Legge federale sulle finanze della Confederazione

Documenti analoghi
Legge federale sulle finanze della Confederazione

Legge federale concernente la nuova disciplina del condono dell imposta

sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale

sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale

Ordinanza dell Assemblea federale relativa alla legge sul Parlamento e all amministrazione parlamentare

Legge federale sull accesso alle professioni di trasportatore su strada

Legge federale concernente la salvaguardia della democrazia, dello Stato di diritto e della capacità di agire in situazioni straordinarie

Decreto federale. Art. 1 1

Legge federale sulla tassa d esenzione dall obbligo militare

Legge federale sulla ricerca

Legge federale concernente la procedura dell Assemblea federale e la forma, la pubblicazione, l entrata in vigore dei suoi atti

Decreto federale Ia concernente il preventivo per il 2017

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Legge federale sullo statuto e sui compiti dell Istituto federale della proprietà intellettuale

Legge federale sull Assemblea federale

Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera

Art. 2 All atto della ratifica, il Consiglio federale formula le seguenti dichiarazioni:

Legge federale sull assicurazione malattie

Legge federale su un adeguamento della LIFD e della LAID alle disposizioni generali del CP

Decreto federale I concernente il consuntivo della Confederazione Svizzera per il 2014

Legge federale concernente il Fondo per le strade nazionali e il traffico d agglomerato

Legge federale concernente il Fondo per le strade nazionali e il traffico d agglomerato

Legge sull organizzazione del Governo e dell Amministrazione

Legge federale intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza

Termine di referendum: 9 aprile 2016 (1 giorno feriale: 11 aprile 2016) del 18 dicembre 2015

Legge federale sullo statuto e sui compiti dell Istituto federale della proprietà intellettuale

Art. 2 All atto della ratifica, il Consiglio federale formula le seguenti dichiarazioni:

B Legge federale concernente la riforma dell organizzazione del Governo

Legge federale sulla tassa d esenzione dall obbligo militare

A Legge federale sull introduzione dell iniziativa popolare generica

Decreto federale. del 26 settembre 2014

Codice civile svizzero

Legge federale sulla tassa d esenzione dall obbligo militare

Legge federale sul programma di stabilizzazione

Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione di Aarhus e il suo emendamento

Legge federale sui diritti politici

sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Codice civile svizzero (Fondazioni di previdenza a favore del personale)

Codice civile svizzero

Legge federale sulle foreste

Legge federale concernente la cartella del paziente informatizzata

Legge federale sull assicurazione malattie

Legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

Ordinanza concernente la vigilanza sulle attività informative

Legge federale sull aiuto alle università e la cooperazione

può partecipare a istituzioni comuni delle università, se queste adempiono compiti di importanza nazionale.

Legge federale sugli stranieri

Legge federale concernente misure fiscali volte a rafforzare la competitività della piazza imprenditoriale svizzera

concernente il fondo infrastrutturale per il traffico d agglomerato, la rete delle strade nazionali,

Legge federale sull adeguamento formale delle basi temporali per l imposizione diretta delle persone fisiche

concernente il fondo infrastrutturale per il traffico d agglomerato, la rete delle strade nazionali,

Legge federale sul trasporto di viaggiatori

Legge federale sulla cooperazione con gli Stati dell Europa dell Est

Legge federale sull imposizione degli oli minerali

Legge federale sulla formazione continua (Legge sulla formazione continua LFCo)

Legge federale sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

concernente il fondo infrastrutturale per il traffico d agglomerato, la rete delle strade nazionali,

[Signature] Il Consiglio federale disciplina l utilizzo dei ricavi così ottenuti.

Legge federale sul principio di trasparenza dell amministrazione

Legge federale sugli stranieri. (LStr) (Regolazione dell immigrazione) Modifica del

Approvato dal Consiglio nazionale il

Ordinanza dell Assemblea federale sulle relazioni internazionali del Parlamento

Legge federale sul principio di trasparenza dell amministrazione

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (

Legge federale sulla nuova disciplina del condono dell imposta

Consultazione. Legge federale sul programma di stabilizzazione Legge del 24 marzo sul personale federale.

Legge federale sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale

Legge federale sugli stranieri

Ordinanza che adegua ordinanze nel settore ambientale, legate in particolare agli accordi programmatici per il periodo

Legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

Legge federale sul Consiglio della magistratura

Legge federale sui politecnici federali

A Legge federale sul programma di consolidamento

Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale

Legge federale sulla restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte

del... Art. 1 Approvazione e attuazione della Convenzione sull assistenza amministrativa

Legge federale sulle banche e le casse di risparmio

Legge federale sulla cartella informatizzata del paziente

Legge federale sull assicurazione malattie

Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari

[Codice QR] La persona che cerca lavoro è considerata totalmente o parzialmente disoccupata soltanto quando si è annunciata per essere collocata.

Legge sul censimento federale della popolazione

Legge federale sulla cooperazione con gli Stati dell Europa dell Est

Legge federale sulla protezione delle acque

Legge federale sulla cooperazione con gli Stati dell Europa dell Est. Sezione 1: Disposizioni generali. del 24 marzo 2006 (Stato 1 giugno 2007)

del 20 giugno 2014 (Stato 1 gennaio 2017)

Legge federale sull Istituto svizzero di diritto comparato

Legge federale sull Istituto svizzero di diritto comparato

Legge federale sulle scuole universitarie professionali

Decreto federale. Termine di referendum: 1 aprile dell 11 dicembre 2009

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni

Legge federale sulla cartella informatizzata del paziente

Legge sull organizzazione del Governo e dell Amministrazione

dell Accordo concernente l obbligo di partecipazione degli operatori di aeromobili.

Legge federale sulla restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte

Legge federale intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza

Transcript:

Termine di referendum: 15 gennaio 2015 Legge federale sulle finanze della Confederazione (LFC) (Nuovo modello di gestione dell Amministrazione federale, NMG) Modifica del 26 settembre 2014 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 20 novembre 2013 1, decreta: I La legge federale del 7 ottobre 2005 2 sulle finanze della Confederazione è modificata come segue: Art. 1 cpv. 2 lett. a n. 2 2 La presente legge ha lo scopo di: a. consentire all Assemblea federale e al Consiglio federale: 2. di disporre degli strumenti e delle basi decisionali necessari per una gestione delle finanze federali orientata agli obiettivi e ai risultati; Art. 2 lett. b bis La presente legge si applica: b bis. al Ministero pubblico della Confederazione e all autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione; Art. 3 cpv. 7 7 Nei gruppi di prestazioni sono riunite le prestazioni di un unità amministrativa con le quali si intendono raggiungere obiettivi simili. Art. 11 cpv. 2 lett. c, 5 e 6 2 Il conto di un istituzione o di un unità amministrativa comprende: c. il rendiconto sui gruppi di prestazioni. 1 FF 2014 711 2 RS 611.0 2013-2359 6293

5 Il rendiconto sui gruppi di prestazioni comprende: a. obiettivi, parametri e informazioni contestuali; b. le rubriche di spesa e le rubriche di ricavo; c. le uscite per investimenti e le entrate per investimenti. 6 Indica segnatamente: a. il numero di collaboratori espresso in equivalenti a tempo pieno; b. le spese per beni e servizi informatici; c. le spese per consulenze esterne. Art. 19 cpv. 1, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e lett. d, nonché cpv. 4 1 Il Consiglio federale allestisce una pianificazione finanziaria pluriennale; essa si riferisce ai tre anni successivi a quello del preventivo. La pianificazione finanziaria documenta: d. i gruppi di prestazioni e i relativi obiettivi di prestazione e di efficacia. 4 Il contenuto e l articolazione della pianificazione finanziaria sono retti dagli articoli 143 capoverso 2 e 146 capoverso 4 della legge del 13 dicembre 2002 3 sul Parlamento. Art. 20 cpv. 1 Concerne soltanto il testo francese Art. 29 cpv. 2 e 3 2 Può stabilire per singoli gruppi di prestazioni: a. obiettivi, parametri e valori di riferimento; b. valori finanziari di pianificazione. 3 I valori finanziari di pianificazione concernono: a. le spese e i ricavi; b. le uscite per investimenti e le entrate per investimenti. Art. 30 cpv. 3 3 I dati di cui al capoverso 2 lettere a e b sono articolati secondo: a. unità amministrative; b. scopo dell impiego e provenienza dei fondi. 3 RS 171.10 6294

Art. 30a Preventivi globali 1 Le unità amministrative sono gestite nel proprio settore amministrativo mediante preventivi globali. 2 Di massima, i preventivi globali comprendono: a. le spese di funzionamento e le uscite per investimenti; b. i ricavi di funzionamento e le entrate per investimenti. 3 Le unità amministrative con investimenti considerevoli documentano le uscite ed entrate per investimenti in preventivi globali speciali. 4 Un unità amministrativa può superare le spese e le uscite per investimenti approvate nei preventivi globali se: a. riesce a coprire il sorpasso entro l anno contabile mediante ricavi supplementari non preventivati e derivanti da prestazioni fornite; o b. scioglie le riserve costituite secondo l articolo 32a. 5 Per finanziare importanti misure a carattere individuale e progetti possono essere stanziati crediti fuori dei preventivi globali. Art. 32a Riserve 1 Le unità amministrative possono costituire riserve se: a. in seguito a ritardi dovuti a un progetto, non utilizzano o utilizzano solo parzialmente i loro preventivi globali o i crediti stanziati secondo l articolo 30a capoverso 5; b. raggiungono sostanzialmente gli obiettivi di prestazione e: 1. realizzano un maggiore ricavo netto grazie alla fornitura di prestazioni supplementari non preventivate, o 2. rimangono al di sotto della spesa preventivata o delle uscite per investimenti preventivate grazie a una fornitura di prestazioni economica. 2 In merito alla costituzione di riserve l Assemblea federale decide insieme con il consuntivo. Art. 35 Sorpassi di credito Sono sottoposti all Assemblea federale per approvazione a posteriori insieme con il consuntivo: a. il sorpasso di preventivi globali secondo l articolo 30a capoverso 4; b. le seguenti spese, per quanto non siano già state preventivate: 1. delimitazioni contabili passive, 2. oneri dovuti a differenze tra valute estere o a circolazione monetaria ridotta; c. le aggiunte urgenti che non possono essere presentate con la successiva aggiunta al preventivo (art. 34 cpv. 2). 6295

Titolo prima dell art. 38 Capitolo 4: Gestione finanziaria a livello amministrativo Sezione 2 (art. 42 46) Abrogata Art. 54 Abrogato Art. 63a Valutazione del nuovo modello di gestione della Confederazione Il Consiglio federale presenta all Assemblea federale, al più tardi sei anni dopo l entrata in vigore della modifica del 26 settembre 2014, un rapporto di valutazione sull attuazione e l efficacia del nuovo modello di gestione della Confederazione. Art. 66a Disposizioni transitorie della modifica del 26 settembre 2014 1 Il diritto anteriore resta applicabile: a. all esecuzione dell ultimo preventivo adottato prima dell entrata in vigore della presente modifica; b. alla preparazione, alla presentazione e all approvazione del relativo consuntivo. 2 Per le unità amministrative gestite mediante mandati di prestazione e preventivo globale secondo l articolo 44 della legge del 21 marzo 1997 4 sull organizzazione del Governo e dell Amministrazione (LOGA), il Consiglio federale proroga fino all entrata in vigore della presente modifica i mandati di prestazione che scadono alla fine del 2015. All atto della proroga il Consiglio federale può: a. adeguare i mandati di prestazione alle mutate condizioni; b. rinunciare alla consultazione delle commissioni parlamentari competenti prevista nell articolo 44 capoverso 3 LOGA. II La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell allegato. 4 RS 172.010 6296

III 1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo. 2 Il Consiglio federale ne determina l entrata in vigore. Consiglio nazionale, 26 settembre 2014 Consiglio degli Stati, 26 settembre 2014 Il presidente: Ruedi Lustenberger Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Il presidente: Hannes Germann La segretaria: Martina Buol Data della pubblicazione: 7 ottobre 2014 5 Termine di referendum: 15 gennaio 2015 5 FF 2014 6293 6297

Allegato (cifra II) Modifica di altri atti normativi Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue: 1. Legge del 13 dicembre 2002 6 sul Parlamento Art. 50 cpv. 3 3 Le Commissioni delle finanze sono invitate a presentare un corapporto in merito ai disegni di crediti d impegno e limiti di spesa che non sono loro attribuiti per esame preliminare. Per difendere le loro proposte nelle Camere hanno gli stessi diritti delle commissioni incaricate dell esame preliminare. Art. 74 cpv. 3 3 L entrata in materia è obbligatoria se si tratta di iniziative popolari, preventivi, rapporti di gestione, consuntivi, reclami sollevati contro trattati intercantonali o contro trattati conclusi dai Cantoni con l estero, conferimento della garanzia a costituzioni cantonali, programma di legislatura e piano finanziario. Art. 94a, rubrica e cpv. 2 Appianamento delle divergenze in materia di programma di legislatura e di piano finanziario 2 Per il decreto federale sul programma di legislatura e il decreto federale sul piano finanziario la conferenza di conciliazione presenta una proposta di conciliazione riguardo a ogni divergenza. Su ogni proposta si vota separatamente. Art. 143 Piano finanziario 1 Il piano finanziario si riferisce ai tre anni seguenti a quello del preventivo. 2 L articolazione e il contenuto del piano finanziario assicurano la connessione tra pianificazione dei compiti e pianificazione finanziaria (piano integrato dei compiti e delle finanze). 3 Il Consiglio federale sottopone all Assemblea federale il piano finanziario sotto forma di decreto federale semplice, insieme al disegno di preventivo, affinché ne prenda atto. 6 RS 171.10 6298

4 L Assemblea federale può completare il decreto federale semplice con mandati di modifica del piano finanziario. 5 Di norma, il Consiglio federale adempie tali mandati con il disegno di preventivo per il secondo anno successivo. 2. Legge del 21 marzo 1997 7 sull organizzazione del Governo e dell Amministrazione Art. 38a Convenzioni sulle prestazioni 1 I dipartimenti gestiscono mediante convenzioni annuali sulle prestazioni: a. le unità amministrative dell Amministrazione federale centrale; b. le unità amministrative dell Amministrazione federale decentralizzata che non tengono una contabilità propria. 2 Il Controllo federale delle finanze è escluso dalla gestione mediante convenzione sulle prestazioni. Il Consiglio federale può prevedere altre eccezioni. 3 Se gruppi e uffici gestiscono unità amministrative che dispongono di un proprio preventivo globale, il dipartimento può delegare loro la competenza di concludere le convenzioni sulle prestazioni con tali unità amministrative. 4 Nella convenzione sulle prestazioni i compiti delle unità amministrative sono articolati in progetti e gruppi di prestazioni. I compiti devono essere associati a obiettivi misurabili. 5 Le unità amministrative presentano annualmente un rapporto sul conseguimento degli obiettivi. All inizio di ogni programma di legislatura controllano la struttura e gli obiettivi dei loro gruppi di prestazioni. Art. 44 Abrogato 3. Legge del 5 ottobre 1990 8 sui sussidi Art. 5 cpv. 2 e 3 2 Il Consiglio federale riferisce all Assemblea federale sul risultato dei riesami segnatamente: 7 RS 172.010 8 RS 616.1 6299

a. nei messaggi con cui propone di: 1. stanziare crediti d impegno o limiti di spesa, 2. modificare norme in materia di sussidi; b. nel messaggio concernente il consuntivo. 3 Se necessario, il Consiglio federale propone all Assemblea federale modifiche legislative e provvede ad adeguare di conseguenza le proprie ordinanze. 6300