PROCEDURA PER LA DISCIPLINA DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI INTERNAL DEALING

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PROCEDURA PER LA DISCIPLINA DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI INTERNAL DEALING Approvata dal Consiglio di Amministrazione di Davide Campari-Milano S.p.A. il 28 febbraio 2017, e successivamente modificata ed approvata dal Consiglio di Amministrazione di Davide Campari-Milano S.p.A. il 6 novembre 2018.

ARTICOLO 1 OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E MODIFICA DELLA PROCEDURA 1.1. La presente procedura (la Procedura ) contiene le disposizioni dirette a disciplinare, con efficacia cogente, gli obblighi informativi e comportamentali inerenti alle Operazioni (come di seguito definite) poste in essere, direttamente o per interposta persona, da Soggetti Rilevanti (come di seguito definiti) in adempimento dell art. 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014 e del comma 7 dell articolo 114 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 secondo le modalità e i termini specificati nel Regolamento delegato (UE) 2016/522, nel Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 e nella Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999. 1.2. La Procedura costituisce lo strumento di individuazione, all interno dell organizzazione di Davide Campari-Milano S.p.A. (l Emittente ) e/o del gruppo di società controllate dall Emittente (il Gruppo ), delle persone rientranti nella nozione di Soggetto Rilevante, nonché delle modalità di informazione nei confronti di questi degli obblighi connessi alla Procedura. 1.3. L Emittente precisa ai destinatari della Procedura che la stessa, pur costituendo adempimento di un obbligo normativo, e pur essendo stata predisposta con la massima diligenza, non può essere considerata sostitutiva di una più piena e complessiva informazione delle normative applicabili in materia, cui si rimanda. Pertanto gli obblighi di comportamento e informativi di cui alla Procedura si aggiungono a quelli previsti da norme di legge o di regolamento che ciascun Soggetto Rilevante è autonomamente tenuto a conoscere e a rispettare, ivi incluse le norme a rilevanza penale concernenti l insider trading. 1.4. Le modificazioni della Procedura sono approvate dal Consiglio di Amministrazione ovvero dagli organi a ciò appositamente delegati, restando inteso che le modifiche di natura non sostanziale eventualmente richieste per adeguamenti normativi e/o regolamentari potranno essere approvate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da almeno due Amministratori Delegati, che ne riferiranno agli altri membri in occasione della successiva riunione consiliare. ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI 2.1. Per Black Out Periods si intendono i periodi di cui al successivo articolo 5.6. 2.2. Per Giorni Lavorativi si intendono i seguenti giorni della settimana, quando non festivi: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato. 2.3. Per Operazione si intende qualsiasi operazione a) concernente le azioni, gli strumenti finanziari emessi dall Emittente, strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati; b) posta in essere da o per conto di (i) un Soggetto Rilevante o (ii) una Persona 2

Strettamente Legata ai Soggetti Rilevanti. Le Operazioni includono quelle elencate a titolo meramente esemplificativo nell Allegato 1. 2.4. Per Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti o Persone Strettamente Legate, si intendono: a) il coniuge dei Soggetti Rilevanti non separato legalmente o il partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto italiano; b) i figli, anche del coniuge, a carico dei Soggetti Rilevanti; c) i genitori, i parenti e gli affini dei Soggetti Rilevanti che abbiano condiviso la stessa abitazione da almeno un anno dalla data dell ultima Operazione che ha contribuito a raggiungere l ammontare di cui al successivo articolo 5.2(b); d) le persone giuridiche, le società di persone o i trust 1) per la gestione dei quali è responsabile un Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante che rientri nelle categorie di cui alle precedenti lettere a), b) o c); 2) direttamente o indirettamente controllati da uno dei soggetti indicati al precedente numero 1); 3) costituiti a beneficio di uno dei soggetti indicati al precedente numero 1); 4) i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di uno dei soggetti indicati al precedente numero 1). 2.5. Per Soggetti Rilevanti si intendono: a) i componenti degli organi di amministrazione e di controllo dell Emittente; b) i dirigenti dell Emittente che, pur non essendo membri degli organi di cui alla precedente lettera a), 1) abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente l Emittente o il Gruppo; e 2) detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull evoluzione futura e sulle prospettive dell Emittente; c) chiunque detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell articolo 118 della Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, pari almeno al 10 per cento del capitale sociale dell Emittente, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlli l Emittente. I Soggetti Rilevanti di cui alle lettere a) e b) del presente articolo 2.5 sono definiti Manager Rilevanti e i Soggetti Rilevanti di cui alla lettera c) del presente articolo 2.5 sono definiti Azionisti Rilevanti. 2.6. Per Soggetto Responsabile si intende il soggetto preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al pubblico delle informazioni previste dalla Procedura 3

come identificato al successivo articolo 4.1. 2.7. Il riferimento a cariche e funzioni senza specificazione della società presso cui sono esercitate si intende effettuato a cariche svolte e funzioni rivestite presso l Emittente. ARTICOLO 3 - IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI RILEVANTI E DELLE PERSONE STRETTAMENTE LEGATE 3.1. Il Comitato Controllo e Rischi identifica coloro che ai sensi del precedente articolo 2.5 devono essere ritenuti Soggetti Rilevanti e, sulla base delle informazioni ricevute dagli stessi, identifica coloro che ai sensi del precedente articolo 2.4 devono essere considerate Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti. Il Comitato Controllo e Rischi comunica al Soggetto Responsabile i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate identificate. Sulla base delle informazioni ricevute dal Comitato Controllo e Rischi, il Soggetto Responsabile redige un elenco dei Manager Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate ai Manager Rilevanti. 3.2. In caso di cambiamenti nella composizione degli organi amministrativi o di controllo o mutamenti nella struttura del Gruppo, il Comitato Controllo e Rischi provvede a comunicare al Soggetto Responsabile le modifiche e/o integrazioni necessarie da apportare all elenco di cui al precedente articolo 3.1. ARTICOLO 4 - SOGGETTO RESPONSABILE DELLA GESTIONE E DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE OPERAZIONI 4.1. Il responsabile della direzione legale di Gruppo è il soggetto preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione delle informazioni relative alle Operazioni compiute dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Legate (il Soggetto Responsabile ). Il Soggetto Responsabile si avvale dell assistenza della Funzione Investor Relations. 4.2. Il Soggetto Responsabile provvede a inviare copia della Procedura ai Soggetti Rilevanti e a comunicare loro per iscritto gli obblighi connessi a tale Procedura, fermo restando comunque quanto previsto dal precedente articolo 1.3. 4.3. Ciascun Soggetto Rilevante può conferire all Emittente, nella persona del Soggetto Responsabile, l incarico di provvedere a effettuare, per conto proprio, le comunicazioni alla Consob di cui ai successivi articoli 5 e 6. A tal fine, il Soggetto Rilevante è tenuto a fornire all Emittente, con congruo anticipo, le informazioni necessarie affinché l Emittente possa procedere alle comunicazioni conformemente a quanto previsto dalla normativa applicabile e dalla presente Procedura. ARTICOLO 5 - OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO E INFORMATIVI DEI MANAGER RILEVANTI 5.1. I Manager Rilevanti ricevono copia della Procedura e tempestivamente provvedono a restituire copia della dichiarazione a essa allegata, sottoscritta in segno di 4

accettazione. 5.2. È obbligo dei Manager Rilevanti: a) comunicare per iscritto alle Persone Strettamente Legate ai Manager Rilevanti stessi gli obblighi connessi alla Procedura e conservare copia di tale comunicazione; b) comunicare all Emittente e alla Consob le Operazioni, il cui importo complessivo sia uguale o superiore all ammontare di 20.000 (ventimila) da calcolarsi sommando senza compensazione tutte le Operazioni effettuate nel corso di ciascun anno solare, nonché qualsiasi Operazione, indipendentemente dal suo importo, che sia successiva alla prima comunicazione. Le comunicazioni di cui alla precedente lettera b) devono essere effettuate anche dalle Persone Strettamente Legate ai Manager Rilevanti nei termini e nei modi previsti dai successivi articoli 5.3, 5.4 e 5.5. 5.3. Le comunicazioni all Emittente e alla Consob di cui al precedente articolo 5.2(b) devono essere effettuate utilizzando il modello allegato alla presente Procedura sub Allegato 2. 5.4. La comunicazione all Emittente di cui al precedente articolo 5.2(b) deve essere effettuata via posta elettronica all indirizzo segreteria.societaria@campari.com, previo avvertimento telefonico alla Direzione Legale di Gruppo, entro 2 (due) Giorni Lavorativi dalla data dell ultima Operazione che ha contribuito a raggiungere l ammontare di cui al precedente articolo 5.2(b). 5.5. La comunicazione alla Consob di cui al precedente articolo 5.2(b) deve essere effettuata secondo le modalità previste dalla normativa applicabile entro 3 (tre) Giorni Lavorativi dalla data dell ultima Operazione che ha contribuito a raggiungere l ammontare di cui al precedente articolo 5.2(b). 5.6. I Manager Rilevanti non possono effettuare, direttamente o indirettamente, per conto proprio oppure per conto di terzi, Operazioni nel corso dei 30 (trenta) giorni di calendario antecedenti alla pubblicazione, da parte dell Emittente, delle relazioni finanziarie di cui all art. 154-ter, commi 1 e 2 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (i Black Out Periods ). 5.7. Deroghe al divieto di cui al precedente articolo 5.6 potranno essere concesse soltanto nel caso in cui ricorrano circostanze eccezionali nei termini di seguito precisati. 5.8. Il Manager Rilevante che intenda compiere un Operazione nel corso di un Black Out Period dovrà inviare, con congruo anticipo, al Presidente del Comitato Controllo e Rischi, una richiesta scritta motivata contenente (i) la descrizione dell Operazione e (ii) l illustrazione delle circostanze eccezionali che la rendono non utilmente eseguibile se non nel corso del Black Out Period. 5

5.9. Il Comitato Controllo e Rischi valutata (i) l effettiva ricorrenza di circostanze eccezionali e (ii) la loro (totale o parziale) estraneità alla sfera di controllo del richiedente concede tempestivamente l autorizzazione. Ai fini della valutazione del carattere eccezionale delle circostanze, il Comitato Controllo e Rischi dovrà tener conto della normativa applicabile vigente, nonché, se del caso, degli eventuali orientamenti applicativi. ARTICOLO 6 - OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO E INFORMATIVI DEGLI AZIONISTI RILEVANTI 6.1. Salvo quanto previsto dal precedente articolo 5, è obbligo degli Azionisti Rilevanti: a) comunicare per iscritto alle Persone Strettamente Legate agli Azionisti Rilevanti stessi gli obblighi imposti dalla normativa applicabile in materia di internal dealing e conservare copia di tale comunicazione; b) comunicare all Emittente e alla Consob le Operazioni, il cui importo complessivo sia uguale o superiore all ammontare di 20.000 (ventimila) o al diverso ammontare previsto dalla normativa nazionale applicabile da calcolarsi sommando senza compensazione tutte le Operazioni effettuate nel corso di ciascun anno solare, nonché, successivamente ad ogni comunicazione, le Operazioni che raggiungano un controvalore di ulteriori 20.000 (ventimila) entro la fine dell anno solare. 6.2. Le comunicazioni all Emittente e alla Consob di cui al precedente articolo 6.1(b) devono essere effettuate utilizzando il modello allegato alla presente Procedura sub Allegato 3. 6.3. La comunicazione all Emittente di cui al precedente articolo 6.1(b) deve essere effettuata via posta elettronica all indirizzo segreteria.societaria@campari.com, previo avvertimento telefonico alla Direzione Legale di Gruppo, entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l ultima Operazione che ha contribuito a raggiungere l ammontare di cui al precedente articolo 6.1(b). 6.4. La comunicazione alla Consob di cui al precedente articolo 6.1(b) deve essere effettuata secondo le modalità previste dalla normativa applicabile entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l ultima Operazione che ha contribuito a raggiungere l ammontare di cui al precedente articolo 6.1(b). ARTICOLO 7 - OBBLIGHI DELL EMITTENTE 7.1. Ricevute le comunicazioni di cui ai precedenti articoli 5 e 6, l Emittente, tramite il Soggetto Responsabile, effettuerà le comunicazioni al pubblico secondo i termini e le modalità previsti dalla normativa applicabile. 7.2. Non appena possibile, il Soggetto Responsabile invierà al Soggetto Rilevante che ha effettuato la comunicazione, la conferma scritta dell avvenuta diffusione al 6

pubblico dell Operazione. 7.3. E esclusa ogni responsabilità dell Emittente per il mancato, incompleto o intempestivo assolvimento, da parte dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate, degli obblighi informativi imposti a loro carico dalla normativa vigente. 7

ALLEGATO 1 Le operazioni soggette a comunicazione includono: a) l acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio; b) l accettazione o l esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall esercizio di un diritto di opzione; c) la cessione in garanzia o in prestito di azioni o strumenti finanziari da parte o per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante, salvo il caso di una cessione in garanzia di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale cessione in garanzia o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia; d) le operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro, per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante, anche quando tali operazioni siano effettuate con discrezionalità; e) le operazioni effettuate nell ambito di un assicurazione sulla vita in cui: (i) il contraente dell assicurazione è un Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante; (ii) il rischio dell investimento è a carico del contraente; e (iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall assicurazione sulla vita di cui trattasi o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita; f) l adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l esercizio di tali contratti; g) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti; h) l adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario dell Emittente; i) l acquisizione, la cessione o l esercizio di diritti, compresi le opzioni put e call, e di warrant; j) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un emissione di titoli di credito; k) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito dell Emittente, compresi i credit default swap; l) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all effettiva esecuzione delle operazioni; m) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro

strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni; n) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute; o) le operazioni effettuate da terzi nell ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante; p) l assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito dell Emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati; q) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014; r) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, se così previsto dall articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014; e s) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito un Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante, se così previsto dall articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014.

Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone a loro strettamente associate 1 Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata a) Nome [Per le persone fisiche: nome e cognome.] 2 Motivo della notifica [Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.] a) Posizione/qualifica [Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta.] [Per le persone strettamente associate, indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione; nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.] b) Notifica iniziale/modifica [Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.] 3 Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta a) Nome [Nome completo dell'entità.] b) LEI [Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.] 4 Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate a) Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione [ Indicare la natura dello strumento: un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito; una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione. Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.] b) Natura dell'operazione [Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522 ( 1 ) della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014. A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni]

c) Prezzo/i e volume/i Prezzo/i Volume/i [Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie. Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.] d) Informazioni aggregate Volume aggregato Prezzo [I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni: si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione; sono della stessa natura; sono effettuate lo stesso giorno e sono effettuate nello stesso luogo; Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.] [Informazioni sui prezzi: nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione; nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate. Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.] e) Data dell'operazione [Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.] f) Luogo dell'operazione [Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».] ( 1 ) Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazione del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

ALLEGATO 3 Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da chiunque detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento del capitale sociale, nonchè ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato. 1 Dati relativi al soggetto che detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento o che controlla l emittente quotato o alla persona strettamente legata a) 1 Per le persone fisiche Nome: Cognome: Per le persone giuridiche Denominazione: 2 Motivo della notifica a) Motivo della notifica Soggetto che detiene azioni in misura almeno pari al 10% dell emittente quotato: Soggetto che controlla l emittente quotato: Indicare che la notifica riguarda una persona strettamente legata a: Per le persone fisiche: Soggetto strettamente legato Nome Cognome Per le persone giuridiche: Denominazione b) 2 Notifica iniziale/modifica Notifica iniziale: Modifica della precedente notifica Motivo della modifica: 1. Dati relativi al soggetto che effettua l operazione [Per le persone fisiche: nome e cognome.] [Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.] 2. [Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]

3 Dati relativi all'emittente a) 3 Nome b) 4 LEI 4 Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate a) Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione b) 5 Natura dell'operazione c) 6 Prezzo/i e volume/i Prezzo Volume d) 7 Data dell'operazione e) Luogo dell'operazione Nome della sede di negoziazione: Codice di identificazione: «Al di fuori di una sede di negoziazione»: 3. [Nome completo dell'entità.] 4. [Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.] 5. [Acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio]. 6. [Se più operazioni della stessa natura vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in forma aggregata il volume complessivo e il prezzo medio ponderato di dette operazioni]. 7. [Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA MM GG; ora UTC.]