LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE

Documenti analoghi
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE. Presidente Consigliere Consigliere - Rel. Consigliere Consigliere ORDINANZA

15,037/16 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA. SEZIONE CIVILE. Dott. ANIELLO NAPPI - Presidente -

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE CIVILE. - Presidente - Giacomo Maria Nonno - Consigliere - R.G.N /2014

fte 126/14 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto FALLIMENTO SEZIONE PRIMA CIVILE Composta da: Dott. C

REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO' 2 SEZIONE PRIMA CIVILE. Dott. Antonio Didone - Consigliere -

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE SENTENZA. L.D. IMMOBILIARE S.R.L.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

REPUBBLICA ITALIANA. Cass /2016 Omessa comunicazione dati conducente: il trascorrere del tempo rende i ricordi evanes

CORTE DI CASSAZIONE ORDINANZA N 6248

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE. Presidente Consigliere Consigliere Consigliere Consigliere - Rel.

Cass. SS.UU. n /2010: il preavviso di fermo amm.vo è sempre impugnabile.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE. DE CHIARA - Consigliere rel. Dott. Mauro DI MARZIO - Consigliere -

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

depositato il 28/01/2011; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/04/2013 dal Consigliere Dott. SERGIO DI AMATO; udito, pe

CORTE DI CASSAZIONE ORDINANZA N 330. Imposte e tasse repressione delle violazioni delle leggi finanziarie sanzioni - prescrizione

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO PRIMA SEZIONE CIVILE. Dott. MASSIMO FERRO - Consigliere - SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Cass /09: Il Ricorso al Prefetto preclude l'emissione della Cartella esattoriale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: nella causa di opposizione allo stato passivo ex art. 98 L.F. iscritta al n.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile. Sentenza 9 giugno 2016, n Integrale GIURISDIZIONE DIFETTO DI GIURISDIZIONE REPUBBLICA ITALIANA

ORDINANZA. elettivamente domiciliato in ROMA. contro. avverso la sentenza n. 24/2013 della COMM.TRIB.REG. di

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE. Presidente Consigliere Consigliere Consigliere Rel. Consigliere ORDINANZA

Sentenza n. 6672/2018 pubbl. il 15/11/2018 RG n /2016

MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliato in

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE -1. Dott. Vittorio Ragonesi - Presidente - Dott. Francesco Antonio Genovese Consigliere -

Opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c.

01227/16 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE -1. g'.51. Oggetto. Art. 44 L.F. Dott. Vittorio Ragonesi - Presidente - R.G.N.

REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA ORDINANZA. sul ricorso iscritto al n /2011 R.G.

Cass. 3613/2013: Violazione amministrativa commessa da minore di anni diciotto.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N 1566

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. Cass /2014. Raccomandata inviata a mezzo ufficio postale: effetti

Cass /2010. Violazione art. 126 bis del CdS: competenza per territorio

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Il valore della perizia di parte

Cass. 3724/2013. Compensazione delle spese: illegittima in mancanza di gravi ed eccezionali motivi.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

CONTRibJ Jtìrt ila 2 O 2 C i i.4

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - ORDINANZA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - 3 composta dai signori magistrati: dott. Adelaide AMENDOLA dott. Lina RUBINO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -1 ORDINANZA. sul ricorso proposto da: GIOVANNA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CASSAZIONE. Rei. consigliere Rep. elettivamente MRNVCN66A70B118P, CASSAZIONE, domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI. dall'avv.

REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE. Presidente Consigliere Consigliere Consigliere - Rel. Consigliere ORDINANZA

alcune note giurisprudenziali sulla nullità degli atti amministrativi nel caso di omessa notifica della cartella esattoriale sottostante

Dott. ANTONIO DIDONE - Consigliere - Rep.,// Dott. LOREDANA NAZZICONE - Rel. Consigliere - EQUITALIA SESTRI S.P.A., in persona del legale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE R.G.N /2012 Cron ) Composta d

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -1 ORDINANZA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -1. Dott. VITTORIO RAGONESI Consigliere - Dott. MAGDA CRISTIANO - Consigliere -

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Pubblicazione della sentenza è termine per impugnare

Cass. civ. Sez. V, Sent., , n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA

Cass. civ. Sez. V, Sent., , n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA

La notifica dell'accertamento con adesione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE. - Presidente -

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SECONDA SEZIONE CIVILE. - Rel. Consigliere - Od. 26/10/2016 SENTENZA NADIA

SENTENZA. EQUITALIA SUD SPA , quale cessionaria del. ramo di azienda di EQUITALIA PRAGMA SPA (già Pragma

Intimazione di pagamento: l'estratto di ruolo ha valore probatorio?

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -1 ORDINANZA COOPERATIVA SOCIALE SANNTOMEDICAL 0

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -1 ORDINANZA

VI-2 SEZIONE CIVILE. - Presidente Rep. - Consigliere C.C.15/9/2015. CARUSO Assunta, DEL GROSSO Michele e VANGELI Avv. Pietro,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Cass.21941/2018. Eccezione di incompetenza per territorio: requisiti.

ORDINANZA. persona del Commissario Jjquidatore, elettivamente domiciliato 1n ROMA, VIA dell'avvocato ' procura in calce al ricorso; contro

Cass.25771/2013. Divieto di sosta: necessaria la prova della legittima apposizione del segnale

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIDNE IU i IV. SESTA SEZIONE CIVILE - i ORDINANZA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE. Dott. ANTONIO VALITUTTI Rel. Consigliere

TRIBUNALE DI NAPOLI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Transcript:

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Composta da OPPOSIZIONE PASSIVO STATO Antonio Didone Presidente - Oggetto Giacinto Bisogni Consigliere - R.G.N. 8028/2011 Massimo Ferro Consigliere - Cron. ;2 Mauro Di Marzio Consigliere Rel. - CC - 06/06/2017 Loredana Nazzicone Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8028/2011 R.G. proposto da Equitalia ETR S.p.a., rappresentato e difeso dall'avv. Fiertler Giuseppe, con domicilio eletto in Roma, ; - ricorrente - contro Fallimento Salvatore; - intimato - avverso il decreto del Tribunale di Crotone depositato il 4 febbraio 2011. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 giugno 2017 dal Consigliere Mauro Di Marzio; /1 0 Ì -9-- 1

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Anna Maria Soldi, del seguente tenore: «La Equitalia ETR s.p.a. ricorre per cassazione contro il decreto del Tribunale di Crotone che, decidendo sulla opposizione allo stato passivo proposta dalla odierna ricorrente, ne ha disposto il rigetto confermando la decisione del giudice delegato che aveva solo parzialmente accolto la sua domanda. Dalla ricostruzione del dibattito processuale fornita dallo stesso Tribunale di Crotone con il provvedimento impugnato nonché dalla esposizione fornita dal ricorrente emerge come il giudice delegato abbia accolto solo parzialmente la predetta domanda di ammissione al passivo condividendo la proposta del curatore il quale aveva eccepito la prescrizione di parte del credito nonché rilevato come le cartelle esattoriali fossero state notificate al curatore ma non anche al fallito. Il Tribunale di Crotone, dinanzi alla opposizione ex art. 98 I.f. proposta da Equitalia ETR, la quale lamentava come il giudice delegato avrebbe dovuto ritenersi sprovvisto di giurisdizione quanto alla eccezione estintiva di prescrizione, aveva rigettato il ricorso rappresentando, per un verso, come gli estratti di ruolo fossero inidonei a provare la esistenza del credito perché non debitamente autenticati (il riferimento alla irrilevanza della documentazione perché unilateralmente formata è, infatti, limitata ai prospetti riepilogativi) e, comunque, ininfluenti ed affermando, per altro verso, che il giudice delegato può conoscere della eccezione di prescrizione anche in relazione ai crediti di natura tributaria (dei quali ha riconosciuto la sussistenza pur senza procedere alla loro specifica identificazione). Tanto premesso, il ricorso può essere accolto. Innanzitutto, deve ritenersi fondato il primo motivo di ricorso. Va, infatti, data continuità al principio secondo cui la ammissione al passivo del fallimento può essere validamente invocata anche solo sulla base degli estratti di ruolo, giusta il disposto dell'art. 87 d.p.r. 2

602/1973, di guisa che risulta errata la affermazione secondo cui, anche ove gli estratti di ruolo fossero stati debitamente autenticati, non avrebbero potuto ritenersi idonei a fornire prova del credito (Cass. 6126/2014; Cass. 23110/2016). Peraltro, corre l'obbligo di rilevare come, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Crotone, non occorra che gli estratti di ruolo siano autenticati. È, infatti, consolidato il principio secondo cui non è necessario, per affermare la validità degli estratti di ruolo ai fini probatori che siano muniti della autenticazione nelle forme di legge, poiché è sufficiente che la copia della parte del ruolo relativa al contribuente sia munita della dichiarazione di conformità all'originale resa dal collettore delle imposte atteso che il collettore esercita le stesse funzioni dell'esattore, di cui è coadiutore (D.P.R. 15 maggio 1963, n. 858, art. 130), e l'esattore - cui la legge attribuisce la funzione di tenere gli atti a disposizione del pubblico e che sono obbligati, ex art. 743 c.p.c., a rilasciare copia degli atti anche a chi non ne è parte - è tuttavia un "depositario" del ruolo, datogli in consegna dall'intendente di finanza (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 24), ed è autorizzato a rilasciarne copia, ai sensi della L. 4 gennaio 1968, n. 15, art. 14 (secondo cui l'autenticazione delle copie, anche parziali, può essere fatta dal pubblico ufficiale presso il quale è depositato l'originale). L'estratto del ruolo non è, invero, una sintesi del ruolo, operata a sua discrezione dallo stesso soggetto che l'ha formato, ma è la riproduzione di quella parte del ruolo che si riferisce alla o alle pretese impositive che si fanno valere nei confronti di quel singolo contribuente (Cass. 11142/2015). Orbene, poiché, nel caso in esame, si afferma la necessità della autenticazione e nulla si dice in merito alla attestazione di conformità all'originale, deve ritenersi che il provvedimento impugnato rechi la denunziata violazione di legge. 3

Non merita, invece, di essere accolto il secondo motivo di ricorso atteso che, quantunque dalla ricostruzione del dibattito processuale (rilevabile dalla lettura del decreto impugnato) risulti che il curatore, costituendosi nel giudizio di opposizione allo stato passivo, avesse ammesso che le cartelle esattoriali erano state notificate, anche se tardivamente, il Tribunale di Crotone, con il provvedimento oggetto del ricorso, compiendo sul punto uno specifico accertamento in fatto, ha rilevato come la documentazione fornita non costituisse prova della notificazione delle cartelle esattoriali. Né tale affermazione è stata efficacemente impugnata atteso che il ricorso su tale punto difetta di autosufficienza. Stante la infondatezza del secondo motivo, il cui eventuale accoglimento avrebbe consentito di riscontrare l'inammissibilità delle eccezioni di prescrizione formulate dal curatore nella fase di ammissione al passivo (come noto, invero, la mancata tempestiva impugnazione delle cartelle esattoriali consente di ritenere coperte dal giudicato tutte le contestazioni che avrebbero potuto essere validamente e tempestivamente proposte avverso il predetto atto; Cass. Sezioni Unite 23337/2016), si deve procedere all'esame del terzo motivo che appare meritevole di accoglimento. Deve, infatti, ritenersi errata l'affermazione del Tribunale di Crotone nella parte in cui afferma che l'art. 98 I.f. attribuisce al giudice delegato la competenza e la giurisdizione per l'esame di tutti i crediti insinuati al passivo del fallimento evidentemente ascrivendo tra questi ultimi anche i crediti tributari. È, infatti, ormai consolidato il principio secondo cui l'attribuzione alle Commissioni Tributarie, a norma dell'art. 2 del D.Igs. 546 del 1992, come sostituito dall'art. 12 co. 2 della legge 448 del 2001, della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie conduce inevitabilmente ad affermare che il giudice delegato non può conoscere della eccezione di prescrizione formulata 4

dal curatore nella fase di verifica del passivo al fine di paralizzare la ammissione del credito tributario (Cass. Sezioni Unite 23832/2007; Cass. 25689/2015; Cass. 21483/2015). Nei casi da ultimo rappresentati, dunque, ove il curatore fornisca prova di aver tempestivamente impugnato dinanzi alla competente Commissione Tributaria il ruolo ovvero la cartella esattoriale (quando notificata), potrà ottenere dal giudice delegato che l'ammissione al passivo del creditore istante, la cui pretesa tributaria sia ancora sub iudice, venga ammessa con riserva. Orbene, poiché, nel caso di specie, è pacifico che, seppure parzialmente, la domanda di ammissione al passivo sia stata rigettata a causa della riscontrata prescrizione di crediti tributari nonostante la questione non sia stata mai devoluta alle Commissioni Tributarie che avrebbero potuto conoscere della eccezione estintiva, la decisione impugnata appare illegittima alla stregua della violazione di legge dedotta con il terzo motivo». 2.- Ritenuto che il Collegio condivide le conclusioni formulate dal P.G. e le argomentazioni che le sorreggono, dovendosi cassare il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinviare anche per le spese al Tribunale di Crotone in diversa composizione; PER QUESTI MOTIVI accoglie il primo e terzo motivo di ricorso e rigetta il secondo, cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia anche per le spese al Tribunale di Crotone in diversa composizione. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della prima sezione civile il 6 giugno 2017. Il presidente ptonìo Di 5