Allegato A al Decreto del Direttore di ARTEA n. 119 del 29 ottobre 2007 A.R.T..A. Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura AIUTI ALL AMMASSO PRIVATO DI CARNI SUINE ISTRUZIONI ESPLICATIVE GENERALI REG. CEE 3444/90 E REG. CE 1267/07
Indice 1. QUADRO NORMATIVO... 3 2. OGGETTO DELL'AIUTO... 3 3. PROPOSTE CONTRATTUALI... 3 4. MODALITA DI CONFERIMENTO ALL AMMASSO E RELATIVI CONTROLLI... 3 5. DOMANDE DI AIUTO... 4 6. SCHEMA DI PROPOSTA CONTRATTUALE... 5 7. SCHEMA DI POLIZZA FIDEJUSSORIA... 8
1. QUADRO NORMATIVO Regolamento CEE n. 3444 della Commissione del 27 novembre 1990 recante modalità di applicazione della concessione di aiuti all ammasso privato di carni suine Regolamento CE 1267 del 26 ottobre 2007 recante condizioni particolari per la concessione di aiuti all ammasso privato nel settore delle carni suine con il quale si stabilisce che dal 29 ottobre 2007 possono essere presentate domande di aiuto all ammasso privato a norma del suddetto Regolamento 3444/90 Circolare di AGEA Coordinamento Prot. n. ACIU.2007.872 del 23 ottobre 2007 che reca ad oggetto l ammasso privato di carni suine 2. OGGETTO DELL'AIUTO Il Regolamento CEE n. 3444/90 ed il Regolamento CE n. 1267 del 26 ottobre 2007 dispongono le condizioni di accesso alla concessione di aiuti all ammasso privato nel settore delle carni suine. Tali ammassi possono riguardare esclusivamente i prodotti di cui all art. 2 del Reg. CEE 3444/90. 3. PROPOSTE CONTRATTUALI A partire dal 29 ottobre 2007 possono essere presentate le proposte contrattuali relative alle richieste di aiuto all ammasso privato di carni suine secondo lo schema di cui al paragrafo 7 del presente allegato. Tali proposte devono essere presentate ad ARTEA da parte delle aziende che hanno sede legale in Toscana. Il periodo di ammasso può avere durata da tre a cinque mesi e riguarda le carni di cui all allegato al Reg. CE 1267/07, in cui sono previsti anche i supplementi e le detrazioni relativi all aiuto richiesto. Tali proposte contrattuali devono riguardare ammassi minimi di: - 10 tonnellate per i prodotti disossati; - 15 tonnellate per gli altri prodotti. Ogni proposta contrattuale deve essere corredata di apposita polizza fidejussoria redatta secondo lo schema di cui al paragrafo 8 del presente allegato, la quale deve ammontare al 20% dell importo dell aiuto richiesto con la proposta contrattuale. ARTEA entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della proposta contrattuale comunica al richiedente la propria decisione di accettazione o meno del contratto stesso. 4. MODALITA DI CONFERIMENTO ALL AMMASSO E RELATIVI CONTROLLI Le operazioni di conferimento all ammasso devono avvenire secondo quanto stabilito dall art. 4 del Reg. CEE 3444/90, cioè a partire dal giorno successivo alla data di comunicazione di accettazione della proposta contrattuale da parte di ARTEA e concludersi entro il ventottesimo giorno successivo alla medesima data. Il richiedente comunica ad ARTEA con almeno due giorni lavorativi di anticipo la data inizio e quello di presunta conclusione del conferimento all ammasso, indicando il luogo di conferimento nonché la tipologia ed il quantitativo di prodotto da ammassare. Al termine del conferimento i funzionari di ARTEA redigono apposito verbale sottoscritto sia dai funzionari stessi che dal rappresentante legale dell Azienda richiedente l aiuto.
Durante il periodo di ammasso il prodotto non dovrà essere ne posto in vendita, ne sostituito, ne spostato da un magazzino ad un altro. ARTEA durante il periodo di ammasso dovrà accertare, senza preavviso, la presenza del prodotto contrattualizzato nei luoghi indicati per la conservazione. Al termine del periodo di ammasso ARTEA effettuerà la verifica finale relativamente agli esiti dell ammasso in base a quanto stabilito dall art. 13 del Reg. CE 3444/90. 5. DOMANDE DI AIUTO La domanda di pagamento dell aiuto, in conformità all art. 7 del Reg. CEE 3444/90, deve essere presentata ad ARTEA entro i sei mesi successivi alla scadenza del periodo massimo d ammasso contrattuale. Tale domanda, corredata della documentazione giustificativa, sarà compilata nel Sistema Informativo di ARTEA. Il pagamento è effettuato entro tre mesi e avverrà esclusivamente tramite accredito su conto corrente bancario o postale.
6. SCHEMA DI PROPOSTA CONTRATTUALE Spett.le ARTEA Via San Donato n. 42/1 50127 FIRENZE OGGETTO: Proposta contrattuale per la richiesta di aiuto all'ammasso privato di carni suine per tonn. di ai sensi del regolamento CEE n. 3444/90 e del regolamento (CE) 1267/07. Il sottoscritto nato a il nella sua qualità di della Ditta Codice Fiscale/Partita Iva con sede in Via n. CAP Telefono Telefax esercente attività nel settore del bestiame e delle carni da almeno 12 mesi C H I E D E la concessione dell'aiuto comunitario per l'ammasso privato di tonn. (specificarne compiutamente voce doganale, tipo, taglio, eventuale disossamento, ecc. del prodotto da ammassare) nella misura di EURO/tonn., facendo presente quanto segue: - l'ammasso del prodotto verrà effettuato presso gli stabilimenti della Ditta CUAA sito in ; - l'ammasso avrà la durata di mesi (specificare i mesi), salvo la facoltà di ridurre o prolungare tale durata in base alla normativa comunitaria; - la prescritta cauzione a garanzia dell'adempimento degli obblighi connessi all'esecuzione dell'ammasso di cui sopra è stata costituita mediante fidejussione bancaria (o assicurativa) n. del emessa a favore di ARTEA per un importo di EURO con le modalità di cui al Decreto del Direttore di ARTEA n. 119/2007. A tal fine il sottoscritto dichiara di impegnarsi all'osservanza dei seguenti obblighi:
1) Immagazzinare a proprio conto e rischio la sopraindicata quantità di prodotto entro il ventottesimo giorno successivo alla data della lettera ARTEA di accettazione della presente domanda. 2) Dare preventiva comunicazione scritta (a mezzo telex, fax, telegramma, raccomandata a mano, raccomandata postale) ad ARTEA del giorno e dei quantitativi di prodotto che saranno giornalmente ammassati, in tempo utile per consentire alla stessa di effettuare gli accertamenti di competenza. 3) Provvedere alla pesatura del prodotto allo stato fresco o refrigerato, al netto dell'imballaggio. 4) Compilare la bolletta di pesatura contenente la descrizione delle operazioni di cui al precedente punto 3) consegnandone copia al funzionario incaricato di redigere il verbale di accertamento del prodotto immagazzinato. 5) Collocare in magazzino il prodotto secondo le prescrizioni all'uopo impartite dal funzionario che ha presieduto alle operazioni di ammasso, adottando i mezzi dallo stesso suggeriti al fine di evitare manomissioni o spostamenti del prodotto nel corso dell'ammasso e rendere ben identificabili le singole partite mediante appositi cartelli con l'indicazione dei rispettivi pesi, numero dei pezzi o confezioni e date di conferimento. 6) Tenere costantemente aggiornato un registro di carico del prodotto immagazzinato, i cui fogli siano stati preventivamente vistati da ARTEA. 7) Non mettere in vendita il prodotto ammassato né sostituirlo, né spostarlo da un magazzino all'altro per l'intera durata dell'ammasso, conservandolo in condizioni tali da mantenere inalterate le originali caratteristiche. 8) Consentire il controllo in qualsiasi momento da parte dei funzionari all'uopo delegati da ARTEA facendosi carico delle operazioni e relative spese connesse alla movimentazione del prodotto ammassato. 9) Osservare ogni altro obbligo previsto per l'ammassatore dalla vigente regolamentazione comunitaria in materia. 10) Di essere a conoscenza e di accettare tutte le condizioni riguardanti l'incameramento totale o parziale della cauzione. 11) Di presentare all atto del conferimento all ammasso i documenti comprovanti la proprietà delle carni da ammassare. Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere a conoscenza delle disposizioni previste dal D.P.R. 445/2000 in materia di effetti penali e di perdita di benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato dall Amministrazione sulla base delle dichiarazioni non veritiere. TIMBRO E FIRMA ALLEGATI: - Relazione illustrativa in duplice copia degli impianti a disposizione per l ammasso, con l indicazione delle modalità che saranno seguite per
l accertamento del prodotto al fine di rendere identificabili i quantitativi ammassati - Originale e copia del certificato, rilasciato da non oltre 6 mesi comprovante l esercizio di attività nel settore del bestiame e delle carni e l iscrizione del richiedente nel registro delle ditte tenuto dalla competente C.C.I.A.A. da almeno 12 mesi. Detto certificato deve altresì riportare il nulla osta ai sensi dell articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575. - Atto di fidejussione in originale e due copie, rilasciato da istituti di credito o imprese di assicurazione all uopo abilitate, quale cauzione costituita a garanzia degli impegni assunti dalla ditta richiedente - Fotocopia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante
7. SCHEMA DI POLIZZA FIDEJUSSORIA POLIZZA FIDEIUSSORIA PER L AMMASSO PRIVATO DI CARNI SUINE DI CUI AL REGOLAMENTO CEE 3444/1990 E AL REGOLAMENTO CE 1267/07 Garanzia n. PREMESSO Che il Signor nato a il Cod. Fiscale, in proprio OPPURE in qualità di legale rappresentante di, con sede legale in, P. IVA n., iscritta nel Registro delle imprese di al n., (in seguito denominato Contraente ) intende effettuare l ammasso privato di tonnellate di per la durata di mesi alle condizioni stabilite dal Reg. CEE 3444/90 e successive modifiche ed integrazioni e dal Reg. CE 1267/07 relativamente all ammasso privato per l anno 2007/2008; Considerato che tale cauzione è intesa a garantire l impegno del Contraente nei confronti dell ARTEA all osservanza dell obbligo derivante dalla normativa in corso relativamente all ammasso privato di carni suine per un importo di ; Che qualora risulti accertato dagli Organi di controllo, da Amministrazioni Pubbliche o da Corpi di Polizia Giudiziaria il mancato adempimento degli obblighi previsti dal Reg. CEE n. 3444/90 e dal Reg. CE 1267/07, l A.R.T.E.A. deve procedere all immediato incameramento delle somme corrispondenti al mancato adempimento. La garanzia avrà efficacia sino alla liberazione da parte di A.R.T.E.A. a conclusione del periodo d intervento autorizzato, in conformità di quanto previsto all articolo 2 delle condizioni generali. TUTTO CIO PREMESSO La Società /Banca P.IVA con sede legale in iscritta nel registro delle imprese di al numero, autorizzata dal Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato ad esercitare le assicurazioni del Ramo cauzione nella persona del legale rappresentante pro tempore/procuratore speciale nato a, il, dichiara di costituirsi, come in effetti si costituisce, Fideiussore nell interesse del Contraente, a favore dell Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (A.R.T.E.A.), dichiarandosi con il contraente solidalmente tenuto per l adempimento dell obbligazione di ammasso di carni suine come previsto dal Reg. 3444/90 e dal Reg. CE 1267/07, secondo quanto descritto in premessa, fino a concorrenza della somma massima di uro ( uro ) corrispondente al 20% dell aiuto che ammonta ad ( uro ).
CONDIZIONI GENERALI DELLA GARANZIA 1. Disciplina generale La presente polizza è disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento CEE 3444/90 e successive modifiche e dal Regolamento CE 1267/07, nonché dalle condizioni stabilite negli articoli seguenti. 2. Durata della garanzia La garanzia ha durata pari a mesi dal al ed è automaticamente prorogata per ulteriori 6 mesi e, su richiesta di A.R.T.E.A. di ulteriori 6 mesi. Possono essere previste ulteriori proroghe richieste da A.R.T.E.A per fatti non imputabili ad A.R.T.E.A. stessa. Decorsi i suddetti termini la garanzia cessa automaticamente. Qualora ne ricorrano le condizioni, l A.R.T.E.A. può disporre lo svincolo anticipato, parziale o totale, della garanzia dandone comunicazione al Contraente e al Fideiussore. 3. Garanzia prestata Il Fideiussore garantisce ad A.R.T.E.A., fino alla concorrenza dell importo assicurato, il pagamento delle somme che A.R.T.E.A. potrà richiedere al Contraente. 4. Richiesta di pagamento La garanzia potrà essere escussa, anche parzialmente, facendone richiesta al Fideiussore mediante raccomandata con avviso di ricevimento senza necessità di preventiva richiesta al beneficiario. 5. Modalità di pagamento Il pagamento dell importo richiesto da A.R.T.E.A. sarà effettuato dal Fideiussore a prima e semplice richiesta scritta, in modo automatico ed incondizionato, entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione di questa, senza possibilità per il Fideiussore di opporre ad A.R.T.E.A. alcuna eccezione, anche nell eventualità di opposizione proposta dal Contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il Contraente nel frattempo sia stato dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali ovvero posto in liquidazione, ed anche nel caso di mancato pagamento dei premi, di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del Contraente o di mancato adeguamento della durata della garanzia da parte del Fideiussore. Tale pagamento avverrà tramite accredito al c/c n. 339462, ABI 5164, CAB 2801, intestato ad A.R.T.E.A. presso Cassa di Risparmio di Lucca, Pisa e Livorno, sede di Firenze.
6. Rinuncia al beneficio della preventiva escussione del contraente ed alle eccezioni La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all art. 1944 cod. civile e di quanto contemplato all art. 1957 cod. civ., volendo ed intendendo il Fideiussore rimanere obbligato in solido con il Contraente fino alla estinzione del credito garantito, nonché con espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli art. 1242-1247 cod. civ. per quanto riguarda crediti certi, liquidi ed esigibili che il Contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti di A.R.T.E.A. 7. Foro competente Le parti convengono che per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di A.R.T.E.A. il foro competente è quello di Firenze., lì IL CONTRAENTE LA SOCIETA Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. i sottoscritti dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni dei punti seguenti delle condizioni generali: 5. Modalità di pagamento 6. Rinuncia al beneficio della preventiva escussione del contraente ed alle eccezioni 7. Foro competente. IL CONTRAENTE LA SOCIETA