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Decisioni del Consiglio degli Stati del 14.12.2015 Proposte della Commissione del Consiglio nazionale del 23.2.2016 Legge federale concernente misure fiscali volte a rafforzare la competitività della piazza imprenditoriale svizzera (Legge sulla Riforma III dell imposizione delle imprese) del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 5 giugno 2015 1, decreta: I Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue: 1. Legge federale del 3 ottobre 2003 2 concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri Art. 3 cpv. 3, secondo e terzo periodo 3 Per la sostanza delle persone fisiche considera solo la crescita. Per l utile delle persone giuridiche tiene conto del diverso sfruttamento fiscale rispetto al reddito e alla sostanza delle persone fisiche; distinguendo in particolare tra gli utili secondo l articolo 24a della legge federale del 14 dicembre 1990 3 sull armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) e gli altri utili. Art. 5 1 Mediante decreto federale sottoposto al referendum, l Assemblea federale determina, di volta in volta per quattro anni, l aliquota di contribuzione dei Cantoni finanziariamente forti. Tale aliquota determina il contributo dei Cantoni finanziariamente forti basandosi sulla differenza tra le loro risorse determinanti e la media svizzera. Il contributo della Confederazione è fissato proporzionalmente al contributo dei Cantoni finanziariamente forti. L Assemblea federale determina anche tale fattore per quattro anni. Tiene conto al riguardo dei risultati del rapporto sull efficacia (art. 18) 1 FF 2015 4133 2 RS 613.2 3 RS 642.14 (15.049-1) F2 2015-1261 1

e si attiene all obiettivo di mantenere nei Cantoni aliquote fiscali concorrenziali a livello internazionale. 2 Abrogato 3 Abrogato Art. 23a Disposizioni transitorie della modifica del Freno alle spese Freno alle spese 1 Nel calcolo del potenziale di risorse secondo l articolo 3 capoverso 3, il Consiglio federale tiene conto dell imposizione separata di cui all articolo 78g LAID 4. 1 Nei cinque anni successivi all entrata in vigore della modifica del, nel calcolare il potenziale di risorse di cui all articolo 3 capoverso 3 il Consiglio federale continua ad applicare i fattori beta degli anni di riferimento 2016 2019 agli utili delle persone giuridiche imposte conformemente all articolo 28 capoversi 2 4 LAID. Tale regola si applica anche alle persone giuridiche che abbiano volontariamente rinunciato allo statuto speciale dopo il 31 dicembre 2015. A partire dal secondo anno dopo l entrata in vigore della modifica del, l entità di tali utili, misurata sempre in base ai fattori beta, è ridotta di un quinto ogni anno. 1bis A partire dall anno di calcolo 2016 sino a cinque anni dopo l entrata in vigore della modifica del, prende inoltre in considerazione l ammortamento di riserve occulte dichiarate delle persone giuridiche che abbiano rinunciato all imposizione secondo l articolo 28 capoversi 2 4 LAID a contare dal 1 gennaio 2016, sempre che le riserve occulte in questione siano state costituite a seguito di tale rinuncia. 2 Dal quinto all undicesimo anno dopo l entrata in vigore della modifica del... il Consiglio federale può introdurre soglie minime o massime per i fattori con i quali gli utili delle persone giuridiche vengono presi in considerazione nel calcolo del potenziale delle risorse secondo l articolo 3 capoverso 3. 3 In deroga all articolo 5 capoverso 1 primo periodo, per il secondo e il terzo anno dopo l entrata in vigore della presente modifica l Assemblea federale stabilisce mediante decreto federale i contributi di base destinati alla perequazione delle risorse. 4 Nel secondo anno dopo l entrata in vigore della presente modifica il Consiglio federale sottopone all Assemblea federale un rapporto quale base decisionale al fine di: a. stabilire i contributi di base destinati alla perequazione delle risorse per il periodo dal quarto al settimo anno dopo l entrata in vigore della modifica; e b. definire gli adeguamenti che possono rendersi necessari nell ambito della perequazione delle risorse in seguito all applicazione della legge sulla riforma III dell imposizione delle imprese del 5 4 RS 642.14 5 RU ; FF 2015 4275 2

5 Dal quinto all undicesimo anno dopo l entrata in vigore della presente modifica, la quota minima perseguita ai sensi dell articolo 6 capoverso 3 si basa sulle risorse determinanti nel quarto anno dopo l entrata in vigore della modifica. A tal fine, dal quinto all undicesimo anno dopo l entrata in vigore della modifica la Confederazione versa ai Cantoni interessati contributi complementari annui di 180 milioni di franchi. 5 Dal quinto all undicesimo anno dopo l entrata in vigore della presente modifica, la quota minima perseguita ai sensi dell articolo 6 capoverso 3 si basa sulle risorse determinanti nel quarto anno dopo l entrata in vigore della modifica. A tal fine, dal quinto all undicesimo anno dopo l entrata in vigore della modifica la Confederazione versa ai Cantoni interessati contributi complementari annui non eccedenti 180 milioni di franchi. 5 Dal quinto all undicesimo anno dopo l entrata in vigore della presente modifica, la quota minima perseguita ai sensi dell articolo 6 capoverso 3 si basa sulle risorse determinanti nel quarto anno dopo l entrata in vigore della modifica. A tal fine, dal quinto all undicesimo anno dopo l entrata in vigore della modifica la Confederazione versa ai Cantoni interessati contributi complementari annui di 180 milioni di franchi. L articolo 19 è abrogato undici anni dopo l entrata in vigore della modifica del. 6 In deroga all articolo 9 capoverso 1 primo periodo, per il periodo dal secondo al settimo anno dopo l entrata in vigore della presente modifica l Assemblea federale determina i contributi di base destinati alla perequazione dell aggravio geotopografico e alla perequazione dell aggravio sociodemografico mediante decreto federale. 7 In deroga all articolo 9 capoverso 2, per il periodo dal terzo al settimo anno dopo l entrata in vigore della presente modifica il Consiglio federale adegua i mezzi finanziari al rincaro. 8 In deroga all articolo 18 capoverso 1, nel sesto anno dopo l entrata in vigore della presente modifica il Consiglio federale presenta all Assemblea federale un rapporto sull efficacia che contempla il periodo dal secondo al settimo anno dopo l entrata in vigore della modifica. 2. Legge federale del 27 giugno 1973 6 sulle tasse di bollo Stralciare l intero numero 2 (cfr. disegno 2) Sostituzione di un espressione Negli articoli 32 capoversi 1 e 2, 32a capoversi 1 e 2, 34, 35 capoversi 1 e 3, 36 capoverso 1, 37 capoversi 1, 2 e 4, 38, 39 capoversi 1 3, 43 capoversi 1 e 3, 44 capoverso 1 e 50 capoverso 1 l espressione «Amministrazione federale delle contribuzioni» è sostituita con «AFC». 6 RS 641.10 3

Ingresso visti gli articoli 132 capoverso 1 e 134 della Costituzione federale 7, Art. 1 cpv. 1 lett. a Abrogata Stralciare Capo primo (art. 5 12) Abrogato Stralciare Art. 28 cpv. 1 1 La somma determinante per il calcolo della tassa, espressa in valuta estera, è da convertire in franchi svizzeri al momento in cui è sorto il credito fiscale (art. 15 e 23). Stralciare Art. 29, primo periodo Sulle tasse di bollo non ancora pagate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 20 e 26 è riscosso, senza diffida, un interesse di mora. Stralciare Art. 30 cpv. 1 1 Il credito fiscale si prescrive in cinque anni a contare dalla fine dell anno civile in cui è sorto (art. 15 e 23). Stralciare Art. 31 L Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) emana tutte le istruzioni e prende tutte le decisioni in materia di riscossione della tassa di bollo che non sono espressamente riservate ad altra autorità. Stralciare Art. 34 cpv. 2 2 Il contribuente, alla scadenza della tassa (art. 20 e 26), è tenuto a presentare all AFC, senza esservi sollecitato, il rendiconto prescritto, corredato dei documenti giustificativi, e a pagare in pari tempo la tassa. 7 RS 101 4

Stralciare Art. 36 Abrogato Stralciare 3. Legge federale del 14 dicembre 1990 8 sull imposta federale diretta Ingresso visti gli articoli 128 e 129 della Costituzione federale 9, Art. 16 cpv. 3 3 Abrogato Art. 18b cpv. 1 Minoranza 1: 1 I dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro provenienti da azioni, quote in società a garanzia limitata o in società cooperative e buoni di partecipazione, nonché gli utili conseguiti con l alienazione di tali diritti di partecipazione sono imponibili in ragione del 70 per cento, dopo deduzione degli oneri imputabili, se questi diritti di partecipazione rappresentano almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa. (=CF) Minoranza 2: 1 Abrogato Art. 19 cpv. 2 1 Nell ambito di una ristrutturazione ai sensi del capoverso 1 lettera b, il valore fiscalmente determinante del capitale proprio trasferito è considerato un costo d investimento. Art. 20 cpv. 1 lett. b, c, g e h, nonché 1 bis e 2 5 8 RS 642.11 9 RS 101 5

1 Sono imponibili i redditi da sostanza mobiliare, segnatamente: 6 b. Abrogato c. i dividendi, le quote di utili e i vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni di qualsiasi genere; g. gli utili in capitale conseguiti mediante alienazione di azioni, quote in società a garanzia limitata o in società cooperative, buoni di partecipazione e buoni di godimento. Tali utili sono imponibili in ragione del 70 per cento; la partenza del contribuente e la liquidazione di una società di capitali o di una società cooperativa sono equiparate sotto il profilo fiscale a un alienazione; h. gli utili in capitale conseguiti mediante alienazione di altri titoli di qualsiasi genere. Tali utili sono integralmente imponibili; la partenza del contribuente è equiparata sotto il profilo fiscale a un alienazione. Minoranza 1: 1bis I dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro provenienti da azioni, quote in società a garanzia limitata o in società cooperative e buoni di partecipazione (comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale e simili) sono imponibili in ragione del 70 per cento se questi diritti di partecipazione rappresentano almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa. (=CF) Minoranza 2: 1bis Abrogato Minoranza 1: 2 I dividendi, le quote di utili e le prestazioni valutabili in denaro provenienti da azioni, quote in società a garanzia limitata o in società cooperative, buoni di partecipazione e buoni di godimento sono imponibili in ragione del 70 per cento. Minoranza 1: 3 Se in caso di divisione ereditaria una partecipazione a una società di capitali non è ripartita tra tutti gli eredi, su domanda degli eredi che acquisiscono la partecipazione l imposizione dell utile in capitale è differita sino alla sua realizzazione, purché tali eredi si assumano i costi d investimento. Minoranza 2: 3 Abrogato Minoranza 1: 4 Il rimborso del capitale azionario o sociale è esente da imposta purché non sia superiore al costo d investimento. 5 Il rimborso degli apporti, dell aggio e dei pagamenti suppletivi forniti dai titolari dei diritti di partecipazione dopo il 31 dicembre 1996 (riserve derivanti da apporti) e iscritti nel bilancio commerciale è trattato in modo identico al rimborso del capitale azionario o sociale.

Art. 20a Abrogato Art. 24 lett. k Non sottostanno all imposta sul reddito: Art. 28 cpv. 3 3 Abrogato Art. 32a k.gli utili in capitale conseguiti mediante alienazione di sostanza privata; è fatto salvo l articolo 20 capoverso 1 lettere g e h. Perdite di capitale 1 Le perdite di capitale derivanti dall alienazione di azioni, quote in società a garanzia limitata o società cooperative, buoni di partecipazione e buoni di godimento possono essere dedotte in ragione del 70 per cento dagli utili in capitale di cui all articolo 20 capoverso 1 lettera g. 2 Le perdite di capitale derivanti dall alienazione di altri titoli di qualsiasi genere possono essere dedotte dagli utili in capitale e dai redditi da sostanza mobiliare di cui all articolo 20 capoversi 1 e 2. 3 Se dopo la deduzione secondo i capoversi 1 e 2 un periodo fiscale presenta perdite, l autorità fiscale competente le attesta d ufficio nella procedura di tassazione. 4 Il contribuente può riportare le perdite attestate per un tempo illimitato. Art. 49 cpv. 4 e 5 4 Per poter essere assoggettate all imposta sul tonnellaggio di cui agli articoli 73 75 in luogo dell imposta sull utile, le persone giuridiche (imprese di navigazione) devono soddisfare le seguenti condizioni cumulative: a. gestiscono una flotta la cui direzione strategica e operativa ha luogo in Svizzera; b. una quota minima del tonnellaggio della flotta batte bandiera svizzera o di uno Stato membro dell Unione europea, dell Associazione europea di libero scambio o di uno Stato che ha concluso con la Svizzera un accordo di libero scambio comprensivo di una clausola di reciprocità; 7

c. una quota minima del tonnellaggio della flotta appartiene loro sotto il profilo giuridico o materiale; d. possiedono, esercitano o gestiscono navi d alto mare per il trasporto di merci o di passeggeri o navi simili. Il Consiglio federale stila l elenco di tali navi. Può includervi le navi fluviali purché navighino dalla Svizzera a destinazione di un porto marittimo. e. esercitano attività direttamente connesse con l economia marittima o indirettamente connesse con la stessa, purché accessorie all attività principale. Si tratta segnatamente delle attività seguenti: - trasporto di merci o di passeggeri, crociere incluse, - noleggio di navi («time charter» o «voyage charter»), - manutenzione di navi, compresa la gestione degli equipaggi («ship management» o «crew management»), - servizio di rimorchio o di soccorso in alto mare; f. il Consiglio federale disciplina le modalità d applicazione del presente capoverso. 5 Le società di persone che adempiono le condizioni di cui al capoverso 4 e optano per l imposta sul tonnellaggio sono equiparate alle persone giuridiche. Art. 58 cpv. 1 lett. c, secondo periodo Abrogato Art. 59 cpv. 1 lett. f, 1 bis, 1 ter, 1 quater e 1 quinquies 1 Gli oneri giustificati dall uso commerciale comprendono anche: f. l interesse figurativo sul capitale proprio di garanzia. 1bis Il capitale proprio di garanzia corrisponde alla parte del capitale proprio secondo l articolo 125 capoverso 3 che eccede quanto necessario a esercitare l attività aziendale sul lungo termine. Esso è calcolato in base a tassi di copertura stabiliti in funzione dei rischi inerenti alla categoria di attivi interessata. L articolo 52 si applica per analogia. È escluso l interesse figurativo su: a. le partecipazioni di cui all articolo 69; b. gli attivi non necessari all azienda; c. le riserve occulte dichiarate secondo l articolo 61a, compreso il valore aggiunto generato internamente, e analoghe riserve occulte dichiarate ma non assoggettate a imposta; d. gli attivi relativi a operazioni che portano a un risparmio fiscale ingiustificato, segnatamente i crediti di qualsiasi genere, sempre che derivino dall alienazione di partecipazioni secondo l articolo 69 o da distribuzioni e sussistano nei confronti di persone vicine. 8

1ter L interesse figurativo sul capitale proprio di garanzia si basa sul rendimento delle obbligazioni della Confederazione con scadenza a dieci anni, maggiorato di 50 punti di base. Se il capitale proprio di garanzia consiste in parte in crediti di qualsiasi genere nei confronti di persone vicine, può essere chiesta l applicazione di un interesse conforme al mercato; è fatto salvo il capoverso 1 bis lettera d. 1quater L interesse figurativo sul capitale proprio di garanzia è calcolato alla fine del periodo fiscale, sulla base del valore medio dei singoli attivi, considerati secondo il valore determinante per l imposta sull utile, del capitale proprio nel corso del periodo fiscale in questione, dei tassi di copertura di cui al capoverso 1 bis e delle disposizioni sull interesse figurativo di cui al capoverso 1 ter. 1quinquies Il Dipartimento federale delle finanze emana le necessarie disposizioni riguardo ai capoversi 1 bis, 1 ter e 1 quater. Art. 61a Stralciare l intero articolo Dichiarazione di riserve occulte all inizio dell assoggettamento 1 Se all inizio dell assoggettamento il contribuente dichiara le riserve occulte, compreso il valore aggiunto generato internamente, esse non sottostanno all imposta sull utile. Le riserve occulte di una società di capitali o di una società cooperativa su partecipazioni di almeno il 10 per cento al capitale azionario o sociale oppure all utile e alle riserve di un altra società non possono essere dichiarate. 2 Quale inizio dell assoggettamento sono considerati il trasferimento di valori patrimoniali o di funzioni dall estero in un impresa o in uno stabilimento d impresa situato in Svizzera, la fine dell esenzione fiscale ai sensi dell articolo 56 nonché il trasferimento della sede o dell amministrazione effettiva in Svizzera. 3 Le riserve occulte dichiarate sono ammortizzate annualmente mediante l aliquota applicata ai fini fiscali agli ammortamenti dei valori patrimoniali interessati. 4 Il valore aggiunto generato internamente e dichiarato deve essere ammortizzato entro dieci anni. Art. 61b Dichiarazione di riserve occulte alla fine dell assoggettamento 1 Se l assoggettamento cessa, le riserve occulte non tassate esistenti a quel momento, compreso il valore aggiunto generato internamente, sottostanno all imposizione. 2 Quale fine dell assoggettamento sono considerati il trasferimento di valori patrimoniali o di funzioni in un impresa o in uno stabilimento d impresa situato all estero, la chiusura della liquidazione, il passaggio a un esenzione fiscale ai sensi dell articolo 56 nonché il trasferimento della sede o dell amministrazione effettiva all estero. 9

Art. 68 L imposta sull utile delle società di capitali e delle società cooperative è del 7,5 per cento dell utile netto. Sezione 5: Imprese di navigazione Art. 73 Tassazione 1 L imposta sul tonnellaggio è calcolata sulla base dell utile stimato conformemente alla seguente tariffa applicata al tonnellaggio netto (TN): Da 0 a 1000 TN Da 1001 a 10 000 TN Da 10 001 a 25 000 TN Oltre 25 000 TN Utile per 100 TN e giorno d esercizio 0,90 franchi 0,70 franchi 0,40 franchi 0,20 franchi 2 Il Consiglio federale può adeguare in ragione del 50 per cento al massimo, al rialzo o al ribasso, la tariffa di cui al capoverso 1 in base a criteri ambientali come l età della nave, l emissione di sostanze nocive nell aria e nell acqua e il rischio di inquinamento in caso di incidente. Art. 74 Calcolo dell imposta L utile determinato conformemente all articolo 73 è assoggettato all imposta ordinaria secondo l articolo 58. Art. 75 Campo d applicazione 1 L imposta sul tonnellaggio sostituisce l imposta sull utile per quanto concerne gli aspetti seguenti: a. l utile d esercizio delle attività di cui all articolo 49 capoverso 4 lettera e; b. gli utili derivanti dalla vendita di attivi (segnatamente di navi, ad esclusione del patrimonio immobiliare) inerenti alle attività di cui all articolo 49 capoverso 4 lettera e e svolte a favore di persone giuridiche che pagano l imposta sul tonnellaggio in Svizzera; c. i redditi di capitali derivanti in particolare da interessi, gli utili e le perdite derivanti da operazioni di cambio e i ricavi derivanti da contratti finanziari (segnatamente copertura e derivati), purché direttamente connessi con le attività di cui all articolo 49 capoverso 4 lettera e. 2 Le imprese di navigazione che esercitano ulteriori attività non menzionate all articolo 49 capoverso 4 lettera e devono l imposta ordinaria sugli utili derivanti da tali attività. 10

Art. 81 1 Le imprese di navigazione che optano per l imposta sul tonnellaggio vi sono assoggettate per i dieci anni successivi (lock-in). La scelta di tale forma di imposizione non comporta la realizzazione sistematica delle riserve. 2 L impresa che non rinnova l opzione allo scadere del termine di dieci anni è assoggettata automaticamente all imposta ordinaria sulla base dei medesimi valori contabili. Le perdite registrate durante l assoggettamento all imposta sul tonnellaggio e connesse con le attività di cui all articolo 49 capoverso 4 lettera e non possono essere dedotte dall utile netto imponibile negli anni seguenti. 3 L impresa che rinuncia all imposta sul tonnellaggio prima dello scadere del termine di dieci anni è assoggettata retroattivamente all imposta ordinaria sull utile. La differenza tra l imposta sul tonnellaggio versata e tale imposta ordinaria è oggetto di un ricupero d imposta conformemente agli articoli 151 153. L impresa che rinuncia all imposta sul tonnellaggio prima dello scadere del termine non ha diritto alla restituzione dell imposta. 4 L impresa che rinuncia all imposta sul tonnellaggio prima dello scadere del termine di dieci anni può optare nuovamente per tale imposta a partire dall inizio del sesto esercizio successivo alla rinuncia. Art. 125 cpv. 3 3 Ai fini della tassazione dell imposta sull utile, le società di capitali e le società cooperative indicano inoltre il loro capitale proprio al termine del periodo fiscale o dell assoggettamento. Il capitale proprio comprende il capitale azionario o sociale liberato, le riserve palesi e le riserve latenti costituite per il tramite di utili imposti, nonché la parte del capitale di terzi economicamente equiparabile al capitale proprio. Art. 196 cpv. 1 e 4 Freno alle spese Freno alle spese 1 I Cantoni versano alla Confederazione il 78,8 per cento delle imposte incassate, delle multe inflitte e incassate per sottrazione d imposta o violazione di obblighi procedurali, come anche degli interessi riscossi. 1 I Cantoni versano alla Confederazione il 79,5 per cento delle imposte incassate, delle multe inflitte e incassate per sottrazione d imposta o violazione di obblighi procedurali, come anche degli interessi riscossi. (=CF) Minoranza 2: 1 Stralciare 11

4 Tengono conto delle ripercussioni per i Comuni dell abrogazione degli articoli 28 capoversi 2 5 e 29 capoverso 2 LAID. 4. Legge federale del 14 dicembre 1990 10 sull armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni Art. 2 cpv. 1 lett. b e 1 bis 1 I Cantoni riscuotono le seguenti imposte: b. un imposta sull utile delle persone giuridiche; 1bis I Cantoni possono riscuotere un imposta sul capitale delle persone giuridiche conformemente alle disposizioni del titolo terzo della presente legge. Art. 7 cpv. 1, 1 bis, 1 quater e 4 lett. a e b Minoranza 1: 1 Sottostà all imposta sul reddito la totalità dei proventi, periodici o unici, segnatamente quelli da attività lucrativa dipendente o indipendente, da reddito della sostanza, compresi gli utili in capitale conseguiti mediante alienazione di titoli di qualsiasi genere e l utilizzazione a scopo personale di fondi, da istituzioni di previdenza, nonché da rendite vitalizie. Quale che sia il loro ammontare, le spese di formazione e formazione continua professionali sostenute dal datore di lavoro, comprese le spese di riqualificazione, non costituiscono proventi imponibili. La partenza del contribuente e la liquidazione di una società di capitali o di una società cooperativa sono equiparate sotto il profilo fiscale a un alienazione di titoli di qualsiasi genere. Minoranza 2: 1 Sottostà all imposta sul reddito la totalità dei proventi, periodici o unici, segnatamente quelli da attività lucrativa dipendente o indipendente, da reddito della sostanza compresa l utilizzazione a scopo personale di fondi, da istituzioni di previdenza, nonché da rendite vitalizie. Quale che sia il loro ammontare, le spese di formazione e formazione continua professionali sostenute dal datore di lavoro, comprese le spese di riqualificazione, non costituiscono proventi imponibili. I dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro provenienti da azioni, quote in società a garanzia limitata o in società cooperative e i certificati di partecipazione (comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale e simili) sono imponibili in ragione del 70 per cento se questi diritti di partecipazione rappresentano almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa. 10 RS 642.14 12

Minoranza 3: 1 Sottostà all imposta sul reddito la totalità dei proventi, periodici o unici, segnatamente quelli da attività lucrativa dipendente o indipendente, da reddito della sostanza compresa l utilizzazione a scopo personale di fondi, da istituzioni di previdenza, nonché da rendite vitalizie. Quale che sia il loro ammontare, le spese di formazione e perfezionamento professionali sostenute dal datore di lavoro, comprese le spese di riqualificazione, non costituiscono proventi imponibili. Stralciare 1bis I dividendi, le quote di utili e le prestazioni valutabili in denaro provenienti da azioni, quote in società a garanzia limitata o in società cooperative, buoni di partecipazione, buoni di godimento e utili in capitale conseguiti mediante l alienazione di tali diritti di partecipazione sono imponibili in ragione del 70 per cento. 1quater Se in caso di divisione ereditaria una partecipazione a una società di capitali non è ripartita tra tutti gli eredi, su domanda degli eredi che acquisiscono la partecipazione l imposizione dell utile in capitale è differita sino alla sua realizzazione, purché tali eredi si assumano il costo d investimento. 4 Sono esenti dall imposta soltanto: a. il rimborso del capitale azionario o sociale, sempre che non ecceda il costo d investimento; b. gli utili in capitale conseguiti su elementi della sostanza mobiliare privata, fatti salvi gli articoli 7 capoverso 1 e 12 capoverso 2 lettere a e d; Art. 7a e 7b Abrogati Art. 8 cpv. 2 quinquies e 3 bis Minoranza 1: 2quinquies I dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro provenienti da azioni, quote in società a garanzia limitata o in società cooperative, buoni di partecipazione e buoni di godimento, nonché gli utili conseguiti con l alienazione di tali diritti di partecipazione sono imponibili in ragione del 70 per cento, dopo deduzione degli oneri imputabili. Minoranza 2: 2quinquies I dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro provenienti da azioni, quote in società a garanzia limitata o in società cooperative e buoni di partecipazione, nonché gli utili conseguiti con l alienazione di tali diritti di partecipazione sono imponibili in ragione del 70 per cento, dopo deduzione degli oneri imputabili, se questi diritti di partecipazione 13

rappresentano almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa. L imposizione parziale degli utili conseguiti con l alienazione è concessa soltanto se i diritti di partecipazione alienati erano, per almeno un anno, di proprietà del contribuente o dell impresa di persone. (=CF) 3bis Nell ambito di una ristrutturazione ai sensi del capoverso 3 lettera b, il valore fiscalmente determinante del capitale proprio trasferito è considerato costo d investimento. Art. 8a Utile da brevetti e diritti analoghi in caso di attività lucrativa indipendente Per l utile da brevetti e diritti analoghi in caso di attività lucrativa indipendente si applica per analogia l articolo 24a. Art. 9a cpv. 1 bis e 1 ter 1bis Il contribuente che possiede beni mobili privati può dedurre i costi d amministrazione da parte di terzi e le imposte alla fonte estere che non possono essere né rimborsate né computate. Le perdite di capitale derivanti dall alienazione di titoli di qualsiasi genere possono essere dedotte come segue: a. le perdite di capitale derivanti dall alienazione di azioni, quote in società a garanzia limitata o società cooperative, buoni di partecipazione e buoni di godimento possono essere dedotte in ragione del 70 per cento dagli utili in capitale conseguiti mediante l alienazione di tali titoli di partecipazione; b. le perdite di capitale derivanti dall alienazione di altri titoli di qualsiasi genere possono essere dedotte dagli utili in capitale e dai redditi da sostanza mobiliare. 1ter Se dopo la deduzione secondo il capoverso 1 lettere a e b un periodo fiscale presenta perdite, l autorità fiscale competente le attesta d ufficio nella procedura di tassazione. Il contribuente può riportare le perdite attestate per un tempo illimitato. Art. 10a Deduzione delle spese di ricerca e sviluppo in caso di attività lucrativa indipendente Per la deduzione delle spese di ricerca e sviluppo in caso di attività lucrativa indipendente si applica per analogia l articolo 25a. Art. 14 cpv. 3, secondo periodo 3 Per la sostanza imputabile ai diritti di cui all articolo 8a i Cantoni possono prevedere una riduzione dell imposta. 14

Art. 20 cpv. 3 e 4 3 Per poter essere assoggettate all imposta sul tonnellaggio in luogo dell imposta sull utile e dell imposta sul capitale, le persone giuridiche (imprese di navigazione) devono soddisfare le seguenti condizioni cumulative: a. gestiscono una flotta la cui direzione strategica e operativa ha luogo in Svizzera; b. una quota minima del tonnellaggio della flotta batte bandiera svizzera o di uno Stato membro dell Unione europea, dell Associazione europea di libero scambio o di uno Stato che ha concluso con la Svizzera un accordo di libero scambio comprensivo di una clausola di reciprocità; c. una quota minima del tonnellaggio della flotta appartiene loro sotto il profilo giuridico o materiale; d. possiedono, esercitano o gestiscono navi d alto mare per il trasporto di merci o di passeggeri o navi simili. I Cantoni possono prendere in considerazione le navi fluviali, purché navighino dalla Svizzera a destinazione di un porto marittimo. e. esercitano attività direttamente connesse con l economia marittima o indirettamente connesse con la stessa, purché accessorie all attività principale. I Canton stilano un elenco di tali attività, comprendente segnatamente le attività seguenti: - trasporto di merci o di passeggeri, crociere incluse, - noleggio di navi («time charter» o «voyage charter»), - manutenzione di navi, compresa la gestione degli equipaggi («ship management» o «crew management»), - servizio di rimorchio o di soccorso in alto mare. 4 Le società di persone che adempiono le condizioni di cui al capoverso 3 e optano per l imposta sul tonnellaggio sono equiparate alle persone giuridiche. Art. 24 cpv. 3 lett. c, 3 bis e 3 quater 3 Le riserve occulte di una persona giuridica non sono imponibili nell ambito di ristrutturazioni, in particolare in caso di fusione, di scissione o di trasformazione, in quanto la persona giuridica rimanga assoggettata all imposta in Svizzera e gli elementi fino ad allora determinanti per l imposta sull utile vengano ripresi: c. Abrogata Maggioranza e 3bis Qualora una società di capitali o una società cooperativa trasferisca una partecipazione a una società estera del medesimo gruppo, l imposizione della differenza tra il valore determinante per l imposta sull utile e il valore venale della partecipazione 15

è rinviata. Il rinvio dell imposizione decade se la partecipazione trasferita è venduta a un terzo estraneo al gruppo o se la società i cui diritti di partecipazione sono stati trasferiti aliena una parte importante dei propri attivi e passivi o è liquidata. 3quater Esercizi o rami di attività e immobilizzi aziendali possono essere trasferiti, al valore fino ad allora determinante per l imposta sull utile, tra società di capitali o cooperative svizzere che, nel contesto delle circostanze concrete, grazie alla detenzione della maggioranza dei voti o in altro modo sono riunite sotto la direzione unica di una società di capitali o cooperativa. Rimangono salvi: Art. 24a a. il trasferimento a una filiale secondo il capoverso 3 lettera d; Maggioranza e b. Abrogata Utile da brevetti e diritti analoghi 1 La quota dell utile da brevetti e diritti analoghi imputabile a spese di ricerca e sviluppo del contribuente è presa in considerazione per il calcolo dell utile netto imponibile con una riduzione del 90 per cento. I Cantoni possono accordare una riduzione inferiore. 1 La quota dell utile da brevetti e diritti analoghi imputabile a spese di ricerca e sviluppo del contribuente è presa in considerazione per il calcolo dell utile netto imponibile con una riduzione. 2 Se l imposta gravante l utile da un diritto secondo il capoverso 1 è ridotta per la prima volta, le spese di ricerca e sviluppo imputabili a tale diritto già prese in considerazione in periodi fiscali passati come pure un eventuale deduzione secondo l articolo 25a sono addizionate all utile netto imponibile. Deve essere costituita una riserva occulta tassata pari all entità dell importo addizionato. 2 Se l imposta gravante l utile da diritti secondo il capoverso 1 è ridotta per la prima volta, le spese di ricerca e sviluppo imputabili a tali diritti già prese in considerazione in periodi fiscali passati come pure un eventuale deduzione secondo l articolo 25a sono addizionate all utile netto imponibile. Deve essere costituita una riserva occulta tassata pari all entità dell importo addizionato. 2bis Il computo di cui al capoverso 2 può essere tralasciato al momento dell inclusione nel patent box se i Cantoni garantiscono che l imposizione di tali spese avrà luogo con altre modalità entro entro 5 anni dall inclusione. 3 Il Consiglio federale emana le disposizioni d esecuzione, in particolare riguardo alla definizione dei diritti analoghi, alla determinazione dell utile rilevante da brevetti e diritti analoghi, nonché agli obblighi di documentazione del contribuente che chiede una riduzione. Il Consiglio federale può considerare diritti analoghi segnatamente le invenzioni non brevettate di piccole e medie imprese e i software. Nel fare 16

ciò, assicura che l imposizione dei redditi da brevetti e diritti analoghi risulti competitiva. Le disposizioni di esecuzione sono verificate periodicamente sotto tale profilo e se del caso adeguate. 3 Il Consiglio federale emana le disposizioni d esecuzione, in particolare riguardo alla definizione dei diritti analoghi, alla determinazione dell utile rilevante da brevetti e diritti analoghi, nonché agli obblighi di documentazione del contribuente che chiede una riduzione. Le disposizioni di esecuzione sono verificate periodicamente sotto tale profilo e se del caso adeguate. Art. 24b Dichiarazione di riserve occulte all inizio dell assoggettamento 1 Se il contribuente all inizio dell assoggettamento dichiara le riserve occulte, compreso il valore aggiunto generato internamente, esse non sottostanno all imposta sull utile. Le riserve occulte di una società di capitali o di una società cooperativa su partecipazioni di almeno il 10 per cento al capitale azionario o sociale oppure all utile e alle riserve di un altra società non possono essere dichiarate. 2 Quale inizio dell assoggettamento sono considerati il trasferimento di valori patrimoniali o di funzioni dall estero in un impresa o in uno stabilimento d impresa situato in Svizzera, la fine dell esenzione fiscale ai sensi dell articolo 23 capoverso 1 nonché il trasferimento della sede o dell amministrazione effettiva in Svizzera. 3 Le riserve occulte dichiarate sono ammortizzate annualmente mediante l aliquota applicata ai fini fiscali agli ammortamenti dei valori patrimoniali interessati. 4 Il valore aggiunto generato internamente e dichiarato deve essere ammortizzato entro dieci anni. Stralciare l intero articolo Art. 24c Dichiarazione di riserve occulte alla fine dell assoggettamento 1 Se l assoggettamento cessa, le riserve occulte non tassate esistenti a quel momento, compreso il valore aggiunto generato internamente, sottostanno all imposizione. 2 Quale fine dell assoggettamento sono considerati il trasferimento di valori patrimoniali o di funzioni in un impresa o in uno stabilimento d impresa situato all estero, la chiusura della liquidazione, il passaggio a un esenzione fiscale ai sensi dell articolo 23 capoverso 1 nonché il trasferimento della sede o dell amministrazione effettiva all estero. Art. 25 cpv. 1 lett. f, 1 ter, 1 quater, 1 quinquies e 1 sexies 1 Gli oneri consentiti dall uso commerciale comprendono anche: 17

f. l interesse figurativo sul capitale proprio di garanzia, sempre che la legge cantonale lo preveda. 1ter Il capitale proprio di garanzia corrisponde alla parte del capitale proprio imponibile in Svizzera prima di una riduzione secondo l articolo 29 capoverso 3 che eccede quanto necessario a esercitare l attività aziendale sul lungo termine. Esso è calcolato in base a tassi di copertura stabiliti in funzione dei rischi inerenti alla categoria di attivi interessata. È escluso l interesse figurativo su: a. le partecipazioni di cui all articolo 28 capoverso 1; b. gli attivi non necessari all azienda; c. gli attivi di cui all articolo 24a; d. le riserve occulte dichiarate secondo l articolo 24b, compreso il valore aggiunto generato internamente, e analoghe riserve occulte dichiarate ma non assoggettate a imposta; e. gli attivi relativi a operazioni che portano a un risparmio fiscale ingiustificato, segnatamente i crediti di qualsiasi genere, sempre che derivino dall alienazione di partecipazioni secondo l articolo 28 capoversi 1, 1 bis e 1 ter o da distribuzioni e sussistano nei confronti di persone vicine. 1quater L interesse figurativo sul capitale proprio di garanzia si basa sul rendimento delle obbligazioni della Confederazione con scadenza a dieci anni, maggiorato di 50 punti di base. Se il capitale proprio di garanzia consiste in parte in crediti di qualsiasi genere nei confronti di persone vicine, può essere chiesta l applicazione di un interesse conforme al mercato; è fatto salvo il capoverso 1 ter lettera e. 1quinquies L interesse figurativo sul capitale proprio di garanzia è calcolato alla fine del periodo fiscale, sulla base del valore medio dei singoli attivi, considerati secondo il valore determinante per l imposta sull utile, del capitale proprio nel corso del periodo fiscale in questione, dei tassi di copertura di cui al capoverso 1 ter e delle disposizioni sull interesse figurativo di cui al capoverso 1 quater. 1sexies Il Dipartimento federale delle finanze emana le necessarie disposizioni riguardo ai capoversi 1 ter, 1 quater e 1 quinquies. Art. 25a Deduzione delle spese di ricerca e sviluppo 1 I Cantoni possono approvare una deduzione del 150 per cento al massimo delle spese di ricerca e sviluppo superiori agli oneri consentiti dall uso commerciale. 1 I Cantoni possono approvare una deduzione delle spese di ricerca e sviluppo superiore agli oneri consentiti dall uso commerciale. (=CF) 2 Le spese di ricerca e sviluppo sono deducibili nella misura in cui sono sostenute in Svizzera direttamente dal contribuente o indirettamente da una terza persona. 2 Le spese di ricerca e sviluppo sono deducibili nella misura in cui sono sostenute in Svizzera direttamente dal contribuente o indirettamente da una terza persona. I 18

Cantoni possono autorizzare la deduzione di tali spese, in misura equivalente o ridotta, anche se sostenute da una terza persona all estero. 3 Se la persona che ha conferito un mandato di ricerca e sviluppo ha diritto alla deduzione, il mandatario non ha diritto a nessuna deduzione. 4 Nel quadro delle disposizioni di esecuzione il Consiglio federale definisce le spese di ricerca e sviluppo. 4 Stralciare Minoranza 2: Stralciare l intero articolo Art. 25b La riduzione fiscale complessiva secondo gli articoli 24a, 25 capoverso 1 lettera f e 25a non può eccedere l 80 per cento dell utile imponibile prima della deduzione delle perdite, escludendo il ricavo netto delle partecipazioni conformemente all articolo 28 capoversi 1 e 1 bis, e prima dell applicazione di tali riduzioni. Le riduzioni non possono inoltre comportare il riporto delle perdite. I Cantoni possono prevedere una percentuale diversa. Art. 28 cpv. 2 5 Abrogati Art. 28 cpv. 2 2 L imposta sul tonnellaggio per le persone giuridiche secondo l articolo 20 capoversi 3 e 4 è calcolata come segue: a. l imposta sul tonnellaggio è calcolata per nave e sulla base dell utile stimato conformemente a una tariffa stabilita dai Cantoni. L utile stimato è determinato per tonnellata netta e giorno d esercizio ed è imposto degressivamente. Possono essere presi in considerazione altri fattori di ponderazione a seconda dell attività svolta o criteri ambientali come l età della nave, l emissione di sostanze nocive nell aria e nell acqua e il rischio di inquinamento in caso di incidente; b. l utile determinato conformemente alla lettera a è assoggettato all imposta ordinaria sull utile; c. l imposta sul tonnellaggio sostituisce l imposta sull utile per quanto concerne gli aspetti seguenti: 19

- l utile d esercizio delle attività di cui all articolo 20 capoverso 3 lettera e, - gli utili derivanti dalla vendita di attivi (segnatamente di navi, ad esclusione del patrimonio immobiliare) inerenti alle attività di cui all articolo 20 capoverso 3 lettera e e svolte a favore di persone giuridiche che pagano l imposta sul tonnellaggio in Svizzera, - i redditi di capitali derivanti in particolare da interessi, gli utili e le perdite derivanti da operazioni di cambio, i ricavi derivanti da contratti finanziari (segnatamente copertura e derivati), purché direttamente connessi con le attività di cui all articolo 20 capoverso 3 lettera e; d. le imprese di navigazione che esercitano ulteriori attività non menzionate all articolo 20 capoverso 3 lettera e devono l imposta ordinaria sugli utili derivanti da tali attività; e. i Cantoni possono dedurre l imposta federale sul tonnellaggio da quella cantonale. Art. 29 cpv. 2 lett. b e 3 2 Il capitale proprio imponibile consiste: b. Abrogata 3 I Cantoni possono prevedere una riduzione dell imposta per il capitale proprio imputabile ai diritti di partecipazione secondo l articolo 28 capoverso 1 nonché a diritti secondo l articolo 24a. 3 I Cantoni possono prevedere una riduzione dell imposta per il capitale proprio imputabile ai diritti di partecipazione secondo l articolo 28 capoverso 1, a diritti secondo l articolo 24a nonché a mutui a favore di società del gruppo. Art. 29b Oggetto dell imposta; imprese di navigazione 1 Le imprese di navigazione assoggettate all imposta sul tonnellaggio non devono l imposta sul capitale per le attività di cui all articolo 20 capoverso 3 lettera e. 2 Le imprese di navigazione che esercitano ulteriori attività non menzionate all articolo 20 capoverso 3 lettera e devono l imposta sul capitale sulla parte del capitale proprio imponibile riconducibile a dette ulteriori attività. Nell operare tale calcolo, la parte del capitale proprio dissimulato inerente alle attività assoggettate all imposta sul tonnellaggio è dedotta dal capitale proprio imponibile. 20

Art. 31a Imprese di navigazione 1 Le imprese di navigazione che optano per l imposta sul tonnellaggio vi sono assoggettate per i dieci anni successivi (lock-in). La scelta di tale forma di imposizione non comporta la realizzazione sistematica delle riserve. 2 L impresa che non rinnova l opzione allo scadere del termine di dieci anni è assoggettata automaticamente all imposta ordinaria sulla base dei medesimi valori contabili. Le perdite registrate durante l assoggettamento all imposta sul tonnellaggio e connesse con le attività di cui all articolo 20 capoverso 3 lettera e non possono essere dedotte dall utile netto imponibile negli anni seguenti. 3 L impresa che rinuncia all imposta sul tonnellaggio prima dello scadere del termine di dieci anni è assoggettata retroattivamente all imposta ordinaria sull utile e sul capitale. La differenza tra l imposta sul tonnellaggio versata e tale imposta ordinaria è oggetto di un ricupero d imposta conformemente all articolo 53. L impresa che rinuncia all imposta sul tonnellaggio prima dello scadere del termine non ha diritto alla restituzione dell imposta. 4 L impresa che rinuncia all imposta sul tonnellaggio prima dello scadere del termine di dieci anni può optare nuovamente per tale imposta a partire dall inizio del sesto esercizio successivo alla rinuncia. Art. 72s Adeguamento della legislazione cantonale alla modifica del 1 I Cantoni adeguano la loro legislazione agli articoli 7 capoverso 1, 8 capoverso 2 quinquies, 8a, 10a, 14 capoverso 3 secondo periodo, 24a 24c, 25a, 28 capoversi 2 5 nonché 29 capoverso 2 lettera b e capoverso 3 entro la data di entrata in vigore della modifica del. 2 Scaduto questo termine, gli articoli 7 capoverso 1, 8 capoverso 2 quinquies, 8a, 10a, 14 capoverso 3 secondo periodo, 24a 24c, 25a, 28 capoversi 2 5 nonché 29 capoverso 2 lettera b e capoverso 3 sono direttamente applicabili laddove il diritto tributario cantonale risulti ad essi contrario. Art. 78g Disposizione transitoria della modifica del 1 Se le persone giuridiche sono state tassate prima dell entrata in vigore della modifica del secondo l articolo 28 capoversi 2 4, in caso di realizzazione le riserve occulte esistenti al momento dell entrata in vigore della modifica come pure il valore aggiunto generato internamente sono tassati separatamente entro cinque anni, nella misura in cui non erano imponibili sino a quel momento. 2 L importo delle riserve occulte dichiarate dalla persona giuridica, compreso il valore aggiunto generato internamente, al momento dell entrata in vigore della presente modifica deve essere stabilito mediante decisione dall autorità di tassazione. 21

Art. 78h Gli ammortamenti di riserve occulte, compreso il valore aggiunto generato internamente, dichiarate al termine del regime fiscale conformemente all articolo 28 capoversi 2 4 sono presi in considerazione nel calcolo di cui all articolo 25b. 5. Legge federale del 22 giugno 1951 11 concernente l esecuzione delle convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione Art. 2 cpv. 1 lett. g 1 Il Consiglio federale può segnatamente: f. precisare a quali condizioni uno stabilimento d impresa in Svizzera di un impresa estera assoggettato all imposta sull utile ordinaria sia a livello di imposta federale diretta sia a livello di imposte cantonali e comunali può chiedere il computo globale d imposta per i redditi provenienti da uno Stato terzo gravati da imposte non recuperabili. 6. Legge federale del 13 ottobre 1965 12 sull imposta preventiva Art. 5 cpv. 1 bis 1bis Abrogato II 1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo. 2 Il Consiglio federale ne determina l entrata in vigore. 11 RS 672.2 12 RS 642.21 22