STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE SMED Scrivere a mano nell era digitale



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STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE SMED Scrivere a mano nell era digitale Indice Titolo I Costituzione e scopi Art. 1 L ASSOCIAZIONE Art. 2 GLI SCOPI Art. 3 LA QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE E LA QUOTA DI ADESIONE Art. 4 I SOCI Art. 5 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI Art. 6 RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO Titolo II Organi dell'associazione Art. 7 GLI ORGANI SOCIALI Art. 8 L ASSEMBLEA Art. 9 IL CONSIGLIO DIRETTIVO Art. 10 IL PRESIDENTE Titolo III Patrimonio sociale e amministrazione Art. 11 Il PATRIMONIO SOCIALE Art. 12 I MEZZI FINANZIARI Art. 13 IL BILANCIO E L ESERCIZIO SOCIALE SMED Scrivere a Mano nell era Digitale associazione culturale Art. 14 DISTRIBUZIONE E DESTINAZIONE DEGLI UTILI O AVANZI DI GESTIONE Art. 15 PROCEDURE PER LO SCIOGLIMENTO 1

Titolo I Costituzione e scopi Art. 1 L ASSOCIAZIONE È costituita l'associazione culturale denominata SMED Scrivere a Mano nell Era Digitale. L Associazione si propone di operare sia in Italia sia all estero. L'Associazione ha sede in via Sottocastello, 60 37142 Verona. L Associazione è apartitica e aconfessionale non persegue alcun scopo di lucro. Ha durata illimitata nel tempo ed è regolata dal Codice Civile, nonché dal presente statuto. È caratterizzata altresì dalla democraticità della struttura, dall elettività e gratuità delle cariche associative e dall obbligatorietà del bilancio. Art. 2 GLI SCOPI L Associazione si costituisce per promuovere, diffondere e sostenere lo studio, la conoscenza, l apprendimento e le buone pratiche relative alla scrittura a mano come componente cruciale dell alfabetizzazione culturale nell era digitale. L associazione intende esplicare le proprie attività e funzioni in diversi ambiti, quali: La divulgazione di buone pratiche per l apprendimento della scrittura a mano attraverso attività di formazione, educazione e istruzione, sia teoriche che pratiche; La sperimentazione, pratica e applicazione della scrittura a mano nelle varie forme di arte contemporanea (arte figurativa e non figurativa, calligrafia, graphic design, editoria, ecc.) e nelle attività manuali e artigianali più generali; La prevenzione di difficoltà inerenti alla scrittura a mano, anche attraverso la promozione di attività grafo-motorie; La produzione, lo studio, l uso e la sperimentazioni di strumenti, materiali e supporti relativi all attività di scrittura a mano; La ricerca in ambito storico, artistico, iconografico, scientifico, pedagogico, neuropsicologico, etc. per acquisire e diffondere le conoscenze relative alla scrittura a mano e il suo ruolo nello sviluppo delle capacità espressive/comunicative; La comunicazione intra e interculturale promuovendo occasioni di incontri e di scambi su diverse forme e tipologie di scritture manuali, storiche e contemporanee. Negli ambiti sopradescritti a titolo esemplificativo, e in tutti gli altri possibili ambiti culturali in cui la scrittura a mano possa giocare un ruolo significativo, l Associazione intende svolgere oppure collaborare a / partecipare a / appoggiare / promuovere /comunicare attività di utilità sociale e culturale, nei confronti degli associati e di terzi tramite l utilizzo dei media e con ogni mezzo consentito e nelle forme garantite dall ordinamento giuridico vigente. In particolare l Associazione si propone di: accrescere la consapevolezza della scrittura a mano come componente cruciale del processo di alfabetizzazione costituire un punto di riferimento e un organismo accreditato di formazione per tutti coloro che riconoscano l importanza della scrittura a mano come 2

mezzo per lo sviluppo delle competenze manuali, dell espressività e della creatività individuale offrire supporto a tutti coloro che lavorano con bambini e adulti con difficoltà di scrittura offrendo informazioni su materiali, strategie di apprendimento, modelli di scrittura, ecc., come illustrati nel sito scritturacorsiva.it diffondere e sostenere l opera di studiosi ed esperti che con la loro ricerca contribuiscono a fare luce su ogni aspetto (storico, educativo, interculturale, etc.) della scrittura a mano promuovere la conoscenza, l accesso e lo studio delle fonti e degli autori conoscere e promuovere l opera di artisti, artigiani e professionisti che valorizzano il gesto scrittorio in vari contesti e in vari modi promuovere incontri e conoscenze interculturali sui temi della scrittura svolgere ogni altra attività ritenuta utile alla promozione dei temi e al conseguimento degli scopi statutari. A titolo esemplificativo, ma non esauriente, per perseguire i propri scopi l Associazione potrà organizzare e svolgere oppure collaborare a / partecipare a / appoggiare / promuovere /comunicare le seguenti attività: promozione e divulgazione delle attività associative presso le istituzioni pubbliche e private ideazione e gestione di servizi, iniziative culturali, attività didattiche e di formazione, ricreative e turistiche redazione, edizione e diffusione utilizzando ogni tipo di media di testi, manuali, riviste, opuscoli, etc. ricerca, documentazione, sperimentazione relative alla scrittura a mano e agli strumenti, materiali e supporti a essa collegati ideazione e gestione, anche su committenza, di progetti specifici attinenti i temi suddetti collaborazione con individui, enti pubblici e privati, internazionali, nazionali e locali, per promuovere i temi e il conseguimento degli scopi statutari. Inoltre, per il raggiungimento degli scopi suddetti, l Associazione avrà facoltà di: tutelare i diritti di proprietà intellettuale dei progetti e dei materiali prodotti dall Associazione o recanti il suo marchio promuovere iniziative e prodotti propri o di terzi (purché anch essi riconducibili ai temi e agli scopi cari all Associazione) e ottenere sponsorizzazioni per le proprie attività stipulare ogni atto o contratto ritenuto utile e opportuno, anche a fini di finanziamento, compresi l assunzione di prestiti o mutui, l acquisto di beni mobili, anche registrati, o immobili, la stipula di convenzioni con Enti pubblici e privati, anche trascrivibili nei pubblici registri attivare convenzioni per l eventuale affidamento a terzi di parte delle attività. 3

Art. 3 LA QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE E LA QUOTA DI ADESIONE Il Consiglio Direttivo stabilisce l ammontare della quota associativa annuale deliberato dall Assemblea in seno all approvazione del bilancio. Il pagamento delle quote è obbligatorio per tutti i soci. Le quote e i contributi sono intrasmissibili per atto inter vivos e mortis causa e non sono rivalutabili. Art. 4 I SOCI Sono ammessi a far parte dell Associazione tutti coloro che accettino di rispettare gli articoli dello Statuto e dei regolamenti interni, che condividano gli scopi dell Associazione e si impegnino per il loro raggiungimento. L ammissione all Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovranno essere specificate: le generalità complete dell associando il domicilio e un indirizzo e-mail valido presso il quale l associando intende ricevere le comunicazioni dell associazione la categoria di socio di cui vuole fare parte. In base alle disposizioni di legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza e impiegati per le sole finalità dell Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego all iscrizione va motivato. Sono previste diverse categorie di soci: Soci fondatori. Sono coloro che sono intervenuti alla costituzione dell Associazione. Soci effettivi. Sono coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Consiglio direttivo. Il numero dei soci effettivi è illimitato. Soci sostenitori. Sono sia le persone fisiche che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio sostenitore al Consiglio direttivo sia le persone giuridiche, le aziende, le associazioni e gli istituti scolastici di ogni ordine e grado che, condividendo gli scopi dell Associazione e partecipando alle sue attività, concorrano allo sviluppo della stessa con risorse economiche e/o con la donazione di beni suscettibili di entrare a far parte del patrimonio dell Associazione. Il numero dei soci sostenitori è illimitato. Art. 5 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI I soci maggiorenni aderenti all Associazione in regola col pagamento della quota associativa annuale hanno diritto di partecipare all Assemblea, di votare e di essere eletti. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti e all esterno dell Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà e attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate. 4

I soci che sono impegnati nello svolgimento delle attività sociali possono aver diritto previa delibera del Consiglio Direttivo al rimborso delle spese effettivamente sostenute e riepilogate per l attività prestata. Tutti i soci hanno diritto di consultare documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell Associazione e chiederne una copia, a proprie spese e previa richiesta scritta. È fatto obbligo a ogni socio di comunicare tempestivamente eventuali variazioni di domicilio e indirizzo email ai fini delle comunicazioni sociali. Tutti i soci sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale entro 10 giorni dalla data di iscrizione. Art. 6 RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO Il socio può recedere dall Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio direttivo almeno tre mesi prima della chiusura dell esercizio sociale. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato. Il socio può essere escluso dall Associazione: - in caso di inadempienza dei doveri previsti dal presente statuto - per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all Associazione - per il mancato pagamento della quota - per tutte le altre cause previste dai regolamenti interni. L esclusione del socio è deliberata dal Consiglio direttivo. Deve essere comunicata a mezzo lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all esclusione e ratificata dall assemblea soci nella prima riunione utile. Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell Associazione. Titolo II Organi dell'associazione Art. 7 GLI ORGANI SOCIALI Gli organi dell Associazione sono: l Assemblea dei soci; il Consiglio direttivo; il presidente. Tutte le cariche elettive hanno la durata di 3 anni e possono essere confermate una sola volta. Ogni qualvolta venisse meno un membro del Consiglio di Amministrazione, si fa luogo alla sostituzione con il primo dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo. La carica dovrà essere ratificata nella prima Assemblea successiva alla cooptazione. I nuovi membri decadranno dalla carica insieme agli altri al termine del triennio. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito. 5

Art. 8 L ASSEMBLEA L Assemblea è organo sovrano dell Associazione. L Assemblea dei soci è costituita da tutti i soci. L'Assemblea deve essere convocata dagli amministratori almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio. L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità da parte del Consiglio Direttivo o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L Assemblea può essere di due tipi: ordinaria e straordinaria. È straordinaria l Assemblea convocata per deliberare su - la modifica dello Statuto - il trasferimento della sede sociale o l aggiunta di nuove sedi - il versamento di contributi straordinari da parte dei soci per ragioni di bilancio - lo scioglimento dell Associazione e la devoluzione del patrimonio. L Assemblea è ordinaria in tutti gli altri casi. L Assemblea ordinaria - elegge il Presidente - elegge il Consiglio direttivo - propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi - approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale e il rendiconto predisposti dal Consiglio direttivo e fissa annualmente l importo della quota associativa di adesione - ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio direttivo - approva il programma annuale dell Associazione - approva i regolamenti interni dell Associazione su proposta del Consiglio direttivo. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Idem per il trasferimento della sede sociale o l aggiunta di nuove sedi. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. La convocazione dell Assemblea avviene per avviso scritto da pubblicare sul sito web dell associazione e per email agli associati (all indirizzo comunicato all atto dell iscrizione), almeno 15 giorni prima della data fissata per l adunanza. Essa deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, e l'ordine del giorno da discutere. In Assemblea ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore. 6

Le discussioni e le deliberazioni dell Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell Associazione. Art. 9 IL CONSIGLIO DIRETTIVO L Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo eletto dall assemblea e composto da tre a nove membri. La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Consiglio direttivo stesso oppure dalla maggioranza dei consiglieri. La convocazione è fatta mediante email (all indirizzo comunicato all atto dell iscrizione), contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno, spedita a tutti i consiglieri almeno otto giorni prima dell'adunanza. Il Consiglio direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri. Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente. Il Consiglio direttivo: 1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione 2. redige e presenta all assemblea il rapporto annuale sulle attività dell Associazione 3. redige e presenta all assemblea il rendiconto economico, il bilancio consuntivo e quello preventivo 4. ammette i nuovi soci 5. esclude i soci salva successiva ratifica dell assemblea ai sensi dell art. 6 del presente statuto 6. stabilisce eventuali contributi straordinari a carico dei soci da far approvare all Assemblea straordinaria. Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Nell ambito del Consiglio direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente (eletto direttamente dall assemblea generale), il Vice Presidente e il Tesoriere (eletti nell ambito del Consiglio direttivo stesso). I membri del Consiglio direttivo sono eletti dall Assemblea ordinaria dei soci, durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Art. 10 IL PRESIDENTE Il Presidente ha la legale rappresentanza dell Associazione, presiede il Consiglio direttivo e l assemblea. Rappresenta l Associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale. Convoca l assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie sia straordinarie. Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal tesoriere. In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio direttivo; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all'approvazione di quest'ultimo nella sua prima riunione utile. 7

Il Presidente è eletto dall Assemblea ordinaria dei soci, dura in carica tre anni e può essere rieletto. Titolo III Patrimonio sociale e amministrazione Art. 11 Il PATRIMONIO SOCIALE Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle quote associative, da contributi e da ogni altra elargizione, in beni e in denaro, ordinaria e straordinaria fatta a favore dell'associazione, nonché da lasciti, donazioni, eredità che eventualmente dovessero pervenire all'associazione. Il patrimonio è, altresì, costituito dalle entrate derivanti da attività economiche eventualmente realizzate in conformità alle finalità istituzionali dell Associazione. Art. 12 I MEZZI FINANZIARI I mezzi finanziari per il funzionamento dell Associazione provengono: - dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Consiglio direttivo e ratificata dall assemblea; - dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali (il Consiglio direttivo potrà comunque rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l Associazione); - da iniziative promozionali; - da erogazioni conseguenti agli stanziamenti eventualmente deliberati dallo Stato, dalle Regioni, da Enti Locali e da altri enti o istituzioni pubblici e/o privati, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell ambito dei fini statutari; - da contributi dell Unione Europea e di organismi internazionali; - da proventi delle cessioni di beni e servizi attinenti lo scopo dell Associazione, agli associati e non. Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all Associazione e arricchire il suo patrimonio. Art. 13 IL BILANCIO E L ESERCIZIO SOCIALE I bilanci sono predisposti dal Consiglio direttivo e approvati dall assemblea. Il bilancio consuntivo è approvato dall assemblea generale ordinaria con voto palese. L assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell anno successivo alla chiusura dell esercizio sociale. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell Associazione, e nelle varie sezioni, almeno 15 giorni prima dell assemblea e può essere consultato da ogni associato, a proprie spese e previa richiesta scritta. 8

Il bilancio preventivo è approvato dall assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto. Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell Associazione, almeno 20 giorni prima dell assemblea e può essere consultato da ogni associato, a proprie spese e previa richiesta scritta. L esercizio sociale va dall 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Art. 14 DISTRIBUZIONE E DESTINAZIONE DEGLI UTILI O AVANZI DI GESTIONE Gli utili di bilancio sono destinati a essere investiti nella realizzazione degli scopi dell Associazione e nella formazione dei soci. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Titolo IV Scioglimento dell'associazione e disposizioni finali Art. 15 PROCEDURE PER LO SCIOGLIMENTO Per deliberare lo scioglimento dell Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria (cfr. art. 8). L assemblea che delibera lo scioglimento dell Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. Tale patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione con finalità identiche o analoghe, o ai fini di pubblica utilità, sentito l organismo di controllo di cui all articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente statuto si applicano le norme del Codice Civile e le leggi vigenti in materia. 9