Novità fiscali del 10 marzo 2009: diritti camerali: calcolo dei diritti annuali nel modello IRAP; sostituti d'imposta: entro il 31 marzo la comunicazione; contratti di leasing di auto e bollo; rimborsi in arrivo per pagamenti con cartella fatti in misura superiore al dovuto Pubblicato il 10 marzo 2009 Indice fisco: 1) Diritti camerali: calcolo dei diritti annuali nel modello IRAP 2) Lavoro accessorio nel settore editoria 3) Sostituti d imposta: Entro il 31 marzo la comunicazione dell utenza telematica 4) Contratti di leasing di auto: il bollo non ricade sull utilizzatore 5) Strumenti finanziari: Decreto delle Finanze 6) Rimborsi in arrivo per pagamenti con cartella fatti in misura superiore al dovuto 1
1) Diritti camerali: calcolo dei diritti annuali nel modello IRAP Il Ministero dello Sviluppo Economico con la nota n. 19230 del 03.03.2009 ha individuato i righi del modello Irap 2009 per il calcolo del diritto annuale dovuto dalle imprese iscritte nel Registro imprese tenuto dalle Camere di commercio (che al 1 gennaio di ogni anno sono iscritte nel Registro nonché le imprese che si iscrivono nel corso dell anno di riferimento). Il D.M. 01.02.2008 ha stabilito le somme dovute nel 2008, applicabile anche all anno 2009 giacché è stato utilizzato nella citata nota n. 19230 per effettuare gli esempi di calcolo. Le Camere di commercio possono incrementare la misura del diritto fissata dal decreto fino a un massimo del 20% (art. 18, comma 6 L. 580/1993). l diritto si applica in misura fissa per i soggetti iscritti alle Sezioni speciali del Registro imprese nelle seguenti misure: Euro 88,00 per le imprese individuali; Euro 144,00 per le imprese con ragione di società semplice non agricola; Euro 170,00 per le società tra avvocati. 2
I soggetti iscritti nella sezione ordinaria del Registro imprese devono invece calcolare il diritto annuale applicando le aliquote per scaglioni (previste dall art. 3 del suddetto D.M.) sul fatturato realizzato dall impresa nell anno precedente. Il termine fatturato è stato indicato facendo riferimento agli importi dichiarati ai fini dell Irap. Come è noto, l Irap ha subito notevoli cambiamenti con la Legge finanziaria 2008, cui è seguita l approvazione di un nuovo modello di dichiarazione Irap. Per coordinare tali modifiche il documento n. 19230/2009 ha, quindi, evidenziato i righi del modello Irap da considerare per determinare la base imponibile del diritto annuale. Tabella con le varie tipologie: Soggetti Modello Irap 2009 (fatturato su cui applicare le aliquote) Società di capitali Quadro IC Sezione I: Rigo IC1 + rigo IC5 Banche e altri soggetti finanziari Quadro IC Sezione II: Rigo IC15 + rigo IC18 3
Società di capitali la cui attività consiste nell assunzione di partecipazioni in società diverse da quelle creditizie o finanziarie Quadro IC Sezione I: Rigo IC1 + rigo IC5 + rigo IC15 della Sezione II Imprese di assicurazione Quadro IC Sezione III: fanno riferimento alla somma dei premi e altri proventi tecnici (voci I.1, I.3, II.1 e II.4 del conto economico come da Reg. Isvap n. 22 del 04.04.2008) Persone fisiche esercenti attività commerciali che non hanno optato per la determinazione dell Irap secondo le regole delle società di capitali (art. 5-bis D.Lgs. 446/1997) Quadro IQ Sezione I: Rigo IQ1 depurato dell eventuale adeguamento agli studi di settore Persone fisiche esercenti attività commerciali in contabilità ordinaria che hanno optato per la determinazione dell Irap secondo le regole delle società di capitali (art. 5 D.Lgs. 446/1997) Quadro IQ Sezione II: Rigo IQ13 + rigo IQ17 Imprese in regime forfetario Quadro IQ Sezione III: Rigo IQ41 Società di persone commerciali che non hanno optato per la determinazione dell Irap secondo le regole delle società di capitali (art. 5-bis D.Lgs. 446/1997) Quadro IP Sezione I: Rigo IP1 depurato dell eventuale adeguamento agli studi di settore 4
Società di persone esercenti attività commerciali in contabilità ordinaria che hanno optato per la determinazione dell Irap secondo le regole delle società di capitali (art. 5 D.Lgs. 446/1997) Quadro IP Sezione II: Rigo IP13 + rigo IP17 Società di persone in regime forfetario Quadro IP Sezione III: Rigo IP47 Società di persone esercenti attività agricola Quadro IP Sezione IV: Rigo IP52 Contribuenti minimi Se iscritti nella sezione ordinaria del registro delle imprese rilevano i ricavi di cui alle lettere a) e b), comma 1, art. 85 del TUIR Il diritto annuale dovrà essere versato entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi (o in alternativa, entro i 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40%) mediante modello F24 indicando nella Sezione ICI e altri tributi locali, nello spazio riservato al Codice ente locale, la sigla automobilistica della provincia della Camera di commercio destinataria del versamento, il codice del tributo annuale (3850), l anno cui si riferisce il versamento oltre che l importo dovuto. (Nota Ministero dello Sviluppo Economico 03/03/2009, n. 19230) 5
2) Lavoro accessorio nel settore editoria E possibile utilizzare il lavoro accessorio (artt. 70 e ss. del D.Lgs. n. 276/2003) per alcuni rapporti di impiego nel settore editoriale. Infatti, nell ambito della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica, rientrano le attività di: distributori ambulanti di stampa quotidiana e periodica, anche gratuita; dimostratori/promotori ambulanti, anche presso rivendite o spazi commerciali in genere, di prodotti o iniziative editoriali collegate a stampa quotidiana o periodica; distributori ambulanti di volantini pubblicitari o fogli informativi relativi a prodotti o iniziative editoriali collegate alla stampa quotidiana o periodica. (Ministero del Lavoro, interpello del 05.03.2009) 3) Sostituti d imposta: Entro il 31 marzo la comunicazione dell utenza telematica Entro il 31.03.2009 i sostituti d imposta devono inviare all Agenzia delle Entrate 6
l utenza telematica presso cui ricevere i risultati contabili dei modelli 730-4 per i conguagli. Il comunicato delle Entrate I sostituti d imposta hanno tempo fino al 31 marzo per comunicare alle Entrate l utenza telematica presso cui ricevere i risultati contabili dei modelli 730 per il conguaglio fiscale sulle retribuzioni dei dipendenti. Scade infatti a fine mese il termine ultimo per provvedere, direttamente o tramite un intermediario abilitato, alla comunicazione telematica dell utenza Fisconline, Entratel o intermediario presso cui l Agenzia renderà disponibili i dati relativi ai 730-4 trasmessi dai Caf-dipendenti, con gli importi da trattenere o da rimborsare, tra i quali, per esempio, l Irpef. Le nuove modalità di trasmissione dei dati contabili dei 730 interessano i sostituti d imposta pubblici e privati con domicilio fiscale in una delle 44 province coinvolte nella modalità sperimentale di scambio telematico dei dati. In particolare, le province coinvolte nella sperimentazione sono: Agrigento, Aosta, Arezzo, Ascoli Piceno, Asti, Belluno, Benevento, Biella, Brindisi, Caltanissetta, Campobasso, Chieti, Cosenza, Cremona, Crotone, Enna, Gorizia, Imperia, Isernia, L Aquila, Lecco, Livorno, Lodi, Macerata, Matera, Oristano, Perugia, Pistoia, Pordenone, Potenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Taranto, Terni, Trento, Verbania, Verona e Viterbo. 7
Per presentare la comunicazione i sostituti d imposta interessati devono compilare il modello dedicato ( Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall Agenzia delle Entrate ) disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it indicando la sede telematica (Fisconline o Entratel) o l intermediario presso cui dovranno essere resi disponibili i dati e trasmetterlo all Agenzia in via telematica entro il 31 marzo. All appello, per confermare la propria utenza, anche i sostituti che hanno partecipato sin dal 2008 alla sperimentazione. Il flusso informativo a tre vie, caf Agenzia sostituti, realizzato grazie ai servizi telematici delle Entrate, comporta notevoli vantaggi sia in termini economici che di sicurezza, dal momento che offre ai sostituti piena garanzia circa la provenienza dei dati e consente loro di trasferire i dati relativi al conguaglio direttamente nelle procedure utilizzate per la preparazione delle buste paga dei dipendenti. (Agenzia delle Entrate, comunicato del 09.03.2009) 4) Contratti di leasing di auto: il bollo non ricade sull utilizzatore Nei contratti di leasing di auto: il bollo non ricade sull utilizzatore. 8
Lo ha stabilito la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia con la sentenza n. 8/5/09 del 22.01.2009. Tale decisione ha in tal modo respinto la tesi secondo cui il soggetto passivo della tassa sia l utilizzatore fin dalla prima immatricolazione del bene. Ciò sulla base di quanto previsto dall art. 5, comma 32, del D.L. n. 953/1982 come sostituito dalla legge di conversione 53/1983. Tale norma prevede che siano tenuti al pagamento coloro i quali risultano essere proprietari dal Pubblico registro automobilistico per i veicoli in esso iscritti. Il contratto di leasing non ha un immediato effetto traslativo del diritto di proprietà o di altro diritto reale, ma costituisce solo un meccanismo negoziale per consentire all utilizzatore di acquistare il bene ricevuto con il pagamento dell ultimo canone per l esercizio del patto di opzione per cui la sua funzione si traduce in un prestito finalizzato a un eventuale futuro acquisto. Pertanto, la Commissione Tributaria ha ritenuto illegittima la tesi della società di leasing in base alla quale il fatto generatore del tributo era costituito dalla disponibilità del veicolo anche se fondata su titolo giuridico diverso dalla proprietà. (Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sentenza n. 8/5/09 del 22.01.2009) 9
5) Strumenti finanziari: Decreto delle Finanze Con Decreto il Ministero dell Economia e Finanze ha disposto i criteri, le modalità e condizioni della sottoscrizione degli strumenti finanziari. (Ministero dell Economia e delle Finanze, Decreto del 25.02.200, Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 55 del 07.03.2009) 6) Rimborsi in arrivo per pagamenti con cartella fatti in misura superiore al dovuto Per i pagamenti eccedenti (di almeno 50,00) quanto dovuto, EQUITALIA invierà ai contribuenti i rimborsi. A tal fine, sono in corso di spedizione i moduli da utilizzare per la richiesta di rimborso dei pagamenti fatti, erroneamente, in misura superiore al dovuto. Con la nuova direttiva di gruppo, Equitalia ha provveduto ad approntare i modelli di rimborso, necessari come previsto dal D.L. n. 112/2008, per ottenere la restituzione dell eccedenza di versamento. 10
L interessato troverà nei moduli il dettaglio degli importi spettanti relativi a cartelle/avvisi in cui viene evidenziato il versamento di somme in eccesso, un prospetto riepilogativo degli sportelli dell Agente della riscossione presso cui rivolgersi e i documenti da esibire ai fini del rimborso, a seconda della qualifica giuridica del soggetto richiedente. All interno dei moduli inviati da Equitalia, il contribuente dovrà riportare il nominativo del titolare del rimborso e il suo codice fiscale, la somma spettante a titolo di rimborso e le modalità che preferisce per la restituzione delle somme. Infatti, oltre al recupero della somma, fatto di persona presso lo sportello, è prevista anche la possibilità di ottenere il rimborso mediante bonifico. Il titolare del rimborso potrà inviare l istanza a Equitalia a mezzo fax o potrà incaricare altro soggetto per il ritiro delle somme che gli spettano. L autorizzazione al bonifico e quella alla delega possono essere scaricati dal sito www.equitaliaspa.it, alla sezione Rimborsi. La richiesta di rimborso dovrà essere effettuata entro tre mesi dalla notifica della comunicazione, decorsi i quali, senza che l avente diritto abbia richiesto la restituzione, le somme saranno riversate all ente creditore. (Agenzia delle Entrate, notiziario del 09.03.2009) 11
A cura di Vincenzo D Andò 12