Convenzione istitutiva dell Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economici

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Transcript:

Traduzione Convenzione istitutiva dell Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economici Conchiusa a Parigi il 14 dicembre 1960 Approvata dall Assemblea federale il 14 giugno 1961 1 Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 28 settembre 1961 Entrata in vigore per la Svizzera il 30 settembre 1961 (Stato 10 aprile 2019) I Governi della Repubblica d Austria, del Regno del Belgio, del Canada, del Regno di Danimarca, della Repubblica Francese, della Repubblica federale di Germania, del Regno di Grecia, dell Irlanda, della Repubblica d Islanda, della Repubblica Italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno di Norvegia, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica Portoghese, della Spagna, del Regno di Svezia, della Confederazione Svizzera, degli Stati Uniti d America, del Regno Unito di Gran Bretagna e dell Irlanda del Nord e della Turchia, Considerando che la potenza e la prosperità economica sono essenziali a raggiungere gli scopi delle Nazioni Unite, salvaguardare le libertà individuali e aumentare il benessere generale; Giudicando che essi possono progredire efficacemente su questa via rafforzando la tradizione di cooperazione che si è sviluppata tra loro; Riconoscendo che la ripresa e il progresso economici dell Europa, ai quali la loro collaborazione in seno all Organizzazione europea di cooperazione economica ha apportato un contributo importantissimo, hanno aperto nuove prospettive che permettono di rafforzare questa tradizione e applicarla a compiti nuovi e obbiettivi più vasti; Convinti che una cooperazione più vasta costituirà un contributo essenziale allo sviluppo di pacifiche e armoniose relazioni tra i popoli; Riconoscendo che le loro economie sono sempre più interdipendenti; Determinati, grazie a consultazioni mutue e alla cooperazione, a sviluppare al massimo e ad utilizzare più efficacemente le loro capacità e possibilità per espandere il più possibile la loro economia e migliorare il benessere economico e sociale dei loro popoli; Stimando che le nazioni economicamente più evolute debbano cooperare per aiutare con tutte le loro facoltà i paesi sottosviluppati; Riconoscendo che il proseguimento dell espansione del commercio mondiale costituisce uno dei massimi fattori a favore dello sviluppo economico dei vari paesi e del miglioramento dei rapporti economici internazionali; RU 1961 901; 1962 799 1 RU 1961 899 1

Cooperazione economica e tecnica Determinati a realizzare questi progetti compatibilmente agli obblighi derivanti loro dalla partecipazione a altre organizzazioni, istituzioni o accordi internazionali; Hanno convenuto le disposizioni seguenti per promuovere l Organizzazione europea di cooperazione economica ad Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economici. Art. 1 L Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economici (detta di seguito Organizzazione) ha lo scopo di promuovere una politica intesa a: a. realizzare la più ampia espansione possibile dell economia e dell impiego e un miglioramento del tenore di vita nei paesi membri, mantenendo la stabilità finanziaria, contribuendo così allo sviluppo dell economia mondiale; b. contribuire a una sana espansione economica nei paesi membri, e non membri, in via di sviluppo economico; c. contribuire all espansione del commercio mondiale su una base unilaterale e non discriminatoria conformemente agli obblighi internazionali. Art. 2 Per il perseguimento di detti scopi, i Membri convengono, individualmente e collettivamente, di: a. assicurare l utilizzazione efficace delle loro risorse economiche; b. nel campo scientifico e tecnologico, assicurare lo sviluppo delle loro risorse, incoraggiare la ricerca e favorire la formazione professionale; c. seguire una politica atta a garantire l incremento economico e la stabilità finanziaria interna ed estera e ad evitare che si sviluppino situazioni che potrebbero mettere in pericolo la loro economica e quella di altri paesi; d. proseguire i loro sforzi intesi a ridurre o a sopprimere gli ostacoli agli scambi di beni e di servizi, e ai pagamenti correnti, e mantenere ed estendere la liberazione dei movimenti di capitali; e. contribuire allo sviluppo economico dei paesi membri e non membri in via di sviluppo mediante mezzi appropriati e, in particolare, mediante l apporto in questi paesi di capitali, tenendo conto dell importanza che rappresentano per la loro economia l assistenza tecnica e l offerta di mercati per i loro prodotti di esportazione. Art. 3 Per raggiungere gli obbiettivi stabiliti nell articolo 1 e adempiere agli impegni elencati nell articolo 2, i Membri convengono di: 2

Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economici. Conv. a. tenersi scambievolmente informati e fornire all Organizzazione le informazioni necessarie all adempimento dei suoi compiti; b. consultarsi in maniera continua, effettuare studi e partecipare a progetti accettati di comune accordo; c. cooperare strettamente, se è il caso mediante un azione coordinata. Art. 4 Sono Membri dell Organizzazione le Parti contraenti della presente convenzione. Art. 5 Per raggiungere i suoi scopi, l Organizzazione può, a. prendere decisioni che, salvo disposizioni diverse, vincolino tutti i Membri; b. fare raccomandazioni ai Membri; c. conchiudere accordi con i suoi Membri, gli Stati non membri e le organizzazioni internazionali. Art. 6 1. Salvo che l Organizzazione non decida altrimenti, all unanimità, per casi speciali, le decisioni sono prese e le raccomandazioni fatte mediante mutuo accordo dei Membri. 2. Ogni Membro dispone di un voto. Se un Membro si astiene dal voto per una decisione o una raccomandazione, tale astensione non costituisce ostacolo alla decisione o alla raccomandazione che è applicabile agli altri Membri, non però a quello che si è astenuto. 3. Nessuna decisione può essere vincolante per un Membro che non si sia conformato alle prescrizioni della sua procedura costituzionale. Gli altri Membri possono convenire che tale decisione si applichi provvisoriamente tra loro. Art. 7 Un Consiglio, composto di tutti i Membri, è l organo dal quale emanano tutti gli atti. Il Consiglio può riunirsi in sessione di ministri o di rappresentanti permanenti. Art. 8 Il Consiglio designa, ogni anno, un Presidente che presiede le riunioni ministeriali, e due vice presidenti. Il Presidente può essere designato per un anno suppletivo consecutivo al suo mandato. Art. 9 Il Consiglio può istituire un Comitato esecutivo e qualsiasi organo sussidiario necessario ad adempire gli scopi dell Organizzazione. 3

Cooperazione economica e tecnica Art. 10 1. Il Consiglio nomina per cinque anni un Segretario responsabile davanti ad esso. Egli è assistito da uno o più segretari generali supplenti o segretari generali aggiunti nominati dal Consiglio, su proposta del Segretario generale. 2. Il Segretario generale presiede il Consiglio alle sedute dei rappresentanti permanenti. Egli collabora con il Consiglio in tutte le forme necessarie e può sottoporre proposte al Consiglio e ad ogni organo della Organizzazione. Art. 11 1. Il Segretario generale nomina il personale necessario al funzionamento dell organizzazione secondo il piano organizzativo approvato dal Consiglio. Lo statuto del personale è sottoposto all approvazione del Consiglio. 2. Dato il carattere internazionale dell Organizzazione, il Segretario generale, i segretari generali supplenti o aggiunti, ed il personale non solleciteranno né riceveranno direttive da nessun membro dell Organizzazione, né da alcun governo o autorità estranea all Organizzazione. Art. 12 L Organizzazione può, a condizioni determinate dal Consiglio: a. formulare voti a Stati non membri ed altre organizzazioni; b. stabilire e mantenere relazioni con Stati non membri ed organizzazioni; c. invitare governi non membri e organizzazioni a partecipare all attività dell Organizzazione. Art. 13 La rappresentanza nell Organizzazione delle Comunità europee istituite dai Trattati di Parigi e di Roma, il 18 aprile 1951 e il 25 marzo 1957 è definita nel Protocollo addizionale N. 1 della presente Convenzione. Art. 14 1. La presente Convenzione sarà ratificata o accettata dai firmatari conformemente alle rispettive regole costituzionali. 2. Gli strumenti di ratificazione o di accettazione sono depositati presso il Governo della Repubblica francese, designato come Governo depositario. 3. La presente Convenzione entra in vigore: a. sia prima del 30 settembre 1961, depositati che siano gli strumenti di ratificazione o di accettazione di tutti i firmatari; b. sia il 30 settembre 1961, se, a questa data 15 firmatari almeno avranno depositato detti strumenti e nei confronti di detti firmatari, come anche di ogni 4

Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economici. Conv. altro firmatario, a contare dal deposito del suo strumento di ratificazione o di accettazione; c. sia dopo il 30 settembre 1961, ma al più tardi due mesi dopo la firma della presente Convenzione, depositati che siano gli strumenti di ratificazione di quindici firmatari e nei confronti di detti firmatari e di ogni altro firmatario, a contare dal deposito del suo strumento di ratificazione o di accettazione. 4. I firmatari che non avessero depositato il proprio strumento di ratificazione o di accettazione al momento dell entrata in vigore della Convenzione potranno partecipare alle attività dell Organizzazione, alle condizioni stabilite mediante accordo tra l Organizzazione e detti firmatari. Art. 15 La ricostituzione dell Organizzazione europea di cooperazione economica, ha effetto a contare dall entrata in vigore della Convenzione e i suoi scopi, organismi, poteri e nome saranno quelli previsti dalla Convenzione. La personalità giuridica che l Organizzazione europea di cooperazione economica possiede, continuerà nell Organizzazione, ma le decisioni, raccomandazioni e risoluzioni dell Organizzazione europea di cooperazione economica per essere applicabili, dopo l entrata in vigore della presente Convenzione, richiedono l approvazione del Consiglio. Art. 16 Il Consiglio può decidere di invitare qualsiasi governo pronto ad assumere gli obblighi di membro, ad aderire alla presente Convenzione. Questa decisione richiede l unanimità; il Consiglio può, tuttavia, ammettere all unanimità, in un caso particolare, la possibilità d astensione essendo inteso che, nonostante le disposizioni dell articolo 6, la decisione si applica a tutti i Membri. L adesione ha effetto a contare dal deposito dello strumento di adesione presso il Governo depositario. Art. 17 Ciascuna Parte contraente potrà mettere fine, per quanto la concerne, all applicazione della presente Convenzione, mediante preavviso di un anno al Governo depositario. Art. 18 Salvo che il Consiglio decida altrimenti, la sede dell Organizzazione è a Parigi. Art. 19 La capacità giuridica dell Organizzazione e i privilegi e le immunità dell Organizzazione, dei suoi funzionari e dei rappresentanti dei Membri, sono stabiliti nel Protocollo addizionale N. 2 della presente Convenzione. 5

Cooperazione economica e tecnica Art. 20 1. Ogni anno, conformemente a un Regolamento finanziario adottato dal Consiglio, il Segretario generale sottopone all approvazione del Consiglio un rendiconto annuale, i conti e ogni bilancio speciale chiesto dal Consiglio. 2. Le spese generali dell Organizzazione, approvate dal Consiglio, sono ripartite conformemente a una scala stabilita dal consiglio. Le altre spese sono finanziate sulla base stabilita dal Consiglio. Art. 21 Al momento del ricevimento degli strumenti di ratificazione, d adesione o del preavviso di recesso, il Governo depositario ne darà comunicazione a tutte le Parti contraenti e al Segretario generale dell Organizzazione. In fede di che, i Plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione. Fatto a Parigi, il quattordici dicembre millenovecentosessanta, in francese e in inglese, i due testi facendo parimente fede, in un solo esemplare depositato presso il Governo depositario, il quale ne comunicherà copia certificata conforme a tutti i firmatari. (Seguono le firme) 6

Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economici. Conv. Protocollo addizionale N.1 alla Convenzione istitutiva dell Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economici I firmatari della Convenzione istitutiva dell Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economici; hanno convenuto quanto segue: 1. La rappresentazione nell Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economici, delle Comunità europee istituite dai Trattati di Roma e di Parigi, del 18 aprile 1951 e 25 marzo 1957, è disciplinata giusta le disposizioni istituzionali di detti trattati. 2. Le Commissioni della Comunità economica europea e della Comunità europea dell energia nucleare come anche l Alta autorità della Comunità europea del carbone e dell acciaio partecipano ai lavori di detta Organizzazione. In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo. Fatto a Parigi, il quattordici dicembre millenovecentosessanta, in francese e in inglese, i due testi facendo parimente fede, in un solo esemplare depositato presso il Governo della Repubblica francese che ne trasmetterà una copia certificata conforme a tutti i firmatari. (Seguono le firme) 7

Cooperazione economica e tecnica Protocollo addizionale N. 2 alla Convenzione istitutiva dell Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economici I firmatari della Convenzione istitutiva dell Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economici (detta di seguito «l Organizzazione»); hanno convenuto quanto segue: L Organizzazione possiede la capacità giuridica e l Organizzazione, i suoi funzionari e i rappresentanti dei suoi Membri presso di essa godono dei privilegi, delle esenzioni e immunità seguenti: a. sul territorio delle Parti contraenti dell Organizzazione di cooperazione economica europea del 16 aprile 1948 2, della capacità giuridica, dei privilegi e delle esenzioni e immunità previste nel Protocollo addizionale N.1 a detta Convenzione; b. nel Canada, della capacità giuridica, dei privilegi, delle esenzioni e immunità previsti in ogni accordo o Convenzione sulla capacità giuridica, sulla esenzioni ed immunità che fosse conchiuso tra il Governo del Canada e l Organizzazione; c. negli Stati Uniti della capacità giuridica, dei privilegi, delle esenzioni e immunità previsti nell Executive Order N. 10133 del 27 giugno 1950, conformemente alle disposizioni dell International Organisations Immunities Act; e d. in tutti gli altri paesi, della capacità giuridica, dei privilegi, delle esenzioni e immunità, previsti negli accordi o nelle intese sulla capacità giuridica, i privilegi, le esenzioni e le immunità che fossero conchiusi tra il Governo interessato e l Organizzazione. In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo. Fatto a Parigi, il quattordici dicembre millenovecentosessanta, in francese e in inglese, i due testi facendo parimente fede, in un solo esemplare depositato presso il Governo della Repubblica francese il quale ne trasmetterà una copia certificata conforme a tutti firmatari. (Seguono le firme) 2 [RU 1949 26] 8

Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economici. Conv. Campo d applicazione il 10 aprile 2019 3 Stati partecipanti Ratifica Adesione (A) Entrata in vigore Australia 7 giugno 1971 A 7 giugno 1971 Austria 29 settembre 1961 30 settembre 1961 Belgio 13 settembre 1961 30 settembre 1961 Canada 10 aprile 1961 30 settembre 1961 Ceca, Repubblica 21 dicembre 1995 A 21 dicembre 1995 Cile 7 maggio 2010 A 7 maggio 2010 Corea (Sud) 12 dicembre 1996 A 12 dicembre 1996 Danimarca 30 maggio 1961 30 settembre 1961 Estonia 9 dicembre 2010 A 9 dicembre 2010 Finlandia 28 gennaio 1969 A 28 gennaio 1969 Francia 7 agosto 1961 30 settembre 1961 Germania 27 settembre 1961 30 settembre 1961 Giappone 28 aprile 1964 A 28 aprile 1964 Grecia 27 settembre 1961 30 settembre 1961 Irlanda 17 agosto 1961 30 settembre 1961 Islanda 5 giugno 1961 30 settembre 1961 Israele 7 settembre 2010 A 7 settembre 2010 Italia 29 marzo 1962 29 marzo 1962 Lettonia 1 luglio 2016 A 1 luglio 2016 Lituania 5 luglio 2018 A 5 luglio 2018 Lussemburgo 7 dicembre 1961 7 dicembre 1961 Messico 18 maggio 1994 A 18 maggio 1994 Norvegia 4 luglio 1961 30 settembre 1961 Nuova Zelanda 29 maggio 1973 A 29 maggio 1973 Paesi Bassi 13 novembre 1961 13 novembre 1961 Polonia 22 novembre 1996 A 22 novembre 1996 Portogallo 4 agosto 1961 30 settembre 1961 Regno Unito 2 maggio 1961 30 settembre 1961 Slovacchia 14 dicembre 2000 A 14 dicembre 2000 Slovenia 21 luglio 2010 A 21 luglio 2010 Spagna 3 agosto 1961 30 settembre 1961 Stati Uniti 12 aprile 1961 30 settembre 1961 Svezia 28 settembre 1961 30 settembre 1961 Svizzera 28 settembre 1961 30 settembre 1961 Turchia 2 agosto 1961 30 settembre 1961 Ungheria 7 maggio 1996 A 7 maggio 1996 3 RU 1974 1445, 2006 3297, 2011 4377 e 2019 1301. Una versione aggiornata del campo d applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (www.dfae.admin.ch/trattati). 9

Cooperazione economica e tecnica 10