OGGETTO: L. R. N. 18/2002 Art. 26 comma 2. Adeguamento base tariffaria dei titoli di viaggio di T.P.R.L..



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R E G I O N E P U G L I A Proposta di Deliberazione della Giunta Regionale AREA POLITICHE PER L AMBIENTE LE RETI LA QUALITA URBANA SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO DEI TRASPORTI Codice cifra TRA/DEL/2010/ OGGETTO: L. R. N. 18/2002 Art. 26 comma 2. Adeguamento base tariffaria dei titoli di viaggio di T.P.R.L..

L Assessore alle Infrastrutture Strategiche e Mobilità Guglielmo MINERVINI, sulla base dell istruttoria espletata dal responsabile dell A.P. Trasporti Automobilistici ed elicotteristici, confermata dal Dirigente di Servizio, riferisce quanto segue: L art. 26 della legge regionale 31 ottobre 2002 n. 18 dispone al comma 1: La Giunta regionale stabilisce, sentite le rappresentanze regionali dell ANCI, dell UPI, dell UNCEM, delle imprese di trasporto, delle organizzazioni sindacali confederali e federali del trasporto e delle associazioni dei consumatori presenti sul territorio, le basi tariffarie chilometriche minime dei servizi di trasporto pubblico interurbani e i prezzi minimi dei biglietti di corsa semplice dei servizi urbani e suburbani con l obiettivo del raggiungimento del rapporto minimo tra ricavi e costi previsto dalla vigente normativa e di promuovere l integrazione tariffaria tra i vari servizi, con qualunque modalità esercitati e in qualunque forma gestiti. A tal fine, con nota Assessorile n. 508 del 03/02/2010, sono stati convocati per il giorno 23/02/2010 ed in prosieguo per il giorno 09/03/2010, i sopra indicati rappresentanti e redatti i verbali delle riunioni tenutesi, acquisiti agli atti dell Assessorato. Da detti verbali si evince che preliminarmente il Dott. Vincenzo Magistà Responsabile A.P. Servizi Automobilistici- ha illustrato i riferimenti normativi, richiamando in particolare la L.R. N. 18/2002 art. 26 comma 2 laddove dispone che le basi tariffarie, sono di norma incrementate annualmente applicando l indice dell inflazione reale;ha evidenziato che l ultimo adeguamento è stato determinato nel luglio 2004 e deliberato dalla Giunta regionale con atto n. 1987/2004, da cui riviene la necessità, anche per non incorrere in contenzioso con i soggetti affidatari dei servizi, di rideterminare le tariffe di trasporto pubblico regionale e locale. Ha evidenziato, altresi, che: la base tariffaria minima dei servizi interurbani in vigore, a seguito della D.G.R. n. 1987/2004, è di 0,0570; il prezzo minimo dei biglietti di corsa semplice dei servizi urbani è di 0,70 per i Comuni non capoluogo di Provincia e di 0,80 per i Comuni capoluogo di Provincia; il tasso di inflazione Istat, relativo al periodo 2004-2010, di cui all indice nazionale dei prezzi al consumo per l intera collettività (NIC), è del 13%; che l applicazione di tale indice è possibile stante le disposizioni di cui all art. 24 c. 5 lettera b) della L.R. N.10/2009, che sostituiscono quelle di cui al comma 3 dell art. 19 della L.R. N. 18/2002; conseguentemente, in applicazione del già citato art. 26 comma 2 della L.R. 18/2002, la nuova base tariffaria dei servizi minimi interurbani è pari ad 0,0644 ed il costo del biglietto di corsa semplice dei servizi urbani di 0,80 per i Comuni non capoluogo di Provincia e di 0,90 per i Comuni capoluogo di Provincia. Dopo ampia discussione è emerso che: i rappresentanti delle Associazioni di categorie hanno evidenziato l urgenza di adeguare la vigente base tariffaria, utilizzando l indice NIC del settore trasporti pari per il periodo 2004/2010 al 20,5% - in applicazione del comma 3 dell art.19 della L.R. N.18/2002, avendo sottoscritto i contratti di servizio in data antecedente alla L.R. N. 10/2009;

i rappresentati delle Associazioni Sindacali e dei Consumatori hanno rimarcato l attuale sfavorevole congiuntura economica ed il conseguente disagio delle famiglie dinanzi ad un aumento delle tariffe dei mezzi di trasporto pubblico; hanno suggerito, nel contempo, di ovviare all aumento tariffario con una politica tendente ad eliminare la piaga dell evasione del pagamento dei titoli di viaggio o, in alternativa, prevedendo delle scontistiche per i soggetti deboli; l Assessore ai Trasporti, preso atto dei diversi pareri, rappresenta che ha già disposto normativamente la scontistica sugli abbonamenti per i pendolari e le gratuità per i diversamente abili; evidenzia, inoltre, che il periodo 2004/2010 ha registrato un complessivo efficientamento dei servizi senza, di contro, alcun aumento tariffario. Non è pensabile, pertanto, procedere in tale direzione senza il dovuto adeguamento tariffario, attesi gli sforzi economici che le imprese hanno dovuto affrontare per il rinnovare il parco rotabile. Infine, osserva che applicando l indice NIC di cui all art. 24 c. 5 lettera b) della L.R. N.10/2009, anziché quello del settore trasporti richiesto dalle Imprese, gli aumenti sarebbero comunque contenuti. Per tutto quanto innanzi esposto si propone: di individuare relativamente al periodo 2004/2010 nel 13% (indice NIC di cui all art. 24 c. 5 lettera b) della L.R. N.10/2009 ) l incremento della base tariffaria dei servizi di tpl; di individuare in 0,0644 la nuova base tariffaria minima dei servizi interurbani di TPRL; di stabilire i prezzi minimi dei biglietti di corsa semplice dei servizi di trasporto urbano in 0,80 per i Comuni non capoluogo di Provincia ed in 0,90 per i Comuni capoluogo di Provincia; di commisurare il prezzo minimo dei biglietti di corsa semplice dei servizi suburbani, a conferma del preesistente criterio, al prezzo minimo dei servizi interurbani; di applicare alle vigenti tariffe del servizio elicotteristico l incremento del 13%. COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001: Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale. L Assessore Relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone l adozione del conseguente atto finale di competenza della Giunta ai sensi dell art.. 4, comma 4, lettere d) e k) della L.R. n 7/97, dell art. 26 della L.R. n. 18/2002. LA GIUNTA - udita la relazione e la conseguente proposta dell Assessore alle Infrastrutture Strategiche e Mobilità;

- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile dell A.P. Servizi automobilistici e del Dirigente di Servizio che ne attestano la conformità alla legislazione vigente; - a voti unanimi espressi nei modi di legge; DELIBERA 1. di stabilire in 0,0644/Km. la base tariffaria chilometrica minima dei servizi interurbani di trasporto pubblico di interesse regionale e locale; 2. di stabilire i prezzi minimi dei biglietti di corsa semplice dei servizi di trasporto urbano in 0,80 per i Comuni non capoluogo di Provincia ed in 0,90 per i Comuni capoluogo di Provincia; 3. di commisurare il prezzo minimo dei biglietti di corsa semplice dei servizi suburbani, a conferma del preesistente criterio, al prezzo minimo dei servizi interurbani; 4. di applicare alle vigenti tariffe del servizio elicotteristico l incremento del 13%.. IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato e stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento e conforme alle risultanze istruttorie. IL Responsabile A.P. Servizi automobilistici (Vincenzo Magistà) IL Dirigente del Servizio (Felice Decemvirale) Il sottoscritto Direttore di area non ravvisa/ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera le seguenti osservazioni ai sensi del combinato disposto degli artt.15 e 16 del DPGR n.161/2008: IL Direttore dell area (Francesco Palumbo) L ASSESSORE proponente ( Guglielmo Minervini)