REGOLAMENTO PROVE FINALI E TESI.



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REGOLAMENTO PROVE FINALI E TESI. Art. 1 - Definizioni 1. Per il conseguimento della Laurea (L) lo studente deve sostenere una prova finale consistente in una discussione su un elaborato scritto relativo ad un argomento concordato con il docente (relatore) della disciplina scelta. 2. Per il conseguimento della Laurea Specialistica (LS) e della Laurea Magistrale (LM) lo studente deve sostenere una ulteriore prova finale consistente in una discussione su una tesi elaborata in modo originale sotto la guida di un docente (relatore) della disciplina scelta. 3. Per il conseguimento della Laurea dell ordinamento quadriennale lo studente deve sostenere una discussione su una tesi elaborata sotto la guida di un docente (relatore) della disciplina scelta. Art. 2 - Organizzazione del servizio di Facoltà per le prove finali e per le tesi 1. La Facoltà è organizzata per accogliere on line le richieste degli studenti, presentate ai sensi degli artt. 6 e 7. Art. 3 - Indicazione del relatore 1. Possono essere relatori i docenti titolari (professori ordinari e associati), i supplenti (docenti interni, inclusi i ricercatori, o esterni) ed i docenti a contratto. 2. I supplenti esterni ed i docenti a contratto, una volta cessata la supplenza o l incarico ad essi conferito, hanno la facoltà di scegliere se continuare o meno a seguire gli studenti che sono stati loro assegnati durante il periodo di attribuzione della supplenza o dell incarico a contratto. 3. La decisione di non mantenere, in caso di scadenza dell incarico o del contratto, il carico didattico già attribuito, va comunicata all Ufficio di Presidenza che provvederà alla nomina, in sovrannumero di un nuovo relatore fra i docenti della stessa materia e/o i docenti dello stesso settore scientifico-disciplinare. 4. Ai docenti interni è fatto obbligo di continuare a seguire gli studenti sino ad esaurimento del carico didattico attribuito loro durante il periodo di supplenza. 5. Il docente, trasferito ad altra sede o ad altre Facoltà dell Ateneo, conserva la possibilità di partecipare alla discussione delle prove finali e delle tesi in qualità di relatore. In caso contrario si applica la procedura di cui al comma 2 Art. 4 - Nomina del correlatore per le Lauree Specialistiche, Magistrali e dell ordinamento Quadriennale 1. Per le Lauree triennali non è prevista la nomina di un correlatore. 2. Per le Lauree Specialistiche, Magistrali e dell ordinamento Quadriennale, il Preside nomina un docente con funzione di correlatore. 3. Possono essere correlatori i docenti interni (professori ordinari, associati e ricercatori), i docenti esterni (supplenti) ed i docenti a contratto. 4. Una copia del lavoro di tesi deve essere consegnata al correlatore. 5. Il correlatore ha l obbligo di partecipare alla seduta di laurea ed esprime il proprio giudizio sull elaborato finale o sulle tesi al pari del relatore. Art. 5 - Crediti attribuiti alle prove finali 1. La prova finale di Laurea (nuovo ordinamento DM270) ha un valore pari a 5 CFU che equivalgono alla richiesta di un impegno di studio non superiore a 125 ore. 2. La prova finale di Laurea (ordinamento ex DM509), per gli immatricolati a partire dall A.A. 2001-2002 e fino all A.A. 2003-2004 incluso, ha un valore pari a 6 crediti formativi, che equivalgono alla richiesta di un impegno di studio non superiore a 150 ore. 3. A partire dall A.A. 2004-2005 alla prova finale di Laurea sono attribuiti 9 crediti formativi, che equivalgono alla richiesta di un impegno di studio non superiore a 225 ore. 4. La prova finale della Laurea Magistrale ha un valore pari a 15 crediti formativi, che equivalgono alla richiesta di un impegno di studio non superiore a 375 ore. 5. La prova finale della Laurea Specialistica, ha un valore pari a 27 crediti formativi, che equivalgono alla richiesta di un impegno di studio non superiore a 675 ore.

Art. 6 - Richiesta di assegnazione 1. La richiesta per l assegnazione della disciplina può essere presentata dallo studente al raggiungimento di 150 crediti formativi per la Laurea, di 70 crediti formativi per la Laurea Magistrale e di 252 crediti formativi per la Laurea Specialistica o al supermento del 21 esame per le tesi dell ordinamento quadriennale. 2. Sia le prove finali che le tesi devono essere sostenute, esclusivamente in una disciplina presente nel piano di studio ed il cui esame sia già stato superato all atto della richiesta. 3. In caso di cattedre sdoppiate, nell ambito di uno stesso corso di laurea o curriculum, lo studente, salvo motivate esigenze, deve esprimere la propria richiesta con riferimento alla cattedra presso la quale ha sostenuto l esame. Art. 7 - Domanda di assegnazione 1. La domanda per l assegnazione della disciplina in cui sostenere le prove finali o le tesi va prodotta direttamente presso l Ufficio di Presidenza, attenendosi ad una procedura informatica secondo la quale lo studente è tenuto a fornire l indicazione dell area disciplinare (aziendale, economica, giuridica, matematico-statistica, storica, linguistica), dell insegnamento e del docente (relatore). 2. Per produrre la domanda non è richiesto il preventivo assenso del docente nominato relatore. Art. 8 - Attribuzione del carico didattico per le prove finali e le tesi 1. Il carico didattico per le prove finali della Laurea triennale è quantificato in 12 elaborati per l insegnamento di titolarità e 6 elaborati per gli insegnamenti tenuti a titolo di completamento del carico 2. Il carico didattico per le tesi della Laurea dell ordinamento quadriennale è quantificato in 6 elaborati per l insegnamento di titolarità e 3 elaborati per gli insegnamenti tenuti a titolo di completamento del carico 3. Il carico didattico per le tesi della Laurea Magistrale o Specialistica è quantificato in 5 elaborati per l insegnamento di titolarità e 3 elaborati per gli insegnamenti tenuti a titolo di completamento del carico 4. Il carico massimo complessivo per ciascun docente non potrà essere, comunque, superiore a 20 elaborati. Ogni docente, motivamente, può richiedere di implementare il carico sino a 23 elaborati. Art. 9 - Criteri per l assegnazione 1. La richiesta inoltrata on line sarà effettiva solo quando il docente (relatore) avrà confermato la stessa attraverso la procedura informatica. Fino ad allora la richiesta è considerata sospesa. 2. La conferma della richiesta dovrà effettuarsi al massimo entro 20 giorni dalla presentazione della richiesta stessa. Decorso tale termine, la richiesta sarà considerata decaduta. 3. È possibile presentare solo una richiesta di assegnazione fino all eventuale sua decadenza. 4. Dell avvenuta assegnazione verrà data pubblicità secondo quanto stabilito dall art. 15. 5. I termini per la discussione dell elaborato finale o della tesi decorrono dalla data di assegnazione, previa conferma da parte del docente (relatore). Art. 10 - Liste di attesa 1. L Ufficio di Presidenza predisporrà, per ciascuna disciplina ed ordinamento, una lista di attesa. Il numero massimo di studenti, per ciascuna lista di attesa, è pari al limite di attribuzione previsto per ogni disciplina. 2. Il passaggio dalla lista di attesa all assegnazione avverrà a cura dell Ufficio di Presidenza dopo ogni seduta di Laurea (ordinamento triennale e quadriennale) o di Laurea Magistrale o Specialistica. Art. 11 - Modalità di svolgimento 1. Il relatore, tenendo conto del vincolo costituito dai crediti attribuiti alle prove finali e presa visione dell avvenuta assegnazione, provvederà ad individuare, in accordo con lo studente, l argomento oggetto dell elaborato scritto, oppure il tema di ricerca da sviluppare per la tesi della Laurea Magistrale o Specialistica, nonché della Laurea dell ordinamento quadriennale.

2. Le modalità di svolgimento saranno concordate con il relatore, fermi restando i vincoli temporali per la discussione finale di cui all art. 16. In sede di discussione il candidato potrà avvalersi di supporti visivi, ma le slides proiettate potranno contenere solo elenchi puntati sintetici, schemi e figure. Art. 12 - Conseguimento del titolo di Laurea Magistrale o Specialistica ed attività di tirocinio 1. Il tema di ricerca per la stesura della tesi per la Laurea Magistrale o Specialistica può essere individuato dal relatore anche tenendo conto dei crediti acquisiti durante eventuali esperienze di tirocinio o di attività formative aggiuntive. In questo caso la discussione della tesi può avvenire anche dopo 4 mesi dall assegnazione. Art. 13 - Rinuncia all assegnazione 1. Qualora, sulla base di proprie valutazioni, lo studente volesse rinunciare all avvenuta assegnazione, dovrà produrre, presso l Ufficio di Presidenza, una istanza controfirmata, per presa visione, dal relatore, di rinuncia alla precedente richiesta e di indicazione della nuova disciplina. 2. La nuova richiesta sarà considerata, ai fini dell assegnazione, secondo le disposizioni previste all art. 9. Art. 14 - Proroga e decadenza dall assegnazione 1. Qualora il lavoro non sia stato ancora completato, decorsi 9 mesi dall assegnazione nel caso di richiesta relativa all elaborato finale, oppure 12 mesi nel caso di tesi di Laurea Magistrale o Specialistica, oppure 2 anni nel caso di tesi dell ordinamento quadriennale, l Ufficio di Presidenza contatterà lo studente indicando allo stesso di provvedere alla proroga dell assegnazione. 2. In caso di mancata attivazione dello studente, decorso un ulteriore periodo di 30 giorni dalla scadenza verrà dichiarata d ufficio la decadenza ed il nominativo verrà depennato dall elenco delle assegnazioni. Art. 15 - Pubblicità delle assegnazioni, delle liste di attesa, delle decadenze 1. L elenco degli studenti assegnati a ciascun docente, le liste di attesa e delle cancellazioni dall elenco delle assegnazioni in caso di decadenza, saranno resi noti mediante pubblicazione on line nel sito della Facoltà e saranno aggiornati dopo ogni seduta di laurea. Art. 16 - Termini per la discussione delle prove finali e delle tesi 1. Nel caso della Laurea triennale, la discussione dell elaborato finale non potrà avvenire prima che siano decorsi 2 mesi dalla data di assegnazione. 2. Per la discussione della tesi della Laurea Magistrale deve decorrere un termine di 6 mesi dalla data di assegnazione. 3. Per la discussione della tesi della Laurea Specialistica deve decorrere un termine di 6 mesi dalla data di assegnazione. 4. Per la discussione della tesi dell ordinamento quadriennale deve decorrere un termine di 6 mesi dalla data di assegnazione; oppure un termine di 3 mesi nel caso in cui si tratti di una tesi a carattere compilativo. Art. 17 - Calcolo della media per le prove finali o della tesi 1. Per determinare il voto finale che viene assegnato in sede di proclamazione secondo i punteggi di cui all art. 18, viene fornita alla Commissione la media in centodecimi, determinata a partire dalla media in trentesimi del candidato, calcolata: a. per la Laurea Triennale e per quella Magistrale, secondo il criterio della media ponderata dei voti utilizzando come pesi i crediti effettivi relativi a tutti gli esami previsti nel piano di studio dello studente, superati presso la Facoltà ai Economia o convalidati perché sostenuti presso l Università degli Studi di Salerno o altri Atenei, e per i quali si sia dato luogo all attribuzione di un voto in trentesimi; b. per la Laurea Specialistica, secondo lo stesso criterio di cui alla lettera a. c. per la Laurea dell ordinamento quadriennale secondo il criterio della media aritmetica semplice relativa a tutti gli esami previsti nel piano di studio dello studente, superati presso la Facoltà di Economia o convalidati perché sostenuti presso l Università degli Studi di Salerno o altri Atenei, e per i quali si sia dato luogo all attribuzione di un voto in trentesimi.

Art. 18 - Valutazione delle prove finali e delle tesi 1. Il punteggio attribuito alle prove finali o alle tesi è espresso in centodecimi, ferma restando la possibilità di attribuire la lode, previo consenso unanime della Commissione, ad uno studente che abbia ottenuto il massimo dei voti. 2. In sede di discussione, alle prove finali o alla tesi, fermo restando la possibilità di arrotondamenti, possono essere attribuiti, CONSIDERANDO I TEMPI IMPIEGATI DAGLI STUDENTI NEL COMPLETARE IL PERCORSO FPRMATIVO, i seguenti giudizi espressi in termini di punteggi aggiuntivi rispetto alla media di laurea: a. per le tesi della Laurea (ordinamento quadriennale): - da 0 a 3 per le tesi assegnate nella tipologia di tesi a carattere compilativo o dove lo studente abbia solo svolto un lavoro di pura sintesi senza alcun contributo di analisi e valutazione critica; - da 4 a 7 per le tesi assegnate come tesi ordinarie e per le quali lo studente è stato in grado di manifestare una capacità di analisi e spunti critici nello sviluppo del tema attribuitogli; sarà possibile assegnare 7 punti. b. per gli elaborati della prova finale (ordinamento triennale): - da 0 a 3 per gli elaborati a carattere compilativo o dove lo studente abbia solo svolto un lavoro di pura sintesi senza alcun contributo di analisi e valutazione critica; - da 4 a 5 per gli elaborati a carattere ordinario e per le quali lo studente è stato in grado di manifestare una capacità di analisi e spunti critici nello sviluppo del tema attribuitogli. c. per le tesi di Laurea Magistrale o Specialistica: - da 0 a 4 per le tesi dove lo studente abbia solo svolto un lavoro di sintesi con contributi personali non del tutto significativi; - da 5 a 7 per le tesi assegnate nelle quali lo studente è stato in grado di manifestare una capacità di analisi e spunti critici nello sviluppo del tema attribuitogli. 3 Nel caso di Laurea Magistrale o Specialistica o di Laurea quadriennale per le quali il relatore ritenga di poter esprimere un giudizio superiore a 7 punti, qualora si tratti di una tesi di particolare pregio, è possibile ricorrere alla procedura di segnalazione, consistente nella presentazione di una valutazione scritta del relatore e del correlatore, che vale ad evidenziare le peculiarità che hanno distinto lo studente sia nello svolgimento dell elaborato che nei risultati raggiunti. Questa procedura permette alla Commissione di assegnare fino ad un massimo di ulteriori 2 punti, in sede di discussione finale. Ai fini della procedura di segnalazione di cui al comma precedente, la presentazione del relatore ed una copia rilegata della tesi saranno depositate, a cura del relatore stesso, presso l Ufficio di Presidenza almeno 7 giorni prima della discussione. Dell esistenza di una tesi segnalata verrà data comunicazione al Presidente della Commissione di Laurea ed ai membri della stessa. 4 Il voto finale di cui all art. 17, comma 1, sarà incrementato: a. per le Lauree Triennali, di 1 punto per gli studenti che hanno goduto di una borsa di studio Erasmus semestrale e di 2 punti per gli studenti che hanno goduto di una borsa di studi Erasmus annuale (almeno 9 mesi) Un incremento di 2 punti potrà essere applicato ai soli studenti che hanno terminato gli esami entro la fine del I semestre oltre il terzo anno. b. per le Lauree Magistrali esclusivamente di 1 punto per gli studenti che hanno goduto di una borsa di studio Erasmus, sia essa semestrale che annuale. L incremento non può essere applicato se la tesi è anche segnalata. ART. 19 - COMMISSIONI PER LE PROVE FINALI E DI LAUREA 1. Le Commissioni sono nominate dal Preside e sono costituite secondo quanto stabilito dall art. 29 del Regolamento Didattico di Ateneo. 2. Per le Lauree dell ordinamento triennale è prevista l articolazione delle Commissioni in due o più subcommissioni formate da almeno tre componenti ciascuna, con proclamazione finale collegiale anche in seduta diversa non contestuale della medesima sessione.

Art. 20 - Formalità di consegna e modulistica 1. Per conseguire il titolo finale lo studente è tenuto alla presentazione della domanda di Laurea, sia per l ordinamento triennale che per quello quadriennale, o della domanda di Laurea Magistrale o Specialistica, redatta entro i termini e le modalità fissate dal Regolamento per la gestione, tenuta e tutela delle tesi di cui al D.R. n.755 del 10/02/2004. 2. È inoltre fatto obbligo allo studente di consegnare l elaborato scritto o le tesi secondo i termini e le modalità previste nel Regolamento citato al comma precedente. Art. 21- Entrata in vigore e pubblicità 1. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dall anno accademico 2008-2009. 2. Dell avvenuta approvazione sarà data pubblicità mediante affissione del Regolamento presso l Albo della Presidenza e pubblicazione sul sito web della Facoltà di Economia. Art. 22 - Norme transitorie e finali 1. Negli articoli che specificamente lo prevedono, il presente Regolamento disciplina le tesi dell ordinamento quadriennale, sino al completamento degli impegni didattici connessi al conseguimento del titolo da parte di tutti gli studenti attualmente iscritti.