REGIONE BASILICATA DIRETTIVA PER LA CONCESSIONE DELL ESENZIONE DALL OBBLIGO DI PAGAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE PER I VEICOLI DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E LE ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE (O.N.G.) UTILIZZATI PER FINI ISTITUZIONALI PREMESSA La presente direttiva disciplina ai sensi, dell art. 2 comma 4, della L.R. 27 gennaio 2005 n. 5, la concessione dell esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale ai veicoli delle organizzazioni di volontariato e delle organizzazioni non governative, stabilendo le modalità di presentazione dell istanza, la documentazione necessaria nonché il procedimento amministrativo di accoglimento o di rigetto della istanza di esenzione. CRITERI GENERALI Ai sensi dell art. 2, commi 2 e 3, della L.R. 27 gennaio 2005 n. 5, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale i veicoli: utilizzati per fini istituzionali, dei quali risultino proprietari dagli archivi del P.R.A., le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui all art. 3 della L.R. 12.01.2000, n.1 (Nuove norme per la promozione del volontariato- Abrogazione della L.R. n.38/1993 e della L.R. n.2/1997) utilizzati per fini istituzionali, dei quali risultino proprietari dagli archivi del P.R.A. le organizzazioni non governative (ONG) riconosciute ai sensi dell art.28 della L. 26.02.1987, n.49 Il beneficio dell esenzione di cui ai precedenti commi è riconosciuto dietro presentazione alla struttura regionale competente in materia tributaria di istanza redatta su apposita modulistica di cui al punto 3. e corredata della documentazione indicata al punto 4. della presente direttiva. La presentazione dell istanza comporta la sospensione dell obbligo tributario. I beneficiari dell esenzione sono tenuti a comunicare alla Regione ogni variazione di natura soggettiva o oggettiva intervenuta nei requisiti che hanno determinato il diritto all esenzione, nel termine perentorio di 30 giorni dalla data in cui la variazione si è verificata, mediante la modulistica indicata al punto 8 della presente direttiva. La omessa comunicazione di cui al comma 6 del presente articolo comporta, oltre al pagamento del tributo, se dovuto, e della relativa sanzione tributaria, l applicazione di una sanzione amministrativa nella misura fissa di euro 150,00 per veicolo.
Il veicolo cessato dal regime di esenzione soggiace alle regole previste per i veicoli di nuova immatricolazione, con decorrenza dallo stesso mese in cui la variazione è intervenuta. ISTANZA DI ESENZIONE Le istanze per la fruizione dei benefici di esenzione devono essere redatte secondo il modello EAV unitamente alla documentazione necessaria indicata al punto 4. Tali istanze devono essere inviate, a mezzo plico postale, o consegnate a mano ad uno dei seguenti indirizzi: ACI Sede Provinciale Viale del Basento 85100 Potenza ACI Sede Provinciale Via delle Nazioni Unite, 47-75100 Matera REGIONE BASILICATA Dipartimento Presidenza della Giunta - Ufficio Risorse Finanziarie e Bilancio Via Anzio Pal. A 85100 Potenza DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL ISTANZA copia della carta di circolazione copia del certificato di proprietà copia della certificazione di iscrizione dell Associazione nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato (L.R. 12 gennaio 2000, n. 1), ovvero della copia del decreto di riconoscimento di cui all art. 28 della L. 26.02.1987, n. 49 copia dello statuto dell associazione copia del codice fiscale dell associazione e del rappresentante legale copia del documento di identità copia della ricevuta di pagamento dell anno precedente la richiesta (solo per veicoli immatricolati negli anni precedenti alla data della presentazione dell istanza) ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE La Regione Basilicata provvede all istruttoria tecnica delle istanze, di che trattasi, tramite l ente affidatario della gestione delle tasse automobilistiche (ACI Automobile Club d Italia). PROVVEDIMENTO DI ESENZIONE Il provvedimento di esenzione deve essere adottato con determinazione dirigenziale predisposta dal dirigente della struttura tributaria competente. Il dirigente della struttura tributaria decide in merito all accoglimento o al rigetto dell istanza notificando l esito al richiedente mediante apposita comunicazione recante la motivazione sulla base dei criteri determinati nella presente Direttiva.
DECORRENZA E DURATA DELL ESENZIONE L esenzione decorre dal periodo tributario in corso all atto della presentazione della relativa istanza. Tale agevolazione rientra tra le esenzioni permanenti e come tale non implica ulteriori adempimenti da parte delle organizzazioni, fino a quando non intercorrano variazioni soggettive o oggettive che hanno determinato l esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale. ISTANZA DI CESSAZIONE Ogni variazione che comporta la cessazione dello stato di esenzione dell autoveicolo deve essere comunicata utilizzando il modello EAV1. Tali istanze devono essere inviate, a mezzo plico postale, o consegnate a mano ad uno dei seguenti indirizzi: ACI Sede Provinciale Viale del Basento 85100 Potenza ACI Sede Provinciale Via delle Nazioni Unite, 47-75100 Matera REGIONE BASILICATA Dipartimento Presidenza della Giunta - Ufficio Risorse Finanziarie e Bilancio Via Anzio Pal. A 85100 Potenza PROVVEDIMENTO DI CESSAZIONE DELLO STATO DI ESENZIONE Il dirigente della struttura regionale competente in materia tributaria determina, con proprio provvedimento, l uscita del veicolo dall agevolazione di esenzione e dispone il pagamento della tassa al regime vigente di tassazione, se dovuta. Il provvedimento è notificato alla parte. Il primo pagamento a tassazione ordinaria potrà essere fatto soltanto successivamente alla comunicazione da parte del suddetto Ufficio competente
REGIONE BASILICATA Modello EAV TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE RICHIESTA DI ESENZIONE PAGAMENTO Alla R E G I O N E B A S I L I C A T A Dipartimento Presidenza della Giunta Ufficio Risorse Finanziarie e Bilancio 85100 POTENZA Oggetto: art. 2, L.R. 25/01/2005, n. 5 - Richiesta di esenzione Associazioni di Volontariato e ONG Il sottoscritto nato a il / / residente a CAP in via telefono fax in qualità di presidente pro-tempore o legale rappresentante della sottoreferenziata Organizzazione con sede legale a CAP in via telefono fax CHIEDE il riconoscimento dell esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale in applicazione di art. 2 comma 2, L.R. 27/01/2005, n. 5 Organizzazioni di Volontariato art. 2 comma 3, L.R. 27/01/2005, n. 5 Organizzazioni non Governative del veicolo targato intestata alla stessa Organizzazione segue sul retro
ALLEGA i seguenti documenti in copia: copia della carta di circolazione copia del certificato di proprietà copia della certificazione di iscrizione dell Associazione nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato (L.R. 12 gennaio 2000, n. 1), ovvero della copia del decreto di riconoscimento di cui all art. 28 della L. 26.02.1987, n. 49 copia dello statuto dell associazione; copia del codice fiscale dell associazione e del rappresentante legale copia del documento di identità. copia della ricevuta di pagamento dell anno precedente la richiesta (solo per veicoli non nuovi) Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675. Ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675/96, in relazione alle informazioni personali che Lei potrà comunicarci e che questo Ente intende trattare in modo anonimo, La informiamo di quanto segue: - Il trattamento dei dati richiesti è diretto esclusivamente all'istruttoria dell'istanza per il riconoscimento dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale; - Il trattamento può essere effettuato con mezzi automatizzati e non; - Le informazioni richieste dalla presente modulistica sono necessarie all'evasione della pratica afferente l'istanza per il riconoscimento dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale; - Il titolare del trattamento dei dati è il Presidente pro tempore della Giunta regionale, il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore Generale Risorse Finanziarie e Bilancio. Il soprareferenziato Presidente pro-tempore o legale rappresentante della organizzazione dichiara di essere a conoscenza delle seguenti clausole previste dalla L.R. 5/2005 Il veicolo è usato ai fini istituzionali dell Organizzazione. I beneficiari dell esenzione sono tenuti a comunicare alla Regione ogni variazione di natura soggettiva o oggettiva intervenuta nei requisiti che hanno determinato il diritto all esenzione, nel termine perentorio di 30 giorni dalla data in cui la variazione si è verificata. La omessa comunicazione di cui al comma 6 del presente articolo comporta, oltre al pagamento del tributo, se dovuto, e della relativa sanzione tributaria, l applicazione di una sanzione amministrativa nella misura fissa di euro 150,00 per veicolo. Il veicolo cessato dal regime di esenzione soggiace alle regole previste per i veicoli di nuova immatricolazione, con decorrenza dallo stesso mese in cui la variazione è intervenuta.
REGIONE BASILICATA Modello EAV1 TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE USCITA DA ESENZIONE Alla R E G I O N E B A S I L I C A T A Dipartimento Presidenza della Giunta Ufficio Risorse Finanziarie e Bilancio 85100 POTENZA Oggetto art. 2, L.R. 25/01/2005, n. 5 Uscita da esenzione Associazioni di Volontariato e ONG Il sottoscritto nato a il / / residente a CAP in via telefono fax in qualità di presidente pro-tempore o legale rappresentante della sottoreferenziata Organizzazione con sede legale a CAP in via telefono fax titolare dell esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale concessa con determinazione dirigenziale n. del
COMUNICA che il veicolo targato non è più intestato alla Organizzazione di cui sopra per il seguente motivo: Vendita a terzi, furto o rottamazione del veicolo Variazioni della posizione della organizzazione che hanno fatto cessare l esenzione Altro (specificare) Altro (specificare) ALLEGA: copia della carta di certificato di proprietà con annotazione dell evento copia dell esenzione precedente Documento attestante le variazioni della posizione della organizzazione che hanno fatto cessare l esenzione copia del documento di identità. Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675. Ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675/96, in relazione alle informazioni personali che Lei potrà comunicarci e che questo Ente intende trattare in modo anonimo, La informiamo di quanto segue: - Il trattamento dei dati richiesti è diretto esclusivamente all'istruttoria dell'istanza per il riconoscimento dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale; - Il trattamento può essere effettuato con mezzi automatizzati e non; - Le informazioni richieste dalla presente modulistica sono necessarie all'evasione della pratica afferente l'istanza per il riconoscimento dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale; - Il titolare del trattamento dei dati è il Presidente pro tempore della Giunta regionale, il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore Generale Risorse Finanziarie e Bilancio. Il soprareferenziato Presidente pro-tempore o legale rappresentante della organizzazione dichiara di essere a conoscenza delle seguenti clausole previste dalla L.R. 5/2005 Il veicolo è usato ai fini istituzionali dell Organizzazione. I beneficiari dell esenzione sono tenuti a comunicare alla Regione ogni variazione di natura soggettiva o oggettiva intervenuta nei requisiti che hanno determinato il diritto all esenzione, nel termine perentorio di 30 giorni dalla data in cui la variazione si è verificata. La omessa comunicazione di cui al comma 6 del presente articolo comporta, oltre al pagamento del tributo, se dovuto, e della relativa sanzione tributaria, l applicazione di una sanzione amministrativa nella misura fissa di euro 150,00 per veicolo. Il veicolo cessato dal regime di esenzione soggiace alle regole previste per i veicoli di nuova immatricolazione, con decorrenza dallo stesso mese in cui la variazione è intervenuta.