610 denominato "Sostegno alla diffusione del marchio di qualità a carattere collettivo dei prodotti agricoli e agro-alimentari", con lo stanziamento di lire 1.500 milioni in termini di competenza e cassa.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE DEL VENETO - 5-6-2001 - N. 52 7 2. Per gli esercizi successivi al 2001, lo stanziamento del capitolo n. 12610 di cui al comma 1 sarà determinato ai sensi dell articolo 32 bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni. 3. Alle spese per il Comitato tecnico-scientifico istituito ai sensi dell articolo 3, si fa fronte con lo stanziamento annualmente iscritto al capitolo n. 3002 nello stato di previsione della spesa del bilancio. Art.11 Abrogazioni 1. E abrogata la legge regionale 8 marzo 1988, n. 11 "Iniziative per la valorizzazione dei prodotti agro-alimentari del Veneto.", così come modificata dalla legge regionale 18 aprile 1995, n. 32, fatta salva la sua applicazione per la disciplina dei rapporti sorti e per l esecuzione degli impegni di spesa assunti in base a predetta legge. INDICE Art. 1 - Finalità Art. 2 - Funzioni della Giunta regionale Art. 3 - Comitato tecnico-scientifico Art. 4 - Disciplinare di produzione Art. 5 - Uso del marchio Art. 6 - Sviluppo della produzione agricola di qualità Art. 7 - Vigilanza Art. 8 - Etichettatura Art. 9 - Interventi a sostegno della diffusione del marchio Art. 10 - Norma finanziaria Art.11 - Abrogazioni Art. 12 - Norma transitoria Art. 13 - Parere comunitario di compatibilità Art. 12 Norma transitoria 1. In fase di prima costituzione del comitato di cui all articolo 3 e nel rispetto dei criteri ivi previsti, la Giunta regionale, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, nomina i componenti in deroga alla legge 22 luglio 1997, n. 27. Art. 13 Parere comunitario di compatibilità 1. I benefici di cui alla presente legge sono subordinati alla acquisizione del parere positivo di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi del trattato CE. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta. Dati informativi concernenti la legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento. Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore: 1 - Procedimento di formazione 2 - Relazione al Consiglio regionale 3 - Stanziamento in bilancio per il 2001 4 - Struttura di riferimento 5 - Modifiche e abrogazioni apportate a precedenti leggi regionali Venezia, 31 maggio 2001 Galan 1. Procedimento di formazione Il procedimento di formazione della legge regionale è stato avviato su iniziativa dei sottoelencati consiglieri regionali, che hanno presentato due proposte di legge, a ciascuna delle quali è stato attribuito uno specifico numero di progetto di legge: proposta di legge d iniziativa dei consiglieri Mazzon, Gerolimetto, Conte, Bozzolin,Bizzotto, Manzato, Stival, Fontana, Adami e Trento, relativa a "Tutela e valorizzazione dei prodotti agro-alimentari di qualità" (progetto di legge n. 80);

8 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE DEL VENETO - 5-6-2001 - N. 52 proposta di legge d iniziativa dei consiglieri Maurizio Tosi, Pettenò, Gallo, Bettin e Resler relativa a "Tutela e valorizzazione dei prodotti agro-alimentari espressione di cicli di produzione corti e a conduzione diretta controllati dalla Regione Veneto" (progetto di legge n. 123); I progetti di legge sono stati assegnati alle commissioni consiliari 1 e 4 in data 8 novembre 2000; La 4ª commissione consiliare, sulla base dei succitati progetti, ha elaborato un unico progetto di legge denominato "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità"; La 4ª commissione consiliare ha completato l esame del progetto di legge in data 28 marzo 2001, presentandolo all assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456; Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Vittoriano Mazzon, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 19 aprile 2001, n. 4276; La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 24 aprile 2001; Il Commissario del Governo, con nota 21 maggio 2001, n. 665/22424, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1 comma dell art. 127 della Costituzione con le seguenti osservazioni: "La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Affari Regionali - con telefax n. 200/3595/VE 140/01 20, in data 18 c.m., ha reso noto che il Governo, nella seduta del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2001, ha deliberato di non opporsi all ulteriore corso della legge regionale in oggetto. Con l occasione il Governo ha precisato che nell applicazione della legge, dovrà essere consentita l immissione nel previsto sistema certificativo di qualità a tutti gli imprenditori comunitari che ne facciano richiesta." 2. Relazione al Consiglio regionale Signor Presidente, colleghi consiglieri, il consumatore è oggi, rispetto al passato anche per vicende ormai note (vedi BSE, polli alla diossina etc...), assai più attento a ciò che acquista, alle zone di provenienza dei prodotti, ai metodi di produzione, trasformazione e commercializzazione, in definitiva alla qualità degli alimenti che assume per cibarsi. Non basta più una ridotta quantità di fertilizzanti ed antiparassitari e l assenza di sostanze nocive per la salute, ma è necessaria anche la "garanzia" che il prodotto sia sano e genuino. Il consumatore è quindi "culturalmente più avanzato" in materia e vuole essere quindi efficacemente tutelato rispetto ad una legislazione sia nazionale che comunitaria, la quale, pur esistendo da tempo, presenta delle notevoli falle, dimostrate dai noti eventi che non hanno necessità di essere commentati. In questi anni, per la verità, qualcosa si sta muovendo, ma la complicanza e farraginosità delle norme, tipico fenomeno italiano, per cui che ne ha interesse, riesce ad eludere qualsiasi controllo, non ha consentito di raggiungere o centrare l obiettivo che i cittadini richiedono. Con questa legge, che riprende in parte, aggiornandola, la n. 11 del 1988 sull istituzione del "Marchio Veneto", si vuole dare al consumatore la certezza di quello di cui si ciba e la garanzia sulla provenienza del prodotto, utilizzando il duplice strumento dei disciplinari di produzione e della etichettatura ed attivando un sistema complessivo di controlli, affidato agli organismi di certificazione accreditati e di vigilanza, affidata agli uffici regionali. In particolare la definizione di disciplinari di produzione mirati per i vari prodotti agricoli ed agro-alimentari consentirà la analitica descrizione dei requisiti e delle specifiche del prodotto, delle tecniche di produzione, trasformazione, conservazione e confezionamento e dei criteri di identificazione e rintracciabilità dalla materia prima al prodotto finale. Ed in tale contesto non potranno non determinarsi, nel quadro della vigente legislazione comunitaria e nazionale di settore, scelte coerenti con le finalità poste dal legislatore regionale di perseguire l obiettivo di garanzia, sotto il profilo qualitativo, di una maggior tutela dei consumatori, rinunciando sia all utilizzo di organismi geneticamente modificati e loro derivati che al ricorso a farine animali nei processi di alimentazione, sia al ricorso ad antibiotici come fattori di crescita che per la chemioprofilassi preventiva. Da tale scelta, oggi compiuta dal legislatore regionale, di definizione di disciplinari di produzione, ne discende sia una forma di responsabilizzazione del produttore nella scelta del modello di sviluppo agricolo, sia un riconoscimento delle produzioni a "ciclo corto", precipue delle aziende a conduzione diretta, qualora aderiscono ai disciplinari. E tali scelte vengono valorizzate ed incentivate, con l esplicito riferimento e differenziazione in sede di etichettatura dei prodotti agricoli ed alimentari e delle produzioni in aziende a conduzione diretta. D altro canto oggi il consumatore è molto attento ai dati indicati nelle etichette in quanto si è creata, anche attraverso la giusta pressione attuata dalle Associazioni dei produttori, la coscienza del conoscere ciò che acquistiamo; qualche minuto speso per leggere le etichette può salvaguardare la nostra salute ed appagare le nostre necessità di sapere con quali ingredienti e da quali zone provengono i rispettivi prodotti. Ne consegue un articolato è molto semplice per cui non si ritiene necessario il commento se non per sottolineare che tutta la legge è improntata al riconoscimento di

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE DEL VENETO - 5-6-2001 - N. 52 9 un prodotto veneto di qualità, che fornisca al consumatore le necessarie certezze. La Commissione in data 7 marzo 2001 ha consultato associazioni ed enti di cui in parte ha considerato le osservazioni e le proposte di modifica del testo originario. 3. Stanziamento in bilancio per il 2001 - Capitolo 12610 L. 1.500 milioni "Sostegno alla diffusione del marchio di qualità a carattere collettivo dei prodotti agricoli e agro-alimentari" 4. Struttura di riferimento Direzione politiche agricole di mercato 5. Modifiche e abrogazioni apportate a precedenti leggi regionali L art. 11 abroga la legge regionale 8 marzo 1988, n. 11, come modificata dalla legge regionale 18 aprile 1995, n. 32, fatta salva la sua applicazione per la disciplina dei rapporti sorti e per l esecuzione degli impegni di spesa assunti in base a predetta legge.