COMUNE DI CROTONE Settore 3 Bilancio e Partecipate Servizio Tributi

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COMUNE DI CROTONE Settore 3 Bilancio e Partecipate Servizio Tributi Imposta di soggiorno Adempimenti e obblighi dei titolari di strutture ricettive Circolare n. 1 del 18/02/2019 La presente circolare è redatta ai fini della corretta applicazione dell'imposta di soggiorno e costituisce avviso alle obbligazioni tributarie che i gestori sono tenuti ad assolvere per non incorrere nelle sanzioni previste nell'attività di accertamento e riscossione dell'imposta comunale, nonché all'attenzione sia della Procura della Repubblica ordinaria che della Corte dei Conti. Ogni controversia con il Comune di Crotone che riguarda la verifica dei rapporti di dare e avere rientra nella giurisdizione della Corte dei Conti di Catanzaro. Con decorrenza dal 1 ottobre 2015 il Comune di Crotone ha istituito l'imposta di soggiorno ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, e, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 30 luglio 2015 ha adottato il Regolamento per la disciplina del tributo che, tra l'altro, ha stabilito le misure dell'imposta, come segue. Strutture alberghiere Alberghi e R.T.A. a 4 stelle o più Alberghi e R..T.A. a 3 stelle Euro Strutture Extra alberghiere Euro 2,00 Bed & Break fast 1,50 1,50 Agriturismi - Case per ferie 1,00 Affittacamere Casa Vacanze Alberghi e R.T.A. a 2 stelle 1,00 Altre assimilate 1,00 Alberghi e R.T.A. a 1 stella 0,50 Ostelli e Campeggi 0,50 Dalla verifica e dal controllo degli atti e dei versamenti dell'imposta l'ufficio ha riscontrato che qualche dichiarazione trimestrale ed alcuni conti di gestione vengono presentati incompleti dei dati richiesti, ovvero in alcuni casi ne viene omessa la presentazione, ed i riversamenti al Comune delle somme riscosse non vengono effettuati alle previste scadenze. Tali inadempienze non consentono la regolare attività dell'ufficio comunale. Pagina 1 di 5

Nel merito, va ricordato che la Guardia di Finanza, coordinata dalle Procure interessate, sta eseguendo sul territorio nazionale una serie di indagini concentrate sugli adempimenti connessi al versamento dell'imposta di soggiorno che hanno consentito di accertare che alcuni titolari di strutture ricettive non provvedono re olarmente al riversamento delle somme riscosse ai Comune competenti. A tal proposito va ricordato che nel mese di gennaio 2019 la Guardia di Finanza ha eseguito un sequestro preventivo nei confronti del titolare di una struttura alberghiera nel Comune di Palermo, accusato di peculato, che negli anni si era appropriato indebitamente di euro 17.500, somma oggetto del sequestro. Il mancato riversamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, per via del suo regime particolare che ai fini dell'esazione prevede che i Comuni devono avvalersi di strutture ricettive (alberghi, bed and breakfast, etcc.), è suscettibile di dare luogo per l'appropriazione indebita di denaro pubblico a violazione penale, a danno erariale nonché alla violazione tributaria. Il rapporto tra il gestore della struttura ricettiva e il Comune è da considerarsi un "rapporto di servizio" considerato che lo stesso gestore assume il ruolo di agente contabile perché compartecipa all'attività che è di natura prettamente pubblicistica. Infatti, con riguardo all'obbligo di esigere le somme dovute dai turisti, i gestori assumono la duplice veste di "incaricati di pubblico servizio", a cui sono potenzialmente ascrivibili una serie di reati contro la Pubblica Amministrazione, e di "agenti contabili", in quanto gestiscono denaro pubblico per conto dei Comuni, soggiacendo pertanto a responsabilità per danno erariale. Pertanto, il mancato riversamento al Comune delle somme riscosse dà luogo ad appropriazione indebita di denaro pubblico integrando così la fattispecie di peculato e, allo stesso tempo, legittima la Corte dei Conti a richiedere di colmare l'ammanco di denaro, creatosi per via dell'inesatta gestione rispetto a quanto prescritto dalle leggi in materia e dal relativo regolamento comunale. Adempimenti e obblighi del gestore Chi deve versare l'imposta L'imposta è dovuta dai soggetti che pernottano nelle strutture ricettive del Comune di Crotone, anche in modo non continuo, fino ad un massimo di cinque pernottamenti consecutivi. Per pernottamento deve intendersi ogni notte di permanenza. In caso di trasferimento da una struttura ricettiva all'altra senza interruzione di pernottamento, il cliente dovrà pagare complessivamente cinque pernottamenti fra le strutture utilizzate. Sarà cura del/i gestore/i far compilare all'ospite il modello di "Esclusione dall'imposta" predisposto dal Comune, per i pernottamenti superiori a cinque, allegando copia dei pagamenti effettuati nelle strutture. Pagina 2 di 5

Chi non deve versare l'imposta gli iscritti nell'anagrafe dei residenti del Comune di Crotone; i minori entro il decimo anno di età; coloro che pernottano in strutture ricettive di proprietà comunale o presso gli ostelli della gioventù; coloro che praticano terapie riabilitative presso strutture sanitarie site nel territorio comunale; le persone disabili la cui condizione di disabilità sia certificata ai sensi della vigente normativa italiana e di analoghe disposizioni dei paesi di provenienza per i cittadini stranieri; coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio comunale in ragione di un accompagnatore per paziente; entrambi i genitori accompagnatori di malati; un autista di pullman turistico e un accompagnatore che presta attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo per ogni venticinque partecipanti; i volontari che nel sociale offrono il proprio servizio in città in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'amministrazione Comunale, Provinciale e regionale ovvero per emergenze ambientali; gli appartenenti alle forze di polizia ed equiparati che pernottano per esigenze di servizio; Le esenzioni sono subordinate alla presentazione al gestore della struttura delle relative dichiarazioni, utilizzando l'apposito modello predisposto dal Comune. Cosa deve fare il gestore della struttura ricettiva informare l'ospite dell'imposta di soggiorno da pagare; in caso di esenzione, esclusione o rifiuto del pagamento del tributo occorre far compilare all'ospite l'apposito modulo predisposto dal Comune (vedi paragrafo sottostante "Modulistica"), con allegata la fotocopia della carta d'identità; in caso di rifiuto del pagamento l'ospite è tenuto alla compilazione della relativa dichiarazione che deve essere trasmessa dal gestore in modo tempestivo mediante pec all'indirizzo protocollocomune@pec.comune.crotone.it ovvero consegnata a mano all'ufficio protocollo per consentire al Comune l'attivazione delle procedure di recupero dell'imposta a carico dell'ospite, con l'aggravio delle sanzioni previste dall'art. 9 del vigente regolamento comunale. Anche il solo rifiuto alla compilazione della dichiarazione da parte dell'ospite è soggetto alla sanzione amministrativa da 25 a 500 euro come prevista all'anzidetto art. 9 del regolamento; richiedere il pagamento dell'imposta entro il periodo di soggiorno di ciascun ospite, con arrotondamento della somma all'euro, per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi o per eccesso se superiore. La somma versata è annotata nella fattura del fuori campo dell'iva, tenuto conto che l'imposta di soggiorno è esente da IVA; riversare al Comune l'imposta riscossa nel trimestre entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre (scadenza 15 aprile 15 luglio 15 ottobre e 15 gennaio Pagina 3 di 5

dell'anno successivo a quello di riferimento) mediante accredito della somma sul c/c della Banca Carime SpA intestato a Comune di Crotone Servizio di Tesoreria codice IBAN IT 76 H 03067 22200 000000010640 indicando nella causale di versamento la denominazione della struttura ricettiva, il codice fiscale, il trimestre di riferimento; inviare al Comune la dichiarazione trimestrale (Mod. A), con allegata la ricevuta di riversamento dell'imposta, entro il giorno 15 del mese successivo al trimestre di riferimento, debitamente compilata in tutte le parti interessate e, ove possibile, con la specifica dell'indirizzo PEC, in caso di apertura della casella con intestazione alla struttura ricettiva o al titolare della stessa struttura, da utilizzare in caso di eventuale corrispondenza con il Comune (in mancanza, indicare un indirizzo e- mail). La presentazione della dichiarazione trimestrale è obbligatoria. Infatti deve essere presentata anche se non si sono registrati pernottamenti ed, in tal caso, occorre indicare ZERO al numero dei pernottamenti. presentare al Comune entro il bimestre successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario o, se precedente, alla cessazione delle proprie funzioni, il conto della gestione sul modello ministeriale 21. Entro il 28 febbraio 2019 deve essere presentato il conto della gestione per l'esercizio finanziario 2018. Relativamente alla riscossione dell'imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva è qualificato "agente contabile del Comune di Crotone", così come previsto dall'art. 6 comma 4. del vigente regolamento comunale della medesima imposta. La Corte dei Conti Sezioni Riunite in Sede Giurisdizionale con la sentenza n. 22 del 22 settembre 2016 si è espressa, in particolare, in merito al ruolo rivestito dal rappresentante della struttura ricettiva stabilendo che "I soggetti operanti presso le strutture ricettive incaricati sulla base dei regolamenti comunali, previsti dall'art. 4, comma 3, del D.Igs n. 23/2011, della riscossione e poi del riversamento nelle casse comunali dell'imposta di soggiorno corrisposta da coloro che alloggiano in dette strutture, assumono la funzione di agenti contabili, tenuti conseguentemente alla resa del conto giudiziale della gestione svolta". L'art. 25 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 in merito alla resa del conto giudiziale stabilisce che "Nel bimestre successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario o, se precedente, alla cessazione delle funzioni, il concessionario rende, omissis..., un conto della gestione compilato, anche con l'utilizzo di sistemi informatici, con le modalità individuate con decreto ministeriale". Modulistica La modulistica occorrente è disponibile sul sito istituzionale dell'ente www.comune.crotone.it seguendo il percorso Aree Tematiche/Finanze e Tributi/Tributi/Imposta d i Soggiorno. Modello 21 Conto di Gestione dell'agente contabile a cura del gestore; Modello "A" Dichiarazione trimestrale dell'imposta a cura del gestore; Modello "B" Dichiarazione di esenzione dell'imposta a cura dell'ospite; Modello "C" Rifiuto del pagamento dell'imposta a cura dell'ospite; Modello "E" Dichiarazione di esclusione dell'imposta a cura dell'ospite. Pagina 4 di 5

Documentazione da conservare I gestori devono conservare per almeno cinque anni la seguente documentazione: registro delle presenze nel quale sono annotate le generalità dell'ospite ed il periodo di soggiorno; copia delle quietanze rilasciate agli ospiti a fronte del pagamento dell'imposta; copia delle dichiarazioni trimestrali dei pernottamenti trasmesse al Comune; copia dei riversamenti effettuati al Comune; ogni altra documentazione riguardante la gestione dell'imposta. Per quanto sopra descritto, i gestori delle strutture ricettive che ritengono di essere inadempienti nei confronti del Comune di Crotone, per la mancata trasmissione di atti e/o per il mancato riversamento di somme riscosse, al fine di evitare l'emissione del relativo avviso di accertamento tributario con l'aggravio delle dovute sanzioni e contestuale diffida e messa in mora ad adempiere, sono tenuti a regolarizzare con immediatezza la propria posizione ed a trasmettere la relativa documentazione al Comune con le modalità sopra descritte. Ogni eventuale chiarimento può essere rivolto ai funzionari comunali: - Dott. Viola Domenico tel. 0962/921260 - Geom. Toscano Martino tel. 0962-921253. Cordiali saluti. Il Dirige Dott. Francesco e del Settore 3 useppe Piscitelli Pagina 5 di 5