ACCORDO EX ART. 15 DELLA L. 07 AGOSTO 1990 n. 241 PER LA REALIZZAZIONE DI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE NEL SETTORE DELLA TUTELA,

Documenti analoghi
CONVENZIONE QUADRO TRA

CONVENZIONE QUADRO TRA

CONVENZIONE QUADRO TRA

Convenzione per la promozione della legalità fiscale abitativa degli studenti dell Università di Ferrara

INAIL- ISTITUTO NAZIONALE PER L ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

CONVENZIONE QUADRO TRA

PROTOCOLLO D INTESA TRA UNIVERSITA DEGLI STUDI DI GENOVA E INAIL DIREZIONE REGIONALE LIGURIA TRA

PROTOCOLLO D INTESA ReSTA Rete scuola-territorio per le azioni di sostegno educativo al biennio della Scuola Secondaria Superiore TRA

SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE QUADRO CON ENTI TERZI PUBBLICI E PRIVATI

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA / LAVORO AI SENSI DELLA L. 107/2015 TRA

SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE QUADRO CON ENTI TERZI PUBBLICI E PRIVATI

AGE.AGEDREMR.REGISTRO UFFICIALE I

Tra. P. IVA , con sede legale in Genova, Via Balbi 5, Genova, pec: rappresentata dal Magnifico

PROTOCOLLO D INTESA TRA

Schema tipo di Convenzione per professori e ricercatori in uscita dall Ateneo

PROTOCOLLO D INTESA TRA

TRA. l'università ), codice fiscale e partita iva , con sede. legale in Genova, Via Balbi 5, 16126, pec:

PROTOCOLLO D INTESA TRA CONSORZIO VILLA SERRA E L UNIVERSITÀ DEGLI. 2, Comago Sant Olcese (Ge), cod. fiscale / P. Iva n.

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA / LAVORO AI SENSI DELLA L. 107/2015 TRA

AGE.AGEDRLIG.REGISTRO UFFICIALE I

Premesso che. Ritenuto che. Ritenuto pertanto

ACCORDO TRA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA E LEGAMBIENTE ONLUS

L Ateneo, con sede in P.I. rappresentato dal proprio Rettore, legale rappresentante pro-tempore, Prof. a tale atto autorizzato con delibera del

AGE.AGEDRLIG.REGISTRO UFFICIALE I

ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE TRA IL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO E LUNIVERSITA DEGLI STUDI DI GENOVA

tra codice fiscale e partita iva n , con sede legale a Genova, Via Balbi 5, 16126, pec:

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA L UNIVERSITA DI MESSINA E (ALTRO ATENEO) AI SENSI DELL ART. 6, COMMA 11, DELLA LEGGE N.

Convenzione quadro. tra

CONVENZIONE QUADRO TRA

Convenzione quadro. (qui di seguito denominate singolarmente anche Parte e congiuntamente anche Parti ) PREMESSO:

ACCORDO DI RETE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RICERCA OSSERVATORIO GENERAZIONE PROTEO

TRA. l'università ), codice fiscale e partita iva , con sede. legale in Genova, Via Balbi 5, 16126, pec:

Convenzione tra il Consorzio Dottorato in Filosofia del Nordovest FINO e le Università di Torino, Pavia, Genova, Piemonte Orientale tra

SCHEMA DI CONVENZIONE OPERATIVA

CONVENZIONE QUADRO TRA

TRA. l'università ), codice fiscale e partita iva , con sede. legale in Genova, Via Balbi 5, 16126, pec:

E.R.P. - A.B.R.

ACCORDO QUADRO TRA IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE E L ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI NAPOLI

ATTO DI CONVENZIONE PREMESSO CHE

ACCORDO QUADRO TRA PREMESSO CHE

PROTOCOLLO DI INTESA

CONVENZIONE PREMESSO CHE:

ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE

Convenzione Quadro tra l Università degli Studi di Genova e il Conservatorio di musica Niccolò Paganini di Genova

MEMORANDUM DI INTESA TRA

PROTOCOLLO D INTESA TRA INAIL DIREZIONE REGIONALE ABRUZZO

Protocollo d intesa tra il Consiglio Nazionale degli Ingegneri. e Il Comitato Elettrotecnico Italiano

Convenzione Quadro. tra. l Università degli Studi di Trieste. L Università degli Studi di Trieste, rappresentata dal Magnifico Rettore prof..

CONVENZIONE TRA LA AZIENDA PER L ASSISTENZA SANITARIA N 2 BASSA FRIULANA-ISONTINA

PROTOCOLLO D INTESA PER LA PROMOZIONE DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

CONVENZIONE 1. (ACCORDO QUADRO o ACCORDO DI COLLABORAZIONE) TRA L Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l Energia e lo

<<<<>>>> PREMESSO CHE

Allegato A ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI PROGRAMMI DI SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA E STUDI AD HOC SUI PRINCIPALI PROBLEMI DI SALUTE D

SAN GIUSTINO ALL AGENZIA FORESTALE REGIONALE PER LE ATTIVITA' PREVISTE AL COMMA 2 ART. 19 DELLA L.R. N. 18/2011 E SS.MM.II..

TRA ISTITUTO NAZIONALE PER L ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

CONVENZIONE TRA L UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FERRARA e L ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI FERRARA

CONVENZIONE/ACCORDO QUADRO

ACCORDO QUADRO TRA. di seguito, congiuntamente definite per brevità anche le Parti o singolarmente la Parte

L Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, CF Sede legale e domicilio fiscale in

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA. Nuovo n. 1, C. F , in persona del Rettore, Prof.ssa Maria Cristina

Protocollo di Intesa REGIONE LAZIO. ENTE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, l ENERGIA e L AMBIENTE

Considerato. a) Sistemazioni idraulico-forestali e idraulico- agrarie;

ACCORDO TRA. e) AVVISO PUBBLICO ha dato vita nel dicembre 2014 al progetto denominato Osservatorio Parlamentare, un portale che monitora

qui di seguito denominate singolarmente anche Parte e congiuntamente anche Parti. PREMESSO CHE

Repertorio n. Prot. n. CONVENZIONE

Disciplinare per l affidamento di incarico professionale, avente le caratteristiche di contratto d opera intellettuale,

Premesso. che le attività di studio e ricerca proposte da... sono comunque compatibili con le attività istituzionalmente svolte dal Dipartimento;

Convenzione quadro. tra. L Università degli Studi di Genova, codice fiscale e partita iva , pec: rappresentata dal

!" # !# #! $ %& % ' Decreto del Direttore Generale n. 24 del 30/01/2015 pagina 1 di 8

PROTOCOLLO D INTESA TRA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

CONSORZIO DI BONIFICA TONIO CROTONESE CONTRAUO D OPERA PROFESSIONALE

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PER LO SVOLGIMENTO DI UN SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO DI TIPO

Comune di Padova. Codice Fiscale Settore Gabinetto del Sindaco - CONTRATTO PER LA RICERCA DI SPONSOR

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE TRA. La LILT Sede Centrale, con sede in Roma (00161), via Alessandro Torlonia,

CONVENZIONE DIPARTIMENTALE. tra

FONDAZIONE CIVICO MUSEO BIBLIOTECA e partita iva con sede legale in Genova

PROTOCOLLO ATTUATIVO PER ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE IN AMBITO GENETICO-MOLECOLARE TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA E

CONVENZIONE QUADRO TRA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE E CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA JACOPO TOMADINI DI UDINE TRA

CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL AQUILA E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA AI SENSI DELL ART. 6 COMMA 11, DELLA LEGGE 30.

CONVENZIONE QUADRO TRA L UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA E TRA L UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PERUGIA - FACOLTA DI SCIENZE

DELEGA DI FUNZIONI DAL COMUNE DI CITERNA ALL AGENZIA FORESTALE REGIONALE PER LE ATTIVITA' PREVISTE AL COMMA 2 ART. 19 DELLA L.R. N. 18/2011 E SS.MM.

ALLEGATO A DGR nr. 591 del 28 aprile 2017

CONTRATTO D INCARICO DI PROCACCIATORE D AFFARI

PROTOCOLLO DI INTESA

PROTOCOLLO D INTESA. TRA L Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l Energia e lo Sviluppo

Convenzione Quadro di collaborazione tra Regione Liguria e Ispettorato Territoriale per la Liguria del Ministero dello Sviluppo Economico

- 1 PROTOCOLLO D INTESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI RICERCA COMPOST IN AGRICOLTURA (COMPAGRI)

COMUNE DI CAMPOFORMIDO ************ PROVINCIA DI UDINE. L anno duemilasedici, addì del mese di tra il

CONVENZIONE QUADRO. Tra

ACCORDO DI COLLABORAZIONE tra Università degli Studi di Roma Sapienza e Fondazione Teatro Dell Opera di Roma

CONVENZIONE TRA. Premesso che. Si conviene quanto segue:

CONVENZIONE TRA L AZIENDA USL TOSCANA CENTRO E LA MISERICORDIA PISTOIA SALUTE SRL PER L EROGAZIONE DI PRESTAZIONI AMBULATORIALI TRA

Format di Accordo Quadro (Allegato 4)

ACCORDO OPERATIVO PER COLLABORAZIONE SCIENTIFICA TRA L AGENZIA AGRIS DELLA REGIONE AUTONOMA SARDEGNA,

CONVENZIONE. t r a. l Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (di. delle Cacce n Torino, codice fiscale

CONTRATTO DI COMODATO TRA IL COMUNE DI CASTELLANZA E L AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI VARESE

Scuola Alta Formazione Basilicata Calabria Sede Reggio Calabria. Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia

Transcript:

ACCORDO EX ART. 15 DELLA L. 07 AGOSTO 1990 n. 241 PER LA REALIZZAZIONE DI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE NEL SETTORE DELLA TUTELA, SALVAGUARDIA, MANUTENZIONE E RESTAURO DELLE OPERE D ARTE PRESENTI NEL PATRIMONIO ARTISTICO DEL CONSIGLIO TRA: L Accademia delle Belle Arti dell Aquila, con sede legale in L Aquila, Via Leonardo da Vinci, C.F./P.IVA 80006960662, d ora in poi denominata Accademia, rappresentata dal Presidente Protempore Dott. Roberto Marotta, nato a L Aquila, il 06/03/1948 E Il Consiglio regionale dell Abruzzo, di seguito Consiglio, rappresentato in questo atto dal Direttore dell Area Amministrativa per il Dirigente del Servizio Risorse Finanziarie e Strumentali (Vacante) dott. Paolo Costanzi presso la cui sede in L Aquila Via Iacobucci n. 4, è domiciliato per la carica, codice fiscale 80003630664; PREMESSO - l articolo 15 della legge 7 Agosto 1990 n. 241, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; - il Consiglio regionale ha nel proprio patrimonio istituzionale diverse opere d arte; - che, nell ambito dell attività istituzionale ha disposto, con Determinazione 215/AA/RF del 2017 un apposita perizia di valore che ha evidenziato l esigenza di procedere, con relativa urgenza ed in 1

relazione ad un numero limitato di opere, con attività di intervento e restauro; - Che l Accademia ha, nell ambito delle proprie attività istituzionali l organizzazione della didattica e della ricerca nel campo della conservazione, restauro, valorizzazione di beni storico artistici e che, a termine di legge, non meno dell 80 % delle attività oggetto di didattica devono essere svolte su manufatti qualificabili come beni culturali, - Che l Accademia ed il Consiglio regionale intendono attuare, per quanto sopra, rapporti di collaborazione nel settore della tutela, salvaguardia, manutenzione e restauro per le opere d arte presenti nel patrimonio artistico del Consiglio come individuate nella citata perizia. TUTTO CIO PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: Art. 1 Oggetto 1. L Accordo di cui all art. 15 della L. 241/90 è finalizzato a regolamentare la collaborazione tra i soggetti firmatari, il Consiglio e l Accademia, che intendono attuare rapporti di collaborazione nel settore della tutela, salvaguardia, manutenzione e restauro delle opere d arte presenti nel patrimonio artistico del Consiglio. Art. 2 Modalità di svolgimento dell Accordo 1. Il Consiglio mette a disposizione dell Accademia, che le prende in carico, determinate opere d arte di volta in volta analiticamente individuate - presenti nel proprio patrimonio al fine di porre in essere i trattamenti di tutela, salvaguardia, manutenzione e restauro che riterrà necessari. 2. Ai sensi del successivo art. 4 per ogni opera d arte preliminarmente alla consegna - saranno espressamente quantificati gli oneri derivanti dalle attività di cui al presente accordo. 3. L Accademia si impegna a svolgere, anche in propri laboratori e/o locali, le attività di 2

riconoscimento storico artistico; di individuazione e studio dei materiali costitutivi e di restauro; di indagine sullo stato conservativo con redazione della documentazione storica, fotografica, grafica e diagnostica; di realizzazione di interventi di restauro nelle modalità che riterrà più opportune. 4. I tempi saranno di volta in volta individuati e concordati all atto della consegna delle specifiche opere d arte. Art. 3 - Referenti 1. Per l attuazione delle attività di cui all art. 2, le Parti designano, nella fase operativa, ciascuna un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione. Art. 4 - Obblighi delle Parti 1. Il Consiglio, per le attività di cui al presente accordo, si impegna a farsi carico degli oneri, identificati e quantificati al successivo art. 6. 2. Il Consiglio si impegna, altresì, ad estendere la polizza assicurativa in essere per il patrimonio dell Ente anche per le specifiche attività e nelle modalità di cui al presente accordo. 3. L Accademia si impegna, preliminarmente alla consegna delle specifiche opere d arte ad individuare tempistica e modalità di intervento ed a quantificare i relativi oneri connessi. Detta quantificazione è propedeutica all impegno di cui al precedente comma 1. Art. 5 Adempimenti ulteriori 1. Resta in capo all Accademia ogni eventuale adempimento normativo relativo all espletamento delle attività di cui al presente accordo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: adempimenti con la 3

Sovrintendenza dei Beni Culturali, ecc.). 2. Resta altresì in capo all Accademia ogni valutazione e considerazione circa l inserimento delle attività di cui al presente accordo all interno dei propri percorsi didattici ed il coinvolgimento degli studenti nelle attività come individuate nel c. 3 del precedente art. 4. Art. 6 - Oneri 1. Gli oneri derivanti dalle attività di cui al presente accordo, come individuati ai sensi del c. 3 dell art. 4 sono in capo al Consiglio. 2. Restano, altresì, in capo al Consiglio l eventuale onere relativo all estensione della polizza assicurativa patrimoniale All risk già vigente per le attività di cui al presente accordo. 3. Il Consiglio potrà, eventualmente, farsi onere anche di eventuali ulteriori oneri legati alle attività poste in esser esclusivamente se gli stessi sono preliminarmente individuati ed espressamente autorizzati dai referenti di cui all art. 3. Art. 7 - Durata ed eventuale rinnovo 1. La presente Convenzione ha durata (tre anni?) a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa ed è tacitamente rinnovabile per uguale periodo, nel caso in cui le attività previste non siano completate. 2. E fatta salva la garanzia dell ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza della presente Convenzione. Art. 8 Modalità di promozione delle attività 1. Resta in capo al Consiglio ed all Accademia, tanto in maniera autonoma che in termini condivisi, 4

la possibilità di promuovere le attività di cui al presente accordo nelle modalità ritenute più idonee. 2. Nell ambito delle attività oggetto di promozione è da ricomprendere ogni elemento, dalla singola opera d arte agli specifici studi effettuati, utile alla diffusione ed al miglioramento dell immagine dei contraenti. Art. 9 Risoluzione, recesso o scioglimento 1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C. 2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso. 3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l avvenire e non incidono sulla parte di Convenzione già eseguita. 4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione della Convenzione, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi. Art. 10 - Riservatezza 1. Le Parti si impegnano, nei limiti previsti dall assetto normativo vigente, a non divulgare all esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della Convenzione. Art. 11 - Sicurezza 1. Resta in capo ai contraenti, per le proprie rispettive attività, ogni adempimento utile al rispetto 5

delle previsioni di cui al Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. lgs. 9.4.2008, n. 81 integrato con il D.lgs. 3.8.2009, n. 106. Art. 12. - Trattamento dei dati personali 1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 30.6.2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii. Art. 13 - Controversie 1. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorge nell attuazione del presente accordo. 2. Nel caso in cui dovesse nascere una controversia non risolvibile ai sensi del precedente comma, le Parti stabiliscono di affidare la soluzione al Foro di L Aquila. Art. 14 - Registrazione 1. Il presente Accordo si compone di n. 6 pagine, è esente da Bollo ai sensi dell art. 16 Tab. B del DPR 642/72 ed è soggetto a registrazione in caso d uso. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente. Letto confermato e sottoscritto. L Aquila lì Il Consiglio regionale dell Abruzzo 6