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Circolare informativa Ultime novità fiscali Ricarico irragionevole Sentenza CTR Marche 27.9.2012, n. 121/1/12 L accertamento induttivo dei ricavi è legittimo qualora il ricarico praticato è eccessivo rispetto a quello medio del settore di appartenenza, ossia raggiunge livelli tali di irragionevolezza da privare di attendibilità la documentazione contabile. Redditometro Sentenza Corte Cassazione 29.10.2012, n. 18604 La determinazione del reddito da parte dell Ufficio effettuata applicando il c.d. redditometro dispensa lo stesso dal fornire qualunque ulteriore prova e pone a carico del contribuente l onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore. Nel caso di specie un contribuente è stato accertato in quanto dichiarava un reddito ritenuto insufficiente per il mantenimento di 2 auto di grossa cilindrata ereditate. Certificazione crediti verso Pubblica Amministrazione Studi di settore e gestione irragionevole Acquisti di carburante con carte elettroniche Decreto MEF 24.9.2012 È stato pubblicato sulla G.U. 2.11.2012, n. 256 il Decreto che riduce da 60 a 30 giorni il termine entro il quale le Amministrazioni dello Stato e gli Enti pubblici nazionali devono certificare i crediti vantati nei loro confronti dai soggetti che hanno effettuato somministrazioni, forniture ed appalti. Sentenza Corte Cassazione 9.11.2012, n. 19550 La presenza di una contabilità formalmente corretta non esclude la legittimità dell accertamento analitico-induttivo effettuato tramite gli studi di settore qualora la contabilità stessa possa essere considerata complessivamente inattendibile in quanto confliggente con i criteri della ragionevolezza, anche sotto il profilo dell antieconomicità, del comportamento del contribuente. Circolare Agenzia Entrate 9.11.2012, n. 42/E Relativamente alla possibilità di non istituire la scheda carburante per le imprese / lavoratori autonomi che effettuano gli acquisti di carburante tramite carte di credito, di debito o prepagate, è stato, tra l altro, chiarito che l esonero opera: - se gli acquisti sono effettuati esclusivamente tramite i predetti mezzi di pagamento; - ancorchè le carte siano utilizzate per effettuare altri acquisti rispetto a quello del carburante ovvero acquisti non relativi all attività d impresa / lavoro autonomo. 1

Dall'1.1.2013 nuove regole per il pagamento delle transazioni commerciali Recentemente è stato pubblicato sulla G.U. il D.Lgs. 9.11.2012, n. 192 che, recependo una Direttiva comunitaria in materia di ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali, modifica le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 231/2002 che prevede il decorso automatico degli interessi di mora per i pagamenti tardivi nell ambito delle operazioni commerciali: con oggetto, in via esclusiva o prevalente, la consegna di beni / prestazione di servizi a titolo oneroso; intercorrenti tra imprese / professionisti nonché tra imprese / professionisti e Pubbliche Amministrazioni, con esclusione dei rapporti commerciali con clienti privati. Le nuove disposizioni, applicabili alle transazioni commerciali concluse dall 1.1.2013, appaiono meno rigorose rispetto a quelle vigenti per le cessioni di prodotti agricoli / alimentari (non sono previste sanzioni in caso di ritardato pagamento del corrispettivo). Ambito di applicazione La disciplina in materia di ritardati pagamenti: si applica ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale. Per transazione commerciale si intendono i contratti stipulati tra imprese / lavoratori autonomi e tra imprese / lavoratori autonomi e Pubblica Amministrazione che comportano in via esclusiva o prevalente una consegna di merci / prestazione di servizi e il relativo pagamento del prezzo; non è applicabile in caso di: - procedure concorsuali / procedure di ristrutturazione del debito; - risarcimento del danno compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore. Termini di pagamento delle transazioni commerciali L automatica decorrenza degli interessi moratori (senza quindi la necessità della messa in mora) avviene dal giorno successivo alla scadenza dei seguenti termini di pagamento: --> 30 giorni dal ricevimento della fattura / richiesta di pagamento. In merito è disposto che: Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento ; --> 30 giorni dal ricevimento dei beni / prestazione di servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura / richiesta di pagamento o quando quest ultima è anteriore a quella di ricevimento delle merci / prestazione di servizi; --> 30 giorni dall accettazione / verifica (prevista dalla Legge o dal contratto) della conformità dei beni / servizio ricevuto al contratto nel caso di ricevimento della fattura / richiesta di pagamento in epoca non successiva a tale data. Nelle transazioni tra imprese / lavoratori autonomi le parti possono definire termini di pagamento superiori ai suddetti. In particolare, la definizione di un termine di pagamento superiore a 60 giorni, purché non gravemente iniquo, deve essere pattuito in forma scritta. Nelle transazioni con la PA possono essere definiti, in forma scritta, termini di pagamento superiori ai suddetti (ma comunque non superiori a 60 giorni) quando ciò sia giustificato dalla natura o dall oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. I termini di 30 giorni sono raddoppiati se il debitore è un impresa pubblica, tenuta al rispetto dei requisiti di trasparenza ex D.Lgs. n. 333/2003 o un Ente Pubblico riconosciuto che fornisce assistenza sanitaria. In presenza di una procedura di conformità dei beni / servizio ricevuto al contratto la stessa non può avere una durata superiore a 30 giorni dal ricevimento della merce / prestazione di servizi salvo che la durata, superiore ai 30 giorni sia: - concordata dalle parti in forma scritta; - prevista nella documentazione di gara; - non gravemente iniqua. 2

È possibile definire una rateazione del pagamento del corrispettivo dovuto. In tal caso gli interessi moratori si applicano esclusivamente agli importi delle rate scadute. Gli interessi moratori sono individuati: - negli interessi legali di mora costituiti da una componente variabile, connessa alla politica monetaria della Banca Centrale Europea (BCE), comunicata semestralmente mediante pubblicazione della stessa sulla G.U. e una componente fissa pari a 8 punti percentuali; ovvero - negli interessi concordati tra le imprese. Nell ipotesi di responsabilità del debitore, qualora lo stesso non sia stato in grado di dimostrare che il ritardato pagamento è stato determinato dall impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, il creditore ha diritto: al rimborso delle spese di recupero crediti; ad un importo di 40 a titolo di risarcimento danni, salvo prova del maggior danno. Nullità delle clausole inique Sono nulle le clausole che definiscono termini di pagamento, saggio di interessi, risarcimento per i costi di recupero, che risultano gravemente inique in danno del creditore, ossia che: - escludono l applicazione degli interessi di mora o il risarcimento per i costi di recupero crediti; - nelle transazioni commerciali in cui è parte la Pubblica Amministrazione predeterminano o modificano la data di ricevimento della fattura. Spetta al Giudice dichiarare, anche d ufficio, la nullità della clausola. Scadenzario Lunedì 17 IVA - CORRISPETTIVI GRANDE DISTRIBUZIONE Invio telematico dei corrispettivi relativi al mese di novembre da parte delle imprese della grande distribuzione commerciale e di servizi. IVA - LIQUIDAZIONE MENSILE Liquidazione IVA riferita al mese di novembre e versamento dell imposta dovuta. IVA - DICHIARAZIONI D'INTENTO Invio telematico della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute da marzo per le quali sono state emesse per la prima volta fatture senza applicazione dell IVA registrate per il mese di novembre (soggetti mensili). Tale termine va inteso quale termine ultimo e pertanto la comunicazione può essere inviata anche in un momento antecedente ancorché nel mese non sia stata emessa alcuna fattura connessa con le dichiarazioni d intento ricevute. IRPEF - RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI Versamento delle ritenute operate a novembre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto codice tributo 1004). IRPEF - RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO Versamento delle ritenute operate a novembre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040). RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI Versamento delle ritenute (4%) operate a novembre da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d appalto/d opera effettuate nell esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES). 3

IRPEF - ALTRE RITENUTE ALLA FONTE Versamento delle ritenute operate a novembre relative a: rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1038); utilizzazioni di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040); contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l ammontare dell apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell associante risultante dall ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto. INPS - DIPENDENTI Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di novembre. INPS - GESTIONE SEPARATA Versamento del contributo del 18% o 27,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a novembre a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a novembre agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro, nella misura del 18% ovvero 27,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). RIVALUTAZIONE TFR Versamento dell acconto dell imposta sostitutiva dovuta per il 2012 sulla rivalutazione del fondo TFR (codice tributo 1712). IMU Versamento del saldo dell imposta dovuta per il 2012 ovvero dell intera imposta (unica soluzione) dovuta per tale anno per i fabbricati rurali da iscrivere al Catasto edilizio entro il 30.11.2012. Giovedì 27 IVA COMUNITARIA - ELENCHI INTRASTAT MENSILI Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi e degli acquisti di beni / servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi a novembre (soggetti mensili). IVA - ACCONTO Versamento dell acconto IVA per il 2012 da parte dei contribuenti mensili, trimestrali e trimestrali speciali (codice tributo 6013 per mensili, 6035 per trimestrali). Lunedì 31 INPS - DIPENDENTI Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di novembre. L adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi/lavoratori a progetto, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro. STAMPA REGISTRI CONTABILI/CONSERVAZIONE ELETTRONICA Stampa dei registri contabili relativi al 2011 da parte di imprese / lavoratori autonomi. Per i soggetti che adottano la modalità di conservazione elettronica è necessario completare il processo di archiviazione sostitutiva (memorizzazione su supporti informatici, apposizione firma digitale e 4

marca temporale). Non è richiesta la stampa su carta dei registri / libri. IVA - ELENCHI BLACK LIST MENSILI Invio telematico della comunicazione delle operazioni con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata per le operazioni, registrate o soggette a registrazione, di importo superiore a 500, relative a novembre (soggetti mensili). FONDI PREVIDENZA INTEGRATIVA Comunicazione al fondo di previdenza integrativa/compagnia di assicurazione dell ammontare dei contributi versati e non dedotti nel mod. UNICO o 730/2012, in quanto eccedenti i limiti di deducibilità. REGIME DI TRASPARENZA - OPZIONE Invio telematico all Agenzia delle Entrate della comunicazione di opzione per il regime di trasparenza (triennio 2012-2014) previsto per le società di capitali dagli artt. 115 e 116, TUIR. L opzione interessa anche le società che hanno adottato tale regime nel triennio 2009-2011 e che intendono continuare ad applicarlo nel triennio 2012-2014. 5