PROCESSO VERBALE DEL SENATO ACCADEMICO SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 2018

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Seduta del 12 dicembre 2018 Ordine del giorno n. 7 Argomento: Piano strategico 2019-2020 Struttura proponente: Direzione e Segreteria generale Dirigente responsabile: A. Tommasin La versione preliminare del Piano strategico viene proposta in consultazione, la sua trattazione viene rinviata alla prossima seduta.. Seduta del 12 dicembre 2018 Ordine del giorno n. 8 Argomento: parere aggiornamento Sistema di misurazione e valutazione della performance Struttura proponente: Area Affari generali/servizio Affari legali e istituzionali Dirigente responsabile: C. Capecchi; responsabile dell attività/procedimento: M. Asaro L argomento in oggetto verrà discusso in Consiglio di amministrazione federato nella seduta del 17 dicembre p.v.. Deliberazione n. 80 Seduta del 12 dicembre 2018 Ordine del giorno n. 9 Argomento: una tantum ad personam ai sensi dell art. 1, comma 629 della Legge n. 205/2017 Struttura proponente: Area Affari generali/servizio personale Dirigente responsabile: C. Capecchi; responsabile dell attività/procedimento: C. Sabbatini L art. 1, comma 629 della legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/2017) come è noto ha introdotto, oltre alla trasformazione della progressione economica triennale dei docenti e ricercatori di ruolo in biennale a decorrere dal 2020, anche la seguente previsione: A titolo di parziale compensazione del blocco degli scatti stipendiali disposto per il quinquennio 2011-2015 dall'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ai professori e ricercatori universitari di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e che lo erano alla data del 1 gennaio 2011, o che hanno preso servizio tra il 1 gennaio 2011 e il 31 dicembre 2015, è attribuito una tantum un importo ad personam in relazione alla classe stipendiale che avrebbero potuto maturare nel predetto quinquennio e in proporzione all'entità del blocco stipendiale che hanno subito, calcolato, nei limiti delle risorse di cui al presente comma, sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La corresponsione dell'importo di cui al periodo precedente cessa al 31 dicembre 2019 e non produce effetti ai fini della successiva progressione di carriera. Secondo la stessa norma sopra richiamata, l'importo avrebbe dovuto essere corrisposto in due rate da erogare entro il 28 febbraio 2018 ed entro il 28 febbraio 2019 e al fine di sostenere i bilanci delle università per la corresponsione dei predetti importi, il fondo per il finanziamento ordinario delle università è stato incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2018 e di 40 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo per le c.d. Cattedre Natta. Con successivo D.M. n. 197 del 02.03.2018, registrato alla Corte dei Conti il 09.04.2018, sono stati definiti i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse e l attribuzione dell importo una tantum di cui sopra tra gli atenei italiani ed in particolare è stato previsto che questi ultimi utilizzino le risorse complessive assegnate dal Ministero a ciascuno di essi (secondo le modalità di

calcolo forfettario dallo stesso indicato 1 ) per riconoscere un importo una tantum ai potenziali aventi diritto, attenendosi alle seguenti ulteriori indicazioni: 1) l importo del beneficio va attribuito ai potenziali interessati in relazione alla classe stipendiale che avrebbero potuto maturare nel quinquennio predetto e in misura proporzionale all entità del blocco stipendiale che hanno subìto ; 2) occorre tenere conto che l importo attribuito ai soggetti beneficiari del presente intervento è ridotto in misura percentuale determinata da ciascuna Istituzione, compresa tra il 20% e il 30% per coloro che hanno beneficiato per una sola annualità e tra il 40% e il 50% per coloro che nel periodo 2011-2013 hanno beneficiato di due annualità degli incentivi una tantum di cui all articolo 29, comma 19, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 ; 3) l importo una tantum è riconosciuto esclusivamente all esito della positiva valutazione ottenuta ai sensi dell articolo 6, comma 14, della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 4) le somme eventualmente disponibili derivanti dall applicazione dei criteri sopra richiamati ai punti 2) e 3) devono essere proporzionalmente redistribuite tra i restanti docenti dell Istituzione ammessi all incentivo; 5) l importo riconosciuto a ogni docente è attribuito in due annualità proporzionali all assegnazione spettante a ciascuna Istituzione secondo quanto previsto dall articolo 1, comma 629, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; 6) la corresponsione dell importo di cui trattasi non produce effetti ai fini della successiva progressione di carriera. Solo a far data dal 21.05.2018 sono stati successivamente resi disponibili dal Ministero, tramite Proper, i calcoli ai fini della ripartizione delle risorse tra gli atenei, con i nominativi dei docenti e ricercatori considerati per il calcolo. La Scuola normale ha ricevuto in totale 69.000= per l anno 2018 ed 55.200= per l anno 2019. Dalle verifiche effettuate dagli atenei sui nominativi indicati dei potenziali interessati in Proper sono stati constatati numerosi errori prontamente segnalati allo stesso Ministero che quindi ha aggiornato gli elenchi dei potenziali aventi titolo in tutto o in parte rispetto alle segnalazioni ricevute, senza tuttavia variare gli importi assegnati. Presso la Scuola, computando i nominativi comunicati dal Ministero alla luce delle verifiche effettuate sulla relativa correttezza, i soggetti aventi titolo a poter ottenere gli incentivi a titolo di parziale compensazione per gli avanzamenti di classe di cui avrebbero potuto godere nel periodo interessato in mancanza di blocco, risultano essere n. 44. A seguito dell introduzione di tale norma e del connesso decreto ministeriale, data la particolare articolazione e complessità degli stessi, ha avuto avvio all interno degli atenei italiani lo studio delle possibili modalità di concreta applicazione ed erogazione dell una tantum. Andando con ordine allo scopo di affrontare la questione esaustivamente nei suoi snodi principali e con l obiettivo di riuscire ad erogare l una tantum di cui trattasi entro il 2019, come è nelle intenzioni della Scuola, si fa presente che gli organi di governo sono adesso chiamati ad adottare apposite decisioni su ciascuno dei seguenti aspetti: 1) Valutazione sull attività didattica, di ricerca e gestionale a cui collegare la corresponsione 1 Le modalità di calcolo delle somme assegnate è la seguente: a) ad ogni docente viene riconosciuto un peso pari al valore, espresso in termini di Punti Organico, delle sei qualifiche rivestite rispettivamente al 1 gennaio 2011 e al 31 dicembre di ciascuno degli anni 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015, tenendo conto dei seguenti coefficienti: professore I fascia 1; professore II fascia 0,7; ricercatore di ruolo 0,5 e il peso attribuito ad ogni docente è pari alla somma dei valori delle qualifiche rivestite nelle suddette date, attribuendo valore 0 negli anni in cui il docente non era in servizio; b) il peso di ogni docente, dato dalla somma dei valori di cui alla lettera a), è diviso per 6; c) il coefficiente di cui alla lettera b) è moltiplicato per il valore medio del costo caratteristico del professore di I fascia riferito agli anni e alle Istituzioni in cui il docente era in servizio nel periodo 2011-2015, e rappresenta il valore pesato del singolo docente. le quali tengono conto degli eventuali passaggi di ruolo degli interessati nel periodo di blocco pesandone le posizioni in modo analogo al sistema dei punti organico.

dell una tantum I richiamati riferimenti normativi subordinano l attribuzione del beneficio dell incentivo ad una positiva valutazione ottenuta ai sensi dell art. 6, comma 14 della Legge Gelmini. Tale articolo, lo si ricorda, riguarda le procedure per la valutazione ai fini del riconoscimento degli scatti stipendiali che la maggior parte degli atenei, come nel caso della Scuola Normale Superiore, hanno regolamentate da poco tempo, con la duplice conseguenza che soltanto pochi dei potenziali interessati dall una tantum hanno avuto già almeno una valutazione ai fini degli scatti stipendiali da poter considerare, mentre la maggior parte di essi saranno valutati con tempistiche tali da poter andare ben oltre l anno 2019 2. Si ricorda inoltre che le valutazioni ai fini degli scatti stipendiali hanno ad oggetto le attività didattiche, di ricerca e gestionali effettuate dai docenti/ricercatori, non nell arco degli anni 2011-2015 interessati dal blocco, bensì negli anni successivi al blocco stesso; né è ipotizzabile la completa applicazione dei medesimi criteri previsti dal regolamento sugli scatti retroattivamente alle attività svolte negli anni del blocco dal momento che i criteri adottati, ivi compresi quelli delle norme transitorie, tengono conto della normativa interna introdotta e/o modificata successivamente all inizio del periodo di blocco, quale in particolare il regolamento sui compiti didattici e di servizio agli allievi. Non possono inoltre trascurarsi ulteriori criticità derivanti dal fatto che sono ricompresi negli elenchi dei potenziali beneficiari dell una tantum, che la Scuola dovrà corrispondere, soggetti che erano in servizio alla Scuola alla data di entrata in vigore della legge di bilancio, i quali nel frattempo sono cessati dal servizio o passati ad altri atenei, con la conseguente e definitiva impossibilità per loro di essere sottoposti alle nuove procedure della Scuola in materia di scatti stipendiali. Tenuto conto di quanto sopra, e constatato che la Scuola Normale Superiore durante tutti gli anni interessati dal blocco ha continuato a valutare i propri docenti e ricercatori, sotto il profilo delle attività didattiche, di ricerca e gestionali, sulla base di apposite Relazioni triennali presentate dagli stessi al termine di ogni triennio accademico e sottoposte alla valutazione positiva o negativa degli organi anche ai fini della possibilità di accedere o meno ai fondi di ricerca interni, si propone di fare riferimento agli esiti di tali valutazioni le quali sono complete, formalizzate e proprio riferite agli anni interessati. In particolare si propone di fare riferimento alle valutazioni delle Relazioni triennali che interessino in tutto o in parte il triennio 2013-2015 (triennio finale del periodo di blocco). Queste sarebbero disponibili per n. 36 su n. 44 potenziali aventi diritto all una tantum. Solo per i restanti otto potenziali beneficiari che non erano in servizio presso la Scuola negli anni del blocco (di cui non sono pertanto disponibili i risultati delle predette valutazioni) si propone di adottare i seguenti criteri ai fini della valutazione, per determinare la conseguente spettanza o meno dell una tantum: - con riferimento all attività didattica (solo per coloro che abbiano ricoperto il ruolo di PO e PA nel periodo di blocco), procedere tramite autocertificazione da parte degli interessati dell attività didattica svolta negli AA.AA. dal 2012/2013 al 2014/2015 da verificare con l Ateneo di provenienza; - con riferimento all attività di ricerca, considerare l ultima VQR 2011/2014 - se effettuata alla SNS - con verifica che non ci siano prodotti mancanti. Nel caso in cui i predetti non abbiano effettuato la VQR presso la Scuola, si procederà alla consultazione dei prodotti presenti nella banca dati Iris relativi al triennio 2013-2014-2015, con verifica del rispetto di una produttività scientifica media pari a quella richiesta dal predetto esercizio VQR di almeno 0,5/l anno con arrotondamento all intero superiore (almeno n. 2 prodotti nel triennio). A tal fine saranno 2 Per completezza di informazione si fa presente che presso la Scuola entro il 2019 saranno stati valutati complessivamente n. 9 soggetti del 2018 più altri 11 soggetti (se tutti faranno domanda) per un totale di 20 su 44 corrispondente a soltanto il 45% circa del totale.

computati esclusivamente i prodotti delle tipologie ammissibili ai sensi dello stesso esercizio VQR. 2) Calcolo dell importo dell una tantum Si premette che non è stato possibile ottenere dal Cineca, a cui molti atenei si sono rivolti, il calcolo esatto - per ogni interessato dell entità del blocco stipendiale subito nel periodo di blocco (il quale dipende dalle vicende individuali di carriera e di inquadramento di ciascuno) per poi calcolare l una tantum individuale in modo proporzionale alle risorse assegnate dal Ministero. Preso atto di questo, gli atenei italiani non hanno potuto che constatare che tentare di effettuare tali calcoli senza supporto del Cineca sarebbe stato altamente diseconomico, oltre che ad altissimo rischio di errore, a fronte di importi medi dei benefici in ogni caso contenuti e si sono quindi orientati nel senso di adottare criteri e modalità di calcolo ad hoc, deliberati dagli organi accademici, che comunque tengano conto delle fondamentali variabili rilevanti per effettuare i calcoli stessi (pesatura delle posizioni ricoperte nel periodo di blocco, passaggi di classi mancati, riduzioni percentuali per i precedenti benefici fruiti, ecc.). In considerazione di quanto sopra, è stato ipotizzato di calcolare l importo una tantum da assegnare ai potenziali docenti/ricercatori aventi titolo presso la Scuola sulla base dei seguenti criteri e modalità: - gli importi stanziati dal Ministero per il 2018 e il 2019 vengono rispettivamente suddivisi nei tre ruoli PO, PA, RU (individuati sulla base dei ruoli di appartenenza degli interessati alla data del 31/12/2015) in relazione al peso degli stessi con riferimento al sistema dei punti organico e alla numerosità di personale afferente (media ponderata di ruoli e peso); - per ciascun potenziale avente diritto viene calcolato il numero di passaggi di classe che avrebbe potuto maturare nel periodo 2011-2015 in assenza di blocco; - viene individuato per ciascun ruolo l'importo unitario del passaggio di classe; - a ciascun avente diritto viene assegnato un importo risultante dal prodotto tra importo unitario del passaggio di classe mancato (relativamente al proprio ruolo) e il numero di passaggi di classe che avrebbe maturato nel periodo interessato in assenza del blocco; - l'importo così calcolato viene eventualmente ridotto, in maniera proporzionale per ciascun avente diritto, per coloro il cui peso individuale effettivo calcolato dal MIUR in sede di assegnazione delle risorse, sia inferiore a quello pieno rappresentato dai punti organico del ruolo di appartenenza al 31.12.2015; - le eventuali economie così individuate vengono redistribuite proporzionalmente tra gli altri soggetti appartenenti al medesimo ruolo; - per ciascun avente diritto viene calcolato il numero di benefici percepiti ai sensi dell'art. 29, comma 19 della Legge Gelmini e vengono applicate le percentuali di riduzioni indicate nel punto sottostante; - per ciascun avente diritto la spettanza o meno dell una tantum è connessa agli esiti della valutazione sulle Relazioni triennali effettuate dalla Scuola nel periodo di blocco, le quali avevano ad oggetto didattica/ricerca e attività gestionale di ogni interessato; - le economie derivanti sia dalla decurtazione per benefici già acquisiti ai sensi dell'art. 29, comma 19 della Legge Gelmini sia dalla totale mancata corresponsione dell una tantum a seguito di valutazione non positiva delle Relazioni triennali o a seguito dell applicazione dei criteri alternativi applicati a coloro che non erano in servizio presso la Scuola negli anni di blocco, vengono redistribuite ai restanti soggetti appartenenti al medesimo ruolo proporzionalmente, in base al peso in termini di punti organico di ciascun ruolo così come definito dal MIUR in sede di assegnazione delle risorse. 3) Percentuale di riduzione per coloro che hanno beneficiato dell una tantum ex art. 29, comma 19 L. 240/2010 Riguardo a tale aspetto che il decreto ministeriale rimette alle determinazioni dei singoli atenei

chiamati a decidere una misura percentuale di riduzione compresa tra il 20% e il 30% per coloro che hanno beneficiato per una sola annualità e tra il 40% e il 50% per coloro che nel periodo 2011-2013 hanno beneficiato di due annualità degli incentivi una tantum di cui all articolo 29, comma 19, della legge n. 240/2010, si propone di deliberare le seguenti percentuali, anche per motivi di uniformità con le decisioni già adottate dal Senato accademico della Scuola federata S. Anna: - la percentuale del 25% per chi ha beneficiato di una sola annualità; - la percentuale del 45% per chi ha beneficiato di due annualità. 4) Procedimento amministrativo per l erogazione dell una tantum In caso di approvazione della proposta in relazione ai punti precedenti, l Amministrazione della Scuola procederà come segue, con un procedimento svolto quasi interamente d ufficio che si intende concludere entro il mese di febbraio 2019: - svolgimento di apposita istruttoria: acquisizione d ufficio delle informazioni relative agli esiti delle valutazioni delle Relazioni triennali dei potenziali aventi diritto che erano in servizio presso la Scuola negli anni di blocco. Per i restanti aventi diritto: con riferimento all attività didattica (dei soli docenti), sarà chiesta un autocertificazione sulle attività svolte negli atenei di provenienza negli AA.AA. dal 2012/2013 al 2014/2015 e saranno effettuate le connesse verifiche tramite i medesimi atenei; con riferimento all attività di ricerca saranno acquisite d ufficio le informazioni relative alla VQR o, in subordine, quelle relative alla produttività scientifica degli anni 2013-2015 tramite il catalogo Iris; - effettuazione dei calcoli relativi all importo individuale dell una tantum da corrispondere alla luce degli esiti dell istruttoria e del conseguente accertamento della spettanza o meno dell una tantum ai potenziali beneficiari, nonché tenuto conto della ripartizione delle economie secondo quanto indicato al precedente punto 2); - con apposito Decreto del Direttore si darà atto della conclusione delle predette attività e si procederà a determinare la spettanza dell una tantum ai singoli beneficiari secondo gli importi ivi indicati, di cui sarà autorizzata l erogazione. Sulla predetta proposta il Senato accademico è chiamato a pronunciarsi nella seduta odierna. In caso di approvazione essa sarà sottoposta all attenzione del Consiglio di amministrazione federato nella prossima seduta del 17.12.2018 il quale esaminerà contestualmente le proposte procedurali delle tre Scuole federate ai fini dell approvazione. all unanimità dei presenti, IL SENATO ACCADEMICO DELIBERA 1) con riferimento alla valutazione a cui è condizionata la verifica della spettanza ai potenziali aventi diritto e la conseguente eventuale erogazione dell una tantum ad personam di cui all art. 1, comma 629 della legge di bilancio 2018 (Legge 205/2017) e al D.M. 197 del 02.03.2018, di deliberare che essa sia collegata direttamente agli esiti, positivi o negativi, delle valutazioni già effettuate dagli organi accademici della Scuola sulle Relazioni triennali aventi ad oggetto l attività didattica, di ricerca e gestionale dei docenti e ricercatori di ruolo della Scuola che interessino in tutto o in parte il triennio 2013-2015 (triennio finale del periodo di blocco); 2) con riferimento alla valutazione dei restanti potenziali beneficiari dell una tantum ad personam che non erano in servizio presso la Scuola negli anni del blocco, di approvare i seguenti criteri ai fini della verifica dell eventuale spettanza e conseguente erogazione dell una tantum: - per la didattica (solo per coloro che abbiano ricoperto il ruolo di docente di I o di II fascia nel periodo di blocco), di procedere tramite autocertificazione da parte degli interessati dell attività didattica svolta negli AA.AA. dal 2012/2013 al 2014/2015 da verificare con l Ateneo di provenienza;

- per la ricerca, di considerare l ultima VQR 2011/2014 - se effettuata alla Scuola - con verifica che non ci siano prodotti mancanti. In subordine, nel caso in cui i predetti non abbiano effettuato la VQR presso la Scuola, di procedere alla consultazione dei prodotti presenti nella banca dati Iris relativi al triennio 2013-2014-2015, con verifica del rispetto di una produttività scientifica media pari a quella richiesta dal predetto esercizio VQR di almeno 0,5/l anno con arrotondamento all intero superiore (almeno n. 2 prodotti nel triennio). A tal fine saranno computati esclusivamente i prodotti delle tipologie ammissibili ai sensi dello stesso esercizio VQR. 3) con riferimento alle modalità di calcolo dell importo finale dell una tantum spettante da assegnare ai docenti/ricercatori aventi diritto presso la Scuola, di approvare i criteri e le modalità di calcolo analiticamente illustrate e descritte al punto 2) Calcolo dell importo dell una tantum nelle premesse della presente delibera; 4) con riferimento alla percentuale di riduzione per coloro che abbiano beneficiato dell una tantum ex art. 29, comma 19 L. n. 240/2010 di approvare le seguenti riduzioni: - percentuale di riduzione del 25% per chi ha beneficiato di una sola annualità; - percentuale di riduzione del 45% per chi ha beneficiato di due annualità. 5) con riferimento al procedimento amministrativo per l erogazione dell una tantum, in caso di approvazione da parte del Senato accademico di quanto previsto ai punti precedenti, l Amministrazione della Scuola procederà secondo quanto analiticamente descritto e illustrato al punto 4) Procedimento amministrativo per l erogazione dell una tantum nelle premesse della presente delibera, con un procedimento da svolgere quasi interamente d ufficio e da concludersi entro il mese di febbraio 2019.