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Transcript:

Bruxelles, 20 marzo 2019 (OR. en) XT 21014/19 BXT 15 CO EUR-PREP 10 NOTA Origine: Destinatario: Oggetto: Segretariato generale del Consiglio delegazioni Strumento relativo all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica Si allega per le delegazioni 1 lo strumento in oggetto. Il testo è stato convenuto a livello di negoziatori, concordato tra la prima ministra May e il presidente della Commissione europea Juncker l'11 marzo 2019 a Strasburgo e approvato dalla Commissione europea il giorno stesso. 1 A seguito della notifica a norma dell'articolo 50 del TUE, il membro del Consiglio europeo o del Consiglio che rappresenta lo Stato membro che recede non partecipa né alle deliberazioni né alle decisioni del Consiglio europeo o del Consiglio che lo riguardano. XT 21014/19 1 UKTF IT

ALLEGATO Strumento relativo all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica L'Unione e il Regno Unito: Ribadiscono l'auspicio delle parti di istituire un partenariato futuro quanto più stretto e forte, viste le sfide globali che le accomunano, e sottolineano il loro impegno ad avviare preparativi non appena sarà firmato l'accordo di recesso onde garantire che i negoziati sulle future relazioni possano iniziare quanto prima dopo il recesso del Regno Unito. Rammentano lo scambio di lettere del 14 gennaio 2019 tra i presidenti del Consiglio europeo e della Commissione europea e la prima ministra del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, e le precisazioni ivi contenute. Rammentano che le parti non auspicano che la soluzione "di salvaguardia" prevista dal protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord diventi applicabile, che se così fosse non sarebbe per nessuna delle parti una modalità ottimale per gli scambi e che entrambe le parti hanno pertanto la ferma intenzione di sostituire la soluzione "di salvaguardia" per l'irlanda del Nord con un accordo successivo che stabilisca l'assenza di una frontiera fisica permanente sull'isola d'irlanda, nel pieno rispetto dell'integrità del mercato interno dell'unione e dell'integrità territoriale del Regno Unito. Sottolineano che il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord sarà soggetto a periodico riesame in modo che le parti possano valutare se sia ancora necessario o possa cessare di essere applicato in tutto o in parte. XT 21014/19 2

Ricordano che dopo la fine del periodo di transizione le controversie relative al rispetto dell'articolo 5 dell'accordo di recesso e all'articolo 2, paragrafo 1, e all'articolo 20 del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord saranno soggette al meccanismo di risoluzione delle controversie di cui agli articoli da 167 a 181 dell'accordo di recesso. Osservano che il presente strumento afferma, ai sensi dell'articolo 31 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, in modo chiaro e inequivocabile ciò che entrambe le parti dell'accordo di recesso hanno convenuto in varie disposizioni dell'accordo medesimo, compreso il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord. Esso costituisce pertanto un documento di riferimento cui si dovrà ricorrere qualora insorgano problemi nell'attuazione dell'accordo di recesso. A tal fine esso ha forza giuridica e carattere vincolante. A. IN RELAZIONE ALL'ARTICOLO 5 DELL'ACCORDO DI RECESSO E ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, DEL PROTOCOLLO SU IRLANDA/IRLANDA DEL NORD Negoziati sul futuro accordo e sostituzione del protocollo in tutto o in parte 1. L'Unione e il Regno Unito ricordano l'impegno assunto di assicurare, nel pieno rispetto reciproco e in totale buona fede, l'adempimento degli obblighi derivanti dall'accordo di recesso. 2. Il preambolo del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord ( il protocollo ) mette agli atti "l'intenzione dell'unione e del Regno Unito di sostituire la soluzione «di salvaguardia» per l'irlanda del Nord con un accordo successivo che stabilisce modalità alternative per garantire l'assenza di una frontiera fisica permanente sull'isola d'irlanda", nel rispetto dell'integrità del mercato interno dell'unione e dell'integrità territoriale del Regno Unito. 3. L'articolo 2, paragrafo 1, del protocollo sancisce l'obbligo dell'unione e del Regno Unito di adoperarsi "per concludere entro il 31 dicembre 2020 un accordo che sostituisca in tutto o in parte il presente protocollo". XT 21014/19 3

4. L'Unione e il Regno Unito ritengono ad esempio che il rifiuto sistematico a prendere in considerazione proposte o interessi dell'altra parte sia incompatibile con gli obblighi che incombono loro ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del protocollo e dell'articolo 5 dell'accordo di recesso. 5. In adempimento all'obbligo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del protocollo, l'unione e il Regno Unito avvieranno negoziati su un accordo successivo quanto prima dopo il recesso del Regno Unito dall'unione. È opportuno che tali negoziati siano condotti in via prioritaria e che siano raddoppiati gli sforzi nell'ipotesi che i negoziati non si concludano entro un anno dalla data del recesso del Regno Unito. 6. Al fine di consentire un rapido avvio dei negoziati formali e i relativi progressi, l'unione e il Regno Unito si impegnano, in linea con i punti da 141 a 143 della dichiarazione politica convenuta nel novembre 2018, ad avviare i preparativi di tali negoziati non appena sarà firmato l'accordo di recesso, anche tramite l'istituzione delle rispettive strutture di negoziato e la discussione degli aspetti logistici. L'Unione e il Regno Unito si impegnano pertanto a lavorare speditamente per un accordo successivo che stabilisca modalità alternative entro il 31 dicembre 2020, di modo da non dover attivare la soluzione "di salvaguardia". 7. L'Unione e il Regno Unito convengono inoltre di stabilire, subito dopo la ratifica dell'accordo di recesso, un filone negoziale per sostituire con modalità alternative gli elementi del protocollo che dispongono l'allineamento doganale e normativo sulle merci 2. Questo filone negoziale di cui tratta la dichiarazione congiunta integrativa della dichiarazione politica comprenderà anche l'esame di intese generali di cooperazione doganale e il vaglio di modalità e tecnologie facilitative. Proprio perché parte integrante della struttura negoziale globale, il filone negoziale sulle modalità alternative potrà tener conto dei progressi compiuti nel più ampio contesto della negoziazione sulle future relazioni, specie in relazione alla regolamentazione sulle merci e alle dogane. 2 Articoli da 6 a 10 del protocollo. XT 21014/19 4

8. Stando al punto 147 della dichiarazione politica, almeno ogni sei mesi a partire dalla data del recesso del Regno Unito dall'unione sarà convocata una conferenza ad alto livello per fare il punto sui progressi compiuti e concordare, per quanto possibile, le azioni per il seguito dei lavori. Perché un accordo successivo possa entrare in vigore entro la fine del periodo di transizione, l'unione e il Regno Unito reputano importante che a ciascuna conferenza ad alto livello siano esaminati i progressi compiuti in termini di modalità alternative, insieme ai più ampi progressi sulle future relazioni. Viste tali considerazioni il Regno Unito può, conformemente all'articolo 3 del protocollo, chiedere la proroga del periodo di transizione per dare più tempo alla messa a punto delle future relazioni e dell'accordo successivo. 9. Per superare rapidamente gli eventuali ostacoli materiali che potrebbero ritardare o compromettere i progressi, l'unione e il Regno Unito convengono altresì la convocazione immediata e in qualsiasi momento, su richiesta di una delle due parti e con breve preavviso, di altre conferenze straordinarie ad alto livello. 10. Un accordo successivo che sostituisca gli elementi del protocollo che dispongono l'allineamento doganale e normativo sulle merci potrebbe essere a sé stante oppure costituire parte di un accordo o di accordi più ampi sulle future relazioni, in funzione dell'avanzamento dei più ampi negoziati. Le modalità alternative che sostituiscano in tutto o in parte il protocollo a norma del suo articolo 2 non devono necessariamente riprodurne le disposizioni, a condizione che gli obiettivi di fondo continuino a essere rispettati. Nell'eventualità che debba trattarsi di un accordo a sé stante a causa dei ritardi nell'avanzamento dei più ampi negoziati, le parti faranno in modo di stabilire detto accordo molto rapidamente dopo la fine del periodo di transizione nel pieno rispetto dei rispettivi ordinamenti giuridici. 11. L'Unione e il Regno Unito convengono che, dacché saranno conclusi i negoziati sulle modalità alternative con soddisfazione di ambo le parti, l'esito venga recepito in un accordo successivo. L'accordo successivo di recepimento delle modalità alternative si applicherà quanto prima dopo la firma, se necessario e opportuno in via provvisoria, in conformità con i quadri giuridici e le prassi vigenti. XT 21014/19 5

Conformità e sospensione unilaterale 12. L'Unione e il Regno Unito convengono che sarebbe incompatibile con gli obblighi che incombono loro ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo di recesso e dell'articolo 2, paragrafo 1, del protocollo se una parte agisse nell'intento di applicare il protocollo indefinitamente. Se dovesse ritenere che l'altra parte stia agendo in tal senso dopo l'entrata in applicazione del protocollo, l'unione o il Regno Unito potrà ricorrere al meccanismo di risoluzione delle controversie di cui agli articoli da 167 a 181 dell'accordo di recesso. 13. Se la controversia riguarderà l'articolo 5 dell'accordo di recesso e l'articolo 2, paragrafo 1, del protocollo, l'unione e il Regno Unito avvieranno immediatamente consultazioni in sede di comitato misto. Si adopereranno per risolvere la controversia tempestivamente per pervenire a una soluzione concordata. Al fine di facilitare tale soluzione ciascuna parte trasmetterà una motivazione circostanziata scritta della propria posizione e risponderà all'altra per iscritto. 14. Ai fini del meccanismo di risoluzione delle controversie, il lodo del collegio arbitrale secondo il quale una parte agisce nell'intento di applicare il protocollo indefinitamente è vincolante per l'unione e il Regno Unito. Il perdurante inadempimento di una parte in ordine al lodo, ovvero la sua perdurante incapacità di ripristinare la conformità agli obblighi che le derivano dall'accordo di recesso, può comportare misure temporanee. Infine la parte lesa avrà il diritto di decidere una sospensione unilaterale e proporzionata degli obblighi che le derivano dall'accordo di recesso (tranne per la parte seconda), compreso il protocollo. La sospensione può applicarsi salvo e fintanto che la parte inadempiente non abbia preso le necessarie misure per conformarsi al lodo del collegio arbitrale. XT 21014/19 6

B. IN RELAZIONE ALLE SALVAGUARDIE PER L'IRLANDA DEL NORD 15. Il protocollo non modifica né sostituisce in alcun modo le disposizioni dell'accordo del 1998. Non modifica in particolare le disposizioni previste nella parte II dell'accordo del 1998, secondo cui la cooperazione nord-sud nei settori che rientrano nelle rispettive competenze è una questione che deve essere definita dall'esecutivo dell'irlanda del Nord e dal Governo dell'irlanda. 16. A norma dell'articolo 15, paragrafo 5, del protocollo ogni nuovo atto dell'unione che rientra nell'ambito di applicazione del protocollo ma che non modifica né sostituisce un atto dell'unione elencato nei relativi allegati dovrà ricevere l'accordo del Regno Unito in sede di comitato misto per essere aggiunto nell'allegato pertinente del protocollo. 17. L'Unione e il Regno Unito confermano che il protocollo non impedisce al Regno Unito di agevolare, nell'ambito della sua delegazione, la partecipazione di rappresentanti dell'esecutivo dell'irlanda del Nord al comitato misto, al comitato delle questioni relative all'attuazione del protocollo o al gruppo di lavoro consultivo misto nelle materie riguardanti direttamente l'irlanda del Nord. C. IN RELAZIONE ALL'ARTICOLO 184 DELL'ACCORDO DI RECESSO 18. Il solo scopo dell'articolo 184 dell'accordo di recesso è stabilire obblighi affinché l'unione e il Regno Unito si adoperino al massimo per negoziare accordi che disciplinino le relazioni future; tale disposizione non impone obblighi relativi al campo di applicazione territoriale di tali accordi. Sulla base di tale disposizione non esiste pertanto alcun obbligo o presunzione che detti accordi abbiano lo stesso campo di applicazione territoriale previsto all'articolo 3 dell'accordo di recesso. XT 21014/19 7