SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Documenti analoghi
1. Dopo il titolo XII del libro II del codice penale è inserito il seguente: Capo I DEI DELITTI CONTRO LA VITA E L INCOLUMITÀ DEGLI ANIMALI

SENATO DELLA REPUBBLICA

LEGGE 20 luglio 2004, n. 189

Legge n. 189

*** NORMATTIVA - Stampa ***

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

SENATO DELLA REPUBBLICA

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

MALTRATTAMENTO ANIMALI, COMBATTIMENTI E SCOMESSE CLANDESTINI E PELLICCE DI CANI E GATTI TRAFFICO ED INTRODUZIONE ILLECITA DI ANIMALI DA COMPAGNIA

N ter CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTE DI LEGGE. n. 59, d iniziativa del deputato PROCACCI

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1908

Schema di decreto legislativo recante Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell art. 2, comma 2, della l. 28 aprile 2014, n

L evoluzione del diritto a tutela degli animali e del sentimento per gli animali

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI. il 25 novembre 2009 (v. stampato Senato n. 1908)

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 12 giugno 2007 (v. stampato Senato n. 1201)

RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE DEL CONSIGLIO D EUROPA SULLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2633

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 507

d iniziativa dei senatori GRANAIOLA, FILIPPI, AMATI, VALENTINI, RICCHIUTI e Maurizio ROMANI

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Norme in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1767

PRONTUARIO OPERATIVO D.P.R. 309/1990

Nota di approfondimento a cura della Direzione Studi e Ricerche ACI

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disposizioni in materia di corruzione nel settore privato

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 4 marzo 2015

Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 275

Approvato definitivamente dal Parlamento l 8 luglio 2004

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

SENATO DELLA REPUBBLICA

ROMANI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L 8 OTTOBRE

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disposizioni in materia di esercizio della prostituzione

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3576

(Modifica dell articolo 600 del codice penale)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Promulga. la seguente legge:

ART. 5 (Modificazioni all articolo 43 t.u.l.p.s.)

** NORMATTIVA - Stampa ***

d iniziativa dei senatori TAVERNA, BUCCARELLA, CASTALDI, CRIMI, FUCKSIA, PAGLINI e PUGLIA

Ratificata la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia - Legge n 201, G.U

Ministero della Salute

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI. il 3 marzo 2015 (v. stampato Senato n. 1791)

QUADRO STORICO DEL TESTO DELL ART. 73 DEL D.P.R. 9 OTTOBRE 1990, n. 309

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (FRATTINI) DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA (ALFANO) (SACCONI)

Legge 14 agosto 1991, n.281. Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo.

Art. 12. Esercizio abusivo di una professione

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 13

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2073

d iniziativa dei senatori MANCONI, DE CRISTOFARO e LO GIUDICE

d iniziativa dei senatori BLUNDO, BUCCARELLA, PUGLIA, PAGLINI, GIARRUSSO e CAPPELLETTI

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato MINARDO

d iniziativa dei senatori CASSON, BIANCO, D AMBROSIO, CHIURAZZI, DE SENA, GALPERTI, GARRAFFA, INCOSTANTE, MARITATI e DELLA MONICA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

D.Lgs n. 285

Gazzetta Ufficiale n. 178 del

Maltrattamento, uccisione e abbandono di animali: varate le nuove norme ( Legge n. 189, G.U )

Articolo 1 (Autorizzazione alla ratifica)

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Divieto di utilizzo degli animali nei circhi. d iniziativa della senatrice CASALETTO

approvato dal Senato della Repubblica il 19 novembre 2008 Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 25 febbraio 2009

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N B. Introduzione del delitto di tortura nell ordinamento italiano

Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping

ART. 1. (Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale)

QUADRO STORICO DEL TESTO DELL ART. 73 DEL D.P.R. 9 OTTOBRE 1990, n. 309

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (FRATTINI) DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA (ALFANO) (SACCONI)

REPUBBLICA DI SAN MARINO

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Promulga. la seguente legge:

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2291

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 18 novembre 1988)

Editrice. Depenalizzazione: ecco il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Misure per favorire lo sviluppo dell imprenditorialità agricola giovanile

(2) Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente istruzione:

Appendice. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art.

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 19 novembre 2008 (v. stampato Senato n. 1073)

d iniziativa dei senatori SCARPA BONAZZA BUORA, ALLEGRINI, COMINCIOLI, DELOGU, FASANO, GIORDANO, MAZZARACCHIO, PICCIONI, PICCONE, SANTINI e SANCIU

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 81. Nuove disposizioni in materia di delitti contro specie protette di fauna e flora

OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE PER I SERVIZI: POSSIBILI RISVOLTI PENALI

Violazione articolo 186 Codice della Strada TABELLA ESPLICATIVA DELLE VIOLAZIONI E DELLE SANZIONI DOPO LA LEGGE 120/2010

Violazione articolo 186 Codice della Strada (Modificato dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120 G.U. n. 175 del )

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disposizioni per la salvaguardia della sicurezza dei prodotti alimentari

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N Modifiche al codice penale e alle altre norme a tutela degli animali

SCHEMA RIEPILOGATIVO DELLE PRINCIPALI MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA INTRODOTTE DALLA LEGGE 15 LUGLIO 2009, N.

LEGGE 29 MAGGIO 2017 N. 71

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

1. Dopo il titolo IX del libro II del codice penale è inserito il seguente: «TITOLO IX-BIS - DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2703

529 L. 9 gennaio 2019, n. 3 Art. 1. Anticorruzione

Transcript:

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA BOZZA N. 42 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori ACCIARINI, DE PAOLI, DALLA CHIESA, DONATI, EUFEMI, FORCIERI, MALAN, MANCINO, MASCIONI, PAGLIARULO, PERUZZOTTI, PETERLINI, PIATTI, ZANCAN, VIZZINI e DE PETRIS COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MAGGIO 2001 Divieto di impiego di animali in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

Atti parlamentari 2 Senato della Repubblica N. 42 Onorevoli Senatori. Negli ultimi anni si sono enormemente sviluppati nel nostro Paese nuovi e crudeli spettacoli che hanno come protagonisti cani addestrati ad uccidere per il florido mercato dell illecito legato alle scommesse clandestine. I combattimenti tra cani, ma anche le corse clandestine di cavalli e le arene per i galli, arrivate in Europa dall America latina, sono sicuramente incentivati dal grave vuoto legislativo che questo provvedimento intende colmare. La preoccupazione per il devastante dilagare di questi fenomeni, era del resto stata recepita nelle scorse legislature, come testimoniato dalle numerose proposte di legge presentate. La previsione di adeguate pene per i soggetti che a vario titolo sono coinvolti nei combattimenti, unitamente alla possibilità di privarli degli animali sequestrati e/o confiscati, sono i punti cardini di questa proposta. Ogni anno oltre cinquemila cani soccombono, dopo aver subito un crudele addestramento, ai morsi letali dell avversario. Il fenomeno fattura alla criminalità otre 1.500 miliardi di lire all anno. Per compiere l addestramento i cani, fin dai primi mesi di vita, vengono chiusi all interno di sacchi e bastonati ripetutamente: il cane che verrà fatto loro vedere all apertura del sacco, sarà così associato alla fonte del dolore inflitto. Chiuso in stanze buie e tenuto a digiuno per giorni interi, al futuro lottatore verranno forniti come cibo altri cani e gatti con ferite sanguinolente. Si prosegue costringendo l animale a correre fini a dieci ore al giorno legato a grossi pneumatici, con lo scopo di esaltarne la prestanza fisica. Non esistono cani tendenzialmente cattivi, bensì animali in tal senso forgiati dal lungo e criminale addestramento. Per questo motivo il disegno di legge in esame non riporta alcun articolo relativo all estinzione o comunque alla penalizzazione di razze, provvedimento del resto inutile considerata la continua selezione di nuove tipologie di cani. Oggi buona parte dei cani lottatori sono incroci difficilmente riferibili a specifiche razze. Tutte le regioni del nostro Paese sono macchiate da questo drammatico fenomeno, mentre più localizzate, ma non per questo minoritarie per il grado di coinvolgimento criminale, sono manifestazioni non autorizzate come le corse clandestine di cavalli che si svolgono direttamente nelle strade cittadine o di collegamento di molte città del sud Italia. Decine di bellissimi animali, in genere non più utili all utilizzo negli ippodromi, vengono fatti correre direttamente sull asfalto con frequenti incidenti mortali. Comune è poi l uso di droghe, in genere anfetamine, utili ad esaltare le prestazioni dei cavalli e, ancor più emblematico, il coinvolgimento dei minori. Numerosi operatori scolastici hanno infatti in questi anni fatto pervenire segnalazioni sulla costante presenza di minori penalmente non perseguibili, nella raccolta delle scommesse ed in operazioni complementari all addestramento dei cani da lotta, quali il furto di altri cani per gli allenamenti e la raccolta di cuccioli per il posto di lottatori. Tali manifestazioni rappresentano di fatto uno degli aspetti più impressionanti della realtà criminale del nostro Paese. La loro ulteriore degenerazione evolverà inevitabilmente in tutta la sua drammaticità fintanto che non provvederemo ad approvare l adeguato strumento legislativo.

Atti parlamentari 3 Senato della Repubblica N. 42 DISEGNO DI LEGGE Art. 1 (Divieto di impiego di animali in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate) 1. Chiunque organizzi, promuova o diriga combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate tra animali a causa delle quali possa essere messa in pericolo l integrità fisica degli stessi, o in qualsiasi modo ne favorisca l organizzazione, è punito con la reclusione da un minimo di due anni ad un massimo di quattro anni e con la multa da cinquanta a duecento milioni di lire. Per i reati previsti dal presente comma sono consentite le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche di cui all articolo 266 del codice di procedura civile. 2. La pena è aumentata fino ad un terzo se alle predette attività partecipano o assistono minorenni o persone armate o se i combattimenti o le competizioni sono documentati con foto o filmati. La pena è aumentata sino alla metà se dalle attività di cui al comma 1 derivano lesioni gravi all integrità fisica dell animale o la sua morte o se tali manifestazioni sono organizzate al fine di trarne profitto per se o per altri, o al fine di esercitare o di consentire scommesse clandestine. 3. Chiunque allevi o addestri animali al fine delle attività di cui al comma 1, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da venti a cento milioni di lire. 4. Chiunque impieghi o utilizzi animali nelle attività di cui al comma 1, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire quaranta milioni a lire centocinquanta milioni. Alla stessa pena sono soggetti i proprietari o i detentori degli animali,

Atti parlamentari 4 Senato della Repubblica N. 42 se consenzienti o consapevoli del loro uso illecito. 5. Chiunque effettui scommesse sulle attività di cui al comma 1, anche se non presente sul luogo del reato, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da dieci milioni a lire cinquanta milioni. Alla stessa pena sono soggetti coloro che partecipano o assistono a qualsiasi titolo, anche in veste di spettatore. Art. 2. (Divieti relativi a videoriproduzioni ed altro materiale pubblicitario) 1. È vietato produrre, importare, esportare acquistare, detenere ed esporre al pubblico videoriproduzioni o materiali di qualsiasi genere concernenti scene o immagini delle attività di cui al comma 1 dell articolo 1. Tali divieti non si applicano alle associazioni per la tutela degli animali riconosciute, alle università degli studi, alle istituzioni scientifiche. 2. La violazione del divieto di cui al comma 1 è punita con la reclusione fino ad un anno e con l ammenda da 2 a 10 milioni di lire. Con la sentenza di condanna o con il decreto penale o con la sentenza di applicazione di pena ai sensi dell articolo 444 del codice di procedura penale, è inoltre disposta la sospensione da un minimo di sei ad un massimo di due anni dell eventuale licenza inerente l attività commerciale o di servizio. Art. 3. (Confisca e pene accessorie) 1. Il disposto del primo comma dell articolo 240 del codice penale si applica a tutti i reati previsti dalla presente legge in relazione agli animali che servirono o furono destinati a commettere tali reati, salvo che ap-

Atti parlamentari 5 Senato della Repubblica N. 42 partengano a persona estranea al reato e siano da questi legittimamente detenuti. 2. Gli animali di cui al comma 1, per i quali sia stata disposta la confisca o il sequestro, sono affidati, con spese a carico del Ministero della sanità il quale potrà rivalersi sul proprietario o detentore degli animali, alle ASL, ai canili pubblici dei comuni o alle associazioni o enti riconosciuti ente morale dallo Stato, individuati con decreto del Ministero della sanità di concerto con i Ministeri dell interno, dell ambiente e delle politiche agricole e forestali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Salvo quanto previsto dall articolo 2, comma 2 della presente legge, la condanna per uno dei reati previsti dalla presente legge comporta la sospensione della licenza o dell analogo provvedimento amministrativo, previsto per l esercizio delle attività concernenti l allevamento, la conduzione, il commercio e il trasporto di animali per un periodo da tre mesi a tre anni e, ove dalla commissione del reato derivi la morte di un animale, la revoca della licenza o dell analogo provvedimento amministrativo. Art. 4. (Obblighi dei medici veterinari) 1. I medici veterinari che nell esercizio della professione hanno curato o visitato animali per lesioni riferibili alle attività di cui al comma 1 dell articolo 1, inoltrano segnalazione all autorità giudiziaria. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, il medico veterinario che omette o ritarda ad effettuare la segnalazione di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa da uno a tre milioni di lire.

Atti parlamentari 6 Senato della Repubblica N. 42 Art. 5. (Obblighi degli allevatori) 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto obbligo agli allevatori e ai rivenditori, all atto della vendita di ogni animale domestico o d affezione, di consegnare all acquirente materiale informativo, che illustri scientificamente i percorsi fondamentali per la socializzazione e la corretta detenzione dell animale e le relative modalità di attuazione. Art. 6. (Attività formative) 1. Lo Stato e le regioni promuovono d intesa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, ai fini di una effettiva educazione degli alunni in materia di etologia degli animali e rispetto degli stessi. Art. 7. (Vigilanza) 1. Per le finalità della presente legge si stabilisce un coordinamento interforze tra Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza, Corpo forestale dello Stato e Polizia locale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell interno e degli altri Ministeri interessati. 2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e su tutte le leggi, decreti, regolamenti comunitari, nazionali e locali relativi alla protezione degli animali, è affidata, ai sensi del combinato disposto degli articoli 55 e 57, comma 3, del codice di procedura penale, anche alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile

Atti parlamentari 7 Senato della Repubblica N. 42 riconosciute, nonché alle guardie ecologiche volontarie riconosciute secondo le leggi regionali. Art. 8. (Copertura finanziaria) 1. All onere derivante dall attuazione della presente legge per il mantenimento degli animali dei quali non sia noto il proprietario o il detentore, è autorizzato, per il biennio successivo al giorno di entrata in vigore della stessa, la spesa complessiva di lire 20 miliardi a carico del Ministero della sanità. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio. 3. Le risorse finanziarie provenienti dall applicazione delle sanzioni penali o dalle sanzioni amministrative previste dalla presente legge affluiscono all entrata dello Stato e concorrono alla realizzazione delle finalità della presente legge.