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FP CGIL MODENA ELEZIONI RSU 3-5 MARZO 2015 VADEMECUM PER I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE

Questo vademecum è stato messo a punto dalla FP CGIL di Modena. Si prefigge lo scopo di essere un utile strumento per agevolare i componenti delle Commissioni Elettorali. Non riuscirà però a rispondere ad ogni domanda nè a togliere ogni dubbio dovesse sorgere. Quindi ognuno può contattare per necessità, domande, dubbi, informazioni Marco Bonaccini - 335 302 305 - marco_bonaccini@er.cgil.it La costituzione della commissione elettorale In ogni amministrazione, ente o azienda dove viene eletta la RSU deve essere costituita una commissione elettorale. Ciascuna associazione sindacale presentatrice di una lista per le elezioni può designare, entro il 23 gennaio 2015, un lavoratore dipendente dell amministrazione, quale componente della commissione elettorale. Il dipendente designato dovrà dichiarare, all atto dell accettazione, di non volersi candidare per l elezione della RSU. La commissione elettorale deve essere insediata entro il 23 gennaio 2015 (primo termine). La commissione elettorale dovrà essere costituita formalmente entro il 28 gennaio 2015 (termine conclusivo). La differenza tra insediamento e costituzione consiste nella circostanza che la Commissione elettorale si considera insediata, su comunicazione dell amministrazione, non appena siano pervenute almeno tre designazioni (o una designazione nelle Amministrazioni con meno di 15 dipendenti). Pertanto, può essere insediata ed operare anche prima del 23 gennaio 2015, salvo sua successiva formale costituzione nei termini fissati. A tal fine l associazione sindacale presenterà la designazione del componente della commissione elettorale all ufficio personale o relazioni sindacali dell amministrazione dove si svolgerà l elezione della R.S.U. La commissione elettorale non può avere meno di 3 componenti (ovvero almeno un componente nelle amministrazioni fino a 15 dipendenti - si ricorda che in quest ultimo caso il membro della commissione elettorale può essere anche il presentatore della lista elettorale). L amministrazione, quando le designazioni hanno raggiunto il numero necessario, annuncia l insediamento della commissione elettorale. Ogni associazione che presenta liste successivamente può designare a propria volta un componente della commissione elettorale, che andrà ad aggiungersi a quelli già presenti. Nel caso in cui non si raggiunga il numero minimo dei componenti della commissione elettorale entro il primo termine (23 gennaio), le associazioni sindacali che ne hanno già designato uno potranno designare membri aggiuntivi entro il termine conclusivo (28 gennaio), al fine di raggiungere il numero minimo di 3 componenti. In ogni caso, fino al giorno 6 febbraio 2015 (termine ultimo per la presentazione delle liste) è possibile costituire validamente la commissione al fine di poter garantire il diritto di voto.

I COMPITI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE L'insediamento della commissione elettorale Una volta acquisite (entro il 28 gennaio 2015) tutte le designazioni ed accertato di essere composta da almeno tre componenti, il primo adempimento della commissione è quello, in una riunione plenaria, di nominare il presidente al proprio interno. Il regolamento non prevede una modalità precisa di individuazione del presidente, pertanto è da ritenersi che la decisione, in caso di disaccordo, possa essere presa a maggioranza dei membri della commissione. Nella stessa prima seduta plenaria, la commissione fissa l orario di inizio e quello di chiusura delle votazioni (sempre nel rispetto del limite delle tre giornate per il voto). La durata giornaliera di apertura dei seggi dovrà essere tale da favorire la massima partecipazione al voto del personale, anche tenendo conto di eventuali articolazioni dell'orario di lavoro su più turni. Le operazioni di voto si svolgeranno il 3-4-5 marzo 2015. Gli accordi integrativi di comparto hanno definito alcune regole riguardo all orario delle votazioni: L orario d'apertura e di chiusura dei seggi verrà determinato dalla commissione elettorale. Ferme restando le date indicate, la commissione elettorale, fisserà inoltre l orario di chiusura delle votazioni dell ultimo giorno alle ore 18 o in orario anticipato coincidente con la chiusura del Servizio/Ente, nonché una opportuna articolazione dei seggi, tale da garantire a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto. Al fine di agevolare la massima partecipazione al voto per coloro che svolgono attività su più turni (es. Sanità e ASP), la Commissione Elettorale fisserà l orario di chiusura delle votazioni dell ultimo giorno alle ore 22. Una volta insediata la commissione, l amministrazione è tenuta ad indicare il locale dove essa potrà svolgere la propria attività ed è tenuta a fornire alla commissione stessa: tutti i documenti nel frattempo pervenuti all amministrazione inerenti le operazioni elettorali (accordi, circolari, liste già presentate, ecc.) l elenco alfabetico generale degli elettori IMPORTANTE NOVITA' Possono votare (elettorato attivo) tutti i dipendenti dell amministrazione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato in forza alla data delle votazioni, compresi coloro che vi prestano servizio in qualità di comandati o fuori ruolo da altre amministrazioni, così come previsti dall'art. 3 del CCNQ. Quindi nei giorni immediatamente precedenti le votazioni l'amministrazione dovrà fornire l'eventuale elenco aggiornato. sotto elenchi alfabetici degli elettori stessi, distinti per posti di lavoro che potenzialmente possono identificarsi come seggi elettorali (ad es. nelle aziende sanitarie: per presidio ospedaliero, distretti,dipartimenti; negli enti locali: per scuole o circoscrizioni, ecc.) tutto il materiale cartaceo o strumentale (anche informatico) necessario per l organizzazione e la gestione delle operazioni elettorali

La presentazione delle liste e la loro ammissibilità Una volta insediatasi, nella prima seduta la commissione fissa anche l orario di chiusura per la presentazione delle liste nell ultimo giorno di scadenza (6 febbraio 2015), orario che coincide con quello di chiusura degli uffici abilitati a riceverle. Tale decisione deve essere resa nota mediante affissione all albo dell amministrazione. Nel caso in cui l amministrazione sia chiusa nella giornata del 6 febbraio 2015 e la commissione elettorale non possa operare (es. festività locale), l ultimo giorno per la presentazione delle liste elettorali è spostato al primo giorno non festivo immediatamente successivo. Oltre alle liste elettorali già presentate all amministrazione (e trasmesse alla commissione all atto del suo insediamento), altre liste possono essere presentate entro la data del 6 febbraio 2015. Le liste ammissibili Possono partecipare alle elezioni RSU: a) Senza obbligo di aderire formalmente all'accordo del 07/08/1998 e senza obbligo di presentare lo Statuto a1) Tutte le Organizzazioni Sindacali di categoria rappresentative indicate nel vigente CCNQ di distribuzione delle prerogative sindacali a2) le altre organizzazioni sindacali che hanno già aderito all accordo del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU in occasione di precedenti elezioni a3) le organizzazioni sindacali di categoria, rappresentative e non, formalmente aderenti alle confederazioni sottoscrittrici del Protocollo del 28/10/2014 (e del 10.11.2014) nel caso di Organizzazioni Sindacali di Categoria NON RAPPRESENTATIVE, LE CONFEDERAZIONI DEVONO ATTESTARNE L ADESIONE TRAMITE DICHIARAZIONE DA ALLEGARE ALLA LISTA ELETTORALE b) Con obbligo di presentare alla commissione elettorale, congiuntamente alla presentazione della lista, lo Statuto, l'atto Costitutivo, la dichiarazione di adesione all'accordo del 7 agosto 1998 e di adesione all'applicazione delle norme sui servizi pubblici essenziali come disciplinati dalla L. 146 del 12/06/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, ENTRO il 6 FEBBRAIO 2015 tutte le altre associazioni sindacali che non siano rappresentative a livello nazionale, che non rientrino nelle casistiche di cui al precedente punto a), formalmente costituite con proprio statuto e atto costitutivo. Le adesioni suddette potranno essere prodotte anche presso l'aran, che rilascerà apposito attestato dell'avvenuto deposito e ne darà notizia sul sito istituzionale. Non possono invece presentare liste le organizzazioni sindacali che siano solo affiliate a quelle rappresentative. Se, ad esempio, per raggiungere la soglia di rappresentatività attualmente prevista per poter partecipare alle trattative per il rinnovo del CCNL, più sigle sindacali si siano tra loro

affiliate, costituendo una nuova associazione sindacale, potranno essere presentate liste solo da quest ultima e non dalle singole sigle. Non possono inoltre essere presentate liste congiunte da parte di più associazioni sindacali, a meno che non abbiano costituito un nuovo soggetto sindacale (con statuto e atto costitutivo). N.B. Confederazioni sindacali che hanno sottoscritto il protocollo del 28/10/2014 (e 10/11/2014) per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle RSU per i giorni 3-5 marzo 2015 CGIL CISL UIL CONFSAL CGU-CISAL USB UGL USAE CSE Organizzazioni sindacali rappresentative (CCNQ prerogative sindacali 17/10/2013) associazioni sindacali FP CGIL CISL FP UIL FPL CSA Regioni Autonomie Locali confederazioni CGIL CISL UIL CGU CISAL Altre associazioni, non ricomprese negli elenchi di cui sopra, dovranno aderire formalmente all accordo del 7 agosto 98 al momento della presentazione delle liste alla commissione elettorale entro il 6 febbraio 2015, oppure presentare tale adesione all'aran, che rilascerà apposito certificato e pubblicherà l'elenco delle associazioni aderenti sul proprio sito istituzionale. Le firme a sostegno di una lista Affinchè una lista sia valida deve essere accompagnata da un numero minimo di firme da parte di dipendenti dell'ente. Il numero di firme deve essere almeno pari al 2% rispetto al totale dei dipendenti nelle amministrazioni fino a 2.000 dipendenti e all 1% - con un massimo comunque fissato in 200 firme - nelle amministrazioni che occupino più di 2.000 dipendenti. Le firme dei dipendenti in calce alla lista non devono essere autenticate; della loro autenticità garantiscono i presentatori delle liste. Anche i candidati possono essere sottoscrittori della lista. ATTENZIONE: un dipendente può firmare per una sola lista, pena l'annullamento della firma stessa. La procedura di presentazione di una lista Ogni lista ha un solo presentatore: deve essere un dirigente sindacale, ovvero un dipendente delegato dall'organizzazione sindacale. In quest'ultimo caso la delega deve essere allegata alla lista.

La firma del presentatore della lista deve essere autenticata dal responsabile della gestione del personale (o delle relazioni sindacali) della struttura amministrativa interessata, ovvero nei modi comunque previsti dalla legge. L'eventuale inadempienza deve essere rilevata dalla commissione elettorale, che assegnerà in forma scritta un termine congruo all'organizzazione sindacale perché provveda alla formale regolarizzazione. Ogni organizzazione sindacale può presentare una sola lista. La lista può essere inviata anche per posta; in tal caso la lista deve comunque pervenire entro il termine massimo fissato per la presentazione. Nelle presentazione della lista le organizzazioni sindacali devono usare la propria denominazione esatta. E' esclusa la possibilità di utilizzare dizioni improprie ovvero usi lessicali non corrispondenti alla denominazione statutaria. I candidati Possono essere candidati (elettorato passivo) solo i dipendenti della struttura: con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (sia full time che part time) in servizio alla data di inizio delle procedure elettorali (13 gennaio); novità - con contratto a tempo determinato (sia full time che part time) in servizio alla data di inizio delle procedure elettorali (13 gennaio) il cui contratto a termine abbia una durata complessiva di almeno 12 mesi dalla data di costituzione della RSU (quindi almeno il 13 marzo 2016) Attenzione: viene prevista un eccezione a questa regola. Negli enti di nuova e recente istituzione, ove alla data del 13 gennaio 2015 risulti in servizio solo o prevalentemente personale in posizione di comando - ed in attesa dell inquadramento nelle relative dotazioni organiche - i comandati possono non solo votare ma anche candidarsi e farsi eleggere. Non possono essere candidati: il presentatore della lista; i componenti della commissione elettorale; gli scrutatori; il personale con qualifica Dirigenziale ivi compreso il personale del comparto a cui sia stato conferito l incarico di Dirigente a tempo determinato; i dipendenti in comando o fuori ruolo di altre pubbliche amministrazioni (in quanto conservano la possibilità di candidarsi nella loro amministrazione di provenienza), con l'unica eccezione descritta in precedenza. Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. In caso contrario la commissione elettorale, dopo la scadenza di presentazione delle liste e prima di procedere all affissione delle stesse, dovrà invitare il candidato ad optare per una delle liste, pena l esclusione dalle elezioni.

Il numero dei candidati Il numero dei candidati di ciascuna lista non può superare di oltre un terzo il numero dei componenti della RSU da eleggere. n dipendenti n membri max n membri max n dipendenti RSU candidati RSU candidati fino a 15 1 1 da 501 a 800 15 20 da 15 a 60 4 5 da 801 a 1100 18 24 da 61 a 100 5 6 da 1101 a 1400 21 28 da 101 a 150 7 9 da 1401 a 1700 24 32 da 151 a 200 9 12 da 1701 a 2000 27 36 da 201 a 500 12 16 da 2001 a 2300 30 40 La verifica delle liste La commissione elettorale dovrà quindi verificare una serie di elementi per decidere l ammissibilità delle liste presentate: che le associazioni sindacali presentatrici delle liste siano tra quelle titolate a farlo che le liste siano state presentate entro il termine previsto (6 febbraio 2015) che le liste siano accompagnate da un sufficiente numero di firme di dipendenti che la firma del Presentatore della lista sia stata autenticata dal responsabile della gestione del personale della struttura amministrativa interessata, ovvero nei modi comunque previsti dalla Legge che il numero dei candidati di ciascuna lista non superi di oltre un terzo il numero dei componenti della RSU da eleggere che i candidati di ciascuna lista non incorrano in casi di inammissibilità previsti dal regolamento elettorale. I ricorsi La commissione elettorale decide, motivatamente, in piena autonomia sull'ammissibilità delle liste, non essendo possibile a soggetti terzi, ivi compresa l'amministrazione o l'aran, intervenire e/o assumere orientamenti in proposito. Nel caso vengano presentati ricorsi in merito alle liste o alle candidature, la commissione elettorale dovrà esaminarli e decidere in merito ad essi, entro 48 ore. L'affissione delle liste Verificata l'assenza di ricorsi, o una volta deciso sui ricorsi presentati, la commissione elettorale procederà alla affissione delle liste all albo predisposto dall amministrazione. L affissione dovrà avvenire almeno otto giorni prima della data delle elezioni. E' comunque, ovviamente, consigliato affiggere le liste non appena terminati i suddetti adempimenti.

Verso il voto Dove e quando si vota Uno dei principali compiti della commissione elettorale, come detto, è favorire la massima partecipazione al voto. Quindi, oltre a prevedere un orario sufficientemente ampio nei 3 giorni previsti, la commissione deve definire il luogo della votazione che, in base al regolamento, va individuato (previo accordo con l Amministrazione interessata) in modo da permettere a tutti gli aventi diritto l esercizio del voto. Nel caso in cui l articolazione della struttura interessata all elezione della RSU lo renda necessario, è possibile predisporre più seggi per le votazioni. In tal caso la commissione elettorale dovrà: definire i seggi elettorali suddividere gli elettori tra i diversi seggi A tal fine la commissione dovrà preparare gli elenchi degli aventi diritto al voto distinti per ciascun seggio elettorale. I luoghi ed il calendario delle votazioni devono essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori mediante affissione all'apposito albo dell'amministrazione almeno 8 giorni prima della data fissata per le votazioni. Gli scrutatori E' facoltà dei presentatori delle liste elettorali di nominare, entro le 48 ore che precedono l inizio delle elezioni, uno scrutatore per ciascun seggio elettorale. Gli scrutatori non possono essere candidati alle elezioni. Il seggio deve essere composto da almeno tre scrutatori. Ove il numero di scrutatori nominati dai presentatori di lista non sia sufficiente, la commissione provvede d'ufficio alla nomina degli scrutatori mancanti, fino a raggiungere la regolare composizione del seggio. Tra gli scrutatori la commissione elettorale provvederà poi a designare il presidente del seggio. E' opportuno segnalare che il regolamento prevede che per i componenti del seggio la durata delle operazioni elettorali, comprendente il giorno antecedente alla votazione e quello successivo alla chiusura dei seggi, è equiparata a tutti gli effetti al servizio prestato. Il materiale necessario La commissione dovrà infine curare la preparazione e distribuzione del materiale a tutti i seggi elettorali. Il materiale consiste in: elenco degli aventi diritto al voto in quel seggio, suddiviso fra maschi e femmine schede di votazione urna elettorale...oltre evidentemente ad altro materiale necessario per il funzionamento del seggio (cancelleria, copia del regolamento elettorale, ecc.)

Le schede di votazione devono essere stampate dall amministrazione, sulla base di un fac-simile predisposto dalla commissione elettorale. Nella predisposizione del fac-simile di scheda per le votazioni la commissione elettorale dovrà collocare le liste presentate nell ordine con cui esse sono state presentate (se più liste sono state presentate contemporaneamente, la commissione procederà ad un sorteggio). Nelle amministrazioni che occupino fino a 200 dipendenti, i candidati debbono obbligatoriamente comparire nella scheda. Nelle amministrazioni che occupino più di 200 dipendenti, l amministrazione, sulla base di quanto comunicato dalla commissione, dovrà anche predisporre elenchi delle liste e dei relativi candidati, che dovranno essere affissi all entrata di ciascun seggio elettorale. Andrà resa nota agli elettori la possibilità di esprimere delle preferenze. Per le amministrazioni fino a 200 dipendenti è possibile esprimere 1 preferenza. Per le amministrazioni con più di 200 dipendenti è possibile esprimere 2 preferenze.

Il voto Si rimanda al vademecum per gli scrutatori. I risultati delle votazioni La validità delle elezioni Il primo elemento che la commissione dovrà verificare è il raggiungimento del quorum necessario per la validità delle elezioni. Le elezioni saranno infatti valide se ha votato più della metà (50%+1) dei lavoratori aventi diritto. Qualora il quorum non sia stato raggiunto non è possibile procedere allo spoglio delle schede. In caso di mancato raggiungimento il regolamento prevede che le elezioni debbano essere ripetute entro 30 giorni con le medesime liste. Se non verrà raggiunto il quorum anche in questa seconda circostanza, nuove elezioni potranno essere indette entro i successivi 90 giorni con avvio di una nuova procedura. I risultati Lo scrutinio dei voti avverrà in tutti i seggi e in tutte le amministrazioni il 6 marzo 2015, per prassi alle ore 8,30. Tutte le operazioni qui descritte dovranno essere riportate nel verbale della commissione elettorale, che sarà redatto dalla commissione stessa e sottoscritto da tutti i suoi componenti. Concluse le operazioni di voto la commissione elettorale riceve il verbale dello scrutinio dal presidente del seggio. Nel caso di più seggi, la commissione provvederà a riepilogare i risultati dello scrutinio, trascrivendoli in un apposito verbale, sottoscritto dai presidenti di seggio e da almeno due scrutatori. Tutto il materiale elettorale residuo (esclusi i verbali) deve essere sigillato dalla commissione in un unico plico e dovrà essere conservato in un luogo concordato con l Amministrazione, in modo che ne sia garantita l integrità per almeno tre mesi. La commissione provvede poi a ripartire i seggi in base ai voti conseguiti da ciascuna lista. I seggi dovranno essere ripartiti tramite il sistema proporzionale, senza alcuna riserva o quota predeterminata.

In primo luogo va definito il quoziente. E qui ci si trova di fronte ad un evidente problema. In tutti i sistemi elettorali (nonché nella nozione matematica) il quoziente si ottiene dividendo il numero dei voti validi per il numero dei seggi da assegnare. Secondo le indicazioni date dall'aran nel 2012, invece, il quoziente si ottiene dividendo il numero dei votanti (cioè schede valide più schede bianche più schede nulle) per il numero dei seggi da assegnare. Per seggi si intende il numero di componenti della RSU da eleggere. Più il numero dei voti non validi (schede bianche più schede nulle) è limitato, più è alta la probabilità che non ci siano differenze tra i due metodi. Al contrario, con l'aumentare dei voti non validi si alza la probabilità che ci siano differenze nell'assegnazione dei seggi. Il regolamento non riporta in modo esplicitamente il da farsi. All'art. 17, però, stabilisce che il metodo sia proporzionale (e qualunque ricerca sul metodo proporzionale porta all'indicazione di voti validi ). D'altro canto, l'aran (pur non avendo esplicita competenza in materia) ha dato indicazioni diverse. Chi scrive propende senza alcun dubbio per la prima opzione. Ad ogni modo spetta alla commissione elettorale la decisione (nella speranza che schede bianche e nulle siano pochissime...) Una volta stabilito il quoziente, si assegnano i seggi alle liste che abbiano ottenuto uno o più volte il quoziente. Infine si assegnano i seggi rimanenti alle liste che abbiano i resti maggiori. Esempio: Ente con 89 dipendenti Componenti RSU da eleggere: 5 Voti validi (o votanti, a seconda della scelta fatta): 82 Quoziente: 82:5 = 16,40 LISTA VOTI SEGGI RESTO A 38 38:16,40 = 2,32 2 38-(2*16,40) = 5,20 5,20 B 23 23:16,40 = 1,40 1 23-(1*16,40) = 6,60 6,60 C 15 15:16,40 = 0,91 0 15-(0*16,40) = 15,00 15,00 D 6 06:16,40 = 0,37 0 06-(0*16,40) = 6,00 6,00 Sono stati così assegnati 3 seggi. I 2 seggi rimanenti vengono assegnati alla lista B e alla lista C che hanno il maggior numero di resti. La definitiva assegnazione dei seggi sarà quindi la seguente: LISTA SEGGI QUOZIENTE SEGGI RESTI TOTALE SEGGI A 2 0 2 B 1 1 2 C 0 1 1 D 0 0 0 Quindi si passa all individuazione degli eletti, in base alle preferenze espresse per i diversi candidati di ciascuna lista (solo in caso di parità tra più candidati, vale l ordine all interno della lista). Si procede quindi all affissione dei risultati elettorali all albo dell Amministrazione.

Adempimenti finali La compilazione del verbale Trascorsi cinque giorni dall affissione senza che siano stati presentati ricorsi, l assegnazione si intende confermata e ciò viene riportato nel verbale della commissione. Se invece vengono presentati ricorsi, la commissione dovrà esaminarli entro 48 ore ed inserire nel verbale le conclusioni a cui è pervenuta. Con questa operazione si conclude la compilazione del verbale. Entro 48 ore dalla compilazione del verbale, la commissione elettorale notifica una copia del verbale della commissione e dei verbali dei seggi a ciascun rappresentante delle associazioni sindacali che abbia presentato liste elettorali, alla RSU e all amministrazione. All amministrazione, oltre al verbale finale firmato in originale o copia conforme, dei verbali dei seggi, deve essere consegnata anche una copia della scheda per le votazioni, anch essa firmata dal Presidente e da tutti i componenti della commissione elettorale. Adempimenti dell amministrazione a cui deve sovraintendere la commissione elettorale La trasmissione dei dati all Aran, da parte dell'amministrazione, potrà avvenire esclusivamente mediante l inserimento degli stessi nell applicativo VERBALI RSU, disponibile nell area riservata agli enti del sito internet www.aranagenzia.it Entro i 5 giorni successivi al ricevimento del verbale da parte della Commissione Elettorale, l amministrazione deve obbligatoriamente caricare i dati. La Commissione Elettorale deve verificare che l Amministrazione vi abbia provveduto nei tempi previsti. Per ridurre i tempi necessari per completare la trasmissione dei dati, su indicazione dell ARAN si consiglia di procedere al loro caricamento in presenza della Commissione Elettorale. Infatti nella fase di inserimento dei dati, l applicativo segnalerà la presenza di eventuali errori materiali (es. la somma dei votanti non coincide con le schede scrutinate). L Amministrazione non potrà correggere autonomamente il dato, ma dovrà comunicare alla Commissione Elettorale le anomalie riscontrate dalla procedura. Solo dopo che la Commissione Elettorale avrà provveduto a correggere le eventuali anomalie, redigendo un nuovo verbale che sostituisce quello errato, l Amministrazione potrà inserire il dato corretto. Prima di procedere all invio dei dati caricati, occorrerà stampare il documento generato dalla procedura contenente il riepilogo dei dati inseriti, che dovrà essere firmato dalla Commissione Elettorale. Copia del documento dovrà essere consegnata alla Commissione stessa per l inoltro alle organizzazioni sindacali presentatrici di lista.

Check-list per i componenti della commissione elettorale Riepiloghiamo ora i vari adempimenti della commissione elettorale: adempimenti 1 acquisire le designazioni da parte delle associazioni sindacali presentatrici delle liste 2 verificare la composizione della commissione (almeno 3 elementi) 2 bis se non si raggiungono i tre elementi, acquisire altre designazioni da parte delle associazioni sindacali 3 nominare il presidente della commissione 4 ricevere le liste elettorali dalla associazioni sindacali 5 verificare l ammissibilità delle liste presentate e dei candidati 6 esaminare gli eventuali ricorsi presentati in merito alle liste e alle candidature 7 affiggere le liste all albo dell amministrazione 8 comunicare all amministrazione le liste presentate e il loro ordine per la preparazione delle schede di votazione 9 acquisire dall amministrazione l elenco generale degli elettori 10 definire se sia necessario predisporre più seggi 10 bis se si, suddividere gli elettori nei vari seggi 11 definire il luogo o i luoghi della votazione 12 predisporre gli elenchi degli aventi diritto al voto 13 nominare i presidenti di seggio e gli scrutatori 14 predisporre e consegnare il materiale elettorale ai seggi 15 verificare il raggiungimento del quoziente elettorale 16 ricevere i verbali dello scrutinio e il materiale elettorale residuo dai presidenti dei seggi 17 sigillare in un plico il materiale residuo (esclusi i verbali) e consegnato all amministrazione per la sua conservazione per 3 mesi 18 nel caso di più seggi, riepilogare i risultati dello scrutinio 19 ripartire i seggi in base ai voti riportati da ciascuna lista 20 individuazione degli eletti in base alle preferenze espresse 21 affissione dei risultati elettorali all albo dell amministrazione 22 verificare se sono stati presentati ricorsi sui risultati 22 bis se si, esaminarli e inserire nel verbale la conclusione a cui si è pervenuti 23 concludere la compilazione del verbale 24 consegnare una copia del verbale alle associazioni sindacali che hanno presentato liste, alla RSU e all amministrazione 25 Presiedere al caricamento dei dati contenuti nel verbale nell applicativo VERBALI RSU a cura dell Amministrazione 26 Verificare che entro 5 gg. dal ricevimento del Verbale l Amministrazione abbia provveduto a caricare i dati nell applicativo VERBALI RSU sul sito internet www.aranagenzia.it 27 Ricevere copia del documento generato dalla procedura di caricamento e firmarlo 28 Inviare alle OO.SS. presentatrici di lista copia del documento firmato dalla Commissione