Parco Regionale delle Alpi Apuane

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Parco Regionale delle Alpi Apuane DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 10 del 22 Maggio 2009 U.O. Difesa del Suolo OGGETTO: Affidamento interventi di recinzione perimetrale e di regimazione idrica superficiale delle acque meteoriche, su un area di proprietà del Parco Regionale delle Alpi Apuane, ubicata in località La Bosa del Comune di Careggine (LU). Approvazione schema di convenzione. PUBBLICAZIONE: La pubblicazione all Albo pretorio della presente determinazione dirigenziale, è iniziata il giorno e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. IL DIRETTORE ALBO PRETORIO: Pubblicata dal al n. del registro IL DIRETTORE Il responsabile dell U.O. Difesa del Suolo Vista la Legge Regionale Toscana 11 agosto 1997 n. 65 Istituzione dell Ente per la gestione del Parco Regionale delle Alpi Apuane. Soppressione del relativo Consorzio e succ. modif. ed integr.; Vista la determinazione dirigenziale dell U.O. Attività di Parco n. 32 del 22 giugno 1998, con la quale si emanano disposizioni in merito alle determinazioni dirigenziali e succ. modif. ed integr.; Visto il Regolamento sull Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di cui alla deliberazione della Giunta Esecutiva dell Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane n. 10 del 4 novembre 2003 e succ. modif. ed integr.; Vista la delibera del Consiglio Regionale Toscano n. 35 del 17 febbraio 2005, pubblicata sul BURT del 16 marzo 2005, che approva la nuova dotazione organica dell Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane, già adottata dal Consiglio Direttivo con deliberazione n. 52 del 4 novembre 2003; Viste le deliberazioni del Consiglio Direttivo n. 7 del 26 febbraio 2007 Nuova determinazione degli organici dell Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane e n. 13 del 2 aprile 2007 Dotazione dell Ente Parco variazione organizzazione uffici ; Vista la deliberazione della Giunta Esecutiva dell Ente Parco n. 01 in data 12 gennaio 2009, con la quale sono stati nominati i responsabili delle UU.OO del Parco per il biennio 2009-2010; Considerato che il Parco Regionale delle Alpi Apuane è proprietario di un podere agricolo-forestale della superficie complessiva di ha. 3,50.00 ubicato in località La Bosa del Comune di Careggine (LU) e che sul suddetto terreno si stanno effettuando diverse coltivazioni agrarie di varietà cerealicole, orticole e di piante da frutto antiche ed in erosione genetica, il tutto finalizzato al mantenimento della biodiversità vegetale ed al recupero del precedente equilibrio agro-ambientale;

Il Direttore Dott. Antonio Bartelletti Considerato inoltre che: - per il mantenimento delle produzioni agricole e frutticole, in considerazione della notevole presenza di fauna selvatica (daini, caprioli, cinghiali, cervi, istrici), si rende necessario procedere alla messa in opera di una idonea recinzione di protezione dei terreni oggetto di coltivazione, da realizzarsi con rete a maglie decrescenti annodate in acciaio galvanizzato, sorretta da pali di castagno infissi nel terreno; - per il mantenimento ed il miglioramento degli attuali assetti idraulico agrari, si rende necessario procedere alla raccolta ed al convogliamento in compluvi naturali delle acque meteoriche, con la realizzazione di idonee cunette di raccolta e smaltimento idrico, sia lungo la pista di accesso al terreno che a margine dei terreni stessi; Ritenuto che gli interventi di cui sopra, ai sensi della Legge 31 gennaio 1994 n. 97 Nuove Disposizioni per le Zone Montane art. 17 Incentivi alla Pluriattività e L.R. 31 marzo 2000 n. 39 e succ modif. ed integr. Legge Forestale della Toscana art. 14 Contratti nelle Zone Montane e art. 15 Ulteriori interventi in affidamento, possono essere realizzati da coltivatori diretti che conducono aziende agricole nei comuni montani; Vista la deliberazione della Giunta Esecutiva del Parco n. 9 in data 04.11.2003 inerente le competenze e le responsabilità nelle procedure di appalti, commissioni di gara, stipula contratti e disciplinari d incarico con la quale vengono delegati i Responsabili delle UU.OO. del Parco a definire e determinare con propri atti le procedure in materia di appalti e di fornitura di beni e servizi; Visto il Bando di selezione riservata a Coltivatori Diretti che conducono aziende agricole ubicate in comuni montani, per l affidamento di interventi di manutenzione ordinaria agro-forestale su area di proprietà del Parco Regionale delle Alpi Apuane, approvato con propria determinazione dirigenziale n. 24 del 09.11.2006, al quale è pervenuta un unica richiesta di partecipazione da parte dell Imprenditore Agricolo Professionale (I.A.P.) Dino Franchi, conduttore di una azienda agricola ubicata in località Saloniana del Comune di Careggine, il quale si è dichiarato disponibile ad eseguire interventi con affidamento diretto dei lavori da parte del Parco regionale delle Alpi Apuane ai sensi della Legge 31 gennaio 1994, n. 97 Nuove disposizioni per le zone montane - art. 17 Incentivi alle pluriattività e della L.R. 21 marzo 2000, n. 39 e succ. modif. ed integr. Legge Forestale della Toscana art. 14 Contratti nelle zone montane e art. 15 Ulteriori interventi in affidamento ; il tutto da formalizzarsi con apposita convenzione; Ritenuto di dover provvedere alla messa in opera di una idonea recinzione di protezione dei terreni oggetto di coltivazione, da realizzarsi con rete a maglie decrescenti annodate in acciaio galvanizzato, sorretta da pali di castagno infissi nel terreno, oltre alla relizzazione di idonee cunette di raccolta e smaltimento idrico, sia lungo la pista di accesso al terreno che a margine dei terreni stessi al fine di migliorare gli attuali assetti idraulico agrari; Visto lo schema di convenzione, contenente il computo metrico-estimativo degli interventi da realizzarsi con il Coltivatore, comportante un impegno finanziario di 5.845,25 (cinquemilaottocentoquarantacinque/25euro), allegato alla presente determinazione sotto la lettera A ; Premesso che si rende necessario assumere impegno di spesa, ai sensi dell art. 151, comma 4 del Testo unico di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Il Direttore Dott. Antonio Bartelletti D E T E R M I N A - Di affidare - al Coltivatore Sig. Franchi Dino in possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (I.A.P.) ai sensi dei D.Lgs. n. 99/2004 e 101/2005 (di cui alla certificazione prot. n. 4977/n. 8 e 9 in data 09.01.2007, del Dipartimento Attività Produttive Servizi Agricoltura e Foreste, Caccia e Pesca della Provincia di Lucca), titolare di Azienda Agricola ubicata in zona classificata montana e all interno dell Area Contigua al Parco Regionale delle Alpi Apuane, in località Saloniana del Comune di Careggine (LU) con p.i.v.a. n. 01624120463 - gli interventi di messa in opera di una idonea recinzione di protezione dei terreni oggetto di coltivazione, da realizzarsi con rete a maglie decrescenti annodate in acciaio galvanizzato, sorretta da pali di castagno infissi nel terreno, oltre alla relizzazione di idonee cunette di raccolta e smaltimento idrico, sia lungo la pista di accesso ai terreni che a margine dei terreni stessi al fine di migliorare gli attuali assetti idraulico agrari, su un area agricola di proprietà del Parco Regionale delle Alpi Apuane ubicata il località La Bosa del Comune di Careggine (LU), con i tempi e le modalità di realizzazione stabiliti nello schema di disciplinare d incarico allegato alla presente determinazione sotto la lettera A ; - Di precisare che l incarico deve intendersi come incarico di prestazione d opera che non potrà costituire in alcun modo rapporto di lavoro dipendente con il Parco Regionale delle Alpi Apuane; - Di corrispondere all Imprenditore Agricolo Professionale (I.A.P.) Sig. Franchi Dino, per la realizzazione degli gli interventi di messa in opera di una idonea recinzione di protezione dei terreni oggetto di coltivazione, da realizzarsi con rete a maglie decrescenti annodate in acciaio galvanizzato, sorretta da pali di castagno infissi nel terreno, oltre alla relizzazione di idonee cunette di raccolta e smaltimento idrico, sia lungo la pista di accesso ai terreni che a margine dei terreni stessi al fine di migliorare gli attuali assetti idraulico agrari, su un area agricola di proprietà del Parco Regionale delle Alpi Apuane ubicata il località La Bosa del Comune di Careggine (LU), la somma di 5.845,25 (cinquemilaottocentoquarantacinque/25euro); - Di imputare la spesa complessiva di 5.845,25 (cinquemilaottocentoquarantacinque/25euro), sull Intervento 1.11.07.03 Capitolo 3 RR.PP.2008 del Bilancio di Previsione anno 2009, avente per oggetto Spese per progetto di agricoltura e zootecnia biologiche nei Parchi della Toscana in relazione all impegno di spesa assunto con propria determinazione n. 25 del 23.12.2008; - Che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso in opposizione da presentare al Dirigente che lo ha adottato o ricorso in via gerarchica da presentare al Presidente dell Ente Parco, entro 30 giorni. E fatta salva comunque, la possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana o per via straordinaria al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni ai sensi di legge. DETERMINA INOLTRE - Di dichiarare che la presente determinazione entri immediatamente in vigore. Il Responsabile U.O. Difesa del Suolo Per. Agr. Gianfranco Genovesi Det_dif_10_09

Allegato A alla determinazione Dirigenziale n. 10 in data 22.05.2009 dell U.O. Difesa del Suolo SCHEMA DI CONVENZIONE Convenzione redatta ai sensi ai sensi dell'art. 17 comma 1 della L. n. 97/94 e artt. 14 e 15 della L.R. 39/2000 e succ. modif. ed integr. tra: - Il Parco Regionale delle Alpi Apuane, con sede in Seravezza (LU), Via Corrado del Greco, n. 11, C.F. 94001820466, in seguito indicato come Parco, rappresentato dal Per. Agr. Gianfranco Genovesi, nato a Massa (MS) il 28.08.1955, responsabile dell Unità Operativa Difesa del Suolo, che ai sensi di quanto disposto dall art. 2 comma 3 della deliberazione della Giunta Esecutiva del Parco n. 9 in data 04.11.2003, è autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente con il presente atto l'ente che rappresenta; - Il Sig. nato a il nella sua qualità di Imprenditore Agricolo Professionale (I.A.P.) ai sensi dei D.Lgs. n. 99/2004 e 101/2005, di seguito denominato Coltivatore, proprietario della Azienda Agricola ubicata in località del Comune di, ricadente in zona classificata montana e all interno dell Area Contigua al Parco Regionale delle Alpi Apuane, con P. I.V.A. n. ; PREMESSO E CONSIDERATO: - Che l Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane è proprietario di un podere agricolo forestale della superficie complessiva di ha. 3,50,00 circa, ubicato in località La Bosa del Comune di Careggine (LU) e che su parte del suddetto terreno si stanno effettuando diverse coltivazioni di varietà cerealicole, orticole e di piante da frutto, antiche ed in erosione genetica, il tutto finalizzato al mantenimento della biodiversità vegetale ed al recupero del precedente equilibrio agroambientale; - Che per il mantenimento delle produzioni agricole e frutticole, in considerazione della notevole presenza di fauna selvatica (daini, caprioli, cinghiali, cervi, istrici), si rende necessario procedere alla messa in opera di una idonea recinzione di protezione dei terreni oggetto di coltivazione, da realizzarsi con rete a maglie decrescenti annodate in acciaio galvanizzato, sorretta da pali di castagno infissi nel terreno; - Che per il mantenimento ed il miglioramento degli attuali assetti idraulico agrari, si rende necessario procedere alla raccolta ed al convogliamento in compluvi naturali delle acque meteoriche, con la realizzazione di idonee cunette di raccolta e smaltimento idrico, sia lungo la pista di accesso al terreno che a margine dei terreni stessi; - Che tali interventi sono realizzabili da coltivatori diretti che conducono aziende agricole ubicate nei comuni montani, ai sensi della Legge 31 gennaio 1994, n. 97 Nuove disposizioni per le zone montane - art. 17 Incentivi alle pluriattività e della L.R. 21 marzo 2000, n. 39 e succ. modif. ed integr. Legge Forestale della Toscana art. 14 Contratti nelle zone montane e art. 15 Ulteriori interventi in affidamento ;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1 (Oggetto della convenzione) Il Parco affida al Coltivatore, che accetta, l incarico di realizzare i sotto elencati interventi: a) - Recinzione di ml. 600 di terreno, costituita da pali di castagno della altezza di 1,80 metri fuori terra, con diametro in testa di almeno cm. 10; i pali saranno interrati per cm. 60/70 in buche aperte alla interdistanza di ml. 3,50 nelle quali, ove occorra, andranno piazzate scaglie di pietrame. I pali, preventivamente scortecciati e appuntiti saranno trattati con due passate di carbolineum (od opportunamente carbonizzati) per circa cm. 80/90 di cui 20 cm. fuori terra; ai pali verrà fissata, con chiodi e cambrette, una rete dell altezza di mt. 1,40 a maglie decrescenti annodate in acciaio galvanizzato di 3 mm. di spessore, con apposizione di 4 fili tenditori. A completamento della recinzione saranno realizzati due cancelli di ingresso, di forma rettangolare, con intelaiatura formata da paleria e tavolame di castagno e rivestimento in rete metallica (la stessa della recinzione) delle dimensioni di ml. 3,50 L X 1,40 H. b) Apertura, in parte realizzata con mezzo meccanico ed in parte manuale, di tratti di cunetta delle dimensioni di cm. 70X60 idonea alla raccolta ed il convogliamento in compluvi naturali delle acque meteoriche, su uno sviluppo complessivo di ml. 80,00 con la realizzazione di idonee cunette di raccolta e smaltimento idrico, sia lungo la pista di accesso al terreno che a margine dei terreni stessi; c) Trasporto con trattore sul luogo di impiego, compreso carico, scarico e sistemazione, di n. 180 pali di castagno dalla frazione di Castelnuovo di Garfagnana (LU), alla località La Bosa del Comune di Careggine (LU). Il Parco provvederà inoltre alla diretta fornitura sul luogo di impiego del seguente materiale: - Ml. 600 di rete (n. 12 rotoli da 50 ml. cadauno), dell altezza di mt. 1,40 a maglie decrescenti annodate in acciaio galvanizzato di 3 mm. di spessore. - Filo di ferro per tenditori, chiodi, cambrette per fissaggio della rete e carbolineum per trattamento dei pali. - Tavolame, cerniere e chiusure per realizzazione dei due cancelli di ingresso.

COMPUTO METRICO-ESTIMATIVO PREZZO ELEMENTARE IMPORTO PARZIALE IMPORTO TOTALE N DESIGNAZIONE LAVORI a Realizzazione di recinzione costituita da pali di castagno della altezza di 1,80 metri fuori terra, con diametro in testa di almeno cm. 10; i pali saranno interrati per cm. 60/70 in buche aperte alla interdistanza di ml. 3,50 nelle quali, ove occorra, andranno piazzate scaglie di pietrame. I pali, preventivamente scortecciati e appuntiti saranno trattati con due passate di carbolineum (od opportunamente carbonizzati) per circa cm. 80/90 di cui 20 cm. fuori terra; ai pali verrà fissata, con chiodi e cambrette, una rete dell altezza di mt. 1,40 a maglie decrescenti annodate in acciaio galvanizzato di 3 mm. di spessore, con apposizione di 4 fili tenditori. A completamento della recinzione saranno realizzati due cancelli di ingresso, di forma rettangolare, con intelaiatura formata da paleria e tavolame di castagno e rivestimento in rete metallica delle dimensioni di ml. 3,50 L X 1,40 H., per uno sviluppo complessivo di ml. 600 7,32 4.392,00 4.392,00 b Apertura, prevalentemente realizzata con mezzo meccanico ed in parte a mano, di tratti di cunetta a forma trapeziodale delle dimensioni di cm. 80X70X60 idonea alla raccolta ed il convogliamento in compluvi naturali delle acque meteoriche sia lungo la pista di accesso al terreno che a margine dei terreni stessi;, su uno sviluppo di ml. 80,00 (ml. 80X0,70X0,60) Mc. 33,60 11,40 383,04 4.775,04 c Trasporto con trattore sul luogo di impiego, compreso carico, scarico e sistemazione, di n. 180 pali di castagno dalla frazione di Castelnuovo di Garfagnana (LU), alla località La Bosa del Comune di Careggine (LU), per n. 2 viaggi. 48,00 96,00 4.871,04 TOTALE LAVORI 4.871,04 PER I.V.A. il 20% di 4.871,04 974,21 COMPLESSIVO DI SPESA 5.845,25 Art. 2 (Durata della convenzione) I lavori di cui all art. 1 della presente convenzione, dovranno avere inizio dal giorno e dovranno essere ultimati entro il. Il Coltivatore per la realizzazione degli stessi, potrà utilizzare il proprio lavoro e quello dei familiari, di cui all art. 230 bis del Codice Civile nonché l utilizzo esclusivo di macchine e attrezzature proprie. Art. 3 (Responsabilità) Il Coltivatore tiene indenne il Parco da qualsiasi danno e responsabilità che a qualunque titolo possano derivare a se stesso, ad altre persone e cose, dalle attività previste nella presente convenzione. E tenuto inoltre alla rigorosa osservanza di tutte le norme antinfortunistiche attualmente vigenti e comunque in vigore all'atto dell esecuzione dei lavori, nessuna esclusa.

Art. 4 (Accettazione prezzi) Tutti i prezzi indicati nella presente Convenzione sono per lavori a misura, in base ai quali saranno pagati i lavori stessi, si intendono accettati dal Coltivatore in base ai calcoli di sua convenienza a tutto suo rischio e quindi sono fissi, invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità. Art. 5 (Importo della convenzione) Per la realizzazione degli interventi previsti nell art. 1 il Parco corrisponderà, in due erogazioni, la somma complessiva di 5.845,25 (cinquemilaottocentoquarantacinque/25euro). Il primo pagamento, pari ad 574,85, avverrà a seguito della esecuzione degli interventi previsti ai punti b, c, del Computo Metrico-Estimativo, mentre il saldo della somma restante pari ad 5.270,40 avverrà a seguito della esecuzione degli interventi previsti al punto a, del Computo Metrico-Estimativo, il tutto a seguito di verifica tecnica del responsabile della U.O. Difesa del Suolo del Parco, il quale provvederà alle liquidazione con proprie determinazioni dirigenziali. Art. 6 (Risoluzione) Al Parco è comunque riservata la facoltà unilaterale di recedere dal presente incarico in qualunque fase dello stesso. In tal caso sarà riconosciuto al contraente il corrispettivo del lavoro effettivamente eseguito, secondo quanto previsto dal Computo metrico estimativo. Art. 7 (Penali) In caso di mancato rispetto dei tempi di inizio e termine dei lavori di cui all art. 2 sarà applicata la penale di 20,00 (venti/00euro) per ogni giorno di ritardo. Art. 8 (Controversie) Tutte le controversie che dovessero sorgere in sede di esecuzione e/o interpretazione del presente contratto verranno devolute - ex art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile - ad un Collegio Arbitrale costituito da tre membri di cui uno scelto dal Parco, uno dal Coltivatore ed il terzo da designarsi d accordo fra i primi due o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Lucca. Il Collegio Arbitrale giudicherà secondo le regole del diritto e si pronuncerà anche sulle spese. Art. 9 (Spese imposte e tasse) Tutte le spese per bolli, diritti, imposte ed altre derivanti dal presente atto, sono a carico del Coltivatore, senza diritto di rivalsa. Art. 10 (Esecutività) Il presente atto è impegnativo per il Coltivatore, dopo la sua sottoscrizione, mentre per il Parco lo diventerà solo dopo l esecutività della determinazione di affidamento dell incarico e non costituisce rapporto di dipendenza.

Art. 11 (norme finali) Il presente atto redatto per scrittura privata in doppio originale non è soggetto a registrazione fino al caso d uso, ai sensi degli articoli 5 e 8 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131. Seravezza, li Per l Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane Il Responsabile dell U.O. Difesa del Suolo Per. Agr. Gianfranco Genovesi Il Coltivatore Il sottoscritto, dichiara sotto la propria responsabilità di aver preso visione e di accettare senza riserva alcuna tutti i patti e le condizioni previste nel presente atto e di accettarne espressamente, ai sensi e per gli effetti dell art. 1341 secondo comma del Codice Civile, le clausole contenute negli articoli 2 (durata), 3 (responsabilità) 6 (risoluzione) 8 (controversie) del presente disciplinare d incarico. Il Coltivatore File/Agrizoot/Bosa Podere/Lavori Affidati/Convenzione Recinzione