CIRCOLO MARIA LUIGIA CENTRO SOCIALE VENARIA COLORNO PR STATUTO

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CIRCOLO MARIA LUIGIA CENTRO SOCIALE VENARIA COLORNO PR STATUTO ART. 1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE E costituita l associazione di promozione sociale, ai sensi della Legge n. 383/2000, denominata CIRCOLO MARIA LUIGIA CENTRO SOCIALE VENARIA con sede in Colorno, Provincia di Parma. L associazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all art. 2. La durata dell associazione è illimitata. ART. 2 SCOPO E OGGETTO SOCIALE L associazione si prefigge lo sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni ed alla rimozione degli ostacoli che impediscono l attuazione dei principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità sociale e di pari opportunità, favorendo l esercizio del diritto alla salute, alla tutela sociale, all istruzione, alla cultura, alla formazione nonché alla valorizzazione delle attitudini e delle capacità professionali, con particolare riguardo al sostegno ed alla tutela sociale, alla valorizzazione ed alla formazione delle attitudini della popolazione anziana del Comune. 1) attuazione dei principi della pace, del pluralismo delle culture e delle solidarietà fra i popoli; 2) sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni ed alla rimozione degli ostacoli che impediscono l attuazione dei principi di libertà, di uguaglianza,di pari dignità sociale e di pari opportunità, favorendo l esercizio del diritto alla salute, alla tutela sociale, all istruzione, alla cultura, alla formazione nonché alla valorizzazione delle attitudini e delle capacità professionali; 3) tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, ambientale e naturale nonché delle tradizioni locali; 4) ricerca e promozione culturale, etica e spirituale; 5) diffusione della pratica sportiva tesa al miglioramento degli stili di vita, della condizione fisica e psichica nonché delle relazioni sociali; 6) sviluppo del turismo sociale e alla promozione turistica locale;

7) tutela dei diritti dei consumatori ed utenti; 8) conseguimento di altri scopi di promozione sociale. Per realizzare i propri scopi l associazione si propone in particolare di: a) svolgere attività di solidarietà, culturale e civile nel campo dell assistenza anziani; b) promuovere attività di socializzazione ed intrattenimento per un invecchiamento attivo dei propri iscritti e della popolazione anziana in generale, attività finalizzate anche alla promozione culturale, alla tutela delle tradizioni locali, a pratiche sportive dolci per il miglioramento degli stili di vita associativa, della condizione fisica e psichica non chèp delle relazioni sociali dei soggetti anziani; c) favorire lo svolgimento della vita associativa con reciproci scambi di idee e di conoscenza in collegamento ed in continuo confronto con le nuove generazioni e le scuole di ogni ordine e grado; d) svolgere attività ricreative e ludiche e di aggregazione rivolte sia ai propri tesserati che a tutta la popolazione anziana del Comune. Per lo svolgimento delle suddette attività l associazione si avvale prevalentemente delle prestazioni volontarie libere e gratuite dei propri iscritti. Per grandi manifestazioni afferenti gli scopi istituzionali dell associazione la stessa potrà, per quell evento, avvalersi di prestazioni volontarie libere e gratuite di persone non tesserate. Potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri tesserati. ART. 3 RISORSE ECONOMICHE L associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da: 1) contributi degli aderenti e di privati, 2) contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche o di Organismi internazionali 3) donazioni e lasciti testamentari 4) entrate patrimoniali 5) entrate derivanti da convenzioni o da cessione di beni o servizi agli iscritti, ai terzi o a iniziative promozionali fatte in proprio o in collaborazione con altre realtà associative 6) beni mobili o immobili pervenuti all associazione a qualsiasi titolo. I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall assemblea che ne determina l ammontare.

Le quote o i contributi associativi non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggetti a rivalutazione. E vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. ART. 4 BILANCIO O RENDICONTO L anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo e lo sottopone all approvazione dell assemblea degli iscritti. Esso deve essere depositato presso la sede dell associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni iscritto. ART. 5 GLI ISCRITTI L associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali. L adesione all associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. L ordinamento interno dell associazione è ispirato a principi di democrazia ed uguaglianza dei diritti di tutti i tesserati con particolare riferimento all elettività delle cariche associative, all esercizio del voto individuale ed all effettività del rapporto associativo. ART. 6 CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEGLI ISCRITTI L ammissione a iscritto è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, le eventuali reiezioni debbono essere motivate. Il Consiglio Direttivo cura l annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli iscritti.

La qualità di iscritto si perde per decesso, per esclusione, per decadenza e per recesso. Il recesso da parte degli iscritti deve essere comunicato in forma scritta all associazione almeno un mese prima dello scadere dell anno in corso. L esclusione degli iscritti è deliberata dall Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari. L iscritto decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa annuale entro il termine fissato. Prima di procedere all esclusione devono essere contestati per raccomandata R.R. all iscritto gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l ipotesi di decadenza per morosità per la quale l esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento. L iscritto deceduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. ART. 7 DOVERI E DIRITTI DEGLI ISCRITTI Tutti gli iscritti sono obbligati: 1) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. 2) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell associazione. 3) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo. Tutti gli iscritti hanno diritto: 1) a partecipare attivamente alla vita dell associazione. 2) a partecipare all Assemblea con diritto di voto, se iscritto nel relativo registro. 3) ad accedere alle cariche associative con almeno un anno di iscrizione nell apposito registro. 4) a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell associazione. ART. 8 ORGANI DELL ASSOCIAZIONE Sono Organi dell associazione: 1) l Assemblea degli iscritti. 2) il Consiglio Direttivo. 3) il Presidente.

4) il Collegio dei Revisori. L elezione degli Organi dell associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all elettorato attivo e passivo. Le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito ai titolari delle cariche e agli iscritti spetta comunque il rimborso delle spese sostenute per il circolo. ART. 9 ASSEMBLEA L Assemblea è composta da tutti gli iscritti ed è l organo sovrano dell associazione. Ogni iscritto potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro iscritto con delega scritta. Ogni iscritto non potrà ricevere più di tre deleghe, ad esclusione delle assemblee elettive per la nomina degli Organi Sociali per le quali ogni socio potrà ricevere solo una delega. L Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all anno e ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli iscritti ne ravvisino l opportunità. L Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell associazione ed in particolare: 1) approva il bilancio consuntivo e preventivo. 2) elegge i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori. 3) Delibera l eventuale regolamento interno e le sue variazioni. 4) Delibera l esclusione degli iscritti. 5) Delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo. L Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell associazione. Sia l Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente o, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto fra i presenti. Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi agli iscritti almeno dieci giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all albo della sede sociale almeno trenta giorni prima della data dell Assemblea.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano, di persona o per delega, tutti gli iscritti. In seconda convocazione l Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli iscritti intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell atto costitutivo e dello statuto per le quali è necessario il voto favorevole di almeno un terzo degli iscritti e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo per la quale è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli iscritti. Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all albo della sede del relativo verbale ed inserite nel libro verbali delle riunioni e deliberazioni dell Assemblea tenuto dal Segretario. ART. 10 CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a sette e non superiore a undici, nominati dall Assemblea degli iscritti fra gli stessi. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono far parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli iscritti maggiorenni. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall incarico, Il Consiglio medesimo ha la facoltà di provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell intero Consiglio; nell impossibilità di attuare detta modalità il Consiglio può nominare altri iscritti che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vice- Presidente, un Segretario e i Tesorieri. Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni: 1) curare l esecuzione delle deliberazioni dell Assemblea. 2) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo. 3) nominare il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e i Tesorieri. 4) deliberare sulle domande di nuove adesioni.

5) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all Assemblea degli iscritti, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto fra i presenti. Il consiglio Direttivo è convocato di regola ogni mese e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno tre dei consiglieri ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da recapitarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo. I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell associazione. ART. 11 IL PRESIDENTE Il Presidente nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l Assemblea degli iscritti. Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di assenza o impedimento tali funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza al membro del Consiglio più anziano d età. Il Presidente cura l esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d urgenza, unitamente al Vice-Presidente e ai Tesorieri, forma un Comitato ristretto, le cui decisioni dovranno essere ratificate nella riunione immediatamente successiva del Consiglio Direttivo che dovrà contestualmente convocare.

Un iscritto non può restare in carica oltre i tre mandati consecutivamente, lo stesso iscritto può essere ancora eletto presidente dopo almeno un mandato in cui il presidente era un altro iscritto. ART. 12 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI Il Collegio dei Revisori dei Conti è composta da tre membri nominati dall Assemblea anche fra i non iscritti, rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Collegio nomina al suo interno un Presidente. Il Collegio dei Revisori controlla l amministrazione dell associazione e la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili. Partecipa senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell Assemblea, alle quali presenta la relazione sul bilancio preventivo e consuntivo. ART. 13 SCIOGLIMENTO In caso di scioglimento per qualunque causa, l associazione devolve il suo patrimonio ad altre associazioni di promozione sociale con finalità identiche o analoghe o comunque per fini di utilità sociale. ART. 14 RINVIO Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.