REGIONE BASILICATA. utilizzati per fini istituzionali, dei quali risultino proprietari dagli archivi del P.R.A. le



Documenti analoghi
COMUNE DI MOZZANICA PROVINCIA DI BERGAMO

TESTO COORDINATO. Art. 1 (Oggetto)

COMUNE DI T O R G I A N O U f f i c i o T r i b u t i REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONI DI TRIBUTI COMUNALI ARRETRATI

Roma, 8 novembre 2011

COMUNE DI LIPARI Provincia di Messina Eolie, Patrimonio dell Umanità Via Falcone Borsellino Lipari (ME)

COMUNE DI MOZZANICA PROVINCIA DI BERGAMO

RICHIESTA DI CONTRIBUTO. Compilare obbligatoriamente tutti i campi relativi alla domanda di contributo ed ai relativi modelli allegati

Articolo 1. OGGETTO E FINALITA

REGOLAMENTO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI INDICE

Regolamento per la disciplina dell Imposta di soggiorno

COMUNE DI GUAGNANO. Provincia di Lecce

PROCEDURA DI CONFERIMENTO SU BASE SELETTIVA A N 300 POSTI PER L ACCESSO AL LIVELLO ECONOMICO 2 DELL AREA B.

F.I.M.I.A.V. REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

COMUNE DI MELITO DI NAPOLI Provincia di Napoli ALBO DELLE ASSOCIAZIONI : REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE E LA TENUTA

MODIFICA REGOLAMENTO DEFINIZIONE AGEVOLATA TRIBUTI COMUNALI

TESTO COORDINATO. Art. 1 (Oggetto)

BANDO PER L EROGAZIONE DI INCENTIVI PER:

REGIONE LIGURIA Assessorato alle Politiche attive del lavoro e dell occupazione, Politiche dell immigrazione e dell emigrazione, Trasporti

COM 6 CORRISPONDENZA, TV, ALTRI SISTEMI

REGOLAMENTO PER L USO DEGLI AUTOMEZZI DELLA PROVINCIA DI VARESE

Regolamento per l iscrizione nel Registro dei CERTIFICATORI ENERGETICI Art. 2 del DD 21 settembre 2009 n. 127

Servizi provinciali della Motorizzazione Civile LORO SEDI

OGGETTO: Domanda di ammissione all esame di stato per l abilitazione alla libera Professione di Geometra sessione 2015.

NOVITA LEGGE FINANZIARIA 2007

REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE E LA TENUTA DELL ALBO DELLE ASSOCIAZIONI GIOVANILI DELLA PROVINCIA DI CROTONE

PROT. N. 370 Ozieri 11/06/2014 AVVISO PUBBLICO

CITTA DI OMEGNA Provincia del Verbano-Cusio-Ossola

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le leggi 1/1990 e 174/2005.

Regione Lazio. Atti della Giunta Regionale e degli Assessori. 22/12/ BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N Supplemento n.

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

Provincia di Cosenza

CRITERI E MODALITA PER L APPLICAZIONE DELL ISTITUTO DELLA RATEAZIONE DEI DEBITI TRIBUTARI AI SENSI DELL ART. 4, L.R

COMUNE DI VILLASOR Provincia di Cagliari REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA IMPRENDITORIALI

DOMANDA DI CONTRIBUTO

Comune di Palagianello Provincia di Taranto

OGGETTO: Disciplina della procedura di mobilità volontaria nazionale Circolare

L.R. 22/2010, art. 9, c. 19 B.U.R. 8/6/2011, n. 23. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 31 maggio 2011, n. 0128/Pres.

REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE E SULLA ISCRIZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE, COOPERATIVE SOCIALI E FONDAZIONI

ISTANZA PER AUTORIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONE TEMPORANEA

ALLEGATO A. a) di non aver superato il 65esimo anno di età; b) possesso del diploma di laurea;

TITOLO I ISTITUZIONE ALBO COMUNALE E ISCRIZIONI

Fondo Pensione Dipendenti Gruppo ENEL

P r o d u t tive. Circolare n.

PROVINCIA DELLA SPEZIA Settore 3 Servizio edilizia scolastica e patrimonio

REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DEL CANONE CONCESSORIO PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DEL BUONO SOCIALE PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI ANNO 2010

REGOLAMENTO DELL ATTIVITA DI TATUAGGIO

COMUNE DI SCLAFANI BAGNI PROVINCIA DI PALERMO

Comune di Bogliasco INFORMA. Che esistono delle agevolazioni sul canone TELECOM

Norme per la concessione di contributi in conto interesse su finanziamenti concessi alle imprese della provincia di Campobasso

INFOPLUS - Bando n Burc n. 39 del 28 Agosto 2014

Direttive e criteri di attuazione della legge regionale 13 agosto 2001, n. 12

OGGETTO: Addizionale erariale della tassa automobilistica per i veicoli più potenti Provvedimenti attuativi Modalità e termini di versamento

RINNOVO CONSIGLIO CAMERALE

COMUNE DI BORGIA Provincia di Catanzaro

COMUNE DI CANTAGALLO Provincia di Prato REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO D IDONEITA DELL ALLOGGIO

Per la sua validità e per il decorso dei termini per il controllo (ex art. 19 L. 241/90) la SCIA DEVE essere compilata in ogni sua parte

C O M U N E D I N O N A N T O L A PROVINCIA DI MODENA

Art. 2 Modifica all articolo 4 della l.r. 34/2007. LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2014, n. 6

CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE CONSULENTI DEL LAVORO

Destinatari e requisiti

di partecipazione all esame d idoneità professionale per il trasporto su strada di viaggiatori

REGIONE LAZIO GIUNTA REGIONALE STRUTTURA PROPONENTE. OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: ASSESSORATO PROPONENTE DI CONCERTO

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA di alcune fattispecie di violazioni in materia di TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI

NAZIONALE Data pubblicazione: Data scadenza:

BANDO CONTRIBUTO COMUNALE PER AFFITTO ANNO 2015

ASSESSORADU DE S AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE ASSESSORATO DELL AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

COMUNE CAMPIONE D ITALIA

TRASFERIMENTO DI TITOLARITA DI FARMACIA A SOCIETA CAMPO DI APPLICAZIONE

` Ç áàxüé wxääx \ÇyÜtáàÜâààâÜx x wx gütáñéüà

REGOLAMENTO "MODALITÀ DI GESTIONE DEL REGISTRO REGIONALE

Art. 1 Oggetto del regolamento Art. 2 - Annullamento e revoca in caso di autoaccertamento (accertamento) Art. 3 Rinuncia all imposizione Art.

RICHIESTA DI ADESIONE AL BANDO PER I VENDITORI DI AUTOVEICOLI (sostitutiva dell'atto di notorietà art. 47 DPR n. 445)

Regolamento dell Albo Comunale delle Associazioni

PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

Benefici gasolio ad uso autotrazione quarto trimestre 2013: presentazione della dichiarazione entro il

REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DEL CANONE CONCESSORIO PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO

REGOLAMENTO. Bonus Bebè

AUTOCERTIFICAZIONI - ATTI DI NOTORIETA D.P.R. N. 445/2000

RICHIESTA. Mod. ST PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA Settore Viabilità e Strade Piazza Diaz, Monza

1) Tipologia ed entità del contributo per veicoli a basso impatto ambientale

ARPAE Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'emilia - Romagna * * * Atti amministrativi

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI E CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI

COMUNE DI CELANO. Regolamento per la disciplina del condono fiscale sui tributi locali (art. 13 Legge 27 dicembre 2002 n.289)


La/Il sottoscritta/o inoltra istanza ai sensi del CAPO II, sezione I della legge regionale n. 45 del 2 agosto 2013, per:

1) Tipologia ed entità del contributo per veicoli a basso impatto ambientale

COMUNE DI CARLINO REGOLAMENTO PER L ASSEGNAZIONE DEL BONUS BEBE PER I FIGLI SUCCESSIVI AL PRIMO PROVINCIA DI UDINE

COMUNE DI BOLOGNA SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI TORRE A 5 PIANO Piazza Liber Paradisus n Bologna

RISOLUZIONE N. 419/E. Con istanza di interpello, concernente l interpretazione del DPR 26 ottobre 1972, n. 642 è stato esposto il seguente.

COMUNE DI LEVERANO (Provincia di Lecce)

Delibera n. 12/2011 Carta dei Servizi della Direzione Politiche delle Entrate e Tributi ICI Anno 2011 PREMESSE GENERALI

ARPAE Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'emilia - Romagna * * * Atti amministrativi

ALLEGATO ALLA DELIBERA N DEL 17 OTTOBRE 2014

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LA LOTTA ALL INQUINAMENTO ATMOSFERICO

REGOLAMENTO DEI CRITERI DI COMPARTECIPAZIONE E DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI E SOCIOSANITARIE

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI CONTRIBUTI SOCIO-ASSISTENZIALI A TUTELA DELLA MATERNITA E DELL INFANZIA

O L L A T V I D I M A Z I O N E. Normativa di riferimento. Ufficio competente. Tasse di concessione governativa

TESTO COORDINATO. L.R. 16 giugno 2008, n. 36.

Il/La sottoscritto/a inoltra istanza ai sensi del CAPO II, sezione I della legge regionale n. 45 del 2 agosto 2013, per:

Transcript:

REGIONE BASILICATA DIRETTIVA PER LA CONCESSIONE DELL ESENZIONE DALL OBBLIGO DI PAGAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE PER I VEICOLI DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E LE ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE (O.N.G.) UTILIZZATI PER FINI ISTITUZIONALI PREMESSA La presente direttiva disciplina ai sensi, dell art. 2 comma 4, della L.R. 27 gennaio 2005 n. 5, la concessione dell esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale ai veicoli delle organizzazioni di volontariato e delle organizzazioni non governative, stabilendo le modalità di presentazione dell istanza, la documentazione necessaria nonché il procedimento amministrativo di accoglimento o di rigetto della istanza di esenzione. CRITERI GENERALI Ai sensi dell art. 2, commi 2 e 3, della L.R. 27 gennaio 2005 n. 5, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale i veicoli: utilizzati per fini istituzionali, dei quali risultino proprietari dagli archivi del P.R.A., le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui all art. 3 della L.R. 12.01.2000, n.1 (Nuove norme per la promozione del volontariato- Abrogazione della L.R. n.38/1993 e della L.R. n.2/1997) utilizzati per fini istituzionali, dei quali risultino proprietari dagli archivi del P.R.A. le organizzazioni non governative (ONG) riconosciute ai sensi dell art.28 della L. 26.02.1987, n.49 Il beneficio dell esenzione di cui ai precedenti commi è riconosciuto dietro presentazione alla struttura regionale competente in materia tributaria di istanza redatta su apposita modulistica di cui al punto 3. e corredata della documentazione indicata al punto 4. della presente direttiva. La presentazione dell istanza comporta la sospensione dell obbligo tributario. I beneficiari dell esenzione sono tenuti a comunicare alla Regione ogni variazione di natura soggettiva o oggettiva intervenuta nei requisiti che hanno determinato il diritto all esenzione, nel termine perentorio di 30 giorni dalla data in cui la variazione si è verificata, mediante la modulistica indicata al punto 8 della presente direttiva. La omessa comunicazione di cui al comma 6 del presente articolo comporta, oltre al pagamento del tributo, se dovuto, e della relativa sanzione tributaria, l applicazione di una sanzione amministrativa nella misura fissa di euro 150,00 per veicolo.

Il veicolo cessato dal regime di esenzione soggiace alle regole previste per i veicoli di nuova immatricolazione, con decorrenza dallo stesso mese in cui la variazione è intervenuta. ISTANZA DI ESENZIONE Le istanze per la fruizione dei benefici di esenzione devono essere redatte secondo il modello EAV unitamente alla documentazione necessaria indicata al punto 4. Tali istanze devono essere inviate, a mezzo plico postale, o consegnate a mano ad uno dei seguenti indirizzi: ACI Sede Provinciale Viale del Basento 85100 Potenza ACI Sede Provinciale Via delle Nazioni Unite, 47-75100 Matera REGIONE BASILICATA Dipartimento Presidenza della Giunta - Ufficio Risorse Finanziarie e Bilancio Via Anzio Pal. A 85100 Potenza DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL ISTANZA copia della carta di circolazione copia del certificato di proprietà copia della certificazione di iscrizione dell Associazione nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato (L.R. 12 gennaio 2000, n. 1), ovvero della copia del decreto di riconoscimento di cui all art. 28 della L. 26.02.1987, n. 49 copia dello statuto dell associazione copia del codice fiscale dell associazione e del rappresentante legale copia del documento di identità copia della ricevuta di pagamento dell anno precedente la richiesta (solo per veicoli immatricolati negli anni precedenti alla data della presentazione dell istanza) ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE La Regione Basilicata provvede all istruttoria tecnica delle istanze, di che trattasi, tramite l ente affidatario della gestione delle tasse automobilistiche (ACI Automobile Club d Italia). PROVVEDIMENTO DI ESENZIONE Il provvedimento di esenzione deve essere adottato con determinazione dirigenziale predisposta dal dirigente della struttura tributaria competente. Il dirigente della struttura tributaria decide in merito all accoglimento o al rigetto dell istanza notificando l esito al richiedente mediante apposita comunicazione recante la motivazione sulla base dei criteri determinati nella presente Direttiva.

DECORRENZA E DURATA DELL ESENZIONE L esenzione decorre dal periodo tributario in corso all atto della presentazione della relativa istanza. Tale agevolazione rientra tra le esenzioni permanenti e come tale non implica ulteriori adempimenti da parte delle organizzazioni, fino a quando non intercorrano variazioni soggettive o oggettive che hanno determinato l esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale. ISTANZA DI CESSAZIONE Ogni variazione che comporta la cessazione dello stato di esenzione dell autoveicolo deve essere comunicata utilizzando il modello EAV1. Tali istanze devono essere inviate, a mezzo plico postale, o consegnate a mano ad uno dei seguenti indirizzi: ACI Sede Provinciale Viale del Basento 85100 Potenza ACI Sede Provinciale Via delle Nazioni Unite, 47-75100 Matera REGIONE BASILICATA Dipartimento Presidenza della Giunta - Ufficio Risorse Finanziarie e Bilancio Via Anzio Pal. A 85100 Potenza PROVVEDIMENTO DI CESSAZIONE DELLO STATO DI ESENZIONE Il dirigente della struttura regionale competente in materia tributaria determina, con proprio provvedimento, l uscita del veicolo dall agevolazione di esenzione e dispone il pagamento della tassa al regime vigente di tassazione, se dovuta. Il provvedimento è notificato alla parte. Il primo pagamento a tassazione ordinaria potrà essere fatto soltanto successivamente alla comunicazione da parte del suddetto Ufficio competente

REGIONE BASILICATA Modello EAV TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE RICHIESTA DI ESENZIONE PAGAMENTO Alla R E G I O N E B A S I L I C A T A Dipartimento Presidenza della Giunta Ufficio Risorse Finanziarie e Bilancio 85100 POTENZA Oggetto: art. 2, L.R. 25/01/2005, n. 5 - Richiesta di esenzione Associazioni di Volontariato e ONG Il sottoscritto nato a il / / residente a CAP in via telefono fax in qualità di presidente pro-tempore o legale rappresentante della sottoreferenziata Organizzazione con sede legale a CAP in via telefono fax CHIEDE il riconoscimento dell esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale in applicazione di art. 2 comma 2, L.R. 27/01/2005, n. 5 Organizzazioni di Volontariato art. 2 comma 3, L.R. 27/01/2005, n. 5 Organizzazioni non Governative del veicolo targato intestata alla stessa Organizzazione segue sul retro

ALLEGA i seguenti documenti in copia: copia della carta di circolazione copia del certificato di proprietà copia della certificazione di iscrizione dell Associazione nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato (L.R. 12 gennaio 2000, n. 1), ovvero della copia del decreto di riconoscimento di cui all art. 28 della L. 26.02.1987, n. 49 copia dello statuto dell associazione; copia del codice fiscale dell associazione e del rappresentante legale copia del documento di identità. copia della ricevuta di pagamento dell anno precedente la richiesta (solo per veicoli non nuovi) Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675. Ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675/96, in relazione alle informazioni personali che Lei potrà comunicarci e che questo Ente intende trattare in modo anonimo, La informiamo di quanto segue: - Il trattamento dei dati richiesti è diretto esclusivamente all'istruttoria dell'istanza per il riconoscimento dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale; - Il trattamento può essere effettuato con mezzi automatizzati e non; - Le informazioni richieste dalla presente modulistica sono necessarie all'evasione della pratica afferente l'istanza per il riconoscimento dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale; - Il titolare del trattamento dei dati è il Presidente pro tempore della Giunta regionale, il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore Generale Risorse Finanziarie e Bilancio. Il soprareferenziato Presidente pro-tempore o legale rappresentante della organizzazione dichiara di essere a conoscenza delle seguenti clausole previste dalla L.R. 5/2005 Il veicolo è usato ai fini istituzionali dell Organizzazione. I beneficiari dell esenzione sono tenuti a comunicare alla Regione ogni variazione di natura soggettiva o oggettiva intervenuta nei requisiti che hanno determinato il diritto all esenzione, nel termine perentorio di 30 giorni dalla data in cui la variazione si è verificata. La omessa comunicazione di cui al comma 6 del presente articolo comporta, oltre al pagamento del tributo, se dovuto, e della relativa sanzione tributaria, l applicazione di una sanzione amministrativa nella misura fissa di euro 150,00 per veicolo. Il veicolo cessato dal regime di esenzione soggiace alle regole previste per i veicoli di nuova immatricolazione, con decorrenza dallo stesso mese in cui la variazione è intervenuta.

REGIONE BASILICATA Modello EAV1 TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE USCITA DA ESENZIONE Alla R E G I O N E B A S I L I C A T A Dipartimento Presidenza della Giunta Ufficio Risorse Finanziarie e Bilancio 85100 POTENZA Oggetto art. 2, L.R. 25/01/2005, n. 5 Uscita da esenzione Associazioni di Volontariato e ONG Il sottoscritto nato a il / / residente a CAP in via telefono fax in qualità di presidente pro-tempore o legale rappresentante della sottoreferenziata Organizzazione con sede legale a CAP in via telefono fax titolare dell esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale concessa con determinazione dirigenziale n. del

COMUNICA che il veicolo targato non è più intestato alla Organizzazione di cui sopra per il seguente motivo: Vendita a terzi, furto o rottamazione del veicolo Variazioni della posizione della organizzazione che hanno fatto cessare l esenzione Altro (specificare) Altro (specificare) ALLEGA: copia della carta di certificato di proprietà con annotazione dell evento copia dell esenzione precedente Documento attestante le variazioni della posizione della organizzazione che hanno fatto cessare l esenzione copia del documento di identità. Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675. Ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675/96, in relazione alle informazioni personali che Lei potrà comunicarci e che questo Ente intende trattare in modo anonimo, La informiamo di quanto segue: - Il trattamento dei dati richiesti è diretto esclusivamente all'istruttoria dell'istanza per il riconoscimento dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale; - Il trattamento può essere effettuato con mezzi automatizzati e non; - Le informazioni richieste dalla presente modulistica sono necessarie all'evasione della pratica afferente l'istanza per il riconoscimento dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale; - Il titolare del trattamento dei dati è il Presidente pro tempore della Giunta regionale, il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore Generale Risorse Finanziarie e Bilancio. Il soprareferenziato Presidente pro-tempore o legale rappresentante della organizzazione dichiara di essere a conoscenza delle seguenti clausole previste dalla L.R. 5/2005 Il veicolo è usato ai fini istituzionali dell Organizzazione. I beneficiari dell esenzione sono tenuti a comunicare alla Regione ogni variazione di natura soggettiva o oggettiva intervenuta nei requisiti che hanno determinato il diritto all esenzione, nel termine perentorio di 30 giorni dalla data in cui la variazione si è verificata. La omessa comunicazione di cui al comma 6 del presente articolo comporta, oltre al pagamento del tributo, se dovuto, e della relativa sanzione tributaria, l applicazione di una sanzione amministrativa nella misura fissa di euro 150,00 per veicolo. Il veicolo cessato dal regime di esenzione soggiace alle regole previste per i veicoli di nuova immatricolazione, con decorrenza dallo stesso mese in cui la variazione è intervenuta.