Ponte degli Artisti STATUTO ASSOCIAZIONE

Documenti analoghi
STATUTO DI ASSOCIAZIONE CULTURALE

ATTO DI COSTITUZIONE di "Armonia"

STATUTO ART.1 ART.2 ART.3 BANDA MUSICALE COMUNALE MOENA

L associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

STATUTO. Cittadini in Movimento. dell Associazione culturale e di servizi. Statuto dell Associazione culturale e di servizi Cittadini in Movimento

STATUTO. Art E' costituita l'associazione sportiva dilettantistica "Golfriends

É costituita con sede in Agrigento, in viale della Vittoria, 309, l'associazione di promozione sociale e culturale, che

Statuto. Art. 1. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria ma l obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Art.

STATUTO ASSOCIAZIONE Art. 1. SALICEVIVO Art. 2. Art. 3. ATTIVITA FORMATIVE ATTIVITA CULTURALI Art. 4.

STATUTO di PostKino Art Art. 2. -

Statuto dell Associazione Nazionale "NONSOLOGLUTINE" - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE ISTITUTO CONFUCIO DI PISA

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE APUS. di Monasterolo del Castello

E fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell ente, in caso di suo scioglimento per qualsiasi causa, ad altra associazione con finalità analoghe o

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE. A.C.I.-Associazione Cinofila Italiana

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ENOGASTRONOMICA "Sauro e Gianni Sommeliers"

CENTRO DI CULTURA Card. ELIA DALLA COSTA STATUTO DELL ASSOCIAZIONE. Articolo 1. Articolo 2

COMUNE DI SANTA GIUSTINA BELLUNO CIRCOLO ELISA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE STATUTO. ART. 1 (Denominazione e sede)

Statuto associazione. Contributo di unicondor mercoledì 07 luglio :54 ALLEGATO A STATUTO. Denominazione-Sede

ASSOCIAZIONE CULTURALE LEDS - L Energia Degli Studenti STATUTO

STATUTO. Associazione di promozione sociale «C ENTRO DENTRO»

Associazione Culturale e Musicale Coro Polifonico Città di Ladispoli

STATUTO ASSOCIAZIONE SINAPSI

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE SIQILLYAH

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE

STATUTO. ART.1 - (Denominazione e sede) ASSOCIAZIONE GENITORI I.C. LAVERDA con sede in Piazzetta degli Alpini, 12, Comune di Breganze.

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE PASUBIO100ANNI

Statuto dell Associazione denominata L Abruzzo in Europa

STATUTO. E costituita nel rispetto del codice civile e della L. 383/2000 l associazione. sotto la denominazione AMICI DEL CAMPUS DELLE ARTI con sede

VERBALE DI COSTITUZIONE

ASSOCIAZIONE AMICI DI SOPHIA STATUTO ARTICOLO 1

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA OTTAVO REPARTO

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CINQUE DITA. (come approvato dalla Assemblea dei Soci del 13 maggio 2012)

Il Fondaco per Feltre

Registrato a: Velletri il 03/07/2017 n Serie 1T Pagati euro 245,00 L'anno duemiladiciassette, il giorno ventidue del mese di giugno

STATUTO ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI DEL CENTRO VELICO CAPRERA

Statuto dell Associazione culturale La Fenice

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. Centro Studi Ugo Cerletti STATUTO ASSOCIATIVO. Pagina 1 di 5

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE RUFINO TURRANIO (ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE)

STATUTO. Associazione di promozione sociale Il Gufo Bubo. ART. 1 (Denominazione e sede)

Statuto dell Associazione di Promozione Sociale Creuza de ma - Pietracatella

art. 6 - La qualifica di Socio si perde per dimissioni, per mancato rinnovo annuale dell iscrizione o per revoca.

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE NUOVA ARCADIA. Si è costituita con sede in Via San San Sebastiano 69 a Casalbordino, l'associazione "

Preso atto che l Associazione Torino Giustizia è una libera Associazione di fatto con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro.

art. 1 (denominazione sede) 1. E costituita l Associazione di volontariato denominata Amici dell Africa Onlus.

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE MELIÀ MONSELICE (PD)

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE. L Albero Segreto

COMITATO MANIFESTAZIONI LOCALI SORAGA

Atto Costitutivo e Statuto Associazione No Profit

BOZZA DI STATUTO DI UN CIRCOLO

Statuto. Associazione Apotema

STATUTO. dell associazione GIOCOMONDO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ANIMrkhS-ONLUS

Società Italiana di Antropologia Applicata (SIAA)

Associazione Direttori Casse Rurali Trentine

Statuto Associazione IL ROLANDO. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SCIENTIFICO CULTURALE PROFESSIONE PSICOLOGO TITOLO I L ASSOCIAZIONE ART.1

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO ASSOCIAZIONE MASTER IN DIRITTO TRIBUTARIO DELL UNIVERSITA DI GENOVA. Art.1 Denominazione, sede, durata, riconoscimento

STATUTO. Associazione di promozione sociale << LA CARTA DI ALTINO >>

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI MORFOLOGI VETERINARI TITOLO I DENOMINAZIONE, SCOPO, SEDE, DURATA. Articolo 1

ART. 1 (Denominazione e sede)

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

STATUTO ASSOCIAZIONE GRUPPO MEDIOEVALE IN ILLO TEMPORE. Art.1

ALLEGATO A ALL' ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE ASSOCIAZIONE GENITORI SCUOLE DI SAN POLO STATUTO

STATUTO. del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani

Club Milanese Automotoveicoli d Epoca

STATUTO ANGAPP MUSIC

STATUTO DELLA SOCIETA ITALIANA DI PATOLOGIA ITTICA

Allegato A Statuto. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO. Associazione Sportiva Dilettantistica. Non Riconosciuta DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE

A. M. A. LA VITA, ASSOCIAZIONE DI AUTO MUTUO AIUTO STATUTO

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE Il numero magico

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA I am Fortunato

STATUTO LA QUARTA ERA 1

STATUTO dell Associazione Culturale ESSI VIVONO

BOZZA DI STATUTO DI UN CIRCOLO

IRIS NETWORK STATUTO

Club Milanese Automotoveicoli d Epoca Statuto approvato dall Assemblea in data 18 marzo 2015

Statuto dell Associazione

STATUTO ASSOCIAZIONE

ATTO COSTITUTIVO ITALIANO SEMPLICEMENTE ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO

ASSOCIAZIONE EX STUDENTI (UCSEI) DEL CENTRO GIOVANNI XXIII. Indice Degli Articoli Statutari

TITOLO IV RECESSO - ESCLUSIONE

ASSOCIAZIONE "PROGETTI&PERCORSI"

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE MusicaFacendo

Statuto Sociale dell Associazione "Amici della Tirlindana Garda-trentino"

STATUTO ASSOCIAZIONE BE READY

STATUTO SOCIALE. Articolo 1 DENOMINAZIONE. Articolo 2 SEDE. Articolo 3 DURATA

STATUTO APPROVATO ALL ASSEMBLEA: Roma, 11 Novembre 2005

Lo Statuto Associazione culturale FERMI NELLA SOLIDARIETA di Como

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE L ISOLA CHE C E

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARI GLI SCRICCIOLI DI SERAFINO ONLUS

ASSOCIAZIONE CULTURALE PERCORSI NAPOLETANI STATUTO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI TECNICI DELL INDUSTRIA MOLITORIA. Modificato dall Assemblea Generale Straordinaria del 26 Marzo 2011

ASSOCIAZIONE PER L AIUTO AI GIOVANI DIABETICI STATUTO

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE AMICI DELLA GUINEA BISSAU Onlus

Transcript:

STATUTO ASSOCIAZIONE Art. 1. E' costituita l'associazione, una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto. Art. 2. L'Associazione persegue i seguenti scopi: - diffondere la cultura artistica nel mondo giovanile e non; - favorire lo scambio di esperienze fra artisti di qualsiasi tendenza promuovendo l incontro tra generazioni; - allestire mostre d arte, personali o a carattere collettivo, anche in collaborazione con altre associazioni od enti; - valorizzare gli artisti che vi partecipano attraverso la pubblicazione di cataloghi, atti di convegni, seminari e ricerche compiute; - favorire la conoscenza della storia dell arte e dei vari movimenti artistico-culturali attraverso conferenze, riunioni, proiezioni di filmati, lezioni, gite, corsi aperti anche a simpatizzanti assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile; - ampliare la conoscenza della cultura, letteraria ed artistica in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni; - allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, in campo artistico affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura e l arte come un bene per la persona ed un valore sociale; - proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente; - porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o portatori di handicap, possano trovare, nelle varie sfaccettature ed espressioni dell art-terapy, un sollievo al proprio disagio. Art. 3. L'associazione per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare: - attività culturali: mostre d arte a carattere collettivo o personali, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documenti, concerti, corsi di arte per bambini e ragazzi a partire dai 3 anni e per giovani ed adulti, oltre che incontri con gli artisti; - attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali, corsi di perfezionamento artistico, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca; - attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute, sviluppare attività di ufficio stampa, realizzazione di apparati illustrativi, packaging, booktrailer, animazioni 2D e 3D, organizzazione di workshop professionali, direzione artistica per editori, agenzie di pubblicità, gallerie d arte, studi grafici, realizzazione di siti web e multimedia, realizzazione di servizi fotografici, videoproduzioni, progettazione grafica, immagine coordinata, anche tramite servizi di terzi; pubblicazione di opere editoriali di propria ideazione e per conto terzi; Art. 4. L'associazione è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. Tutti i soci sono tenuti al pagamento della quota associativa decisa dal Consiglio Direttivo. Sono: - soci ordinari: tutti i soci che partecipano in modo fattivo alle attività dell'associazione, contribuendo in maniera determinante alla sua crescita e sviluppo, partecipando anche ai Comitati Artistici e alle scelte strategiche dell'associazione; - soci ordinari sostenitori o simpatizzanti: tutti i soci che seguono e sostengono idealmente le attività dell Associazione non partecipando attivamente all'organizzazione e alle scelte strategiche o artistiche. Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.

Art. 5. L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno tre soci, dal Consiglio direttivo. Il modulo di iscrizione verrà fornito all aspirante socio in forma cartacea o elettronica. L aspirante socio deve compilare il modulo di iscrizione, preparato dal Consiglio Direttivo, nel quale riporterà i suoi dati personali, compreso l indirizzo di posta elettronica e telefono, che verranno utilizzati per le comunicazioni ufficiali. La validità dell iscrizione si intende per anno solare con decorrenza 1 di Gennaio dell anno in cui la domanda è stata accolta. L adesione all Associazione comporta per l associato ordinario il diritto di voto nell Assemblea, il diritto di essere eletto alle cariche sociali e di conoscere i programmi con i quali l Associazione intende attuare gli scopi sociali. Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al Collegio dei Probiviri. Art. 6. Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme la qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi: 1. dimissioni, da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima della scadenza dell anno solare di competenza; 2. per delibera di esclusione del Consiglio direttivo per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente Statuto o del Regolamento Interno o, per altri motivi che comportino indegnità, suscitino dissidi o disordini nell Associazione, ovvero qualora il suo modo di agire sia in contrasto con lo scopo dell Associazione; 3. per ritardato pagamento del contributo annuo associativo, salvo regolarizzazione dopo lettera di invito del Consiglio direttivo; 4. in nessun caso il socio decaduto o escluso ha diritto al rimborso della quota sociale; 5. i soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Collegio dei Probiviri. Art. 7. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa. Tutti i soci possono aderire ad altre associazioni, ma non possono avere cariche nel Consiglio Direttivo se già ricoprono cariche analoghe (Presidente, Vicepresidente, Tesoriere). Art. 8. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da: - beni, immobili e mobili; - quote associative - contributi; - donazioni, lasciti o testamenti; - rimborsi; - contributi di pubbliche amministrazioni locali, di istituti di credito e di enti in genere - attività marginali di carattere commerciale e produttivo; - introiti di manifestazioni, di azioni promozionali e da ogni altra iniziativa consentita dalle leggi di riferimento sull associazionismo culturale; - ogni altro tipo di entrate. I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statutarie dell'organizzazione. E vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L Associazione ha l obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali nonché di quelle ad esse direttamente connesse. Proprietà intellettuale dei contributi I contributi di idee, articoli, pubblicazioni, disegni, fotografie, video, testi, ecc. forniti dai soci in qualunque modalità (brevi manu, posta, e-mail, social network), quando non diversamente concordato con e dal Consiglio Direttivo, sono da ritenersi di proprietà dell Associazione che ne dispone a suo piacimento. I soci, quando non diversamente concordato, possono disporre delle loro creazioni per i propri blog, siti internet, pubblicazioni ecc. senza dover versare nessun corrispettivo all Associazione. Art. 9. L anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo. Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile. Esso deve essere depositato presso la sede dell Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato. Art. 10. Gli organi dell Associazione sono: - l Assemblea dei soci; - il Consiglio direttivo; - il Presidente; - il Collegio dei revisori; - il Collegio dei probiviri; - i Comitati Artistici. Art.. 11. L Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati. In prima convocazione l assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. L Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell assemblea. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all albo della sede del relativo verbale. Art. 12. L assemblea ordinaria ha i seguenti compiti: - elegge il Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori e il Collegio dei probiviri; - approva il bilancio preventivi e consuntivo; - approva il regolamento interno.

L assemblea straordinaria è competente a deliberare i seguenti argomenti: - trasferimento sede - modifica dello statuto - scioglimento dell Associazione e devoluzione del patrimonio Le votazioni si fanno normalmente per alzata di mano. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Nell Assemblea ordinaria ed in quella straordinaria funge da Segretario il Segretario dell Associazione. In mancanza del Segretario le funzioni vengono assunte da un Socio scelto dal Presidente. Nelle votazioni a scheda segreta il Presidente sceglie due Soci scrutatori. Art. 13. Il consiglio direttivo è composto da 7 membri, eletti dall Assemblea fra i propri componenti. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti 4 membri. I membri del Consiglio direttivo restano in carica per un massimo di 3 anni consecutivi. Il consiglio direttivo può essere revocato dall assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci. Nella prima adunanza i soci eleggeranno il Presidente, un Vice Presidente, un Segretario con funzioni di Cassiere o Tesoriere che ricopriranno tale carica per 1 anno, rinnovabile, e per un massimo di 3 anni. L'Assemblea potrà deliberare il diritto per il Consiglio direttivo ad un compenso secondo le normative di legge e fiscali, rinnovabile o modificabile annualmente in linea con le attività svolte durante l'anno. Art. 14. Il Consiglio direttivo è l organo esecutivo dell Associazione. Si riunisce in media 2 volte all anno ed è convocato da: - il presidente; - da almeno 3 dei componenti, su richiesta motivata; - richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci. Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono: - predisporre gli atti da sottoporre all Assemblea; - formalizzare le proposte per la gestione dell Associazione; - elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno; - elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all esercizio annuale successivo; - stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci; - di ogni riunione deve essere redatto verbale da affliggere all albo dell Associazione. Art. 15. Il Presidente dura in carica 1 anno con possibilità di rinnovo per un massimo di tre anni ed è legale rappresentante dell Associazione a tutti gli effetti. Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall Associazione; ha la firma sociale e può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi. Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo. Nell assenza o impedimento del Presidente, tutte le attribuzioni spettano al Vice Presidente.

Il Segretario con funzioni di tesoriere non può effettuare alcuna operazione senza previa autorizzazione del Presidente o, in assenza di questi, del Vice Presidente. Art. 16. Il Collegio dei revisori è composto da tre soci eletti dall Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo e sono in carica per un massimo di 3 anni. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo. Art. 17. Il Collegio dei probiviri è composto da tre soci eletti in assemblea e ricoprono la carica per un massimo di 3 anni. Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione. Art. 18. I Comitati Artistici sono composti da un minimo di 3 soci, approvati dal Consiglio Direttivo; organizzano, promuovono e sviluppano iniziative artistiche e culturali che verranno proposte ai soci con modalità e regolamenti appositamente stilati per il singolo evento e rimarranno in carica per la durata degli eventi stessi, eventualmente rinnovabile per gli anni successivi. Art. 19. Lo scioglimento dell Associazione è deliberato dall assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l organismo di controllo di cui all art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662. Art. 20. Tutte le cariche elettive potranno essere retribuite secondo le normative di legge e fiscali. Ai soci compete l eventuale rimborso delle spese (regolarmente documentate), sostenute per conto dell associazio ne con preventiva autorizzate scritta dal Consiglio direttivo. Art. 21. Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in maniera.