CITTA DI BRA Provincia di Cuneo Ordinanza n 36/2005 data 24.02.05 OGGETTO: Ordinanza di limitazione della circolazione veicolare (ZTL) ai sensi del Piano di azione provinciale ex art. 7 D. L.vo 4 agosto 1999, n. 351 per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme stabilite dal D.M. 2 aprile 2002, n. 60 in materia di qualità dell aria.- Divieto di transito per i veicoli non ecologici.- Testo coordinato con le modifiche introdotte dall ordinanza n. 293 del 30.08.2006.- IL DIRIGENTE Visto l art. 7 del Codice della Strada approvato con D. L.vo 30 aprile 1992, n. 285, con il quale si dà facoltà ai Comuni, per motivate esigenze di prevenzione dell inquinamento e di tutela del patrimonio ambientale, al fine anche di migliorare la situazione viaria, di sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli sulle strade o su tratti di esse; Visto il D. L.vo 4 agosto 1999, n. 351, che all art. 7 prevede che le Regioni adottino Piani di Azione Ambientale contenenti le misure da attuare nel breve periodo, affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme degli inquinanti presenti nell atmosfera; Visto il D.M. 2 aprile 2002, n. 60 che ha recepito le Direttive Europee 1999/30/CE e 2000/69/CE, concernenti i valori limite dei principali inquinanti atmosferici e ha sostanzialmente modificato il quadro normativo introducendo, per i principali inquinanti, nuovi valori limite finalizzati alla protezione della salute umana e alla protezione della vegetazione; Vista la L.R. 7 aprile 2000, n. 43 che all art. 3 affida alla Provincia, nell ambito della definizione dei piani di azione per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme stabilite per gli inquinanti in atmosfera, la definizione degli interventi immediatamente attuabili che avranno carattere programmatico e stabile e non contingente; Vista la D.G.R del Piemonte in data 5 agosto 2002, n. 106-6941 con la quale, in relazione ai nuovi limiti stabiliti dal D.M. n. 60/2002, la Regione Piemonte ha provveduto ad aggiornare la valutazione della qualità dell aria dell ambiente prevista dall art. 5 del D. L.vo n. 351/1999; Vista la D.G.R. del Piemonte in data 11 novembre 2002, n. 14-7632, con la quale la Regione Piemonte ha provveduto ad aggiornare l assegnazione dei Comuni piemontesi alla zona 1, 2 e 3 e a definire gli indirizzi per la predisposizione e gestione dei piani di azione che devono essere adottati dalle Province; Visto il Piano di Azione definito ex art. 7, D. L.vo n. 351/1999, per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme stabilite dal D.M. n. 60/2002 in materia di qualità dell aria; Considerato che tra i provvedimenti stabili di carattere generale, indicati nel Piano di Azione provinciale, da adottarsi per contenere il rischio di superamento dei limiti di qualità dell aria, i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, devono provvedere a individuare almeno il
10%, che entro il 01.09.2006 dovrà raggiungere il 20%, delle strade del centro abitato nelle quali attuare limitazioni totali o parziali del traffico, per l intero anno; Preso atto che la situazione dell inquinamento nella Città di Bra, misurata dal sistema di rilevamento della qualità dell aria gestito dal Dipartimento di Cuneo dell ARPA, per quanto concerne la polveri fini inalabili (PM10) non è migliorato, anzi il limite di 50 mcg/mc che la Direttiva Europea 1999/30/CE prevede non debba essere superato più di 35 volte nel corso dell anno, nell anno 2004 è stato superato per un numero di volte ampiamente maggiore; Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 06.02.2004; Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 15.02.2005 e n. 74 del 17.02.2005; Visto l art. 7 del D. L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.; Visto l art. 107 del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. O R D I N A 1. in Bra, nella zona, delimitata dal confine di seguito indicato: corso San Secondo, vicolo S. Spirito, via Vittorio Emanuele (tratto corso San Secondo-via Gandino), via Gandino, piazza Giolitti, via Trento e Trieste, piazza Roma, piazza Carlo Alberto, via Vittorio Veneto, via Adua, via Alba (tratto via Adua-piazza XX Settembre), piazza XX Settembre, vicolo Chiaffrino - strade escluse dal provvedimento, quindi non soggette ad alcuna limitazione -, via San Giovanni Battista, via Serra, via Santa Maria del Castello (tratto via Serra-via Craveri) e via Craveri (tratto via Barbacana-corso San Secondo) - strade comprese nel provvedimento, quindi soggette a limitazione, NEI GIORNI FERIALI E NEI GIORNI FESTIVI, DALLE ORE 8:30 ALLE ORE 18:30 E VIETATA LA CIRCOLAZIONE DINAMICA DI TUTTI I VEICOLI A MOTORE, A QUALSIASI USO DESTINATI, CHE NON RISPETTANO LE SEGUENTI CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: a) veicoli elettrici o ibridi funzionanti a motore elettrico; b) veicoli a metano o GPL; c) autoveicoli ad accensione comandata (alimentati a benzina) e ad accensione spontanea (diesel), destinati al trasporto di persone o al trasporto di cose, immatricolati dal 01/01/1997 o, se immatricolati prima, omologati ai sensi delle direttive CE contenute nella normativa EURO 2; d) motoveicoli e ciclomotori a due tempi, immatricolati dal 01/07/1999 o, se immatricolati prima, omologati ai sensi delle direttive CE contenute nella normativa EURO 1; e) motoveicoli e ciclomotori a quattro tempi. 1-bis. I veicoli commerciali utilizzati per le operazioni di carico e scarico merci, anche se in possesso delle caratteristiche costruttive di cui sopra, possono circolare nella zona a traffico limitato, salvo speciali autorizzazioni, solo nel seguente orario: dalle ore 8:30 alle ore 10:30 e dalle ore 14:30 alle ore 16:30. 1 ter. In caso di arresto del veicolo quando le barriere del passaggio a livello di piazza Roma e corso IV Novembre/via Piumati sono chiuse o stanno per chiudersi, il conducente ha l obbligo di spegnere il motore. 2. In deroga alle limitazioni di cui al punto 1., possono in ogni caso circolare le seguenti tipologie o categorie di veicoli: a) veicoli delle Forze Armate, degli Organi di Polizia, dei Vigili del Fuoco, dell ARPA, dei servizi di soccorso, della Protezione Civile, delle imprese di vigilanza privata ed autoveicoli adibiti alla rimozione forzata di veicoli;
b) veicoli di proprietà (o in noleggio o in leasing, fino al 31.12.2006) di Enti Locali, dello Stato, degli Enti di Diritto Pubblico, delle Aziende e degli Enti che svolgono un servizio pubblico; c) taxi, autoveicoli e autobus in servizio di noleggio con conducente, fino al 31.12.2006 e autobus in servizio di linea; d) veicoli con targa estera; e) veicoli condotti da persone di età superiore a 70 anni; f) veicoli utilizzati e di proprietà delle persone che per raggiungere la propria residenza o la sede legale della propria attività, sono obbligate a percorrere le strade comprese nel provvedimento e quindi soggette a limitazione; 3. In deroga alle limitazioni di cui al punto 1., possono circolare i seguenti veicoli purché accompagnati da idonea documentazione: a) veicoli utilizzati dai residenti e dai domiciliati nella zona a traffico limitato (ai sensi della presente ordinanza per domiciliati si intendono i titolari e i legali rappresentanti delle attività produttive, degli studi professionali, ecc.) e veicoli immatricolati a persone fisiche o giuridiche con residenza o sede all interno della ZTL, fino al 31.12.2006; b) veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione medica, a meno che la patologia o l handicap non risultino in maniera evidente, ivi comprese le persone che hanno subito trapianti di organi o che sono immunodepresse. Per il tragitto senza la presenza della persona portatrice di handicap o affetta da gravi patologie, è necessario essere in possesso di dichiarazione rilasciata dalle scuole, uffici, ambulatori, ecc., nella quale sia specificato l indirizzo, nonché l orario di inizio e termine dell attività scolastica o lavorativa, della terapia, ecc.; c) veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie od esami indispensabili in grado di esibire relativa certificazione medica o prenotazione; d) veicoli di medici di famiglia o di pediatri di libera scelta in visita domiciliare con medico a bordo e con tessera dell Ordine Professionale; veicoli di medici e operatori sanitari in turno di reperibilità; veicoli di infermieri ed ostetriche, con dichiarazione del Collegio Professionale, che svolgono la libera professione, fino al 31.12.2006; e) veicoli di medici veterinari in visita domiciliare con medico a bordo e con tessera dell Ordine Professionale, fino al 31.12.2006; f) veicoli di operatori assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro o dell Ente per cui operano che dichiari che l operatore sta prestando assistenza domiciliare a persone affette da patologie per cui l assistenza domiciliare è indispensabile; veicoli di persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone affette da grave patologia con certificazione originale rilasciata dagli Enti competenti o dal medico di famiglia; g) veicoli utilizzati dai commercianti su area pubblica nei giorni di mercato e di fiera e dagli esercenti gli spettacoli viaggianti nel periodo di allestimento del parco divertimenti, fino al 31.12.2006; h) veicoli di lavoratori che stanno rispondendo a chiamate di reperibilità e di artigiani in possesso del relativo certificato della C.C.I.A.A. per interventi tecnico-operativi, fino al 31.12.2006; i) veicoli del servizio postale, anche quando questo è gestito con appalti da privati; veicoli delle agenzie di recapiti urgenti in quanto esercenti un servizio di interesse pubblico; veicoli utilizzati da portalettere con dichiarazione rilasciata dalla Direzione dell Ufficio in cui si attesta l uso del veicolo privato per lo svolgimento del servizio, con l indicazione dell orario del servizio stesso; j) agenti di commercio muniti di idonea certificazione di iscrizione al ruolo camerale, lavoratori dipendenti con funzioni di rappresentanti di commercio, con dichiarazione della ditta per cui lavorano, venditori al domicilio del consumatore in possesso della prescritta autorizzazione, agenti immobiliari iscritti nel ruolo di mediatori della C.C.I.A.A. muniti di idonea certificazione, informatori medico-scientifici, agenti investigativi, forniti di adeguata documentazione da cui risulti la specifica attività lavorativa, fino al 31.12.2006;
k) veicoli incaricati dei servizi di onoranze funebri, trasporti funebri e veicoli al seguito (sono compresi i percorsi dal domicilio al luogo del funerale e ritorno); l) veicoli al servizio di testate televisive con a bordo i mezzi di supporto, di ripresa, i gruppi elettrogeni, i ponti radio, ecc., veicoli utilizzati per la distribuzione della stampa periodica, veicoli di giornalisti iscritti all Ordine in possesso di dichiarazione rilasciata dalla testata per cui lavorano da cui risulti che sono in servizio, fino al 31.12.2006; m) macchine operatrici e mezzi d opera, veicoli classificati ad uso speciale e autocarri operanti presso cantieri edili e/o stradali; n) veicoli o mezzi d opera di imprese, cooperative e associazioni, che eseguono lavori per conto del Comune o per conto di Aziende di servizi, forniti di adeguata documentazione dell Ente per cui lavorano, fino al 31.12.2006; o) veicoli utilizzati dagli Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria in servizio con tesserino di riconoscimento; p) veicoli utilizzati da ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero, fino al 31.12.2006; q) veicoli o mezzi d opera che effettuano traslochi o per i quali sono state precedentemente rilasciate autorizzazioni per l occupazione di suolo pubblico dagli uffici competenti, fino al 31.12.2006; r) veicoli di proprietà delle autoscuole in attività di esercitazione o per gli esami di guida, fino al 31.12.2006; s) veicoli che debbono recarsi presso officine di autoriparazione per essere sottoposti alla revisione obbligatoria o per altri interventi tecnici, limitatamente al percorso strettamente necessario; t) veicoli di interesse storico e collezionistico di cui all art. 60 del Codice della Strada; u) veicoli con targa prova ; v) veicoli che non rispettano le caratteristiche costruttive imposte dalla presente ordinanza, se il conducente è in grado di esibire documentazione probante la prenotazione per la trasformazione dell impianto da benzina (diesel), a GPL o ad altro propellente ecologico, o il contratto di acquisto di un veicolo rispondente alle caratteristiche tecniche di cui al punto 1. lettere da a) ad e). L orario ed il tragitto per cui è consentito circolare devono essere congrui con la motivazione dell esonero. Sono fatti salvi gli specifici provvedimenti precedentemente adottati che, all interno della zona sopra indicata, disciplinano la circolazione stradale. 4. Le ordinanze n. 28 del 12.02.2004 e n. 198 del 10.06.2004 sono revocate e sostituite dalla presente; 5. Le prescrizioni contenute nella presente ordinanza verranno rese note tramite la collocazione della segnaletica stradale a cura dell Ufficio Tecnico Comunale; 6. Il responsabile del servizio Segnaletica stradale è incaricato dell esecuzione della presente ordinanza ed avrà cura che siano rispettate tutte le norme del codice della strada e del relativo regolamento di attuazione; 7. Il responsabile del Corpo di Polizia Municipale è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all albo pretorio comunale, nonché nei consueti modi di divulgazione; 8. La Polizia Municipale e le altre forze di polizia sono incaricate della vigilanza sull esatta osservanza della presente ordinanza; 9. Ai sensi dell art. 3, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1043, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte;
10. Ai sensi dell art. 37, comma 3, del D. L.vo 30 aprile 1992, n. 285, con la procedura di cui all art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, può essere proposto ricorso contro la presente ordinanza che dispone e autorizza la collocazione della segnaletica, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che decide in merito; 11. Ai sensi dell art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si rende noto che il responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Municipale; 12. Le violazioni dei precetti contenuti nella presente ordinanza sono puniti con le sanzioni previste dal Codice della Strada, con l eccezione della violazione di cui al punto 1-ter., punita ai sensi dell art. 7-bis, del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 13. La segnaletica necessaria per l esecuzione della presente ordinanza, viene collocata sotto il controllo della Polizia Municipale. Fine testo ordinanza n. 36 del 24.02.2005, coordinato con le modificazioni introdotte dall ordinanza n. 293 del 30.08.2006.