REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DEI COMUNI DI PIEVE SANTO STEFANO E PRATOVECCHIO

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REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DEI COMUNI DI PIEVE SANTO STEFANO E PRATOVECCHIO in esecuzione della delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 24 aprile 2013 Art. 1 Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento disciplina, le norme fondamentali di organizzazione e funzionamento dell organismo della Stazione Unica Appaltante formata dal Comune di Pratovecchio e di Pieve Santo Stefano, di seguito denominato in forma abbreviata SUA. 2. Nel testo del presente documento il Decreto Legislativo n. 163/2003, Codice dei contratti pubblici, è denominato Codice ed il D.P.R. 5/10/2010, n. 207, è denominato Regolamento. Art. 2 Rapporti associativi 1. I due Comuni delegano alla SUA l esercizio delle funzioni di competenza, quali risultano dal presente regolamento. 2. La SUA non è dotata di autonoma personalità giuridica, ma è organo gestionale dell Unione, soggetta alla medesima disciplina giuridica degli altri organi/strutture dell apparato amministrativo. 3. Ciascun Comune mantiene comunque la qualità di stazione appaltante ai termini del Codice dei contratti. In tale veste il singolo ente può procedere agli affidamenti diretti dei lavori, servizi e forniture in economia nei limiti dettati dall articolo 125 del Codice, nonché nei casi di lavori di urgenza e di somma urgenza di cui agli articoli 175 e 176 del Regolamento. Inoltre il singolo ente procede all affidamento diretto nei casi di fallimento dell esecutore o di risoluzione del contratto, a termini dell articolo 140 del Codice. 4. Altre eventuali deroghe al ricorso alla SUA devono essere motivate da ciascun Comune e poste alla decisione della SUA. Art. 3 Composizione della struttura 1. La SUA è una struttura organizzativa dei Comuni di Pratovecchio e Pieve Santo Stefano con una propria dotazione organica e strumentale, in grado di garantire gli adempimenti richiesti dai due Comuni aderenti. 2. In via ordinaria la struttura è composta dalle seguenti figure:

a) dai Tecnici Comunali e dai Segretari Comunali dei rispettivi enti, con compiti di coordinamento con i Comuni e supervisione delle procedure; b) eventuali altre figure (da individuare). 3. In presenza di particolari condizioni di emergenza, accertate dal Responsabile della struttura, l Ufficio può essere supportato da ulteriori figure richieste dallo stesso Responsabile. 4. La sede della struttura è individuata a Pratovecchio e Responsabile della struttura è il Segretario del Comune di Pieve Santo Stefano, a rotazione periodica di un anno, la struttura è individuata a Pieve Santo Stefano, con Responsabile della struttura il Segretario Comunale di Pratovecchio, sia per garantire l acquisizione di ulteriori professionalità all interno dei Comuni, che per dare attuazione alle esigenze di trasparenza ed imparzialità dettate dalla Legge n. 190/2012, in materia di prevenzione e repressione nella Pubblica Amministrazione. I criteri ed i tempi di rotazione possono essere modificati in accordo con le rispettive Giunte Comunali. 1. La C.d.C. svolge le seguenti funzioni: a. funzione di stazione appaltante; b. funzione di supporto; c. collaborazione; d. supervisione e controllo. Art. 4 Le funzioni della SUA L ambito a base d asta di operatività della Stazione Unica Appaltante è relativa a lavori pubblici ed all acquisizione di beni e servizi di importo a base d asta pari o superiore ad. 40.000,00. Art. 5 Funzioni di supporto e collaborazione 1. Sono funzionali all attività di stazione appaltante quelle volte a supporto, consulenza e collaborazione che si manifestano nei confronti del singolo Comune, in relazione, in particolare, ai seguenti adempimenti: a) definizione con l ente convenzionato delle procedura di gara per la scelta del contraente; b) collaborazione con l ente convenzionato per la stesura dei capitolati; c) collaborazione per la stesura del bando di gara e/o del capitolato speciale; d) definizione, sulla base della proposta del R.U.P., del criterio di aggiudicazione; e) definizione, d intesa con l ente, nel caso di criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa, dei parametri di valutazione delle offerte con relative specificazioni; f) redazione degli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito; g) collaborazione alla gestione degli eventuali contenziosi conseguenti alla procedura di affidamento, con predisposizione degli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;

h) collaborazione alla stesura dello schema di contratto. 2. La SUA svolge inoltre attività di formazione ed aggiornamento delle risorse umane proprie e dei Comuni facenti parte della SUA. 3. Viene assicurato verso i Comuni un servizio di aggiornamento sulla normativa, mediante invio di circolari e/o comunicazioni su aspetti di rilevanza nella materia degli appalti. Art. 6 Funzioni di stazione appaltante 1. La SUA svolge la funzione di stazione appaltante per conto dei due Comuni, nel rispetto delle priorità individuate dalla Giunta di ciascun Comune e previa verifica della documentazione necessaria a tal fine, trasmessa dal singolo Comune. 2. La SUA si impegna entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della documentazione o dell integrazione della stessa, qualora necessaria, ad attivare la procedura di gara. 3. Anche sulla base delle attività preliminari di cui all articolo 5, la SUA predispone il bando di gara e tutti gli atti preparatori (disciplinare, modulistica, ecc...). Il bando sarà sottoscritto dal R.U.P. dell ente convenzionato e dal Responsabile della SUA. Tali documenti verranno inviati all ente cui si riferisce la specifica gara e pubblicati nelle forme di legge dalla SUA. Negli atti di gara deve essere espressamente indicato che la funzione di stazione appaltante è stata conferita dalla SUA e che il contratto di appalto sarà comunque stipulato con l ente di riferimento. 4. La SUA nomina la Commissione di gara dopo la scadenza del termine di ricezione delle domande di partecipazione/offerte, ai termini dell articolo 86 del Codice. In caso di verifica di offerte anormalmente basse, la stessa SUA pone in essere il procedimento di cui all articolo 87 e seguenti del Codice e 121 del Regolamento (per i casi ivi previsti). 5. La SUA, ove lo ritenga opportuno, può istituire una Commissione, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento, per esaminare le giustificazioni prodotte. Del ricorso a tale possibilità va preventivamente informato, con nota motivata, l ente di riferimento, il quale è tenuto a pronunciarsi entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta, impegnando gli eventuali costi per i commissari esterni. 6. Nell esercizio delle sue funzioni la SUA adotta gli atti di autotutela che ritiene necessari, in relazione ai provvedimenti adottati. Art. 7 Ulteriori funzioni 1. La SUA, previa consultazione con i due Comuni, predispone: a) elenchi di operatori economici ai termini dell articolo 123 del Codice; b) elenchi di operatori economici predisposti per l affidamento di lavori, servizi e forniture in economia ai termini dell articolo 125 del Codice. 2. I suddetti elenchi possono essere utilizzati dai singoli Comuni qualora intendano gestire direttamente ed autonomamente i propri appalti.

Art. 8 Comunicazioni 1. La SUA tiene costantemente informato l ente di riferimento di ogni sviluppo inerente la procedura di aggiudicazione. In particolare comunica il giorno di apertura delle offerte e le date di eventuali sedute successive. 2. La SUA effettua le comunicazioni previste dall articolo 79 del Codice. Inoltre, è competente in materia di richieste di accesso agli atti della procedura, secondo i criteri di cui alla citata disposizione ed all articolo 13 del Codice. Art. 9 Supervisione e controllo 1. Con riguardo a quanto prevede l articolo 312, comma 5 del Regolamento, in relazione agli appalti di forniture e servizi, la SUA svolge attività di supervisione e controllo anche attraverso controlli a campione e verifiche ispettive, in corso di esecuzione, per accertare la completa e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali. 2. Le verifiche sono svolte sulla base di programmi concordati con il R.U.P. ed il Direttore dell esecuzione. Art. 10 Compiti dei Comuni 1. I due Comuni, facenti parte della SUA, provvedono alla redazione degli atti propedeutici alla procedura di affidamento e li trasmettono in maniera unitaria alla SUA, tenendo conto della programmazione dell attività di quest organo. La documentazione deve essere completa, chiara e assunta nel rispetto della normativa. 2. In particolare i Comuni sono tenuti al rispetto dei seguenti adempimenti: a) predisposizione progettazione (in tutti i livelli, ovvero in quelli occorrenti per lo specifico appalto); b) redazione capitolati (per lavori, nonché per servizi e forniture); c) piani sicurezza e documento valutazione rischi da interferenza (ove necessario per forniture e servizi); d) nomina del R.U.P. per ogni singolo intervento; e) richiesta CIG per ogni singolo intervento; f) richiesta CUP, ove necessario. Per tale adempimento può essere delegata la SUA che svolge la funzione di concentratore (delibera CIPE n. 143/2002); g) proposta da parte del R.U.P. del sistema di affidamento lavori (anche previa attività di coordinamento con la SUA); h) definizione, in caso di offerta economicamente più vantaggiosa, dei criteri di valutazione delle offerte e le loro specifiche (attività che può essere svolta in collaborazione con la SUA);

i) determinazione a contrattare. 3. In caso di procedura negoziata ai termini dell articolo 57, comma 6 (procedura che si applica anche ai contratti di cui all articolo 122, comma 7 del Codice), il Comune interessato all appalto comunica alla SUA l elenco degli operatori economici da invitare. In caso di acquisti in economia, ai termini dell articolo 125 del Codice, l ente comunica alla SUA i soggetti da invitare, sempre che la Centrale non abbia predisposto propri elenchi di operatori economici. Deve essere comunque garantita la segretezza della comunicazione. Art. 11 Conclusione della procedura 1. La SUA provvede all aggiudicazione sia provvisoria che definitiva ed ai relativi controlli, ai fini della verifica dei requisiti richiesti dalla documentazione di gara. 2. Completata la procedura di aggiudicazione ed effettuate le comunicazioni di legge, la SUA comunica all ente interessato l aggiudicazione dell appalto e rimette i verbali di aggiudicazione ed il fascicolo relativo alla singola procedura, ai fini dell acquisizione della documentazione necessaria alla stipula del contratto. La comunicazione di avvenuta stipula del contratto con l aggiudicatario da effettuare ai termini dell articolo 79, comma 5, lettera b-ter del Codice, è effettuata direttamente dal Comune. 3. In caso di mancata aggiudicazione, per un qualsiasi motivo, la SUA ne da tempestiva comunicazione al Comune di riferimento per i provvedimenti conseguenti. Art. 12 Adempimenti dei Comuni 1. Competono ai due Comuni gli adempimenti relativi alla pubblicazione sui risultati delle procedure di affidamento dei propri contratti, nonché le comunicazioni all Autorità ed all Osservatorio previste dalla Legge Regionale n. 38/2007 e dal relativo Regolamento 7/8/2008 n. 45/R. 2. Compete inoltre ai Comuni l acquisizione del DURC, ai fini della stipula del contratto. Art. 13 Comunicazioni e rapporti giuridici 1. Le comunicazioni tra la SUA ed il singolo ente avvengono tramite posta certificata, fax, ovvero posta elettronica. La trasmissione degli atti di gara al singolo Comune avviene mediante plico raccomandato, anche a mano, con modalità atte a garantire l integrità dello stresso e la data di ricezione. 2. Tra l adozione del provvedimento di aggiudicazione e la stipula del contratto, laddove emergesse la necessità di intervenire sulla procedura di affidamento, anche con atti di autotutela, la competenza è della SUA. 3. Dopo la stipula del contratto, tutti i rapporti giuridici tra Comune ed appaltatore sono di competenza esclusiva del primo, rimanendo la SUA completamente estranea.

4. I singoli Comuni si impegnano a segnalare alla SUA qualunque tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara. Tale comunicazione è funzionale anche in relazione alla predisposizione ed aggiornamento di elenchi di operatori economici di cui all articolo 7. Art. 14 Organismi di indirizzo, controllo e coordinamento 1. I poteri di controllo e di indirizzo sono esercitati dalla Giunta dei singoli Comuni. 2. La Giunta di ciascun ente: a) definisce la struttura organizzativa della SUA, anche in relazione a particolari punte di attività; b) verifica il corretto e regolare funzionamento dell attività della SUA; c) acquisisce e valuta le proposte migliorative del servizio; d) esercita ogni altra attività necessaria al coretto funzionamento. Art. 15 Accordi di collaborazione 1. Con riguardo all articolo 119 del T.U.E.L., possono far parte della SUA anche altri Comuni, inoltre possono essere stipulati accordi di collaborazione e convenzioni con altri soggetti pubblici e privati in relazione alle funzioni della propria SUA, definendo di volta in volta l oggetto del rapporto ed i relativi costi. 2. I suddetti rapporti sono autorizzati dalla Giunta di ciascun ente.