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ha pronunciato la presente

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per l'annullamento, previa sospensiva,

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ha pronunciato la presente

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ha pronunciato la presente

contro nei confronti di per l'annullamento

per l'annullamento, previa sospensiva

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contro e con l'intervento di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento

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ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

contro nei confronti di per l'annullamento

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R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Prima) SENTENZA

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contro nei confronti per l'annullamento

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contro nei confronti di e con l'intervento di

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ha pronunciato la presente

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Comune di Cappella Maggiore - (Tv), non costituito in giudizio; Regione Veneto, non costituita in giudizio;

ha pronunciato la presente

contro nei confronti di per l'annullamento

ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.;

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta il mancato ricorso allo strumento del sorteggio per individuare l aggiudicataria.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Prima) SENTENZA

ha pronunciato la presente

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ha pronunciato la presente

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ha pronunciato la presente

TAR VENETO - SEZ. III - SENTENZA DEL 13 NOVEMBRE 2017 N.

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

contro e con l'intervento di

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater) SENTENZA

ha pronunciato la presente

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ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo. (Sezione Prima) SENTENZA

contro nei confronti di per l'annullamento

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

Transcript:

Pubblicato il 11/03/2019 N. 00176/2019 REG.PROV.COLL. N. 00230/2018 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 230 del 2018, proposto da Earth Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Rizzato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Vicenza, via Napoli 4; contro Comune di Latina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Paolo Cavalcanti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Latina, viale IV Novembre n. 25; per l'annullamento dell'ordinanza n. 70 del 21.3.2018, emessa dal Dirigente del Comune di Latina, limitatamente all'art. 2.1.7, nella parte in cui vieta ai conduttori di animali, anche se muniti di museruola e guinzaglio, di poter accedere alle spiagge del litorale durante la stagione balneare (1 maggio- 30 settembre). 1/5

Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Latina; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2019 il dott. Antonio Massimo Marra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO Con ordinanza n. 70 del 21.3.2018, il Dirigente del Comune di Latina, nel disciplinare la stagione balneare compresa tra il 1 maggio ed il 30 settembre 2018, all art. 2.1.7 ( Prescrizione sull uso delle spiagge ), dedicato alle spiagge del Comune di Latina ha vietato di condurre e far permanere qualsiasi tipo d animale, anche sorvegliato e munito di regolare museruola e guinzaglio, tutti i giorni dal primo giugno per tutta la durata della stagione balneare fino alla data del 30 settembre 2018, concedendo solo la possibilità agli animali di accedere alle spiagge unicamente negli stabilimenti balneari a pagamento i cui concessionari abbiano creato delle apposite zone per l accesso degli animali. Avverso il provvedimento impugnato l Associazione Earth, nella persona del legale rappresentante, premesso di essere stata riconosciuta dal Ministero dell Ambiente e di avere interesse all annullamento dell atto sindacale, ha dedotto i seguenti motivi: 1) eccesso di potere per difetto di motivazione; 2) eccesso di potere per irragionevolezza e violazione ella L.R. n. 866/2006, violazione art. 16 Reg. regionale n. 19/16; 3) eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità, poiché l autorità comunale avrebbe dovuto individuare le misure comportamentali ritenute più adeguate, piuttosto che imporre un divieto assoluto di accesso alle spiagge, il quale incide anche sulla libertà dei proprietari dei cani e non limitarsi ad indicare in via del tutto eventuale che tali aeree possono essere realizzate all interno delle spiagge in concessione e a discrezione dei concessionari stessi. Il Comune di Latina si è costituito in giudizio resistendo all impugnativa. 2/5

Con ordinanza n. 82, emessa nella camera di consiglio del 10.5.2018, il Collegio ha accolto la domanda cautelare. Alla udienza pubblica del 6 marzo 2019 la causa è stata trattenuta a sentenza. Il ricorso è fondato. La associazione ricorrente deduce che l ordinanza gravata in parte qua irragionevolmente impone ai conduttori di animali il generalizzato divieto di accesso alle spiagge libere, in assenza di una motivazione che giustifichi tale scelta e senza specificare quali cautele comportamentali siano necessarie per la tutela dell igiene delle spiagge, ovvero della incolumità dei bagnanti. Deduce altresì la manifesta irragionevolezza e la violazione del principio di proporzionalità, circa il rapporto tra le esigenze pubbliche da soddisfare e l incidenza sulle sfere giuridiche dei privati. La totale assenza di motivazione, infatti, non consentirebbe di apprezzare se il divieto sia riferibile a ragioni riconducibili all igiene dei luoghi ovvero alla sicurezza di chi frequenta le spiagge. La motivazione del provvedimento avrebbe dovuto inoltre contenere una specifica giustificazione delle misure adottate, idonea a verificare anche il rispetto del principio di proporzionalità, poiché l Autorità comunale avrebbe dovuto individuare le misure comportamentali ritenute più adeguate, piuttosto che porre un divieto assoluto di accesso alle spiagge. La ricorrente evidenzia, altresì, come l ordinanza sarebbe in contrasto con i principi espressi in sede regionale ed in particolare dell art. 16, co. 8, del Reg. regionale. Tali censure meritano accoglimento. Il provvedimento impugnato è illegittimo per difetto di motivazione, oltre che per violazione del principio di proporzionalità. Sotto tale ultimo profilo va evidenziato che il principio di proporzionalità impone alla pubblica amministrazione di optare, tra più possibili scelte ugualmente idonee al raggiungimento del pubblico interesse, per quella meno 3/5

gravosa per i destinatari incisi dal provvedimento, onde evitare agli stessi inutili sacrifici. La scelta di vietare l ingresso agli animali sulle spiagge destinate alla libera balneazione, risulta irragionevole ed illogica, oltre che irrazionale e sproporzionata, anche alla luce delle viste indicazioni regionali che attribuiscono ai comuni il potere di individuare, in sede di predisposizione del PUA, tratti di arenile da destinare all accoglienza degli animali da compagnia. In particolare come ha avuto modo di precisare la giurisprudenza in vicende del tutto similari, l amministrazione avrebbe dovuto valutare la possibilità di perseguire le finalità pubbliche del decoro, dell igiene e della sicurezza mediante regole alternative al divieto assoluto di frequentazione delle spiagge, ad esempio valutando se limitare l accesso in determinati orari, o individuare aree adibite anche all accesso degli animali, con l individuazione delle aree viceversa interdette al loro accesso (cfr. Tar Calabria, sez. Reggio Calabria, sent. n. 225/2014). Alla stregua di tali coordinate ermeneutiche deve quindi ritenersi che il divieto - che non vale in assoluto per i gestori degli stabilimenti balneari a pagamento, che a loro discrezione abbiano creato delle apposite zone di accesso per gli animali - non sia sufficientemente controbilanciato da tale eventualità, non solo per la circostanza di creare una ingiustificata sperequazione tra cittadini ma anche in quanto affidato, come detto, alla mera facoltà del singolo concessionario. Per le ragioni si qui esposte, il ricorso è fondato e va accolto, sicché il provvedimento in esame va annullato, nei limiti oggetto della impugnazione. Le spese di giudizio possono restare compensate tra le parti. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 4/5

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2019 con l'intervento dei magistrati: Antonio Vinciguerra, Presidente Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore Roberto Maria Bucchi, Consigliere L'ESTENSORE Antonio Massimo Marra IL PRESIDENTE Antonio Vinciguerra IL SEGRETARIO 5/5