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Direzione Centrale Organizzazione Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Roma, 07/05/2012 Circolare n. 62 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici e, per conoscenza, Al Presidente Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali Allegati n.2 OGGETTO: Convenzione tra l INPS e la F.N.I.F.C. (Federazione Nazionale Impresa Familiare Coltivatrice) ai sensi dell art. 18 della legge 23 luglio 1991 n.223, per la riscossione dei contributi associativi dovuti dai propri iscritti sulle prestazioni temporanee. Istruzioni procedurali e contabili. Variazioni al piano dei conti.

SOMMARIO: Istruzioni per le trattenute dei contributi associativi in favore della F.N.I.F.C. sulle prestazioni temporanee. In data 05 aprile 2012 il Presidente dell INPS ha sottoscritto con la F.N.I.F.C. una convenzione per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee ai sensi di quanto previsto dall art. 18 della legge 1991, n. 223 (all.1). Si illustrano, di seguito, i punti salienti relativi all applicazione della predetta convenzione. I soggetti beneficiari dei trattamenti previdenziali di mobilità, trattamenti di disoccupazione ordinari e speciali e trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale e dei sussidi per lavori socialmente utili, possono versare i contributi associativi a favore della F.N.I.F.C. mediante trattenuta sulle prestazioni predette. Le trattenute si effettuano previo rilascio della delega, il cui testo è compreso nel modello INPS relativo alla richiesta della prestazione, sottoscritta dal lavoratore che deve recare anche il timbro dell Organizzazione e la firma del legale rappresentante. La delega è priva di effetto se non è contenuta nel modello di domanda INPS oppure nel caso in cui non rechi la sottoscrizione del lavoratore o il timbro e la firma del legale rappresentante dell organizzazione. Il codice identificativo della F.N.I.F.C. è 4301. Nel caso di pagamento diretto da parte dell INPS dei trattamenti d integrazione salariale, il datore di lavoro dovrà comunicare all Istituto, contestualmente agli elenchi, i dati relativi alle deleghe rilasciate da ciascun lavoratore, compresa l autorizzazione ad effettuare le ritenute previste dall art. 18 legge 223/1991. Tale documentazione, così come eventuali revoche e nuove deleghe, dovrà essere depositata e conservata presso il datore di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.18, terzo comma, della legge 1991, n. 223. In caso di contestazione concernente l effettivo rilascio della delega da parte di uno o più lavoratori, oggetto di apposita comunicazione da parte del datore di lavoro o dei lavoratori interessati, l Istituto cesserà di operare le relative trattenute a far tempo dal mese successivo alla ricezione della comunicazione medesima. L Organizzazione sindacale, in tal caso, restituirà le somme indebitamente ricevute a favore dei lavoratori interessati. La delega esaurisce i suoi effetti col pagamento della prestazione richiesta. Per le prestazioni la cui domanda ha efficacia per periodi superiori all anno è possibile revocare o presentare una nuova delega entro il 20 del mese di ottobre precedente all anno per cui si vuole revocare o modificare la delega stessa. Nel caso in cui l INPS riceva apposita comunicazione da parte del lavoratore interessato, avente ad oggetto la volontà di revocare la delega per la riscossione del contributo associativo, la Struttura competente dovrà procedere, nel più breve tempo possibile, all acquisizione di detta revoca. In caso di revoca o annullamento della prestazione, l'organizzazione sindacale è tenuta a restituire al lavoratore interessato le somme già trattenute sulla prestazione a titolo di contributo associativo. La misura del contributo da trattenere deve essere indicata espressamente nell'atto di delega, in misura percentuale alla prestazione previdenziale e uguale per tutti gli iscritti all Organizzazione.

A tal proposito la F.N.I.F.C. ha comunicato la misura di dette percentuali, come di seguito riportate: 3% sull'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti; 0,50% su CIG edile, ordinaria e straordinaria; 1% sui restanti trattamenti (CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili). Le strutture territoriali INPS che liquidano le prestazioni effettueranno i versamenti, senza gravami di interessi e dedotte le spese di cui all art. 7 della convenzione allegata, entro il mese successivo a quello del pagamento della prestazione e metteranno a disposizione della F.N.I.F.C. gli elenchi dei nominativi per i quali sono state effettuate le trattenute, con i relativi dati anagrafici e l'importo delle trattenute stesse. L Associazione s impegna a corrispondere all INPS il costo del servizio che è stato determinato in 0,54 (cinquantaquattro centesimi) per singola delega. L eventuale variazione annuale dei costi verrà comunicata con raccomanda a/r, a seguito della quale la F.N.I.F.C. ha facoltà di recedere entro 60 giorni dalla stessa comunicazione. Dall applicazione della convenzione di cui trattasi non dovranno derivare oneri aggiuntivi a carico dell INPS, rimanendo l Istituto estraneo al rapporto associativo intercorrente tra l associato e la F.N.I.F.C. e alle vicende ad esso relative. Inoltre l'inps si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità comunque derivante dall'applicazione della presente convenzione e, in particolare, in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della presente convenzione da creditori della struttura nazionale dell organizzazione sindacale stipulante, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della presente convenzione. Di conseguenza le Sedi dovranno adottare tempestivamente tutti i provvedimenti necessari ad esso consequenziali. Nelle ipotesi di controversie riguardanti l effettiva e validità e regolarità nel rilascio della delega, l Organizzazione, che risulti soccombente nel giudizio eventualmente instauratosi, dovrà rimborsare all interessato la ritenuta operata. L Organizzazione stipulante inoltre si impegna, in caso di controversie giudiziarie derivanti dall applicazione dell allegata convenzione, a ristorare l INPS per le spese sostenute, a semplice presentazione di nota specifica. La convenzione ha validità triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione. La richiesta di rinnovo dovrà pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza. Nel caso di giusta causa è fatta salva la possibilità di disdetta a favore di ciascuna delle parti con preavviso di almeno sei mesi. Si comunica che la sede legale della F.N.I.F.C. è in Corso Vittorio Emanuele II, 101-00186 Roma. I versamenti devono essere eseguiti sul conto corrente che verrà comunicato completo del codice IBAN alle strutture dell Istituto con successivo messaggio. ISTRUZIONI PROCEDURALI E CONTABILI

Ai fini della rilevazione contabile dei contributi associativi di che trattasi e dei conseguenti versamenti a favore della F.N.I.F.C., sono stati istituiti i seguenti conti: GPA 25/297 per l'imputazione dei contributi associativi trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee; GPA 35/297 per l'accreditamento alla F.N.I.F.C. dei contributi associativi sopra citati; GPA 11/297 per la rilevazione del debito verso la F.N.I.F.C. I pagamenti a favore dell Organizzazione in argomento vanno imputati in DARE del conto GPA 11/297, il cui saldo eventualmente risultante a fine esercizio deve essere ripreso in carico nel nuovo esercizio. Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione dei contributi in questione, da trattenere sulle somme da versare alla F.N.I.F.C., devono essere imputati al conto esistente GPA 24/042. Per quanto riguarda le ulteriori istruzioni procedurali e contabili inerenti alla definizione dei rapporti finanziari con la citata organizzazione si rinvia alle disposizioni contenute nel punto 3) della circolare n. 167 del 7 luglio 1992. Infine, nell'allegato n. 2, vengono riportati i conti GPA 11297, GPA 25297 e GPA 35297 sopra indicati. Il Direttore Generale Nori

Sono presenti i seguenti allegati: Allegato N.1 Allegato N.2 Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli.