SENATO DELLA REPUBBLICA

Documenti analoghi
SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 18 novembre 1988)

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLIC VII LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3576

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato; Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:

d iniziativa dei senatori Alberto FILIPPI, PINZGER, CASTIGLIONE, PALMIZIO, FLERES, POLI BORTONE e SAIA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 255

SENATO DELLA REPUBBLICA

(2) Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente istruzione:

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (DINI) DI CONCERTO CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA (FLICK)

(Modifica dell articolo 600 del codice penale)

1 di 8 05/07/

SENATO DELLA REPUBBLICA

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2073

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 14 SETTEMBRE 2004, N. 241, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE.

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Divieto di utilizzo degli animali nei circhi. d iniziativa della senatrice CASALETTO

DISEGNO DI LEGGE TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE) Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

LEGGE 20 luglio 2004, n. 189

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

SENATO DELLA REPUBBLICA

Legge n. 189

Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 290

1. La Repubblica riconosce il valore storico e culturale delle vestigia della Prima guerra mondiale.

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 1545

d iniziativa dei senatori GRANAIOLA, FILIPPI, AMATI, VALENTINI, RICCHIUTI e Maurizio ROMANI

approvato dal Senato della Repubblica il 19 novembre 2008 Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 25 febbraio 2009

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

(2) Inserisce un periodo, dopo il primo, all'art. 2, comma 6, L. 12 giugno 1990, n. 146.

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Concessione di un contributo in favore dell ente morale «Il Telefono Azzurro»

RELAZIONE DELLA 3* COMMISSIONE PERMANENTE

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

*** NORMATTIVA - Stampa ***

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Art.1. Missione di monitoraggio della Comunità europea ECMM.

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 19 novembre 2008 (v. stampato Senato n. 1073)

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

SENATO DELLA REPUBBLIC

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Misure contro gli atti persecutori

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA RELAZIONE DELLA 8 COMMISSIONE PERMANENTE

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disposizioni in materia di esercizio della prostituzione

* a) un progetto educativo in armonia con i princípi della Costituzione; un piano dell'offerta formativa conforme agli

Transcript:

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA BOZZA N. 294 DISEGNO DI LEGGE d'iniziativa del senatore RIPAMONTI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GIUGNO 2001 Divieto si svolgimento di competizioni di levrieri TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

Atti parlamentari ± 2 ± Senato della Repubblica ± N. 294 Onorevoli Senatori. ± Scopo del presente disegno di legge eá quello di vietare lo svolgimento di competizioni di levrieri in qualsiasi luogo e forma esse vengano svolte. Vietare le corse di levrieri eá necessario ed indispensabile al fine di abolire una triste e crudele forma di strumentalizzazione degli animali, costretti a gareggiare in condizioni davvero terribili: veri e propri animali «usa e getta», dalla vita agonistica brevissima e troppo spesso drogati per aumentarne le prestazioni. Allo stato attuale in Italia esistono solo due cinodromi, uno a Roma e uno a Napoli, veri e propri luoghi di sofferenza e di sfruttamento degli animali: ogni anno si calcola che nei due impianti vengono usati circa 600 cani (350 a Roma e 250 a Napoli). La vita dei cani detenuti nei cinodromi eá una vita da prigionieri, reclusi in gabbie con spazi ridottissimi e sottoposti ad allenamenti pesantissimi e a condizionamenti fisici e psichici abnormi; spesso subiscono strappi, fratture, tendiniti e collassi da stress. La loro situazione peggiora con l'estate, quando con il caldo la vita nelle gabbie diventa piuá difficile e contemporaneamente aumenta il ritmo delle competizioni. Con l'avanzare dell'etaá i levrieri vengono molto spesso soppressi o consegnati ai laboratori per gli esperimenti. Ma non sono solo i cani le vittime di questo assurdo gioco: nel corso della gara i conigli da inseguire sono finti ma non eá cosõá durante gli allenamenti. Le atroci sofferenze inflitte agli animali non rappresentano l'unico motivo che ci ha spinto a vietare le competizioni di levrieri. Infatti, attorno alle gare fioriscono le scommesse clandestine e viene facilmente a crearsi un terreno fertile per lo sviluppo di attivitaá illegali, tanto che di recente la magistratura eá arrivata a porre sotto sequestro il cinodromo di Napoli, in seguito all'accertamento di infiltrazioni malavitose. Il presente disegno di legge, vietando lo svolgimento di competizioni di levrieri, intende porre fine ad una assurda ed immorale attivitaá mediante la quale lo Stato continua ad arricchirsi. Inoltre, con l'articolo 2 del presente disegno di legge, vengono stabilite delle severe sanzioni nei confronti di coloro che contravvengono al divieto di svolgimento di competizioni di levrieri; sanzioni che vengono inasprite nel caso in cui il reato sia commesso da piuá persone in forma associata. Con l'articolo 4 viene sancita la possibilitaá, per le associazioni e gli enti aventi finalitaá di protezione degli animali e dell'ambiente, di costituirsi parte civile nei procedimenti per la repressione dei reati di cui al presente disegno di legge. L'articolo 5 del disegno di legge prevede che a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge nessun cane dovraá essere piuá impiegato per lo svolgimento di gare o competizioni. Pertanto, a partire da tale data, i cani detenuti presso i cinodromi esistenti sul territorio nazionale vengono affidati alle associazioni animaliste e ambientaliste, anche costituite sotto forma di organizzazioni non lucrative di utilitaá sociale (ON- LUS), che ne faranno richiesta, oppure dati in adozione a privati che siano in grado di garantire il loro benessere (articolo 6). Inoltre, al fine di incentivare ed agevolare la definitiva dismissione dei cinodromi e la loro riconversione, anche in eventuali centri di cura per cani, con l'articolo 7 si provvede ad assegnare a ciascuno dei due cinodromi di Roma e di Napoli un contributo statale di lire 400 milioni per l'anno 2001.

Atti parlamentari ± 3 ± Senato della Repubblica ± N. 294 Infine, con l'articolo 8, si provvede alla copertura finanziaria dell'onere derivante dall'attuazione del presente disegno di legge valutato in lire 1.457 milioni per l'anno 2001 e in lire 657 milioni per ciascun anno del biennio 2002-2003. La quantificazione di detto onere deriva, per l'anno 2001, dagli 800 milioni stanziati dall'articolo 7, aumentati dei costi necessari per il mantenimento dei circa 600 cani esistenti nei cinodromi (valutando una spesa annua di 3.000 lire giornaliere per ogni cane). L'onere negli anni 2002 e 2003 diminuisce, limitandosi ai 657 milioni necessari a coprire le spese per il mantenimento dei levrieri.

Atti parlamentari ± 4 ± Senato della Repubblica ± N. 294 DISEGNO DI LEGGE Art. 1. (AttivitaÁ illecite) 1. EÁ vietato lo svolgimento, in qualsiasi luogo, di competizioni di levrieri. Art. 2. (Sanzioni) 1. Chiunque contravviene al divieto di cui all'articolo 1 eá punito con l'arresto sino a sei mesi o con l'ammenda da lire due milioni a lire cinque milioni. 2. La pena eá aumentata se il fatto eá commesso da piuá persone in concorso tra loro. Art. 3. (Reato associativo) 1. Quando tre o piuâ persone si associano allo scopo di porre in essere le attivitaá previste dall'articolo 1, coloro che promuovono, costituiscono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, se il fatto non costituisce piuâ grave reato, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire cento milioni. 2. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena eá della reclusione sino ad un anno e della multa da lire cinque milioni a lire dieci milioni. 3. Coloro che sono a capo dell'associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Atti parlamentari ± 5 ± Senato della Repubblica ± N. 294 Art. 4. (Costituzione di parte civile) 1. Nei procedimenti per la repressione dei reati di cui alla presente legge possono costituirsi parte civile, per il risarcimento dei danni morali subõâti, le associazioni e gli enti aventi nel proprio statuto finalitaá di protezione degli animali o degli ambienti naturali. Art. 5. (Entrata in vigore) 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge nessun cane dovraá essere piuá impiegato per lo svolgimento di gare o competizioni. Art. 6. (Norme transitorie) 1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge i cani detenuti presso i cinodromi esistenti sul territorio nazionale sono affidati alle associazioni animaliste e ambientaliste, anche costituite sotto forma di organizzazione non lucrativa di utilitaá sociale (ONLUS), che ne facciano richiesta, oppure sono dati in adozione a privati che garantiscano il loro benessere. 2. Alle associazioni animaliste e ambientaliste di cui al comma 1 eá corrisposto un finanziamento annuale di lire 3.000 giornaliere per ogni singolo animale ad esse affidato del quale si impegnano a garantire la sussistenza.

Atti parlamentari ± 6 ± Senato della Repubblica ± N. 294 Art. 7. (Interventi a favore della dismissione e riconversione dei cinodromi) 1. Al fine di agevolare la dismissione e la riconversione dei cinodromi di Roma e di Napoli eá concesso a ciascuno di essi un contributo statale di lire 400 milioni per l'anno 2001. Art. 8. (Copertura finanziaria) 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.457 milioni per l'anno 2001 e in lire 657 milioni per ciascun anno del biennio 2002-2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unitaá previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.