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Comune di Azzano San Paolo Provincia di Bergamo Piazza IV novembre Tel. 035/532214 Fax 035/530073 C.F./IVA n. 00681530168 Email: servizi.sociali@comune.azzano.bg.it REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INDIVIDUAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA PER L'ACCESSO A PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. n.30 del 28/06/02 1

Art. 1 Oggetto del Regolamento 1. Il presente regolamento è diretto ad individuare le condizioni economiche richieste per l accesso alle prestazioni o ai servizi comunali agevolati, così come previsto dall art. 1, comma 2, del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 109 e successive integrazioni di cui al D.Lgs del 3 maggio 2000 n. 130 e DPCM 242 del 4.4.2001, pubblicato in data 26.6.2001; DPCM 18.05.2001, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 06.07.2001 e decreto 337/01. Art. 2 - Integrazioni Le norme del presente regolamento vanno ad integrare: a) ogni altro regolamento comunale per la concessione e disciplina dei contributi economici, nonché ogni altra norma relativa ad agevolazioni economiche, tributarie e tariffarie, che preveda la valutazione delle condizioni economiche dei richiedenti. b) come indicato all'art. 1 del D.Lgs. n. 130 del 3/05/2000 art.1 le disposizioni del presente regolamento, non si applicano alle prestazioni relative all'integrazione del minimo vitale disciplinato dal Regolamento comunale relativo all erogazione di contributi economici. Art. 3 - Prestazioni soggette al presente regolamento 1.Il presente regolamento verrà applicato nello specifico per la valutazione del diritto di accesso ai servizi richiesti e per stabilire le quote a carico dell'utenza relativamente ad ogni tipo di prestazione che prevede agevolazioni in base alla situazione economica del richiedente. In particolare i servizi a cui si intende applicare il calcolo I.S.E.E. sono: Servizio di assistenza domiciliare; Trasporto sociale; Assegno per il nucleo familiare con tre figli minori; Assegno di maternità; Agevolazioni per servizi di pubblica utilità (telefono, luce, gas) Soggiorni marini per anziani, minori, soggetti con handicap; Retta di frequenza a centri diurni o altre strutture residenziali ; Inserimenti in cooperative socio assistenziali, in centri socio educativi, in istituti residenziali, in case-famiglie di portatori di handicap, in comunità; Rette case di riposo, R.S.A.; Servizi scolastici: scuolabus, mensa, contributi per acquisto libro di testo; Rette asilo nido; Comunità alloggio e Istituti educativi assistenziali; Contributi straordinari a persone in difficoltà per rimborsi spese sanitarie, di riscaldamento. 2

Fondi a sostegno dell affitto. 2. Rientrano altresì eventuali servizi di nuova istituzione per l'accesso ai quali la determinazione dell'i.s.e.e. costituisca requisito indispensabile, nonché altri servizi stabiliti con apposito atto della Giunta Comunale. Art. 4 - Indicatore della situazione economica equivalente La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata, con riferimento al nucleo familiare, combinando i redditi ed i patrimoni di tutti i componenti, calcolati, nel rispetto della Tabella I allegata al D.Lgs 31 marzo 1998, n. 109, così come modificata dal D.Lgs 130/00, secondo le modalità di seguito specificate, e applicando gli eventuali fattori correttivi. Tenuto conto che: ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare che sarà composto dal richiedente medesimo e dai componenti la famiglia anagrafica. I soggetti a carico ai fini IRPEF, fanno parte del nucleo familiare della persona a cui sono a carico. I coniugi, con la stessa residenza, ma a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, ossia costituiscono nucleo a sé stante. Il figlio minore di 18 anni, fisicamente a carico di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. I minori non conviventi con i genitori e in affido presso terzi, fanno parte del nucleo familiare dell affidatario. I minori in affido e collocati presso comunità fanno nucleo a se stante. I coniugi non legalmente separati ma che non hanno la stessa residenza, fanno parte dello stesso nucleo salvo casi particolari: - quando uno dei coniugi è escluso dalla potestà sui figli; - nel caso di abbandono del coniuge, accertato dal Giudice o dalla pubblica autorità competente in materia di Servizi Sociali; - quando è stato chiesto scioglimento o cessazione del matrimonio in base all art. 3 L.898/70; I soggetti che risultano fiscalmente a carico di più persone, si considerano nel nucleo di: a) della famiglia anagrafica con cui vive; b) se non vive con alcuna delle persone alle quali risulta a carico, farà parte del nucleo del soggetto che in base all art. 433 del codice civile è tenuto in modo prioritario agli alimenti, nel caso di più coobbligati dello stesso grado, verrà considerato nel nucleo che versa gli alimenti in misura superiore; Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica (persone che convivono abitualmente per motivi di lavoro, studio, assistenza, cura ecc.) sono considerati nuclei famigliari a sé stanti, salvo debbano essere considerati nei nuclei del coniuge, della persona alla quale sono fiscalmente a carico. Se nella 3

medesima convivenza fanno parte genitore e figlio minore quest ultimo andrà a far parte del nucleo del genitore. Per quanto non espressamente, si rimanda al DPCM 221/99 all art. 1-bis e successive modifiche. In deroga al comma precedente e limitatamente alle prestazioni sociali agevolate nell ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambienti residenziali diurni o continuativi, per soggetti con handicap grave, accertato in base alla legge 104/92 o di età superiore ai 65 anni non autosufficienti accertati, il nucleo familiare di riferimento sarà costituito dal solo richiedente. Il richiedente la prestazione presenta un unica dichiarazione sostitutiva di validità annuale. E lasciata allo stesso la facoltà di presentare, prima della scadenza, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo ISEE. Il Comune terrà conto delle variazioni dal mese successivo. Il Comune potrà, a sua volta, richiedere una nuova dichiarazione quando intervengono variazioni rispetto all anno del reddito di riferimento. Art.5 Criteri di selezione dei beneficiari Fermo restando il calcolo ISEE come previsto dagli articoli sopra indicati, l ultra65enne e il portatore di handicap costituiscono nucleo a sé. I dati per il calcolo dell Isee saranno estrapolati dalla dichiarazione sostitutiva. Tra gli ulteriori criteri selettivi, per la definizione della fascia di partecipazione al costo del servizio, il Comune può richiedere separatamente i redditi da lavoro o pensione (rapportati alla scala di equivalenza), non facenti parte del DSU perché soggetti a ritenute IRPEF alla fonte o in altro Stato (redditi e pensioni esteri, venditori porta a porta, compensi erogati a società dilettantistiche). Art. 6 - Modalità di calcolo del reddito Il reddito si calcola sommando, per ciascun componente il nucleo familiare: a) il reddito complessivo ai fini I.R.Pe.F. quale risulta dall ultima dichiarazione presentata (Unico: Rigo RNI 730: quadro di calcolo I.R.Pe.F., Rigo 6), al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall art. 2135 del codice civile svolte anche in forma associata, dai soggetti produttori agricolo titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell IVA. In mancanza di obbligo di dichiarazione dei redditi vanno assunti i redditi imponibili ai fini IRPEF risultanti dall ultima certificazione rilasciata dai soggetti erogatori. Salvo diversa disposizione legislativa, non solo da computare gli emolumenti arretrati relativi a prestazione di lavoro o di pensione, il trattamento di fine rapporto (T.F.R.) e le indennità equipollenti. 4

b) il reddito di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato; c) i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l obbligo di presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato; d) il reddito da attività finanziarie, determinato applicandoli rendimento annuo dei titoli decennali del Tesoro (per l anno 2000 è pari a 5,56%) al patrimonio mobiliare. Art. 7 - Fattori correttivi nel calcolo dell'i.s.e.e. 1. Dalla somma dei redditi familiari determinati come sopra si detrae, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, il valore del canone annuo, fino a concorrenza, per un ammontare massimo di 5164,57 (L 10.000.000). In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto in locazione registrato. 2. Si detrae altresì l'ammontare delle rette pagate per: case di riposo ed altri Istituti assistenziali a carico di uno o più componenti il nucleo familiare; le spese socio sanitarie già sostenute per altro componente del nucleo familiare; per l'accesso ai centri residenziali per disabili. Art. 8 - Modalità di calcolo del patrimonio 1. Il patrimonio si calcola sommando per ciascun componente del nucleo: a-patrimonio immobiliare: aa) il valore dei fabbricati e terreni edificabili e agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese, quali definite ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione di dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 10, indipendentemente dal periodo di possesso di imposta considerato. Dal valore complessivo così calcolato si detrae l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla stessa data del 31 dicembre, per mutui contratti per i predetti fabbricati. ab) Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, in alternativa alla detrazione per il debito residuo, è detratto, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di. 100.000.000. Se i componenti del nucleo risultano risiedere in più abitazioni; la detrazione si applica su una di tali abitazioni, individuata dal richiedente. La detrazione spettante in caso di proprietà dell'abitazione di residenza è alternativa a quella del canone di locazione. 5

b-patrimonio mobiliare: Ai fini della determinazione del patrimonio mobiliare devono essere considerate le componenti di seguito specificate, possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 10: ba) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva; bb) titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data di cui al punto ba); bc) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio italiani od esteri, per i quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data di cui al punto ba); bd) partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per i quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 10, ovvero in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali; be) masse patrimoniali costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del D.L.. n. 415/1996 per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai criteri emanati dalla commissione nazionale per la società e la Borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui al punto ba); bf) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui al punto ba), nonché contratti di assicurazioni misti sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data; sono esclusi i contratti di assicurazioni misti sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto; bg) imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate al punto be); 6

2. Dalla somma dei valori del patrimonio mobiliare, determinato come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia riferita al patrimonio di tutto il nucleo familiare pari a 15.500,00. Detta franchigia non si applica per la determinazione del reddito di cui al punto aa. 3. Ai fini della determinazione dell'i.s.e.e. l'importo del patrimonio da considerare è pari al 20% del valore complessivo. Art. 9 - Parametri da utilizzare per il calcolo dell'i.s.e.e. 1. I parametri da utilizzare per il calcolo dell'i.s.e.e. sono i seguenti: Numero dei componenti Parametro del nucleo familiare 1 1,00 2 1,57 3 2,04 4 2,46 5 2,85 2. I parametri sopra indicati sono maggiorati nel modo seguente: a) + 0,35 per ogni ulteriore componente; b) + 0,20 in caso di assenza di un coniuge e presenza di figli minori; c) + 0,50 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3 della legge 104/1992 o di invalidità superiore al 66%, i mutilati e gli invalidi di guerra e gli invalidi di servizio appartenenti alle categorie dalla 1^ alla 5^; e) + 0,20 per i nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o d'impresa. La maggiorazione spetta quando i genitori risultano titolari di reddito per almeno sei mesi nel periodo afferente la dichiarazione sostitutiva. Spetta altresì al nucleo composto da un genitore ed un figlio minore, purché il genitore dichiari un reddito di lavoro dipendente o di impresa per almeno sei mesi; 3.Il rapporto tra la situazione economica del nucleo e la scala di equivalenza o parametri correttivi, determina l'indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del richiedente. Art. 10 - Modalità di calcolo dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente 1. L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare è dato dalla combinazione tra l'indicatore della situazione reddituale e l'indicatore della situazione patrimoniale ed eventuali parametri corretivi, rapportata al parametro 7

desunto dalla scala di equivalenza riportata nella tabella 2 del D.Lgs. n. 109 del 1998, di cui all'art. 8. L accesso ai servizi comunali e la partecipazione alla spesa da parte dei cittadini saranno regolati da fasce di valore ISEE (vedere tabelle allegate)in modo da assicurare trattamento agevolato ai nuclei familiari che versano in condizioni economiche disagiate e con criterio di progressività per le altre situazioni. In considerazione del carattere sperimentale della nuova procedura, le fasce di ISEE e relative percentuali di partecipazione alla spesa saranno istituite o potranno essere variate in modo da non comportare situazioni di grave squilibrio nella gestione del bilancio, fino alla decorrenza delle somme stanziate in bilancio. 2. Sulla base di motivata relazione dei Servizi Sociali, la Giunta Comunale può disporre, per singoli casi particolari, trattamenti diversi da quelli tabellari. 3. Assistenza anziani presso case di riposo (R.S.A) e quote di concorso al pagamento delle rette. Allo stato attuale il regolamento per la concessione di contribuiti economici approvato con Delibera C.C. n. 37/96, prevede all art. 8 le modalità di concorso degli utenti al pagamento dei servizi fra cui anche per il concorso delle rette per gli ospiti nella case di riposo. Tale articolo viene integrato con il presente regolamento, nello specifico per il concorso del Comune e parenti obbligati al pagamento delle rette viene proposta una modalità di recupero (vedi allegato c). - Per gli assistiti presso case di riposo l ospite partecipa al costo della retta con il proprio reddito (ISSE) comprensivo dell assegno di accompagnamento. Al fine di favorirne l autonomia personale ed economica, sarà lasciata in gestione all ospite o comunque a un familiare delegato, una quota di reddito quantificata in 1.032,00. Il Comune potrà rivalersi, per la rimanente quota di retta, sui parenti obbligati agli alimenti, in base alla normativa vigente ed in misura proporzionale al loro ISSE secondo le fasce e percentuali definite nell allegato c. Art. 11 Modalità attuative - La dichiarazione sostitutiva a) La determinazione dell'i.s.e.e. è effettuata sulla base dei dati forniti mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli art. 2 e 4 della legge n. 15/68 e successive modificazioni e integrazioni e degli art. 1 e 2 del DPR n. 403/98, concernente la situazione reddituale patrimoniale del richiedente la prestazione agevolata, nonché quella di tutti i componenti del nucleo familiare; b) La dichiarazione sostitutiva deve essere redatta su apposito modulo predisposto e fornito per lo scopo dal Comune; anche la domanda, con specificata la tipologia del servizio richiesto, dovrà essere presentat su apposito modulo; 8

c) Nella dichiarazione sostitutiva devono essere indicati tutti i valori utili alla determinazione della situazione reddituale e le informazioni necessarie all'applicazione delle detrazioni e delle franchigie spettanti, così come specificati nel presente regolamento; d) Il richiedente indica i codici identificativi degli intermediari finanziari e degli altri soggetti con i quali sono intrattenuti rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione; e) Il richiedente dichiara altresì di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione agevolata, saranno eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite presso gli Istituti di credito o presso gli altri intermediari finanziari. Il Comune controlla con mezzi propri i dati in suo possesso e si avvarrà del sistema informativo della Guardia di Finanza e degli altri organismi pubblici ai sensi dell'art. 3 della L. 24 novembre 2000, nr. 340; f) In sede di dichiarazione si impegna a comunicare eventuali modifiche della situazione economica e della composizione del nucleo famigliare che comportino un cambiamento della propria posizione rispetto alla prestazione o al servizio agevolati; g) Il richiedente la prestazione o il servizio agevolati presenterà, se già in suo possesso, la certificazione attestante la situazione economica dichiarata, in luogo della dichiarazione di cui al comma 1, h) La dichiarazione sostitutiva dovrà essere prodotta secondo lo schema del modello emanato con il DPCM del 15.5.2001 pubblicato sulla G.U. del 6.7.2001 e presentato presso gli Enti e i Caf autorizzati, i) Il richiedente dovrà altresì esprimere il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi della legge n. 675/96.Il comune utilizzerà i dati acquisiti esclusivamente per le finalità del presente regolamento, nonché per attività di accertamento degli obblighi relativi ai rapporti di natura tributaria o amministrativa con il comune medesimo. Art. 12 - Competenze a) Le agevolazioni saranno concesse dal Responsabile a cui è affidato il servizio, previo accertamento della sussistenza di tutte le condizioni previste dalle norme regolanti il servizio stesso. b) Spetta al Responsabile del settore espletare tutte le funzioni di controllo circa la veridicità della situazione familiare dichiarata, confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni agevolate con i dati accessibili del sistema informativo della Guardia di Finanza e di altri organismi pubblici; 9

c) Per le funzioni di controllo di cui sopra, il Responsabile può richiedere la documentazione necessaria. Art. 13 - Revoca dei benefici concessi 1.Qualora, da controlli effettuati, si verificasse l'omessa o infedele dichiarazione dei redditi, il Responsabile attuerà idonei provvedimenti per la revoca e la restituzione dei benefici già concessi, oltre all'invio del rapporto denuncia all'autorità giudiziaria. Art. 14 Norme Integrative 1) Tutte le disposizione integrative e correttive emanate sia dalla Stato che dalla Regione troveranno immediatamente applicazione anche ai fini dell accesso alle prestazioni comunali agevolate. 2) In tali casi, in attesa della formale eventuale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopra ordinata. Art. 15 Pubblicità del Regolamento Copia del presente regolamento, ai sensi dell art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. 10