DISCIPLINARE TECNICO Edizione marzo 2015 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD 1
INDICE 1. OGGETTO DEL CONTRATTO E DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI... 3 2. LUOGO DI ESECUZIONE... 3 3. CORRISPETTIVO E DURATA DEL CONTRATTO... 3 4. CORRISPETTIVI DEI RIFORNIMENTI... 3 5. OBBLIGHI ED ONERI DELL APPALTATORE... 4 6. LIVELLI DI SERVIZIO MINIMI... 6 7. DIREZIONE E CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI... 6 8. COLLAUDO/VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLE PRESTAZIONI... 6 9. SUBAPPALTO... 6 10. PENALI... 6 11. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO... 7 12. CAUZIONE DEFINITIVA... 7 13. RESPONSABILITÀ E POLIZZE ASSICURATIVE... 7 14. GESTORE DEL CONTRATTO... 7 2
1. OGGETTO DEL CONTRATTO E DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI 1.1 L appalto ha per oggetto la stipula di un accordo quadro per la fornitura di carburante per autotrazione per il rifornimento di benzina super senza piombo (Norma E.N. 228) e gasolio (Norma E.N. 590) nonché la prestazione dei servizi connessi di call center e reportistica. 1.2 Le caratteristiche minime che ciascuna Fuel Card fornita dovrà soddisfare sono le seguenti: a) essere dotata di banda magnetica e/o microchip; b) essere abbinabile alla targa del veicolo o a persona fisica indicati nell Ordinativo di Fornitura; c) essere dotata di almeno un codice segreto di accesso (PIN); d) essere idonea all erogazione del carburante previa esibizione da parte dell utilizzatore; e) essere idonea a registrare i chilometri dichiarati dall utilizzatore al momento del rifornimento. 1.3 Per ciascuna delle Fuel Card dovrà essere previsto un massimale giornaliero di Euro 1000,00 (mille/00). 1.4 Il massimale mensile utilizzabile da ISA per tutte le Fuel Card disponibili deve essere complessivamente non inferiore ad Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00). 2. LUOGO DI ESECUZIONE 2.1 La fornitura del carburante per autotrazione avviene a cura del Fornitore presso le stazioni di servizio abilitate ad accettare Fuel Card, contraddistinte dal relativo marchio, su tutto il territorio nazionale. 3. CORRISPETTIVO E DURATA DEL CONTRATTO 3.1 Il corrispettivo del contratto è pari a 2.100.000,00 (duemilionicentomila/00) e il quantitativo presunto è pari a 1.500.000 (unmilionecinquecentomila) litri di carburante per autotrazione. 3.2 Detto importo è assunto quale tetto massimo di spesa, pertanto l aggiudicazione della gara non impegna il Committente all utilizzo degli interi importi contrattuali, né all obbligo di esclusività del servizio oggetto di gara. 3.3 Il Fornitore, pertanto, non avrà nulla a pretendere se il tetto massimo di spesa non sarà raggiunto. 3.4 Il contratto avrà durata di 12 (dodici) mesi solari e consecutivi a decorrere dalla data di stipula e comunque fino all esaurimento del corrispettivo del contratto, qualora tale evento dovesse verificarsi prima. È facoltà del Committente procedere al rinnovo del contratto per ulteriori mesi 6 (sei) agli stessi prezzi, patti e condizioni. 4. CORRISPETTIVI DEI RIFORNIMENTI 4.1 Il corrispettivo di ogni rifornimento verrà calcolato, per ciascuna tipologia di carburante per autotrazione, in funzione delle modalità offerte, sulla base del prezzo 3
consigliato con servizio ore diurne al lordo delle variazioni geografiche e delle variazioni relative ai rifornimento in autostrade e/o tangenziali comunicato al Ministero dello Sviluppo Economico. Su tale prezzo verrà applicato lo sconto offerto in sede di gara, al netto di IVA. 4.2 Il Committente corrisponderà al Fornitore l importo del corrispettivo per la fornitura determinato sulla base degli effettivi consumi riferiti ai periodi di fatturazione. Di tali consumi il fornitore dovrà allegare dettaglio nelle proprie fatture secondo quanto indicato all Art. 1. 4.3 I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza mensile e saranno corrisposti previo accertamento delle prestazioni effettuate. 5. OBBLIGHI ED ONERI DELL APPALTATORE 5.1 Ad integrazione di quanto previsto dal Capitolato Generale D Appalto, l Appaltatore avrà gli ulteriori obblighi/oneri di cui al presente articolo. 5.2 Le Fuel Card dovranno essere gestite dal Fornitore in maniera informatizzata in modo da garantire l elaborazione di statistiche e report con informazioni di dettaglio relative alla erogazione del carburante con particolare riferimento a: - numero o codice della carta o nominativo della persona intestataria; - targa dell automezzo; - data e ora del rifornimento; - località dell Area di servizio; - tipo di carburante; - quantità erogata; - indicazione dei chilometri al momento del rifornimento; - prezzo unitario del carburante erogato; - numero della transazione. 5.3 Le informazioni di cui al punto 5.2 dovranno essere rese disponibili al Committente con cadenza almeno mensile ed in formato elettronico (tale da permetterne le elaborazioni con foglio di calcolo), mediante accesso da parte del Committente ad aree protette di siti internet del Fornitore oppure mediante invio tramite posta elettronica. 5.4 Al momento del pagamento tramite Fuel Card, il gestore del punto vendita dovrà rilasciare uno scontrino di spesa con tutti gli elementi identificativi del rifornimento. 5.5 Sulle Fuel Card dovrà essere indicato il nome commerciale e/o il logo e/o altri eventuali segni distintivi del Fornitore. 5.6 Le Fuel Card dovranno consentire al Committente il rifornimento di Carburante per Autotrazione in qualsiasi punto vendita contraddistinto dal nome commerciale, il logo e/o ogni altro segno distintivo del Fornitore presente nella rete stradale e autostradale del territorio italiano abilitato all utilizzo di Fuel Card. 5.7 Le fatture emesse dovranno riportate, oltre ai dati sopraindicati, anche le seguenti informazioni: - importo al netto dell IVA; - sconto unitario; - importo scontato al netto dell IVA; - aliquota IVA; - importo accise (componente di prezzo relativa unicamente all Accisa applicata a ciascuna tipologia di carburante per autotrazione ai sensi del Testo Unico del 26 ottobre 1995 n. 504); 4
- importo IVA; - totale complessivo scontato; - modalità di pagamento. 5.8 Qualora i sistemi di fatturazione del Fornitore non consentissero di esplicitare in fattura una o più delle predette informazioni, il Fornitore allegherà alle fatture tutti i dati e gli strumenti idonei a calcolare tali informazioni. 5.9 Il Fornitore metterà a disposizione del Committente la documentazione e/o gli strumenti necessari alla verifica dei prezzi consigliati riportati in fattura o nella documentazione allegata a quest ultima. 5.10 Il Fornitore deve mettere a disposizione del Committente un Call Center che funzioni da centro di ricezione e gestione delle chiamate relative alle richieste di informazione ed assistenza tecnica; in particolare, ed in modo non esaustivo, tale Call Center sarà competente per: - richieste di informazioni circa la convenzione; - ricezione e smistamento degli ordini; - richieste di chiarimento sulle modalità di ordine e di consegna; - richieste relative allo stato degli ordini in corso ed alla loro evasione; - richieste relative allo stato delle consegne. 5.11 Il Fornitore dovrà comunicare, entro 15 giorni dalla data di trasmissione dell ordine, un indirizzo e-mail, un numero telefonico ed un numero di fax dedicati ed attivi entro il medesimo termine. Gli orari di ricezione delle chiamate saranno dalle ore 08:00 alle ore 17:00, per tutti i giorni dell anno, esclusi sabato, domenica e festivi. 5.12 Il Fornitore si impegna a consegnare presso la sede di ISA le Fuel Card ed i relativi PIN entro 15 (quindici) giorni solari dalla richiesta effettuata dal Committente. Entro lo stesso termine il Fornitore si impegna ad attivare ed a rendere operative le Fuel Card consegnate, pena l applicazione delle penali di cui all Art. 100. Il committente si riserva il diritto di richiedere, all atto della richiesta iniziale, l invio di n 1 carta sostitutiva disattivata per ogni targa, da attivare qualora se ne paventi la necessità (smarrimento, smagnetizzazione, ecc.), previa richiesta del committente. 5.13 All atto della consegna delle Fuel Card il Fornitore dovrà redigere un verbale di consegna, in contraddittorio con il Committente, nel quale dovranno essere indicati: - la data di ricezione della richiesta di consegna; - la data di avvenuta consegna; - il numero delle Fuel Card oggetto del verbale di consegna; - il numero delle Fuel Card richieste dal Committente. 5.14 In caso di non perfetto funzionamento delle Fuel Card consegnate, il Committente comunicherà i difetti rilevati al Fornitore che, entro 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento della comunicazione dei malfunzionamenti, provvederà alla sostituzione delle medesime Fuel Card, pena l applicazione delle penali di cui all Art. 100. In caso di non perfetto funzionamento delle Fuel Card, riscontrato dal Committente oltre il decimo giorno lavorativo dall attivazione delle Fuel Card, il Fornitore provvederà alla sostituzione delle stesse entro 30 (trenta) giorni solari dal ricevimento della comunicazione dei malfunzionamenti da parte del Committente, pena l applicazione delle penali di cui all Art. 100. 5.15 In caso di smarrimento o di furto della Fuel Card, l utilizzatore denuncerà immediatamente il fatto all Autorità Competente e ne darà, nello stesso tempo, comunicazione al Fornitore che provvederà a sospendere immediatamente la validità della Fuel Card smarrita o rubata ed a sostituire la Fuel Card medesima entro 30 (entro) giorni 5
solari dal ricevimento della comunicazione, pena l applicazione delle penali di cui all Art. 100. Le Fuel Card così sostituite dovranno essere attivate ed operative al momento della consegna. Ogni transazione commerciale effettuata successivamente alla comunicazione da parte dell utilizzatore dell avvenuto smarrimento o furto della Fuel Card è da considerarsi priva di efficacia nei confronti del Committente. 5.16 Il carburante per autotrazione erogato deve presentare caratteristiche fisico-chimiche conformi a quelle fissate dalle norme UNI-EN in vigore all atto del prelevamento. Fatti salvi eventuali vizi occulti si dà per accettata la qualità del carburante erogato salvo che sia stata espressamente avanzata riserva scritta all atto dell erogazione stessa. 5.17 Salvo eventuali riserve da avanzare per iscritto all atto dell erogazione, si intende accettata la quantità indicata sulla colonnina erogatrice. Si ricorda comunque che ogni distributore è soggetto a controlli periodici da parte degli Uffici metrici delle CCIAA ai sensi del D.M. 182 del 28 marzo 2000. 6. LIVELLI DI SERVIZIO MINIMI 7. DIREZIONE E CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI 7.1 Il controllo delle prestazioni del servizio è di pertinenza di ISA, senza che ciò sollevi il Fornitore dalle proprie responsabilità civili e penali, da esso assunte in relazione al contratto di affidamento. 8. COLLAUDO/VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLE PRESTAZIONI 9. SUBAPPALTO 10. PENALI 10.1 Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile al Committente, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini previsti per la consegna e l attivazione delle Fuel Card (30 giorni solari dalla richiesta di consegna) o per la sostituzione delle Fuel Card malfunzionanti (15 giorni solari dalla comunicazione di malfunzionamenti), il Fornitore è tenuto a corrispondere al Committente una penale pari all 1 (uno permille) dell ammontare netto contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. 10.2 Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente Disciplinare. In tal caso il Committente applicherà al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguito in modo effettivamente conforme ai documenti di gara, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. 6
10.3 Nel caso in cui il Fornitore si renda inadempiente all obbligazione di cui all Art. 5.16, lo stesso Fornitore sarà tenuto a corrispondere al Committente una penale pari ad Euro 5.000,00 (cinquemila/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno. 10.4 Resta comunque inteso che, senza pregiudizio per l applicazione delle penali indicate nel presente articolo, il Committente in caso di impossibilità di utilizzo delle Fuel Card potranno rifornirsi di Carburante per Autotrazione presso qualsiasi altra impresa presente sulla rete stradale e autostradale del territorio italiano ed il Fornitore sarà responsabile per le spese ed i danni sopportati dal Committente. 10.5 Le inadempienze saranno tempestivamente contestate ed applicate al Fornitore, che avrà facoltà di produrre controdeduzione e giustificazioni in merito entro quindici giorni dal verificarsi dell evento e comunque prima dei termini previsti per la loro detrazione dai corrispettivi dovuti da ISA. 10.6 Qualora l importo delle penalità superi una quota pari al 10% (dieci percento) dell importo contrattuale, ISA si riserva la facoltà di risolvere il contratto, senza che il fornitore abbia nulla a che pretendere. Qualora l ammontare delle penali raggiungesse il valore pari al 20% (venti percento) dell importo contrattuale, il contratto sarà risolto di diritto ai sensi dell art. 1456 c.c., fatta salva la facoltà di ISA di addebitare al fornitore i danni derivanti dalla risoluzione e le maggiori spese sostenute per garantire il proseguimento del servizio. 11. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 12. CAUZIONE DEFINITIVA È previsto l obbligo per l Appaltatore di costituire la cauzione definitiva di importo pari al 10% dell importo del contratto, nelle forme e con le modalità di cui al Capitolato Generale. 13. RESPONSABILITÀ E POLIZZE ASSICURATIVE 14. GESTORE DEL CONTRATTO Il Gestore del Contratto, nominato dal Committente per espletare tutti i compiti e le funzioni connessi alla fase di esecuzione del Contratto e al quale dovranno essere indirizzate tutte le comunicazioni relative al Contratto medesimo, è Valerio Colasanti valerio.colasanti@aceaspa.it tel. 0776.761433 fax 0776.761475. 7