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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FONDO PER LA PREMIALITÀ Art. 1 Finalità e ambito di applicazione 1. Il presente Regolamento disciplina la costituzione e le modalità di utilizzo del Fondo per la Premialità di professori e ricercatori in regime di tempo pieno (di seguito, Fondo ) della Scuola IMT Alti Studi Lucca, ai sensi dell art. 9 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dell art. 1, comma 16, della Legge 4 novembre 2005, n. 230. Art. 2 Costituzione del Fondo 1. Il Fondo è costituito e alimentato con le seguenti risorse: a. una somma corrispondente al valore degli scatti triennali non attribuiti (ex art. 6, comma 14, ultimo periodo, della Legge 240/2010); b. una somma corrispondente alla ripetizione dei compensi ricevuti da professori e ricercatori a tempo pieno per incarichi esterni senza preventiva autorizzazione, ove prevista (ex art. 53, comma 7, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165); c. eventuali ulteriori risorse assegnate dal Ministero per l Istruzione, la Ricerca e l Università sulla base della valutazione dei risultati raggiunti dagli atenei (ex art. 9, secondo periodo, della Legge 240/2010); d. una somma corrispondente all 1% delle entrate provenienti da contratti per prestazione in conto terzi, e finanziamenti per progetti di ricerca istituzionali, europei o nazionali, e altri contratti e convenzioni con enti pubblici e privati, secondo le modalità e con i limiti previsti dai regolamenti di IMT in materia; e. un ulteriore quota, determinata secondo le modalità previste dal successivo art. 4, del residuo dei finanziamenti per progetti di ricerca istituzionali e altri contratti e convenzioni con enti pubblici e privati ad esclusione delle attività per conto terzi avente natura commerciale. f. da eventuali risorse provenienti dal Fondo Spese Generali, alimentato con i prelievi applicati sul finanziamento dei progetti di ricerca istituzionale finanziata da terzi (6%) e sui corrispettivi per lo svolgimento di attività conto terzi (12%), su decisione del Direttore; g. da ogni altra risorsa che, previa delibera del Consiglio Direttivo, sia destinata a favore del Fondo stesso, su proposta del Direttore. 2. I finanziamenti pubblici e privati possono alimentare il Fondo solo ove ciò sia compatibile con le disposizioni dei contratti, delle convenzioni o delle norme sulla base delle quali i contributi sono stati erogati. La mancanza di previsioni ostative è attestata dal Responsabile del finanziamento/titolare dei fondi e verificata dagli uffici competenti. 1

Art. 3 Alimentazione del Fondo da progetti e altre attività istituzionali 1. Il Fondo per la premialità dei docenti e dei ricercatori è alimentato, come previsto dall art. 2 comma d) del presente regolamento, da una trattenuta pari all 1% del valore dei progetti di ricerca e formazione istituzionale, finanziati da Enti Pubblici e/o Privati, ai sensi del Regolamento per le attività istituzionali finanziate da Terzi e per le attività in conto Terzi della Scuola. 2. Il medesimo regolamento prevede anche, nel caso in cui, a fine progetto, o all esito di una rendicontazione parziale approvata dall Ente finanziatore, risultino disponibili economie di gestione (E), la possibilità di alimentare ulteriormente il suddetto Fondo. (E) è calcolato come differenza tra l ammontare del finanziamento ricevuto (F) e la somma di tutti i costi vivi sostenuti (C) e delle trattenute previste dai regolamenti (T): E=F-C-T. 3. Il responsabile scientifico del progetto, a seguito della chiusura di ogni rendicontazione approvata dall ente finanziatore, decide di destinare una parte delle risorse (E) al Fondo, con le modalità di cui al successivo comma. 4. Successivamente all approvazione della rendicontazione, parziale o finale, da parte dell ente finanziatore del progetto di ricerca o delle altre attività istituzionali, e comunque subordinatamente all incasso del relativo finanziamento, il Responsabile scientifico del progetto redige una proposta di piano di utilizzo delle risorse nette utilizzabili, che può prevedere: a. La costituzione di un apposito Fondo di risorse da destinare alla ricerca e/o formazione a disposizione del responsabile scientifico del progetto (reclutamento personale ricercatore e di supporto alla ricerca, borse di studio per dottorandi, supporto di visiting professor, missioni, attrezzature, e organizzazione di convegni, ecc.), che non potrà risultare inferiore al 50% del valore complessivo (E); b. Un incentivo per la vincita o per le attività di coordinamento del progetto, anche destinabile a più persone, per un valore massimo del 20% di (F). Qualora (E) fosse inferiore a tale valore, questo sarà rideterminato in misura proporzionale al valore di (E) stesso e tenuto conto di quanto assegnato per il fondo di cui al punto a; c. alimentazione del Fondo per la Premialità della Scuola, nella misura massima del 50% di (E), e nella misura minima obbligatoria pari al 20% del valore determinato al punto b) laddove questo sia diverso da zero. In ogni caso, annualmente non può essere distribuito a titolo di premialità (b e c) un valore superiore al 50% di E/n anni di durata del progetto. In sintesi, per maggiore chiarezza, il piano di riparto deve necessariamente prevedere la determinazione 2

di un valore (a), e nel caso si voglia assegnare un valore al punto (b), occorre attribuire anche un valore al punto (c) pari almeno al 20% del valore di (b). Il piano di riparto dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo, su presentazione del Direttore. 5. Esclusivamente con riferimento ai finanziamenti per progetti di ricerca assoggettati ad eventuali audit da parte dell ente finanziatore, si definisce accantonamento precauzionale il 15% delle risorse nette, corrispondente ad una quota destinata a coprire possibili decurtazioni del finanziamento operate dall ente finanziatore successivamente alla data di fine del progetto. L accantonamento rimane vincolato fino alla data dell audit e comunque non oltre un periodo che varia dai 2 mesi ai 5 anni dalla data di fine progetto a seconda della tipologia di finanziamento e delle specificità dei singoli enti finanziatori. Fino alla data dello svincolo, l utilizzo effettivo delle risorse non potrà eccedere l 85% dell importo totale delle risorse nette. Una volta svincolato, l accantonamento viene utilizzato secondo il piano di utilizzo, salvo eventuali modifiche motivate e documentate. È pertanto consentito l utilizzo di parte delle risorse nette, anche anticipatamente all approvazione della rendicontazione, previa verifica degli uffici dell andamento del progetto e delle relative voci di spesa e l approvazione del Direttore. 6. I commi da 2 a 5 del presente articolo si applicano anche ad eventuali risorse nette maturate presso altri enti derivanti da progetti trasferiti presso IMT. In tal caso, nell applicazione del comma 2 del presente articolo, per totale complessivo (F) si intende il totale complessivo finanziato all ente di provenienza. Art. 4 Modalità di Utilizzo del Fondo 1. Il Fondo è finalizzato ad erogare compensi aggiuntivi a professori e ricercatori a tempo pieno in relazione: a. agli impegni, ulteriori rispetto a quelli obbligatori, in attività di ricerca, didattica e gestionale, oggetto di specifici incarichi, b. ai risultati conseguiti annualmente in attività di didattica, di ricerca e terza missione, a condizione che per gli stessi non siano già corrisposte altre indennità o compensi. 2. Gli incarichi di cui al punto a) del comma 1 devono avere per oggetto attività, funzioni o progetti specifici che non rientrino nei compiti e doveri di ufficio, così come definiti dalla normativa vigente e dai regolamenti di IMT, e sono conferiti e disciplinati nel rispetto di quanto previsto dagli stessi regolamenti. 3. I compensi previsti dal precedente comma devono essere commisurati in relazione al tipo di funzioni e incarichi attribuiti e per il periodo cui gli stessi fanno riferimento e sono attribuiti previa formalizzazione dell incarico da parte del Direttore, e definiti nell importo dal Consiglio Direttivo, su proposta del Direttore; 4. I compensi sono erogati previa verifica dell assolvimento degli obblighi didattici previsti per il personale docente, di cui allo specifico regolamento; 3

5. Non possono ricevere i compensi di cui al presente Regolamento i professori e i ricercatori che in occasione dell ultima valutazione triennale, ai sensi dell art. 6, comma 14, della L. 240/2010, abbiano conseguito una valutazione negativa. Art. 5 Modalità di attribuzione dei compensi aggiuntivi premianti 1. I compensi di cui all articolo 4, comma 1, lettera b) sono attribuiti in relazione ai risultati conseguiti nelle aree di attività della Scuola. 2. Annualmente sarà erogato ai professori e ai ricercatori un compenso aggiuntivo, a titolo di premialità, in base alla performance conseguita da ciascuno e rilevata con parametri proposti dal Direttore, sentito il Consiglio Accademico, e approvati dal Consiglio Direttivo, contenuti in un apposito documento collegato alla programmazione annuale. 3. Tale modalità ha la finalità di incentivare, promuovere e valutare le attività didattiche, di ricerca e quelle comprese nella Terza missione, tre ambiti rilevanti per lo sviluppo strategico, la crescita e la valutazione della Scuola stessa. 4. L attribuzione dei compensi di cui al presente articolo è approvata dal Consiglio Direttivo su proposta del Direttore. 5. Il trattamento economico annuale complessivo lordo, inclusivo dello stipendio lordo tabellare e di qualunque altro compenso o indennità, non può superare il doppio dello stipendio annuale lordo tabellare aumentato delle eventuali indennità di Direzione, vice direzione e di delegato del Direttore. Resta ferma l applicazione del limite al trattamento economico annuo omnicomprensivo di chiunque riceva emolumenti o retribuzioni a carico delle finanze pubbliche nell ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo previsto dal DL 201/2011 art. 23 ter comma 1 e s.m.i. Art. 6 Norme transitorie e finali 1. A tutte le entrate provenienti da contratti per prestazione in conto terzi, finanziamenti per progetti di ricerca europei o nazionali e altri contratti e convenzioni con enti pubblici e privati, avviati prima dell entrata in vigore del presente Regolamento si applicano le percentuali di trattenuta previste dai regolamenti previgenti. 2. L art. 3 si applica anche alle economie di gestione E dei progetti conclusi o in corso che siano stati avviati prima del 1 gennaio 2018, al netto di eventuali somme già erogate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, ivi incluse le risorse già trasferite ai sensi dell articolo 3, comma 6, al netto di quelle risorse nette già maturate a seguito dell eventuale approvazione di una rendicontazione parziale per le quali sia stato già disposto un diverso utilizzo. 4

3. Tutti i compensi di cui al presente Regolamento sono assoggettati alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali previste per i redditi da lavoro dipendente. 4. Il presente Regolamento, entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione. 5