Regolamento per l'erogazione di prestazioni sociali agevolate

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Regolamento per l'erogazione di prestazioni sociali agevolate Art.1 Oggetto di regolamento 1. Il presente regolamento è diretto ad individuare le condizioni economiche dei cittadini singoli e/o nuclei familiari che versano in condizioni di bisogno, per l accesso alle prestazioni o ai servizi forniti direttamente o in convenzione dal Comune, che prevedono agevolazioni di tipo economico e/o tributario e/o tariffario così come stabilito dall art. 1, comma 2, del D.L.gvo 31/03/1998, nr. 109, come modificato dal D.Lvo 03/05/2000 nr. 130 e successive modificazioni. Art. 2 1. Le norme del presente regolamento vanno ad integrare e/o modificare: o il regolamento Comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausilii finanziari e l attribuzione di vantaggi economici, di cui all artic.12 della Legge 07.08.1990 nr.241, approvato con delibera Consiglio Comunale nr. 82 del 28/12/1990 in base al quale: per sussidio ed ausilio finanziario si intendono le erogazioni, continuative o straordinarie di tipo assistenziale, volte a garantire alle persone singole o ai nuclei familiari in difficoltà il superamento di particolari situazioni di disagio; per vantaggio economico di qualsiasi genere si intende il godimento di prestazioni sociali agevolate; o ogni altra norma regolamentare comunale relativa ad agevolazioni economiche,tributarie e tariffarie che preveda la valutazione delle condizioni economiche dei richiedenti. Art.3 Indicatore della situazione economica equivalente 1. La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal dichiarante, dal coniuge, da figli minori o minori affidati, da altra persona presente nello stato di famiglia, da coniuge e figli non presenti nello stato di

famiglia, dal soggetto a carico ai fini IRPEF, dal responsabile del mantenimento del dichiarante; 2. L indicatore della situazione economica del nucleo familiare si calcola combinando i redditi ed i patrimoni di tutti i componenti, calcolati secondo le modalità di seguito specificate e applicando gli eventuali fattori correttivi. Art.4 Modalità di calcolo del reddito 1. Il reddito si calcola sommando, per ciascun componente il nucleo familiare : o il reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF quale risulta dall ultima dichiarazione presentata al netto dei redditi agrari dell imprenditore agricolo; o o Proventi agrari da dichiarazioni IRAP, per i soli imprenditori agricoli; Il reddito da attività finanziarie, determinato applicando il rendimento annuo dei titoli decennali del Tesoro all intero patrimonio mobiliare, con riferimento ad apposita circolare del Ministero delle Finanze (Per il 2001, detto rendimento è pari al 5,57%). 2. Il reddito del nucleo familiare si calcola sommando i redditi di ciascun componente. 3. Da tale somma sottrarre il canone annuale di locazione (a meno che la casa di abitazione del nucleo familiare non sia di proprietà ). Sottrarre solo 10 milioni di lire se il canone à superiore a tale cifra. Il risultato così ottenuto è detto indicatore della situazione reddituale (ISR); se il risultato è negativo, considerarlo pari a 0 (zero). Art. 5 Modalità di calcolo del patrimonio 1. Il patrimonio si calcola sommando, per ciascun componente il nucleo familiare: o Il valore dei fabbricati e terreni edificabili e agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini I.C.I. al 31 dicembre dell anno di presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso di imposta considerato, al netto dell eventuale debito residuo alla data del 31 dicembre per mutui contratti per l acquisto di tali immobili e per la costruzione di detti fabbricati, non sono comprese nella sommatoria, il valore riveniente dalla casa di abitazione del nucleo familiare comprensiva delle unità immobiliari di categoria C annesse alla stessa, a meno che non rientri l ipotesi di cui al successivo punto b). Se il risultato di ogni operazione per ciascun cespite dichiarato è negativo, considerarlo pari a 0 (zero); sommare i valori così ottenuti per tutti i cespiti dichiarati e sommare il risultato per ogni componente del nucleo familiare; o Se il valore della casa di abitazione è inferiore a 51.645,69 (100 milioni), non va considerato nel patrimonio immobiliare; se invece è superiore a 100 milioni, sommare al valore ottenuto al punto precedente, la differenza tra il valore ai fini I.C.I. dell abitazione e 100 milioni, o la differenza tra il valore ai fini I.C.I.

dell abitazione e il capitale residuo del mutuo se superiore a 51.645,69 (100 milioni), (in quest ultimo caso, se il risultato è negativo, considerarlo pari a 0 (zero); o Dal valore del patrimonio mobiliare, calcolato sommando i valori mobiliari in senso stretto, sottrarre 15.493,71 (30 milioni): se il risultato è negativo considerarlo pari a 0 (zero); o Sommare il valore del patrimonio immobiliare e il valore ottenuto al punto precedente: si ottiene così il cosiddetto indicatore della situazione patrimoniale ( ISP); o Moltiplicare l ISP per 0,2 o Sommare l ISR con il valore ottenuto al punto e; si ottiene così l indicatore della situazione economica (ISE); Art. 6 Fattori correttivi ed altri elementi per il calcolo. 1. Per ottenere l ISEE, dividere l ISE per il parametro desunto dalla scala di equivalenza, riportata di seguito sulla base del numero di componenti il nucleo familiare e della presenza di particolari condizioni che rendono il calcolo più vantaggioso: o Per 1 componente del nucleo familiare il Parametro è 1,00 o Per 2 componenti del nucleo familiare il Parametro è 1,57 o Per 3 componenti del nucleo familiare il Parametro è 2,04 o Per 4 componenti del nucleo familiare il Parametro è 2,46 o Per 5 componenti del nucleo familiare il Parametro è 2,85 I parametri sopra indicati sono maggiorati nel modo seguente: o + 0,35 per ogni ulteriore componente; o + 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore; o + 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, nr. 104 o di invalidità superiore al 66%; o + 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori abbiano svolto attività di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva: questa maggiorazione si applica anche ai nuclei familiari composti esclusivamente da figli minori e da un unico genitore che ha svolto attività di lavoro e di impresa nei termini suddetti. Art.7 Indicatore della situazione economica equivalente e prestazioni Comunali agevolate

1. Per ogni singolo servizio o prestazione, la Giunta Comunale determinerà la soglia entro la quale poter usufruire delle eventuali agevolazioni. 2. In caso di mancata determinazione, il limite è fissato in 8.263,31, (e pensioni). Art. 8 Modalità attuative 1. Il richiedente la prestazione o il servizio agevolato deve presentare, unitamente alla domanda, una dichiarazione sostitutiva, a norma del D.Lvo. 31/03/98 nr. 109, modificato dal D.Lvo. nr. 130/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell indicatore della situazione economica equivalente. 2. Il richiedente dichiarerà, altresì, di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la vericidità delle informazioni fornite ed effettuati presso gli Istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine il codice identificativo degli intermediari che gestiscono il patrimonio. 3. Il richiedente dovrà esprimere, altresì, il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi della L. 31 dicembre 1996, nr. 675. 4. In sede di dichiarazione, il richiedente si impegna a comunicare eventuali modifiche della situazione economica e della composizione del nucleo familiare che comportino un cambiamento della propria posizione rispetto alla prestazione o al servizio agevolati. 5. Il richiedente la prestazione o il servizio presenterà, se già in suo possesso, la certificazione attestante la situazione economica dichiarata, in luogo della dichiarazione di cui al comma 1. 6. La domanda dovrà essere redatta su apposito modello predisposto e fornito, per lo scopo, dal Comune. La dichiarazione sostitutiva e fogli allegati dovranno essere prodotti secondo lo schema del modello ministeriale. Art. 9 Modalità applicative 1. L accesso a qualsiasi prestazione o servizi agevolati, ivi comprese le agevolazioni in materia tributaria e tariffaria, è riservato esclusivamente ai richiedenti la cui situazione economica sia inferiore o uguale alla soglia determinata in applicazione del precedente articolo 7. Art. 10 1. La domanda di richiesta di prestazione o di servizio agevolato viene opportunamente istruita dall ufficio competente acquisendo tutti gli elementi di valutazione necessari anche attraverso la collaborazione dell Assistente Sociale.

2. Le agevolazioni saranno concesse con deliberazione di Giunta Municipale, su proposta del responsabile dell ufficio cui è affidato il servizio, il quale dovrà accertare preventivamente la sussistenza di tutte le altre condizioni previste dalle norme regolanti il servizio stesso. 3. Spetta altresì al responsabile del servizio espletare tutte le funzioni di controllo circa la veridicità della situazione familiare dichiarata, confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alla prestazione con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.