COMUNE DI SUVERETO Provincia di Livorno



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Transcript:

COMUNE DI SUVERETO Provincia di Livorno COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.24 DEL 21-04-15 Oggetto: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RI= FIUTI (TARI) - INTEGRAZIONI L'anno duemilaquindici il giorno ventuno del mese di aprile alle ore 21:00, presso questa Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica: PARODI GIULIANO P MAGAZZINI ROBERTO P CECCHI MARCO P PARENTI CLAUDIO P BIANCHI MAURIZIO P LOLINI FRANCESCO P SALVADORI GIULIA P TOSI MASSIMO P CORTIGIANI PIER LUIGI P DELL'AGNELLO LUCA P DONNOLI SIMONE P MANNARI VALENTINA P CARDINALE ROSALBA P ne risultano presenti n. 13 e assenti n. 0. Assume la presidenza il Signor PARODI GIULIANO in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor PARADISO TERESA TEODOLINDA. Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori: Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S

Il Sindaco in apertura di seduta chiede di inserire all'ordine del giorno la discussione per integrare il Regolamento per l'applicazione della TARI. UDITA la richiesta CON 9 voti favorevoli e 4 astenuti (minoranza) IL CONSIGLIO COMUNALE D E L I B E R A Di inserire all'ordine del giorno la discussione sull'integrazione al Regolamento per l'applicazione della TARI. Il Sindaco illustra l'argomento ricordando che è facoltà del Comune di prevedere esoneri dal pagamento della TARI. Ritiene sia un atto di giustizia sociale esonerare le ONLUS, circa dieci presenti sul territorio. Ugualmente è previsto l'esonero totale della TARI per il primo anno di avvio delle attività commeriali. Interviene il Capogruppo di Suvereto Protagonista, Lolini, annunciando il voto favorevole del proprio gruppo, dal momento che il punto inserito è già stato discusso. Dopo di che IL CONSIGLIO COMUNALE Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; Visto che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali; Visto l art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI; Visto in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'isee; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta; Visto il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, istitutivo della TARES; DELIBERA DI CONSIGLIO n. 24 del 21-04-2015 - Pag. 2 - Comune di Suvereto

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 24/07/2014 "Approvazione Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)"; Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 30/03/2015 "Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) - Modifiche" con la quale è stata posticipata la scadenza della prima rata al giorno 16 Maggio; Rilevato che sembrano opportuni alcuni interventi per agevolare sia le attività sociali delle ONLUS, sia l'insediamento di nuove attività commerciali nel territorio; Visto l'art. 21 D.Lgs. 460/1997; Ritenuto pertanto di dover integrare il Regolamento TARI all'articolo 16 con i seguenti 2 commi: - comma 1a) Il Comune può riconoscere l'esenzione TARI relativamente ai locali e alle aree destinate allo svolgimento delle proprie attività istituzionali alle ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale) e precisamente: a) agli organismi di volontariato, alle organizzazioni non governative e alle coop. sociali di cui rispettivamente alle leggi n. 266/91, n. 49/87, n. 381/91; b) alle Onlus riconosciute ai sensi della legge 460/97. L'esenzione può essere riconosciuta alle Onlus che ne abbiano fatto espressa richiesta al Comune, previo accertamento dei requisiti da parte dell'ente, e compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Qualora vengano meno le richiamate condizioni, è obbligo per il soggetto denunciarne il mutamento. - comma 1b) Il Comune può riconoscere l'esenzione TARI relativamente ai locali e alle aree destinate allo svolgimento delle attività commerciali per i nuovi esercizi, limitatamente al primo anno solare e in proporzione al periodo di occupazione dei beni soggetti a tariffa. L'esenzione può essere riconosciuta solo ai soggetti che ne abbiano fatto espressa richiesta al Comune, previo accertamento dei requisiti da parte dell'ente. Visto l allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi; Visto l allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario; Visto l allegato parere dell organo di revisione dell ente, acquisito in ottemperanza all articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; Visto lo Statuto Comunale; Visto il Regolamento comunale di contabilità; Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti; D E L I B E R A 1. di integrare il Regolamento comunale per l applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) all'art. 16, inserendo, dopo il comma 1, i seguenti 2 commi: - 1a) Il Comune può riconoscere l'esenzione TARI relativamente ai locali e alle aree destinate allo svolgimento delle proprie attività istituzionali alle ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale) e precisamente: a) agli organismi di volontariato, alle organizzazioni non governative e alle coop. sociali di cui rispettivamente alle leggi n. 266/91, n. 49/87, n. 381/91; b) alle Onlus riconosciute ai sensi della legge 460/97. L'esenzione può essere riconosciuta alle Onlus che ne abbiano fatto espressa richiesta al Comune, previo accertamento dei requisiti da parte dell'ente, e compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Qualora vengano meno le richiamate condizioni, è obbligo per il soggetto denunciarne il mutamento. - 1b) Il Comune può riconoscere l'esenzione TARI relativamente ai locali e alle aree destinate allo svolgimento delle attività commerciali per i nuovi esercizi, limitatamente al primo anno solare e in proporzione al periodo di occupazione dei beni soggetti a tariffa. L'esenzione può essere riconosciuta solo ai soggetti che ne abbiano fatto espressa richiesta al Comune, previo accertamento dei requisiti da parte dell'ente. DELIBERA DI CONSIGLIO n. 24 del 21-04-2015 - Pag. 3 - Comune di Suvereto

2. di prendere atto che la modifica al predetto Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2015; 3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. Il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile con separata unanime votazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, al fine di consentire l'immediata operatività, stante l'imminenza della prima rata, prevista per il 16 Maggio 2015. DELIBERA DI CONSIGLIO n. 24 del 21-04-2015 - Pag. 4 - Comune di Suvereto

PARERI RESI AI SENSI DEL D.LGS. 18/8/2000 N. 267 TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI SULLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RI= FIUTI (TARI) - INTEGRAZIONI IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla presente proposta di deliberazione ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000. Suvereto, 20-04-15 Il Responsabile F.toBIANCHI VANIA IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione ex art. 49 D.Lgs. 267/2000. Suvereto, 07-04-15 Il Responsabile F.toDORIA MARCO DELIBERA DI CONSIGLIO n. 24 del 21-04-2015 - Pag. 5 - Comune di Suvereto

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. Il SEGRETARIO COMUNALE F.to PARADISO TERESA TEODOLINDA Il Presidente F.to PARODI GIULIANO =========================================================================== CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Copia della presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio per quindici (15) giorni consecutivi dal 27-04-15 al 11-05-15 ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000. N. Registro Pubblicazioni. Suvereto, 27-04-15 IL SEGRETARIO COMUNALE F.to PARADISO TERESA TEODOLINDA ========================================================================== ESECUTIVITA' La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27-04-15 : per la decorrenza del termine di giorni DIECI successivi alla sua pubblicazione all albo pretorio (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000); dichiarata immediatamente eseguibile; Suvereto, 27-04-15 IL SEGRETARIO COMUNALE F.to PARADISO TERESA TEODOLINDA ========================================================================= Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo Suvereto, IL SEGRETARIO COMUNALE DELIBERA DI CONSIGLIO n. 24 del 21-04-2015 - Pag. 6 - Comune di Suvereto