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Transcript:

COMUNE DI CASCINA Provincia di Pisa REGOLAMENTO COMUNALE DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA 1

Indice Art. 1 Oggetto del Regolamento Art. 1 bis Integrazione dell impianto su iniziativa di terzi Art. 2 Finalità e principi Art. 3 Strumenti responsabilità e gestione operativa Art. 4 Utilizzazione dei dati Art. 5 Uso delle telecamere Art. 6 Conservazione e cancellazione dei dati Art. 7 Diritto di accesso Art. 8 Misure di sicurezza Art. 9 informativa agli utenti Art. 10 Trasmissione Art. 11 Norma transitoria e di rinvio Art. 12 Entrata in vigore 2

Articolo 1 Oggetto del Regolamento. 1. Il presente Regolamento disciplina l esercizio del sistema di videosorveglianza gestito dal Comune di Cascina, ne regola l uso nei limiti imposti dal D.Lgs. n. 196 del 30.06.2002 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali ed in conformità al Provvedimento generale del Garante sulla Videosorveglianza del 29.04.2004 e ne determina le condizioni necessarie affinché l impianto possa essere tenuto in esercizio. Articolo 1bis Integrazione dell impianto su iniziativa di terzi Privati e/o soggetti terzi, singoli o associati, possono, previa convenzione approvata dalla Giunta, partecipare all estensione e all implementazione del sistema di videosorveglianza cittadino mediante l acquisto diretto e la conseguente cessione al Comune della strumentazione utile ad integrare l impianto esistente. La cessione al Comune avviene a titolo di piena proprietà: pertanto il Comune ne assumerà l uso esclusivo e gli oneri conseguenti, tra i quali la manutenzione ordinaria, straordinaria e sostituzione Tale strumentazione (per lo più telecamere, illuminatori I/R e radio) dovranno essere forniti chiavi in mano, ovvero installati e comprensivi del collegamento alla centrale di gestione dell impianto cittadino e di quant altro tecnicamente ritenuto necessario. La collocazione, l uso e/o la visione degli apparecchi forniti dai soggetti, pur inglobando e/o interessando accessi di interesse privato, dovranno comunque avere una preminente rilevanza pubblica (vincolo d immagine su aree pubbliche, pur inglobando accessi privati), certificata da una specifica relazione del Comando di Polizia Municipale. L' individuazione delle caratteristiche tecniche minime delle strumentazioni offerte sarà effettuata dal Sistema Informativo Comunale e sarà completamente descritta nella Convenzione L'impianto sarà utilizzato nella stretta osservanza della normativa vigente in materia di videosorveglianza, con speciale riguardo alle tematiche della privacy e nel rispetto, in particolare, di quanto disposto dal garante per la protezione dei dati personali con il provvedimento in materia di videosorveglianza del 8.04.2010 dallo stesso Garante. 3

Articolo 2 Finalità e principi 1. L uso dell impianto di videosorveglianza è finalizzato alla prevenzione ed alla repressione degli atti delittuosi, delle attività illecite e degli episodi di microcriminalità che, perpetrati nel territorio comunale, possono determinare danno ai cittadini ed ai beni di proprietà o in gestione dell Amministrazione comunale. 2. L impianto di videosorveglianza è di ausilio alle Forze di Polizia aventi competenza sul territorio comunale, compresa la Polizia Municipale, nella loro azione di tutela e di controllo del territorio medesimo. 3. L impianto di videosorveglianza può essere altresì utilizzato per il monitoraggio del traffico veicolare cittadino, in modo da rappresentare un valido strumento per l intervento tempestivo degli Organi di Polizia Stradale, nelle situazioni caotiche o di imminente pericolo. Articolo 3 Strumenti, responsabilità e gestione operativa 1. Il sistema si compone di una rete di comunicazione dati basata su tecnologia mista via etere e su fibra ottica, di telecamere e da un registratore digitale a 16 ingressi che rendono possibile visualizzare quanto ripreso su personal computer dotato di apposito software gestionale. 2. I sistema è a circuito chiuso ed i relativi elaboratori non sono interconnessi con altri sistemi, archivi o banche dati, né accessibili da altre periferiche. 3. Il registratore digitale ed il software gestionali sono installati presso la Centrale Radio Operativa del Corpo di Polizia Municipale. 4. Il Responsabile è titolare della gestione dell impianto,del suo costante adeguamento alle norme di sicurezza e del controllo sull uso delle immagini riprese e raccolte. 5. Il Responsabile, ai fini del disposto dell art. 30 del D.Lgs. n. 196/2003, può individuare, con proprio atto scritto, uno o più incaricati del trattamento dei dati (artt. 8 e 19 L. 675/96) che operano sotto la diretta autorità del Responsabile ed attenendosi alle istruzioni da questo impartite. 6. Il Responsabile dell impianto di videosorveglianza, così come definito dall art. 4 comma 1, lett.g) del D.Lgs. n. 196/2003, è individuato nel Comandante del Corpo di 4

Polizia Municipale come da delibera della Giunta Comunale. Per la gestione lo stesso si avvale, in qualità di incaricati al trattamento,degli addetti alla Centrale Radio Operativa del Corpo Polizia Municipale. Articolo 4 Utilizzazione dei dati 1. Le immagini raccolte e registrate non potranno essere utilizzate per finalità diverse da quelle stabilite nell art. 2 del presente Regolamento. 2. L impianto di videosorveglianza non può essere utilizzato, in base all art. 4 della Legge n. 300 del 20.05.1970 (Statuto dei Lavoratori), per effettuare controlli remoti sull attività lavorativa dei dipendenti dell Amministrazione Comunale, di altre Amministrazioni pubbliche, di altri datori di lavoro pubblici o privati. 3. Sarà cura del Responsabile dell impianto sorvegliare le scene inquadrate affinché le telecamere non riprendano abitazioni private (ad eccezione degli spazi occupati dalle abitazioni che si affacciano su aree pubbliche), farmacie, luoghi di cura, luoghi di lavoro (compresi i cantieri esterni). 4. L impianto di videosorveglianza non potrà essere utilizzato per finalità statistiche, neppure se consistenti nella raccolta aggregata di dati o per finalità di promozione turistica e sociale ed i dati non possono essere diffusi o comunicati a terzi salvo le esigenze di polizia o di giustizia. 5. I dati acquisiti dall impianto non potranno essere utilizzati per l irrogazione di sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada o a Regolamenti ed Ordinanze comunali. 6. I dati acquisiti relativi alla circolazione stradale, non potranno essere collegati con altre banche dati. Articolo 5 Uso delle telecamere 1. La posizione dell obbiettivo delle telecamere e le fasi di ronda delle medesime sono predefinite dal Responsabile dell impianto ed eseguite dai tecnici della ditta fornitrice del sistema e/o dal personale incaricato del trattamento dei dati. 2. La suddetta posizione e le relative fasi non possono essere variate se non su indicazione del Responsabile dell impianto e dietro comprovate esigenze. 3. E vietato il brandeggio delle telecamere, ad eccezione dei seguenti casi: 5

a) controllo e registrazione di atti illeciti perpetrati all interno del campo predefinito di registrazione della telecamera e che rischierebbe di sfuggire al controllo causa lo spostamento dei soggetti interessati; b) comunicazione, anche verbale e telefonica, di situazioni di illecito o di pericolo segnalate al Responsabile dell impianto, da verificarsi immediatamente; c) supporto logistico ad operazioni di polizia condotte sul luogo. 4. Le inquadrature dovranno comunque essere sempre tali da cogliere un immagine panoramica delle persone e dei luoghi, evitando riprese inutilmente particolareggiate e tali da risultare eccessivamente intrusive della riservatezza delle persone, garantendo comunque la possibilità di identificazione degli autori degli illeciti. Articolo 6 Conservazione e cancellazione dei dati 1. Le registrazioni dovranno essere conservate per un periodo massimo di sette giorni, trascorsi i quali le immagini nuove si sovrapporranno a quelle vecchie. 2. Qualora pervenga copia di denuncia di reato, le sole immagini utili alla ricerca dei responsabili, saranno riversate su un nuovo supporto informatico al fine della loro conservazione in relazione agli illeciti o alle indagini delle Autorità Giudiziarie o di Polizia. 3. I supporti utilizzati per la memorizzazione delle immagini, al termine del loro periodo di utilizzo ai fini di cui al comma precedente, saranno distrutti previa cancellazione delle immagini registrate. Articolo 7 Diritto di accesso 1. E assicurato il diritto di accesso di cui all art. 7 del D.Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 nei limiti di cui all art. 10, commi 3 e seguenti dello stesso decreto. 2. I dati raccolti tramite il sistema di videosorveglianza, sono da considerarsi dati sensibili ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, in quanto possono contenere informazioni definite dall art. 4, comma 1, lett. d) del citato Decreto e dovranno quindi essere trattati secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 3. L accesso ai dati (compresa la visione delle immagini registrate dal sistema) è consentito esclusivamente all Autorità Giudiziaria ed agli Organi di Polizia Giudiziaria territorialmente competenti. 6

Articolo 8 Misure di sicurezza 1. Sono adottate le misure minime previste dall art. 32 del D.Lgs. 30 Giugno 2003, n 196 ( escluso punto h) nonché dall allegato B) allo stesso D.Lgs. n. 196/03 recante Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza. Articolo 9 Informativa agli utenti 1. La presenza dell impianto di videosorveglianza è resa pubblica, a cura del Responsabile, tramite i mezzi che si riterranno più idonei e, in particolare, attraverso: a) pubblicazione della notizia su quotidiani di rilevanza locale al momento dell attivazione dell impianto; b) apposito comunicato reso noto al pubblico mediante il servizio delle pubbliche affissioni; c) apposizione, nelle aree ricadenti nel raggio di ripresa delle telecamere, di appositi cartelli, così come individuati nell allegato grafico al Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 29.04.2004; d) affissione del presente Regolamento, in maniera stabile, all Albo Pretorio del Comune; e) descrizione aggiornata dei siti di collocazione e delle aree inquadrabili dalle telecamere individuate con delibera della Giunta Comunale; f) pubblicazione dei siti di collocazione e delle aree inquadrabili dalle telecamere sul sito web del Comune di Cascina. Articolo 10 Trasmissione 1. Il presente Regolamento, al momento della sua entrata in vigore, sarà trasmesso in copia al Procuratore della Repubblica di Pisa, al Prefetto di Pisa nella sua qualità di Presidente del Comitato Provinciale dell ordine e della sicurezza pubblica, al Garante per la protezione dei dati personali ed agli Organi di Polizia Giudiziaria indicati nel precedente comma 3 dell art. 7 del Regolamento. Articolo 11 Norma transitoria e di rinvio 7

1. La responsabilità del servizio di trattazione dati personali di cui all art. 4 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 opera a far data dalla consegna del sistema di videosorveglianza completo in ogni sua parte sia tecnica che di conformità alle norme giuridiche previste dal citato decreto 196/03 e dal presente regolamento, effettuata con apposito verbale tra il Responsabile del CED ed il Comandante del Corpo di Polizia Municipale. 2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si attuano le disposizioni previste dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Articolo 12 Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento entrerà in vigore nei termini di legge dopo la pubblicazione all Albo Pretorio del Comune di Cascina. 8

C.so Matteotti n. 90-56021 Cascina Pi Regolamento Comunale del Sistema di Videosorveglianza - approvato con delibera C.C. n. 16 del 28.02.2006, successivamente modificato con il seguente atto deliberativo: C.C. n. 49 del 17.12.2015. ********* Il presente Regolamento, composto di n. 12 articoli (integrato con l art. 1 bis) è stato affisso all Albo Pretorio del Comune di Cascina in 2^ pubblicazione dal 04.02.2016 al 19.02.2016 Rep. n. 2016/223, senza che fossero pervenute, nei termini, osservazioni od opposizioni. Cascina, 22.02.2016. IL MESSO NOTIFICATORE (Anna Bruna Rossetti) IL SEGRETARIO COMUNALE (Dr.ssa Brunella Asfaldo) 9