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REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ESTENDIBILE ANCHE ALLE ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE E NON ACCERTAMENTO CON ADESIONE (art. 59, comma 1, lettera m, D.Lgs. N. 446/97 - D.Lgs. N. 218/97) Delibera Consiliare n.55 del 09/08/2000 modificata con Delibera Consiliare n. 193 del 28/12/2000 e con Delibera Consiliare n. 55 del 09/08/2012 NORME GENERALI ART.1 Oggetto e scopo del regolamento 1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano l imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30/12/92 n.504 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il regolamento approvato con delibera consiliare n. 185 del 24/11/98, ed estende tale istituto anche alle altre entrate tributarie e non, ove la materia non sia diversamente regolata da disposizioni legislative. 2. In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai comuni con il combinato disposto degli artt.52 e 59 del D. Lgs. 15/12/97 n.446, nonché dell art. 50 della legge 27/12/97 n.449. ART.2 Definizione degli accertamenti L accertamento dei tributi locali può essere definito con adesione del contribuente, secondo le disposizioni seguenti.

Ove l accertamento con adesione sia disciplinato da specifiche disposizioni contenute nei regolamenti relativi ai singoli tributi, le norme del presente regolamento si applicano soltanto per le parti non contrastanti con le predette disposizioni specifiche. ART.3 Ambito di applicazione Tutti i contribuenti, persone fisiche, società di persone e soggetti assimilati, società di capitali ed enti commerciali e non commerciali, possono definire la propria posizione tributaria. La definizione può riguardare qualsiasi aspetto dell accertamento. ART.4 Effetti dell adesione L accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell ufficio. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni concernenti i tributi oggetto dell adesione commesse nel periodo di imposta, nonché per le violazioni concernenti il contenuto delle dichiarazioni relative allo stesso periodo, si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge, ad eccezione di quelle concernenti la mancata, incompleta o non veritiera risposta alle richieste formulate dall ufficio. ART.5 Avvio del procedimento ad iniziativa dell ufficio L ufficio, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oppure notifica ai sensi dell art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1993, n.600, invia al contribuente un invito a comparire, nel quale sono indicati: a) I periodi di imposta suscettibili di accertamento; b) Il giorno e il luogo della comparizione per definire l accertamento con adesione. Il contribuente potrà accettare l invito, rifiutarlo o anche non rispondere, senza che questo comporti alcuna sanzione. ART.6

Avvio del procedimento ad iniziativa del contribuente Il contribuente può avviare il procedimento con la presentazione di apposita istanza in carta libera presentata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata direttamente all ufficio che rilascia ricevuta. L istanza può essere presentata nei seguenti casi: a) accessi, ispezioni, verifiche in corso o già terminate, ma in assenza di atti di imposizione notificati; b)in presenza di atti di imposizione notificati, per i quali è ancora pendente il termine di impugnazione davanti alla Commissione Tributaria Provinciale. L iniziativa del contribuente è esclusa qualora l ufficio lo abbia in precedenza già invitato a concordare con successivo esito negativo. La presentazione dell istanza da parte del contribuente a seguito di notifica di avviso di accertamento o di rettifica non preceduta dall invito a comparire, determina la sospensione per un periodo di novanta giorni, a decorrere dalla data di presentazione, dei termini per l impugnazione dell atto di imposizione. L impugnazione dell atto comporta rinuncia all istanza. ART.7 La risposta dell ufficio Nel caso di istanza del contribuente a seguito di atti di imposizione notificati, l ufficio entro trenta giorni dalla ricezione dell istanza formula, anche telefonicamente o telematicamente, l invito al contribuente a presentarsi per una possibile adesione al proprio accertamento. Nel caso di istanza del contribuente a seguito di accessi, ispezioni, verifiche, l ufficio può, se lo ritiene opportuno, invitare il contribuente a presentarsi per una possibile definizione. In questo caso, non è previsto né un termine per la risposta da parte dell ufficio, né un suo obbligo in proposito. ART.8

Contraddittorio La definizione dell accertamento con adesione potrà avvenire in sede di contraddittorio tra il contribuente o suo procuratore generale o speciale ed il capo dell ufficio o suo delegato. Per ogni incontro verrà redatto un verbale da cui dovranno risultare le motivazioni addotte e la documentazione prodotta dal contribuente. ART.9 Formalizzazione dell accordo Nell ipotesi in cui il contribuente e l ufficio pervengano ad un accordo, si procede alla redazione dell atto di adesione, in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore generale o speciale e dal capo dell ufficio o dal suo delegato. L atto di adesione dovrà contenere: a) l indicazione, separatamente per ciascun tributo, degli elementi e della motivazione su cui si fonda la definizione; b) la liquidazione delle maggiori imposte dovute per effetto della definizione, con relativi interessi e sanzioni. ART.10 Modalità di pagamento delle somme oggetto della definizione Il versamento delle somme dovute per effetto dell accertamento con adesione è eseguito entro 30 giorni dalla redazione dell atto di adesione. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo. L importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Sull importo delle rate successive sono dovute gli interessi a saggio legale, calcolati dal giorno successivo a quello di pagamento della prima rata e fino alla scadenza di ciascuna rata. Per il versamento di tali somme il contribuente è tenuto a prestare garanzia in titoli di Stato o garantiti dallo Stato oppure mediante

fideiussione rilasciata da una azienda o istituto di credito ovvero mediante polizza assicurativa fideiussoria, per il periodo di rateazione del detto importo, aumentato di un anno. Entro 10 giorni dal versamento dell intero importo o di quello della prima rata, il contribuente fa pervenire all ufficio la quietanza dell avvenuto pagamento e la documentazione relativa alla prestazione della garanzia. L ufficio rilascia al contribuente copia dell atto di accertamento con adesione. Art. 11 Perfezionamento della definizione La definizione si perfeziona con il versamento di cui all art.10, comma 1, ovvero con il versamento della prima rata o con la prestazione della garanzia, previsti dall art.10, comma 2. All atto del perfezionamento della definizione, l avviso di accertamento o di rettifica perde efficacia. Art. 12 Applicazione degli interessi per la riscossione ed il rimborso di tributi comunali. (art.13 comma 4, Legge 13/05/99 n.133) Gli interessi da applicare, per la riscossione di rimborso di tributi comunali per periodi di imposta 1993-1994-1995-1996-1997-1998-1999 e seguenti, sono stabiliti nelle stesse misure previste in relazione alle imposte erariali, e precisamente: 9% annuo, 4,5% semestrale, dal 01/01/1993 al 31/12/1993; 6% annuo, 3% semestrale, dal 01/01/1994 al 31/12/1996; 5% annuo, 2,5 % semestrale, dal 01/01/1997 al 31/12/2000. Con decorrenza dall esercizio in corso al 1 Gennaio 2001, la misura degli interessi è determinata in 2,5 punti percentuali in più rispetto al tasso legale degli interessi per come previsto dall art. 1284 del Codice Civile. Art. 13

Decorrenza Le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano a tutti gli avvisi di liquidazioni o di accertamento ed ai provvedimenti di rimborso che sono emessi a decorrere dal giorno successivo alla data di adozione del presente regolamento, qualunque sia l anno di imposta interessato. Sono, in ogni caso, fatti salvi i provvedimenti emessi in data precedente, ai quali siano stati applicati gli interessi diversi da quelli previsti dall art.12. Per gli avvisi di accertamento non divenuti definitivi, nell ipotesi di contraddittorio con il contribuente che dia luogo a sgravio o rettifiche dell imposta, vengono applicati gli interessi previsti dall art.12. Art. 14 Dilazione versamenti (art.24 D. Lgs.472/97 e art.52 D. Lgs.446/97) - Testo modificato con delibera C.C. N 55 del 09/08/20012 Il funzionario responsabile di ciascuna entrata può disporre, su richiesta dell interessato in comprovate difficoltà di ordine economico e se trattasi di entrate arretrate comprese eventuali sanzioni ed interessi, il pagamento delle medesime in rate mensili, di pari importo, fino ad un massimo di 20, secondo il seguente schema: Ammontare del debito Per debiti inferiori al 5% del reddito lordo annuo dell anno precedente a quello nel corso del quale è notificata la richiesta di pagamento Per debiti compresi tra il 5% e il 10% del reddito lordo annuo dell anno precedente a quello nel corso del quale è notificata la richiesta di pagamento Per debiti superiori al 10% del reddito lordo annuo dell anno precedente a quello nel corso del quale è notificata la richiesta di pagamento Numero massimo di rate mensili 5 10 20 Ai fini dell applicazione delle disposizioni del comma precedente si precisa che il reddito lordo da considerare nel caso di contribuente persona fisica è quello conseguito da tutti i componenti il nucleo familiare mentre nel caso di persona giuridica quello riferito alla società o ente. Per accedere alla dilazione dei versamenti il contribuente, in allegato all istanza di rateizzazione, dovrà presentare copia della documentazione attestante i redditi

conseguiti nell anno precedente a quello nel corso del quale è stata notificata la richiesta di pagamento. In caso di dilazione, su ciascuna rata, a partire dalla seconda, vanno applicati gli interessi nella misura pari al tasso di interesse legale. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta e in tale ipotesi decade il beneficio dell eventuale riduzione delle sanzioni. Per le somme di ammontare superiore ad 5.000,00 (cinquemila/00) ai fini della concessione della rateizzazione, il funzionario responsabile, valutate le condizioni soggettive ed oggettive nonché l entità della somma dovuta, può richiedere la prestazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa pari all importo da rateizzare. Le dilazioni di pagamento disciplinate dal presente articolo, possono essere concesse soltanto nel caso in cui non siano già iniziate le procedure esecutive a seguito della notifica del ruolo coattivo ovvero dell ingiunzione di pagamento. Art. 15 Emendamento aggiuntivo al vecchio Regolamento ICI Modificare l art.7 del vecchio Regolamento ICI comma 6 al secondo capoverso, cassando le parole debitamente registrato presso l Ufficio del Registro atto.