NOVEMBRE CORTE DI GIUSTIZIA UE Tempi di guida e di riposo: la Corte UE interpreta il Regolamento (CE) n. 561/2006

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GIURISPRUDENZA del trasporto NOVEMBRE 2018 CORTE DI GIUSTIZIA UE Tempi di guida e di riposo: la Corte UE interpreta il Regolamento (CE) n. 561/2006 Con sentenza nella causa C-513/17, pubblicata il 26 settembre scorso, la Corte di Giustizia dell Unione europea ha fornito una nuova interpretazione della normativa europea sui tempi di guida e di riposo, pronunciandosi in merito all interpretazione dell art. 19, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 561/2006. La sentenza trova origine in un rinvio pregiudiziale del tribunale circoscrizionale di Colonia e riguarda in particolare le sanzioni amministrative dovute a infrazioni commesse nello Stato membro di stabilimento dell impresa, ma inflitte dalle autorità competenti di un altro Stato membro (quello in cui l infrazione è stata constatata). L art. 19, paragrafo 2, del Regolamento dispone che le autorità competenti di uno Stato membro possono infliggere una sanzione a un impresa e/o un conducente per un infrazione al presente regolamento rilevata sul suo territorio e per la qual e non sia già stata imposta una sanzione, anche qualora detta infrazione sia stata commessa sul territorio di un altro Stato membro o di un Paese terzo.

Il giudice tedesco del rinvio chiedeva, in sostanza, se la norma in questione autorizzi o meno le autorità competenti di uno Stato UE a infliggere una sanzione a un impresa o a un suo dirigente per un infrazione al regolamento sui tempi di guida e di riposo constatata sul suo territorio, anche se tale infrazione è stata commessa sul territorio di un altro Stato membro (in particolare, in quello nel quale l impresa ha sede). La Corte anzitutto rileva che, per interpretare una norma UE, si deve tener conto non solo del dato letterale, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte. In questo caso, tra gli scopi perseguiti dal regolamento vi è anche il miglioramento della sicurezza stradale. Pertanto, la Corte sostiene che le autorità competenti debbano essere in grado di verificare, nel corso dei controlli su strada, la debita osservanza dei tempi di guida e di riposo nel giorno in cui è stato effettuato il controllo e nei 28 giorni antecedenti. Pertanto, la norma non può essere interpretata nel senso che lo Stato membro che abbia constatato un infrazione commessa sul territorio di un altro Stato membro debba dare autorizzazione alle autorità competenti di tale Stato membro di sanzionare tale infrazione, bensì deve essere interpretata nel senso che il regolamento sui tempi di guida e di riposo consente direttamente alle autorità competenti di uno Stato membro di infliggere una sanzione per un infrazione constatata sul suo territorio e non ancora sanzionata, anche se tale infrazione è stata commessa sul territorio dello Stato membro in cui l impresa ha sede. Accesso alla professione: l esibizione di un falso attestato di idoneità professionale va qualificata come falso materiale commesso dal privato Con la sentenza n. 40475/2018, depositata il 12 settembre scorso, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla corretta qualificazione giuridica del reato di formazione ed esibizione di un falso attestato di idoneità professionale per l esercizio dell attività di trasportatore di merci su strada, riconducendolo agli articoli 477 e 482 del codice penale.

In particolare, la Corte osserva che non integra il delitto di falso materiale commesso da privato la condotta di colui che esibisce la falsa fotocopia di un documento (sia esso esistente o meno in originale), qualora si tratti di fotocopia esibita e usata come tale e, pertanto, priva dei requisiti (di forma e di sostanza) capaci di falsa sembrare un atto originale o la copia conforme di esso. Invece, integra tale delitto la condotta (quale quella tenuta nella causa in commento) di chi usa a fini dimostrativi, connessi all attività di lavoro, la fotocopia (quale originale) dell attestato di idoneità professionale in oggetto, in quanto comportamento lesivo dell affidamento pubblico riconducibile in capo a terzi. È l amministrazione che deve provare la presenza dell apposito cartello che segnala la presenza dell autovelox se ciò non risulta dal verbale Con l ordinanza n. 22889/2018, pubblicata il 26 settembre scorso, la Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata in tema di apparecchiature per il rilevamento automatico della velocità, ed in particolare sulla collocazione dell apposita segnaletica di preavviso per gli utenti della strada. Nel caso di specie, il verbale di contestazione nulla diceva sulla presenza della segnaletica stradale di preavviso dell autovelox e nemmeno le fotografie allegate agli atti consentivano di ricostruire con esattezza la collocazione del cartello. Il Comune abruzzese ricorrente, tuttavia, sosteneva che nel tratto stradale in questione vi era adeguata segnaletica perfettamente visibile e che non è necessario che nel verbale sia indicata la presenza di un apposito cartello di segnalazione preventiva dell autovelox. La Corte, richiamando la giurisprudenza in materia, ribadisce che la mancata indicazione nel verbale della presenza di apposito cartello non rende nullo il verbale stesso. Tuttavia, l onere di provare tale presenza (se non risultante dal verbale di accertamento) incombe sull amministrazione.

Violazione limiti di velocità accertata con autovelox: il cartello di presegnalazione dell apparecchiatura deve essere adeguato alle caratteristiche stradali e ben visibile Con l ordinanza n. 25994/2018, depositata il 17 ottobre scorso, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla valutazione della legittimità delle contestazioni relative alla violazione dei limiti di velocità accertate mediante autovelox. La Corte afferma che non è sufficiente verificare che nel verbale sia indicato che la presenza dell apparecchio era stata preventivamente segnalata con apposito cartello o dispositivo luminoso e sia riportata anche la relativa distanza. Occorre, altresì, accertare se tale distanza fosse adeguata alle caratteristiche della strada e ben visibile. In particolare, i segnali in parola devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo in cui viene effettuato il rilevamento della velocità e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante. La distanza tra i segnali e la postazione di rilevamento deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi, ed in particolare è necessario che non vi sia (tra il segnale e il luogo di rilevamento) una distanza superiore ai 4 km, mentre non è stabilita una distanza minima. D altra parte, la Corte osserva che lo stesso D.L. n. 117/2007 specifica che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi.

Integra il reato di violazione di sigilli l asportazione dei sigilli apposti su veicolo assoggettato a fermo amministrativo Con l ordinanza n. 45569/2018, depositata il 10 ottobre scorso, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla sussistenza del reato di cui all art. 349 del codice penale (violazione di sigilli) nel caso di rimozione dei sigilli da un veicolo sottoposto a fermo amministrativo. La Corte anzitutto rileva che, in caso di fermo amministrativo, l art. 214 CdS prevede che sul veicolo debba essere collocato un sigillo, il quale (decorso il periodo di fermo) è rimosso a cura dell ufficio da cui dipende l organo di polizia che ha accertato la violazione. In attuazione della norma, il Ministero dell Interno (con DM 01.03.2004) ha previsto che il sigillo è costituito da un pannello in materiale plastico o metallico o da un foglio di carta recante l iscrizione Veicolo sottoposto a fermo, con l indicazione degli estremi del provvedimento che l ha disposto e altre indicazioni. Sempre l art. 214 CdS stabilisce che il veicolo, quando non trasportato in un luogo di custodia, deve essere affidato in custodia all avente diritto e che chiunque circola con un veicolo sottoposto a fermo è soggetto a sanzione amministrativa da 777 a 3.114 euro nonché alla confisca del veicolo. Dal tenore letterale di tali indicazioni la Corte conclude che la violazione dei sigilli apposti su veicolo sottoposto a fermo amministrativo integra il delitto di violazione di sigilli di cui all art. 349 c.p., il quale peraltro sussiste indipendentemente dalle vicende che riguardano il provvedimento in virtù del quale il sigillo è stato apposto. Pertanto, l inefficacia o l illegittimità del provvedimento di fermo amministrativo non esclude il reato di cui all art. 349 c.p., in quanto la norma penale richiede solo che l apposizione dei sigilli derivi da una disposizione di legge o da un ordine dell autorità: una volta che il sigillo è stato apposto, non può essere violato dal privato sino a che non venga formalmente rimosso dall autorità competente.

Qual è il termine di notifica del verbale in caso di contestazione non immediata? Con l ordinanza n. 24250/2018, depositata il 4 ottobre scorso, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito al termine di notificazione del verbale di accertamento di violazioni del codice della strada nell ipotesi in cui sia impossibile procedere alla contestazione immediata. Nel caso di specie, la notifica era stata effettuata entro il termine di 90 giorni (previsto dall art. 201 CdS), ma il perfezionamento della stessa (quindi l effettivo ricevimento del verbale da parte del trasgressore) non era avvenuto entro detto termine, in quanto il trasgressore era irreperibile all indirizzo risultante dall archivio veicoli e successivamente aveva cambiato residenza. La Corte di Cassazione sostiene che in tema di sanzioni amministrative per violazioni del CdS, qualora sia impossibile procedere alla contestazione immediata, il verbale deve essere notificato al trasgressore entro il termine fissato dall art. 201 CdS, salvo che ricorra l ipotesi prevista dall ultima parte di tale disposizione, e cioè che non sia individuabile il luogo dove la notifica deve essere eseguita per mancanza dei relativi dati nel Pubblico registro automobilistico, nell Archivio nazionale dei veicoli o negli atti dello stato civile. Nel caso di specie, la difficoltà di reperimento del trasgressore ai fini della tempestiva notifica del verbale non era addebitabile al trasgressore stesso (il quale aveva inoltrato apposita richiesta di iscrizione all anagrafe del Comune in cui si era trasferito) ma al ritardo nel quale era incorsa l amministrazione nell aggiornamento dei propri registri, sicché la notifica è da considerarsi tardiva. Follow us @AnitaAssocia Copyright 2018 ANITA, All rights reserved.