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Modena, 25/10/2010 Prot. n. 127944 IL SINDACO Richiamati: la Legge n 833 del 23.12.1978 Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale ; il D.Lgs. n 285 del 30.04.1992 Nuovo codice della Strada e successive modifiche e integrazioni; il D.Lgs. n 267 del 18.08.2000 Testo unico delle leggi sull ordinamento degli Enti Locali, e successive modifiche e integrazioni; il D.Lgs. n 155 del 13.08.2010 Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell aria ambiente e per un aria più pulita in Europa ; Considerato: che il citato D.Lgs. n 155 del 13.08.2010 delinea un nuovo quadro gestionale della qualità dell aria, al fine di garantire un approccio coerente ed uniforme in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente nel quadro del riparto di competenze tra Stato, Regioni ed Enti locali e, in particolare: comporta l esigenza, da parte della Regione Emilia-Romagna, di valutare e, ove necessario, rivedere gli esistenti aspetti e strumenti di gestione della qualità dell aria, ovvero: a) la zonizzazione e la classificazione delle zone (elaborazione di un progetto di zonizzazione entro 4 mesi dall entrata in vigore del decreto); b) la rete regionale di monitoraggio della qualità dell aria (elaborazione di un eventuale progetto di adeguamento della rete di monitoraggio entro 8 mesi dall entrata in vigore del decreto); c) gli strumenti regionali di gestione della qualità dell aria (viene introdotto l obbligo di elaborazione periodica di inventari regionali delle emissioni, di scenari energetici e livelli delle principali attività produttive e conseguenti scenari emissivi, di modellistica per le valutazioni degli scenari e viene prevista l armonizzazione degli stessi con i corrispondenti strumenti nazionali); d) i Piani di qualità dell aria, nei quali deve essere assicurata la coerenza con le prescrizioni della pianificazione nazionale per la riduzione delle emissioni di gas responsabili dell'effetto serra, con i piani e programmi previsti dal D.Lgs. 171/2004 sui limiti nazionali di emissione per SO 2, NO 2, COV, NH 3, con i piani di azione in materia di inquinamento acustico (D.Lgs. 194/2005) e con gli altri strumenti di pianificazione settoriali; Via Santi, 40 41123 Modena tel. 059 2033814 fax 059 2033815 assessore.ambiente@comune.modena.it

2 e) i Piani d azione, che devono riguardare specifiche circostanze contingenti, non aventi carattere strutturale o ricorrente, circostanze non prevedibili e contrastabili attraverso i Piani di qualità dell aria e interventi finalizzati a limitare oppure a sospendere le attività che contribuiscono all insorgenza del rischio di superamento; stabilisce i modi e i limiti dell esercizio delle competenze amministrative relative alla valutazione e gestione della qualità dell aria ambiente fra Stato, Regioni, Province autonome e Enti locali; prevede, nel caso in cui risulti che tutte le possibili misure individuabili dalle Regioni e dalle Province autonome nei propri piani di qualità dell aria non siano in grado di assicurare il raggiungimento dei valori limite in aree di superamento influenzate, in modo determinante, da sorgenti di emissione su cui le Regioni e le Province autonome non hanno competenza amministrativa e legislativa, l adozione di misure di carattere nazionale, inerenti specifici settori emissivi, quali trasporti, energia, inclusi gli usi civili, attività produttive e agricoltura; introduce un nuovo indicatore, il PM2,5, già rilevato dall attuale rete regionale; include, in aggiunta rispetto a quanto previsto dalla direttiva 2008/50/CE, anche il D.Lgs. 152/2007 riguardante l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente; Visto: l Accordo di Programma sulla qualità dell aria sottoscritto in data 05.10.2010 fra la Regione Emilia Romagna, le Province, i Comuni capoluogo e i Comuni aventi più di 50.000 abitanti dell Emilia Romagna; Visti inoltre: la direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici del 07.07.1998 concernente il controllo dei gas di scarico dei veicoli (bollino blu) ai sensi dell art. 7, comma 1, lettera b) del nuovo Codice della Strada; l Ordinanza Sindacale prot. 8570/98, relativa al controllo obbligatorio dei gas di scarico degli autoveicoli; l art. 30 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana che stabilisce il divieto di mantenere acceso il motore quando il veicolo non è in marcia, fatte salve le circostanze strettamente dipendenti dalla dinamica della circolazione; Visti altresì: gli artt. 136 bis, ter, quater e quinques del vigente Regolamento Comunale d Igiene; la Legge del 24.11.1981 n 689; ORDINA 1. nelle giornate non festive di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì comprese nel periodo 03.11.2010 05.01.2011, nella fascia oraria 8.30 18.30, secondo le disposizioni di cui alle successive lettere a), b) e c), il divieto di circolazione dei seguenti veicoli: veicoli alimentati a benzina PRE EURO, non conformi alla direttiva 91/441/CEE e successive; veicoli diesel PRE EURO e EURO 1, non conformi alla direttiva 94/12/CE e successive o alla direttiva 91/542/CEE St II e successive; veicoli diesel di tipo M2, M3, N1, N2, N3 EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69 A CE e successive o alla direttiva 99/96 A CE e successive, non dotati di sistema di riduzione della massa di particolato con marchio di omologazione e inquadrabili, ai fini dell inquinamento da massa di particolato, quali EURO 3 o categoria superiore;

3 veicoli a due o tre ruote con motore a due tempi PRE EURO, non conformi alla direttiva 97/24/CE e successive. a) Le restrizioni della circolazione riguardano l area individuata nella planimetria costituente l allegato n 1 alla presente Ordinanza che è delimitata come segue: Tangenziale Neruda - via Giardini - via Panni - via Salvo d Acquisto - via Pallanza - via Pavia - via Vaciglio - via Montanari - via Campi - via Emilia Est - via Saliceto Panaro - via Minutara - via Divisione Acqui - viale dello Sport via Divisione Acqui Tangenziale Pasternak - via S. Caterina - via Malavolti - via Mar Adriatico - via Nonantolana - via Fanti - via Pico della Mirandola - via Padre Candido - via IV Novembre - viale Cialdini - via Zucchi - viale Italia. Nella suddetta planimetria sono, inoltre, individuati i parcheggi scambiatori, che si riportano di seguito, nei quali sarà possibile lasciare gli autoveicoli per usufruire dei mezzi di trasporto pubblico: polo scolastico Leonardo, polisportiva Corassori, Motorizzazione Civile, Direzionale Manfredini, istituti Guarini - Selmi, cinema Raffaello, Polisportiva Saliceta S. Giuliano, Parco Amendola Sud su via Panni, Parco della Repubblica su via Salvo d Acquisto, centro commerciale La Rotonda, centro commerciale Le Torri, polisportiva Modena Est, centro commerciale I Portali e Palazzo dello Sport, piscina Pergolesi, polisportiva Villa d Oro, centro commerciale Torrenova, mercato ortofrutticolo via del Mercato, sede di HERA S.p.A. in via Razzaboni e New Holland-CNH, Cimitero S. Cataldo, Parcheggio OBI, Parcheggio Via Gottardi, Polisportiva G. Pini, Polisportiva Cognento, Polisportiva Baggiovara; b) le limitazioni alla circolazione di cui al presente comma non riguardano: I. i veicoli a emissione nulla (veicoli elettrici), ibridi, a GPL, a metano; autoveicoli omologati per quattro o più posti a sedere con almeno tre persone a bordo (pool car), autoveicoli omologati per due posti a sedere con almeno due persone a bordo (pool car); II. veicoli dotati di filtro antiparticolato (FAP) del quale risulti annotazione sulla carta di circolazione ovvero il concessionario che ha venduto il veicolo ne attesti la presenza con apposita autocertificazione. c) veicoli oggetto di deroga al provvedimento di limitazione della circolazione: I. veicoli guidati da soggetti portatori di handicap con patente B speciale (ex F), veicoli guidati da soggetti aventi difficoltà a deambulare comprovata da certificato medico e veicoli al servizio di persone invalide muniti del contrassegno di cui al D.P.R. 24.07.1996 n 503; II. autoveicoli adibiti al trasporto pubblico collettivo (autobus), compresi i taxi, gli autoveicoli a noleggio con conducente e di trasporto collettivo convenzionato di studenti; III. veicoli adibiti a compiti di sicurezza pubblica e di ordine pubblico, di soccorso e di enti in servizio di controllo ambientale e igienico sanitario; IV. veicoli attrezzati per il pronto intervento, la manutenzione di impianti pubblici e privati, a servizio delle imprese e dell utenza civile (sono ricompresi in tale voce gli interventi su impianti elettrici, idraulici, termici, della sicurezza e tecnologici in genere, per interventi di accessibilità all abitazione), i lavori stradali e la manutenzione del verde pubblico; V. veicoli di medici e veterinari in visita urgente comprovata e muniti di apposito contrassegno rilasciato dall ordine professionale; VI. veicoli di soggetti in pronta disponibilità con attestazione rilasciata dal datore di lavoro o con autocertificazione nel caso di lavoratori autonomi; VII. autoveicoli per il trasporto di persone o animali per visite mediche, trattamenti sanitari e riabilitativi programmati e/o continuativi attestati da certificato medico o

4 prenotazione; autoveicoli per il trasporto di persone ospitate presso centri delle strutture protette e residenze sanitarie assistenziali muniti di certificazione rilasciata dalla struttura; veicoli di assistenti domiciliari che prestano servizio presso strutture e/o organizzazioni pubbliche o private con attestazione nominativa rilasciata dalla struttura e veicoli di familiari che assistono parenti ammalati, muniti di certificazione attestante tale necessità rilasciata dal medico curante; VIII. autoveicoli dei cortei funebri e i veicoli di ditte di onoranze funebri per lo svolgimento delle proprie attività; autoveicoli dei cortei matrimoniali; autoveicoli di ministri di culto o di laici autorizzati ad esercitare funzioni religiose diretti o provenienti dalla celebrazione delle funzioni religiose o da luoghi in cui vengono esercitati servizi religiosi; IX. veicoli adibiti al trasporto di farmaci e prodotti per uso medico (es.: gas terapeutici, ecc.) oltre che veicoli di informatori scientifici, durante l espletamento delle loro mansioni, muniti di apposito contrassegno; veicoli adibiti al trasporto di latte e/o liquidi alimentari, prodotti deperibili (es.: frutta, ortaggi, carni, pesci, fiori, latticini, sementi, ecc.) e veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di ospedali, scuole e cantieri; veicoli per il trasporto merci (categorie N2 e N3) in transito dalla sede operativa dell impresa titolare del mezzo alla viabilità esclusa dai divieti e ritorno e veicoli di ditte che svolgono attività di traslochi; X. veicoli degli ambulanti che si recano o di ritorno dai mercati, degli edicolanti e veicoli adibiti al trasporto di giornali, quotidiani e periodici; XI. veicoli diretti o provenienti dagli alberghi cittadini muniti di prenotazione o ricevuta dell albergo; XII. veicoli adibiti al trasporto di rifiuti speciali di ditte iscritte all Albo Nazionale delle imprese esercenti servizio di smaltimento rifiuti; veicoli adibiti al trasporto di carburanti, liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e consumo, e allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari; XIII. veicoli degli addetti alla vigilanza privata muniti di tesserino di riconoscimento o di licenza rilasciata dal Prefetto (compresi i veicoli degli addetti che si recano sul posto di lavoro) e veicoli adibiti al trasporto di articoli di monopolio a servizio di esercizi commerciali; XIV. veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo); veicoli diretti alla revisione muniti di prenotazione e veicoli con targa prova ; XV. veicoli del servizio postale, corrieri e veicoli di agenti immobiliari e rappresentanti di commercio, durante l espletamento delle loro mansioni, muniti di iscrizione alla Camera di Commercio o con attestazione rilasciata dalla società per la quale prestano servizio; XVI. veicoli di lavoratori su turno (ciclo continuo o doppio turno) purché l orario di inizio/fine turno ricada fuori dalla fascia oraria 7.00 19.00 muniti di attestazione nominativa, rilasciata dal datore di lavoro o autocertificazione in caso di lavoratore autonomo, indicante la turnazione lavorativa, limitatamente ai percorsi casa lavoro; XVII. veicoli di insegnanti che operano su più sedi scolastiche nello stesso giorno, o che svolgono il proprio lavoro fuori dal territorio comunale o che insegnano nei corsi serali, muniti di certificazione rilasciata dalla Direzione Didattica ; XVIII. veicoli che partecipano a manifestazioni regolarmente autorizzate dalla Prefettura o dagli Enti Locali competenti e/o veicoli a servizio delle manifestazioni; XIX. veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, A.A.V.S., Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI limitatamente alla manifestazioni organizzate;

5 XX. XXI. veicoli diretti agli istituti scolastici per l accompagnamento degli alunni agli asili nido, scuole materne, elementari e medie inferiori, muniti di attestato di frequenza indicante, inoltre, l orario di entrata e di uscita, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo tale orario; autoveicoli per trasporti specifici e autoveicoli per uso speciale così come definiti dall art. 54 del Codice della Strada (vedi allegato 2). 2. nelle giornate non festive di lunedì, martedì, mercoledì e venerdì comprese nel periodo 07.01.2011 31.03.2011, nella fascia oraria 8.30 18.30, secondo le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c), il divieto di circolazione dei seguenti veicoli: veicoli alimentati a benzina PRE EURO, non conformi alla direttiva 91/441/CEE e successive; veicoli diesel PRE EURO, EURO 1 non conformi alla direttiva 94/12/CE e successive o alla direttiva 91/542/CEE St II e successive; veicoli diesel EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69 A CE e successive o alla direttiva 99/96 A CE e successive, non dotati di sistema di riduzione della massa di particolato con marchio di omologazione e inquadrabili, ai fini dell inquinamento da massa di particolato, quali EURO 3 o categoria superiore; veicoli a due o tre ruote con motore a due tempi PRE EURO, non conformi alla direttiva 97/24/CE e successive. 3. nelle giornate non festive di giovedì comprese nel periodo 13.01.2011 31.03.2011, nella fascia oraria 8.30 18.30, il divieto di circolazione di tutti i veicoli. L area interessata dal divieto di circolazione è quella indicata al precedente comma 1, lettera a). Oltre ai veicoli di cui al precedente comma 1, lettera b) punto I e lettera c), le limitazioni di cui al presente comma non riguardano: veicoli EURO 4, conformi alla direttiva 98/69 B CE e successive; veicoli EURO 5, conformi al Regolamento CE n 715/2007; autoveicoli diesel EURO 3, conformi alla direttiva 98/69 A CE e successive, dotati di filtro antiparticolato (FAP) del quale risulti annotazione sulla carta di circolazione ovvero il concessionario che ha venduto il veicolo ne attesti la presenza con apposita autocertificazione; autoveicoli diesel che dalla carta di circolazione risultino dotati di sistema di riduzione della massa di particolato con marchio di omologazione e inquadrabili, ai fini dell inquinamento da massa di particolato, almeno EURO 4 ai sensi dei D.M. 39/2008 e 42/2008 ed eventuali successive modifiche; veicoli diesel appartenenti alle categorie M2, M3, N1, N2, N3 omologati EURO 3 (conformi alla direttiva 99/96 A CE e successive) ovvero che dalla carta di circolazione risultino dotati di sistema di riduzione della massa di particolato con marchio di omologazione e inquadrabili, ai fini dell inquinamento da massa di particolato, almeno EURO 3 ai sensi dei D.M. 39/2008 e 42/2008 ed eventuali successive modifiche; ciclomotori EURO 2 ed EURO 3, conformi alla direttiva 97/24 CE Cap. 5 fase II e successive e motoveicoli EURO 2 ed EURO 3, conformi alla direttiva 2002/51 CE fase A e successive; L eventuale sospensione del provvedimento di limitazione della circolazione, nel caso in cui le previsioni meteorologiche e di qualità dell aria emesse da ARPA indichino un abbassamento significativo delle concentrazioni di inquinanti, verrà comunicata agli organi di informazione entro la giornata di martedì.

6 Nelle giornate in cui è sospeso tale divieto di circolazione valgono le disposizioni di cui al precedente comma 2. 4. Il divieto di circolazione riguarda tutti i veicoli che non hanno ottemperato alle prescrizioni previste dall Ordinanza Sindacale prot. 8570/98 relativa all esecuzione dei controlli obbligatori dei gas di scarico. Per la zona a traffico limitato del Centro Storico oltre alle limitazioni di cui alla presente Ordinanza valgono le disposizioni della specifica Ordinanza dirigenziale prot. 146999 IX.02 del 21/11/2008. 5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente Ordinanza sono applicate secondo i principi fissati in via generale dalla Legge n 689 del 24.11.1981 e dal Codice della Strada. Fatto salvo l eventuale accertamento di reati, per i quali si procede ai sensi del vigente Codice di procedura penale, le sanzioni amministrative pecuniarie previste sono le seguenti: ai sensi dell art. 7 comma 13bis del vigente Codice della Strada la violazione delle limitazioni alla circolazione previste dalla presente Ordinanza è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da 155,00 a 624,00 e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni; l uso di fotocopie di uno dei documenti indicati dalla presente Ordinanza o l uso improprio di uno di questi (veicolo condotto da persona estranea rispetto a quella indicata sul documento, circolazione al di fuori dei contenuti del documento) è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 38,00 a 228,00 (pagamento in misura ridotta 76,00). Il versamento delle somme sottoindicate deve avvenire entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione degli estremi della violazione. Relativamente alla sanzione amministrativa pecuniaria per l uso di fotocopie ed uso improprio di uno dei documenti indicati dalla presente Ordinanza, in caso di versamento oltre il termine suddetto la sanzione sarà maggiorata del 20% in sede di adozione dell Ordinanza di ingiunzione di pagamento. Oltre a quanto previsto dalla presente Ordinanza in tema di sanzioni amministrative pecuniarie, nel caso di contraffazioni o alterazioni ai documenti indicati alla presente Ordinanza l agente accertatore procede al sequestro del documento redigendo apposito verbale al fine di consentire la redazione dei conseguenti atti di polizia giudiziaria. All esecuzione della presente Ordinanza sono tenuti gli organi di Polizia Stradale di cui all art. 12 del Codice della Strada. p. IL SINDACO L Assessore all Ambiente f.to Simona Arletti

All. 2: Autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale di cui all art. 54 del Codice della Strada 1) Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2 del Codice, autoveicoli per trasporti specifici gli autoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate: a) furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata; b) carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani; c) cisterne per il trasporto di liquidi o liquami; d) cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di materiali sfusi o pulvirulenti; e) telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di containers o casse mobili di tipo unificato; f) telai con selle per il trasporto di coils; g) betoniere; h) carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo; i) carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie classificate pericolose ai sensi dell'adr o di normative comunitarie in proposito; j) carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli; k) carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi; l) furgoni blindati per il trasporto valori; m) altre carrozzerie riconosciute idonee per i trasporti specifici dal ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.. 2) Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2 del Codice, per uso speciale i seguenti autoveicoli: a) trattrici stradali; b) autospazzatrici; c) autospazzaneve; d) autopompe; e) autoinnaffiatrici; f) autoveicoli attrezzi; g) autoveicoli scala ed autoveicoli per riparazione linee elettriche; h) autoveicoli gru; i) autoveicoli per il soccorso stradale; j) autoveicoli con pedana o cestello elevabile; k) autosgranatrici; l) autotrebbiatrici; m) autoambulanze; n) auto funebri; o) autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti; p) autoveicoli per disinfezioni; q) auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie purché provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo; r) autoveicoli per radio, televisione, cinema; s) autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti; t) autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili; u) autocappella; v) auto attrezzate per irrorare i campi;

w) autosaldatrici; x) auto con installazioni telegrafiche; y) autoscavatrici; z) autoperforatrici; aa) autosega; bb) autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni; cc) autopompe per calcestruzzo; dd) autoveicoli per uso abitazione; ee) autoveicoli per uso ufficio; ff) autoveicoli per uso officina; gg) autoveicoli per uso negozio; hh) autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento; ii) altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C..