COMUNE DI GUAGNANO. Provincia di Lecce
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- Ippolito Leone
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1 COMUNE DI GUAGNANO Provincia di Lecce Regolamento di applicazione del condono tributario ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C. n. 17 del
2 Art. 1 Oggetto e finalità Il presente regolamento, recante i provvedimenti di sanatoria per i tributi comunali ICI e TARSU, è adottato in applicazione alle disposizioni dell articolo 13 della Legge 27/12/02 N Con il presente atto, il Comune di Guagnano intende introdurre norme che consentano ai contribuenti di definire la propria posizione debitoria nei confronti di questo ente. Il regolamento disciplina le procedure e le modalità per l adesione al condono tributario, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza dell attività amministrativa, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Art. 2 -Soggetti Interessati Possono presentare domanda di condono, ricorrendo le condizioni di cui al successivo art. 3, tutte le persone fisiche e giuridiche soggetti passivi delle obbligazioni tributarie relativi ai tributi locali di cui al successivo art. 3.. Art. 3 -Tributi, violazioni e periodi di imposta condonabili. Il condono interessa i seguenti tributi locali: - Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) - Tassa per lo smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (T.A.R.S.U) Possono essere sanate le seguenti violazioni: -Omessa denuncia; -Infedele, incompleta o inesatta denuncia; -Omesso o parziale versamento del tributo. Sono ammesse al condono le violazioni relative ai periodi di imposta ( ). Art. 4 Esclusioni Non è consentito produrre istanza di condono per tributi e per vizi diversi da quelli indicati nel precedente art. 3. Non sono ammesse alla sanatoria le posizioni contributive per le quali pende giudizio di ogni ordine e grado alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Sono escluse dalla definizione agevolata i carichi iscritti nei ruoli per la riscossione coattiva in base a titoli definitivi.
3 Art. 5 -Modalità di calcolo delle somme dovute Le somme dovute a titolo I.C.I. per ogni periodo di imposta ammesso alla definizione, sono determinate come segue: - è interamente dovuta l imposta, - le sanzioni e gli interessi non sono dovuti. Le somme dovute a titolo di T.A.R.S.U. per ogni periodo di imposta ammesso alla definizione, sono determinate come segue: - è interamente dovuta la tassa, l addizionale, la maggiorazione comunale ex Eca e il tributo provinciale. - le sanzioni e gli interessi non sono dovuti. Art 6 -Casi specifici di determinazione dell imposta ai fini della definizione agevolata per l Imposta Comunale sugli Immobili L imposta da versare, ai fini della definizione agevolata per Imposta comunale sugli immobili relativa alle aree fabbricabili ricadenti nella zona D1 ancora da espropriare, è quella riveniente dalla deliberazione G.C. n.88 del 10/06/2010. L imposta da versare, ai fini della definizione agevolata per Imposta comunale sugli immobili relativa alle aree fabbricabili ricadenti nella zona D3, dalla data di approvazione del Piano Regolatore e per le annualità 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, dovrà essere calcolata con il valore di 5,57. L imposta da versare ai fini della definizione agevolata per l imposta comunale sugli immobili per le porzioni di superfici tipizzate B2 nel vigente PRG che non possono essere oggetto di intervento edilizio diretto, è quella riveniente dalla deliberazione di G.C. n. 88 del 10/06/2010. Art. 7 -Presentazione delle domande Per beneficiare della sanatoria, gli interessati devono presentare apposita domanda a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite deposito presso l ufficio protocollo del comune. Per ogni tributo deve essere presentata una diversa domanda. E ammessa la possibilità di richiedere il condono con la stessa istanza per più periodi di imposta e per più violazioni. Le domande, dovranno essere presentate entro il 15/09/2010, con le modalità previste al precedente comma 1, e dovranno contenere una istanza per ciascun tributo che il contribuente intende definire in via agevolata. L istanza deve essere redatta utilizzando l apposito modello predisposto dal Comune e deve essere compilata, a cura del contribuente, in ogni sua parte. L istanza di definizione agevolata, inoltre, per le ipotesi di omessa dichiarazione ovvero per le ipotesi di infedele e inesattezza della predetta dichiarazione, dovrà contenere i dati relativi all atto impositivo notificato. Relativamente all ICI: l indicazione dei dati relativi alle unità immobiliari non dichiarate ovvero dichiarate in modo infedele;
4 Relativamente alla TARSU: l indicazione dei dati relativi alle occupazioni o detenzioni non denunciate ovvero denunciate in modo infedele; E facoltà del servizio tributi richiedere l integrazione dei documenti qualora sia necessario per dare corso al procedimento o per verificare la posizione contributiva. La mancata collaborazione da parte del contribuente, nei termini richiesti, comporta la decadenza dai benefici del presente condono. A seguito della presentazione delle domande l ufficio tributi eseguirà gli accertamenti del caso, valutandone i presupposti ammessivi del condono ed effettuerà i conteggi, per ciascun tributo, delle somme dovute dal contribuente ai fini del presente regolamento di condono. Lo stesso ufficio provvederà a comunicare ai contribuenti istanti il conteggio delle somme che dovranno essere versate a definizione della procedura di condono. Art. 8 -Termine per il versamento Il versamento del tributo così come determinato dovrà essere eseguito entro il termine massimo di 10 gg. dalla data del perfezionamento della pratica. Per le somme sino a 200,00 in un unica soluzione, mentre per importi superiori si potranno effettuare versamenti rateizzati non oltre il 30 novembre del corrente anno, aggiungendo in questo caso, alla rata successiva alla prima, gli interessi del 2,5%. In caso di mancato pagamento alla scadenza del 30 novembre 2010, il contribuente, decadrà dal beneficio del condono ed il debito tributario verrà recuperato coattivamente con le modalità previste dalla normativa vigente. Art. 9 -Responsabile del procedimento Ai sensi della legge n.241/90 responsabile del procedimento, che prende avvio con la presentazione delle domande di condono al Comune, è il responsabile dell Area Finanziaria del Comune. Art. 10 -Esclusione dal rimborso Nel caso in cui il contribuente, a seguito di notifica di avviso di accertamento o liquidazione abbia già assolto il proprio debito tributario corrispondendo oltre all imposta dovuta anche interessi e sanzioni, non si dà luogo ad alcun rimborso, nonostante la presenza dei requisiti per il condono. Art. 11 -Pubblicità ed informazione Il servizio tributi adotterà ogni utile iniziativa per garantire la più ampia informazione e diffusione del presente regolamento e della relativa modulistica, anche mediante la pubblicazione degli atti sul sito ufficiale del comune all indirizzo: Il presente regolamento abroga ogni altra disposizione in contrasto. Copia del presente regolamento è trasmesso al Ministero dell Economia e della Finanza ai sensi dell art. 52 del D.Lgs 446/97 e della Circolare del 29/12/00 n. 241/E dello stesso Ministero.
5 Art. 12 -Norme finali La presentazione della domanda di condono non esclude l esercizio dell ulteriore attività accertativa entro i termini previsti dalla normativa vigente. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti. Il presente regolamento, secondo quanto disposto dal comma 16 dell art.53 della Legge 23/12/2000 n. 388, come sostituito dal comma 8 dell art.27 della Legge 28/12/2001 n. 448, entra in vigore dal 1 gennaio 2010.
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