STATUTO DELL ASSOCIAZIONE APPROVATO DALL ASSEMBLEA DEL 17/07/2007

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Art. 1 DENOMINAZIONE STATUTO DELL ASSOCIAZIONE APPROVATO DALL ASSEMBLEA DEL 17/07/2007 E costituita una Associazione denominata <<A.L.P.L. Associazione Libere Professioni CUP Lecco>>. Art. 2 SEDE La sede dell Associazione è stabilita all indirizzo in LECCO Via Col di Lana n. 4 o in quello stabilito dal Consiglio Direttivo. Art. 3 SCOPO L Associazione, apartitica e senza scopo di lucro, si prefigge i seguenti scopi: a) Affermare i valori ed i ruoli delle professioni intellettuali nella società e più in particolare: I valori della indipendenza, autonomia, preparazione culturale, personalità, responsabilità e qualità della prestazione. I ruoli di tutela delle libertà individuali, di attività di mediazione tra cittadini e Stato, di assistenza e consulenza qualificate. b) Tutelare gli interessi delle professioni e degli associati, senza incidere sull autonomia di ciascuno di essi, ed in particolare: Promuovere iniziative legislative, richiedere la partecipazione in sede di preparazione di norme di interesse professionale, proporsi come interlocutore nei confronti dello Stato, della Pubblica Amministrazione e degli organi istituzionali e rappresentativi delle singole professioni non aderenti all Associazione. Partecipare ad organismi pubblici e privati le cui competenze interessino le professioni intellettuali. Promuovere la costituzione di analoghe associazioni libero-professionali in altra provincia. Partecipare alle decisioni amministrative (anche riguardanti la organizzazione ed il funzionamento dei pubblici uffici) nelle materie rientranti nello scopo dell Associazione, ai sensi delle Leggi 06.06.1990 n. 142, 07.08.1990 n. 241 e 15.05.1997 n. 127 e successive modifiche ai sensi degli statuti dei Comuni della Provincia di LECCO. c) Promuovere ed attuare iniziative culturali rivolte sia ai professionisti sia ai cittadini ed in particolare: Partecipare a convegni, congressi, seminari ecc. Promuovere ed organizzare convegni, congressi, seminari ecc. Promuovere ed organizzare corsi di aggiornamento per i professionisti e per il loro personale dipendente. Promuovere iniziative editoriali e partecipare a rubriche sulla stampa. Promuovere ricerche e studi su problematiche di interesse degli associati. Favorire i contatti e la collaborazione tra gli associati per il raggiungimento degli obbiettivi di interesse comune. - 1 -

d) Promuovere tra i professionisti una comune cultura deontologica ed in particolare: Organizzare corsi di deontologia. Proporre modifiche ed integrazioni ai codici deontologici esistenti. e) Assicurare agli associati adeguate strutture amministrative e tecniche di supporto e di assistenza. L Associazione potrà inoltre compiere, nel rispetto della normativa vigente in materia, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie necessarie ed utili per il raggiungimento dei propri scopi; potrà partecipare ad altre associazioni o società con oggetto analogo o affine al proprio; potrà promuovere e partecipare a federazioni di associazioni che abbiano scopi analoghi o affini ai propri. Art. 4 DURATA La durata dell Associazione è a tempo indeterminato. Art. 5 ASSOCIATI Possono fare parte dell Associazione tutti gli Ordini e Collegi professionali che abbiano competenza territoriale anche nella Provincia di LECCO. Gli associati si distinguono nelle seguenti due categorie: A. Ordinari: per associati ordinari si intendono quelli che, oltre a condividere ed accettare gli scopi dell Associazione, intendono usufruire anche, per le proprie esigenze di funzionamento ed in via continuativa, dei locali, del personale, delle attrezzature e dei servizi di segreteria. B. Aderenti: per associati aderenti si intendono tutti gli associati che non sono ordinari ai sensi della lettera A. del comma 2 del presente articolo. La qualifica di associato ordinario o aderente dovrà essere specificata all atto della presentazione della domanda di adesione nonché nella relativa delibera da assumersi da parte del Consiglio Direttivo; l eventuale modificazione della qualifica degli associati è ammessa con le modalità, i termini e gli effetti definiti nell ambito del Regolamento (1). (1) Cfr.Art.1 del Regolamento Art. 6 AMMISSIONE ESCLUSIONE RECESSO Il Soggetto che intende aderire all Associazione deve presentarne espressa domanda al Consiglio Direttivo, obbligandosi ad osservare tutte le norme che disciplinano l Associazione; il Consiglio Direttivo esamina le domande di ammissione e delibera al proposito provvedendo anche a determinare i contributi dovuti per l ingresso nell Associazione. E consentito ad ogni associato di recedere dall Associazione mediante presentazione di apposita domanda al Consiglio Direttivo il quale provvede al suo esame ed assume al proposito le necessarie deliberazioni. Nell ambito del presente statuto e del regolamento (2) sono previste le cause di esclusione dall Associazione; l esclusione dovrà essere disposta con delibera dell Assemblea degli associati, anche su proposta del Consiglio Direttivo, con le maggioranze previste dall art. 11 del presente Statuto. Avverso il provvedimento di rifiuto dell iscrizione nonché avverso la delibera di esclusione dall Associazione è ammesso il ricorso al Collegio dei Revisori e Probiviri nei termini, con le modalità - 2 -

e con gli effetti previsti nell ambito del regolamento (3). Le modalità, i termini e gli effetti dell ammissione, recesso ed esclusione dalla Associazione sono definite nell ambito del regolamento (3). (2) Cfr.Art.2 del Regolamento (3) Cfr.Art.3 del Regolamento Art. 7 FONDO COMUNE Il fondo comune dell Associazione è costituito dai contributi degli associati e dai beni con essi acquisiti dall Associazione, così come disciplinato dall art. 37 del Codice Civile. L associato che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell Associazione perde ogni diritto al fondo comune. Nel caso di scioglimento dell Associazione, l Assemblea delibera le modalità di liquidazione e di ripartizione o devoluzione del fondo comune, nominando uno o più liquidatori e determinandone i relativi poteri. Art. 8 CONTRIBUTI I contributi dovuti dagli associati per il funzionamento dell Associazione sono deliberati annualmente, su proposta del Consiglio Direttivo, dall Assemblea degli associati con i criteri determinati nell ambito del regolamento (4) per la ripartizione delle spese e sulla base del bilancio preventivo per l anno successivo predisposto da parte del Consiglio Direttivo. Per particolari iniziative dell Associazione, il Consiglio Direttivo potrà stabilire contributi straordinari e/o specifici a carico della generalità delle categorie degli associati o dei singoli associati interessati. I contributi associativi devono essere versati in una o più soluzioni la cui entità sarà determinata dall Assemblea degli associati su proposta del Consiglio Direttivo, il quale ne determinerà anche la scadenza. Gli associati che entro venti giorni dal ricevimento dell invito scritto di sollecito non provvedano al versamento dei contributi come determinati a norma di Statuto e di Regolamento, possono essere esclusi dall Associazione fermo restando il loro obbligo di versare tutti i contributi dovuti, siano essi arretrati o per l esercizio in cui è stata deliberata l esclusione. (4) Cfr.Art.6 del Regolamento Art. 9 BILANCIO L esercizio finanziario dell Associazione ha inizio il 1 Gennaio e termina al 31 Dicembre di ogni anno. Entro il mese di Febbraio di ogni anno il Consiglio Direttivo deve sottoporre all Assemblea degli associati, per l approvazione, il conto consuntivo dell anno precedente, accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori e Probiviri; in sede di approvazione del conto consuntivo possono essere deliberati eventuali contributi integrativi per costituire o incrementare un fondo di riserva ed a valere per l esercizio finanziario in corso. Entro il mese di Novembre di ogni anno il Consiglio Direttivo deve inoltre sottoporre all Assemblea - 3 -

degli associati, per l approvazione, il conto preventivo dell anno successivo, accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori e Probiviri. Art. 10 ORGANI DELL ASSOCIAZIONE Gli organi dell Associazione sono: A. L Assemblea dei Soci; B. Il Consiglio Direttivo; C. Il Presidente; D. La Giunta Esecutiva; E. La Giunta Economica Ordinaria; F. Il Collegio dei Revisori e Probiviri. Tutte le cariche dell Associazione sono espressamente gratuite. Art. 11 ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI Hanno diritto di partecipare all Assemblea degli associati, sia ordinaria che straordinaria, i Presidenti degli associati, sia ordinari che aderenti, i quali potranno anche farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un componente del proprio Consiglio Direttivo o organo interno equivalente. All Assemblea degli associati spettano i seguenti compiti: 1) Deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi presentati dal Consiglio Direttivo. 2) Deliberare sui contributi dovuti dagli associati come proposti dal Consiglio Direttivo. 3) Nominare i componenti del Consiglio Direttivo. 4) Nominare i componenti del Collegio dei Revisori e Probiviri. 5) Deliberare sulle direttive di ordine generale dell Associazione e sull attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza. 6) Deliberare su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo. 7) Deliberare l approvazione del Regolamento dell Associazione. 8) Deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto e del Regolamento nonché sullo scioglimento dell Associazione. 9) Deliberare sull esclusione degli associati dalla Associazione, anche su proposta del Consiglio Direttivo. L Assemblea degli associati, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un terzo degli associati, mediante avviso spedito alternativamente per plico raccomandato, telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica con avviso di ricevimento a tutti gli associati presso le rispettive sedi, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. L assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L assemblea straordinaria è validamente costituita e delibera con il voto favorevole dei due terzi degli associati ed è competente a deliberare le modifiche dell atto costitutivo e dello statuto, nonché lo scioglimento dell Associazione. L esclusione di un associato dovrà essere deliberata con le maggioranze previste per l assemblea - 4 -

straordinaria. In caso di parità di voti, la proposta sottoposta all assemblea ordinaria o straordinaria si intenderà respinta. Art. 12 CONSIGLIO DIRETTIVO La gestione dell Associazione è affidata ad un Consiglio Direttivo nominato dall Assemblea ordinaria degli associati, composto da un consigliere per ciascuno degli associati aderenti, e per gli associati ordinari, da un consigliere ogni 100 iscritti all albo, o frazione di 100, al 31/12 dell anno precedente a quello delle elezioni con un minimo di 2 consiglieri ed un massimo di 4, designati tra gli iscritti degli associati stessi su proposta di ciascuno di questi ultimi; ai fini della determinazione del numero di consiglieri designabili per ciascun associato dovrà farsi riferimento alla qualifica ricoperta da questi ultimi, ai sensi dell art. 5 del presente Statuto, alla data della nomina del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e comunque fino all Assemblea che provvede al suo rinnovo, salvo che si stabilisca un termine inferiore all atto della nomina. Al termine del mandato i membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta di insediamento convocata dal consigliere più anziano di età, procede al suo interno alla nomina del Presidente con un quorum deliberativo della metà più uno degli aventi diritto e, del Vice Presidente, nonché alla nomina del Segretario, con le funzioni di coordinamento di tutte le attività dell Associazione e del Tesoriere scelto tra i consiglieri degli associati ordinari, con compiti di controllo e verifica sia del patrimonio che delle disponibilità finanziarie dell Associazione. Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere durano in carica 3 anni e possono essere eletti per non più di 2 mandati consecutivi triennali. In deroga al comma precedente il Presidente può essere chiamato a ricoprire la carica per il terzo mandato consecutivo con delibera assunta dal Consiglio Direttivo con la maggioranza qualificata di almeno 2/3 degli aventi diritto al voto. I componenti del Consiglio Direttivo che per tre volte consecutive non intervengono alle convocazioni senza giustificato motivo, decadono automaticamente dalla carica; in tal caso, l Assemblea degli associati provvede alla nomina del nuovo componente, con gli stessi criteri di cui al presente articolo; analogamente, in caso di cessazione dalla carica di uno o più componenti del Consiglio Direttivo per qualunque motivo o ragione, l Assemblea degli associati provvede alla nomina dei nuovi componenti; i membri così nominati rimangono in carica fino alla scadenza naturale dell intero Consiglio Direttivo e sono rieleggibili per il solo successivo mandato. Oltre che nei casi eventualmente previsti dal presente Statuto o dal Regolamento dell Associazione, qualora lo ritenesse utile o comunque opportuno per il raggiungimento degli scopi dell Associazione, il Consiglio Direttivo potrà eventualmente delegare l espletamento di particolari incarichi connessi alle sue mansioni ad un Comitato Esecutivo o a speciali Commissioni all uopo nominate, composte da due o più componenti scelti tra gli iscritti degli associati, determinandone di volta in volta la composizione, i poteri e le modalità di funzionamento. - 5 -

Le adunanze del Consiglio Direttivo sono valide quando vi sia presente la maggioranza dei consiglieri in carica; le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza di voti dei presenti, ed in caso di parità prevale il voto del Presidente. Art. 13 RAPPRESENTANZA E POTERI Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri sia per l ordinaria che per la straordinaria amministrazione della Associazione, tranne quelli che spettano all Assemblea degli associati o alla Giunta Economica Ordinaria. La rappresentanza dell Associazione spetta al Presidente del Consiglio Direttivo e in sua assenza o impedimento al Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente la rappresentanza dell Associazione spetta al consigliere più anziano. In caso di assoluta urgenza il Presidente potrà assumere delibere di competenza del Consiglio Direttivo, della Giunta Esecutiva e della Giunta Economica Ordinaria ai quali, secondo le rispettive competenze, dovrà sottoporle per la ratifica nel più breve tempo possibile. Art. 14 - PRESIDENTE Il Presidente: -ha la rappresentanza politica e legale dell Associazione; -sovrintende all Associazione e ne propone e coordina l azione; -convoca il Consiglio Direttivo, la Giunta Esecutiva, Giunta Economica Ordinaria e l Assemblea degli Associati; -dispone, con facoltà di delega al Tesoriere, in materia finanziaria nell ambito dell ordinaria amministrazione ad eccezione dei poteri esclusivi che investono la Giunta Economica Ordinaria previsti dall art. 16 e fatto comunque salvo quanto previsto dall ultimo comma dell art. 13; -propone al Consiglio Direttivo l elezione del Vice-Presidente, del Segretario e del Tesoriere; -propone al Consiglio Direttivo l insediamento di Commissioni e dei Coordinatori come previsto dall art.12; -propone alla Giunta Esecutiva i rappresentanti dell Associazione nei Consigli, Enti, Istituti e Commissioni. -la carica di Presidente e di Vice Presidente non è consentita a coloro che rivestono cariche politiche partitiche, cariche istituzionali od amministrative di nomina partitica. Art. 15 GIUNTA ESECUTIVA La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente, dal Vice-Presidente, dal Segretario, dal Tesoriere e dai Coordinatori delle Commissioni insediate dal Consiglio Direttivo e scelti tra i componenti del Consiglio stesso. La Giunta Esecutiva: -esegue le direttive del Consiglio Direttivo e cura l esecuzione delle delibere del Consiglio stesso; -elabora le proposte e le iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo di politica associativa; - 6 -

-designa i rappresentanti dell Associazione nei Consigli, Enti, Istituti e Commissioni su proposta del Presidente; La Giunta Esecutiva sarà validamente costituita con la maggioranza dei suoi componenti. Tutte le decisioni della Giunta Esecutiva debbono essere prese a maggioranza dei suoi componenti presenti. In caso di dimissioni della maggioranza dei componenti della Giunta Esecutiva, la stessa si considera decaduta ed il Consiglio Direttivo procederà al suo rinnovo. Anche nell eventualità di decadenza del Consiglio Direttivo, la Giunta Esecutiva in carica continuerà nelle sue funzioni sino a quando sarà sostituita da nuova Giunta Esecutiva, al fine di garantire la continuità della vita associativa. Art. 16 GIUNTA ECONOMICA ORDINARIA La Giunta Economica Ordinaria è composta dal Presidente, quale membro di diritto, e dai membri del Consiglio Direttivo designati tra gli associati ordinari. La Giunta Economica Ordinaria è investita, in via esclusiva, di tutti i poteri sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione connessi alla gestione dei locali, del personale, delle attrezzature e dei servizi di segreteria posti a disposizione degli associati ordinari; è comunque fatta salva la facoltà per la Giunta Economica Ordinaria di sottoporre all esame del Consiglio Direttivo o dell Assemblea eventuali questioni ritenute di interesse generale dell Associazione. Le adunanze della Giunta Economica Ordinaria possono avere luogo anche contestualmente a quelle del Consiglio Direttivo, e sono valide quando vi sia presente la maggioranza dei suoi componenti in carica; le deliberazioni della Giunta Economica Ordinaria sono assunte a maggioranza di voti dei presenti, ed in caso di parità la proposta si intenderà respinta. Per dirimere eventuali conflitti di attribuzione dei poteri tra la Giunta Economica Ordinaria ed il Consiglio Direttivo, è ammesso il ricorso al Collegio dei Revisori e Probiviri nei termini, con le modalità e con gli effetti previsti nell ambito del Regolamento (4). (4) Cfr.Art.3 del Regolamento Art. 17 COLLEGIO DEI REVISORI E PROBIVIRI La gestione dell Associazione è controllata da un Collegio di Revisori e Probiviri composto da tre componenti effettivi e due supplenti; uno dei componenti effettivi è nominato tra gli iscritti degli associati ordinari e due tra gli iscritti degli associati aderenti, su proposta di ciascun singolo associato; i componenti supplenti sono nominati, uno per ciascuno, tra gli iscritti degli associati ordinari ed aderenti, su proposta di ciascun singolo associato secondo i criteri sopraprevisti. Il Collegio dei Revisori e Probiviri dura in carica tre anni e comunque fino all Assemblea che provvede al suo rinnovo, salvo che si stabilisca un termine inferiore all atto della nomina, purché coincidente con il termine di durata del Consiglio Direttivo. Al termine del mandato i membri del Collegio dei Revisori e Probiviri possono essere riconfermati. All atto della nomina del Collegio dei Revisori e Probiviri, l Assemblea degli associati ne designa - 7 -

anche il Presidente che dura in carica per la durata del Collegio stesso ed è rieleggibile per non più di 2 mandati consecutivi triennali. I componenti del Collegio dei Revisori e Probiviri che per tre volte consecutive non intervengono alle convocazioni senza giustificato motivo, decadono automaticamente dalla carica; in tal caso, l Assemblea degli associati provvede alla nomina del nuovo componente; analogamente, in caso di cessazione dalla carica di uno o più componenti del Collegio dei Revisori e Probiviri per qualunque ragione, l Assemblea degli associati provvede alla nomina dei nuovi componenti; i membri così nominati rimangono in carica fino alla scadenza naturale dell intero Collegio dei Revisori e Probiviri, e sono rieleggibili per il solo successivo mandato. Art. 18 AUTONOMIA DEGLI ASSOCIATI Pur nel rispetto degli scopi dell Associazione, ciascun associato mantiene la propria autonomia giuridica, amministrativa ed economica. Art. 19 ALTRE DISPOSIZIONI Mediante apposito regolamento da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da sottoporre all approvazione dell Assemblea degli associati, che delibererà con le maggioranze previste dall art. 11 del presente statuto, potranno essere fissate particolari norme di funzionamento, esecuzione, applicazione ed interpretazione del presente statuto. Qualora dovessero insorgere tra gli associati contestazioni in merito alla applicazione, esecuzione e/o interpretazione del presente statuto e/o del regolamento, la questione sarà sottoposta al giudizio del Collegio dei Revisori e Probiviri il quale si pronuncerà al proposito; il giudizio del Collegio dei Revisori e Probiviri è insindacabile. Art. 20 NORMA DI RINVIO Per quanto non espressamente previsto e regolamentato nell ambito del presente Statuto, si farà riferimento alle vigenti disposizioni del Codice Civile in materia di associazioni. - 8 -