ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DELLE DOMANDE DI AMMASSO PRIVATO DELLE CARNI SUINE Reg (CE) 826/2008 e Reg (UE) 2334/2015

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1 Allegato A al Decreto del Direttore di ARTEA n. 137 del 29 dicembre 2015 ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DELLE DOMANDE DI AMMASSO PRIVATO DELLE CARNI SUINE Reg (CE) 826/2008 e Reg (UE) 2334/2015 1

2 Sommario 1. Premessa Normativa Definizioni I beneficiari Modalità di comunicazione Tipologia di prodotto e importi per l ammasso Periodo di ammasso Domanda di aiuto Conferimento all ammasso privato Obblighi del contraente Controlli di settore Svincolo dell ammasso Svincolo anticipato dell ammasso di prodotti destinati all esportazione Sanzioni Pagamenti Allegato 1) Proposta contrattuale Allegato 2) Schema tipo Garanzia Fideiussoria

3 1. Premessa Il presente documento contiene le istruzioni operative finalizzate alla concessione dell aiuto all ammasso privato delle carni suine disciplinato dai Reg. (CE) 826/2008 e Reg. (UE) n. 2334/2015. L inizio del procedimento è previsto a partire dal 4 gennaio La normativa, le presenti disposizioni, il modello di domanda di aiuto e quello relativo alla polizza fideiussoria sono disponibili anche sul sito ARTEA all indirizzo nella >> Servizi > Feaga OCM Ammasso carni suine. 2. Normativa - Regolamento (UE) n del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio; - Regolamento (CE) n. 826 della Commissione del 20 agosto 2008 recante norme comuni per la concessione di aiuti all ammasso privato per taluni prodotti agricoli; - Regolamento di esecuzione (UE) n della Commissione del 14 dicembre 2015 recante apertura dell'ammasso privato per le carni suine e fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto; - Circolare di AGEA Coordinamento n. ACIU del 23 dicembre 2015 avente ad oggetto Ammasso privato delle carni suine. Reg (UE) n. 2015/ Definizioni Primo giorno del periodo di ammasso contrattuale: è il giorno successivo a quello della fine delle operazioni di conferimento all'ammasso; Svincolo dall'ammasso: consiste nelle operazioni di uscita delle carni ammassate che possono iniziare il giorno successivo all'ultimo giorno del periodo contrattuale; Periodo di ammasso: 90, 120 o 150 giorni 4. I beneficiari I beneficiari degli aiuti all'ammasso privato delle carni suine sono persone fisiche o giuridiche, con sede legale nel territorio della Toscana, che svolgono un'attività nel settore delle carni e sono iscritte alla Camera di Commercio al Registro delle Imprese e ammassano il prodotto in idoneo impianto sito nel territorio italiano riconosciuto ai sensi del Reg. (CE) n. 853/

4 Nel caso di ammassatori con sede legale in Toscana che ammassano in magazzini fuori regione, la gestione dell ammasso sarà responsabilità di ARTEA. Al riguardo, da accordi intercorsi con gli altri Organismi Pagatori, è stabilito il reciproco riconoscimento dei controlli, delle procedure e della modulistica utilizzata ed adottata da ognuno nei propri ambiti di competenza. La responsabilità dei dati riportati sui singoli verbali resta in capo al funzionario che ha provveduto ad effettuare il controllo e che ne ha formalizzato gli esiti fermo restando che la responsabilità complessiva dell intero procedimento amministrativo è dell Organismo Pagatore competente ad erogare gli aiuti. L immissione e la conservazione del prodotto in ammasso è eseguita dagli ammassatori a proprie spese e rischio. Ai sensi del Decreto del Direttore di ARTEA n. 32/2015 i suddetti beneficiari devono aver costituito il proprio Fascicolo presso l'anagrafe di ARTEA. 5. Modalità di comunicazione Per il procedimento di ammasso è prevista la sola trasmissione di documentazione attraverso posta elettronica certificata (PEC) all indirizzo artea@cert.legalmail.it. Ogni comunicazione in partenza da ARTEA sarà anch essa inoltrata per il tramite della PEC. La motivazione di tale provvedimento organizzativo sta nel fatto che il quantitativo di carne suina ammassabile è sotto stretto monitoraggio di AGEA Coordinamento che è incaricata di effettuare comunicazioni settimanali alla Commissione europea la quale, controllando parallelamente l'andamento dei prezzi unionali di mercato settimanali della carne suina, ha facoltà di sospendere e in un secondo momento di bloccare i conferimenti all'ammasso, qualora i suddetti prezzi dovessero superare il prezzo di intervento stabilito dal Reg (UE) n. 2334/2015. I contratti di ammasso saranno presi in carico secondo l'ordine cronologico di presentazione ad ARTEA. Ogni beneficiario dovrà inserire nel proprio Fascicolo aziendale, all interno del Sistema Informativo di ARTEA, l indirizzo PEC. 4

5 6. Tipologia di prodotto e importi per l ammasso Di seguito la Tabella allegata al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2334 con indicazione dei prodotti ammessi e relativo importo dell aiuto in riferimento al periodo di ammasso: 5

6 Come stabilito dall Allegato I al Reg (CE) 826/2008 possono essere oggetto di ammasso privato soltanto carni fresche o refrigerate di qualità sana, leale e mercantile che rispettano i seguenti requisiti: a) provenienti da animali allevati nella Comunità almeno negli ultimi due mesi e macellati non più di dieci giorni prima della data di conferimento all'ammasso, con tenore di radioattività inferiore ai livelli ammissibili prescritti dalla normativa comunitaria; b) - carni provenienti da animali allevati conformemente ai requisiti veterinari in vigore; c) - carni che recano il bollo sanitario di cui all'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio; d) - carni prive di caratteristiche che le rendano inidonee all'ammasso o ad un uso successivo; e) - carni non provenienti da animali macellati in seguito a misure di emergenza; f) - carni immagazzinate allo stato fresco o refrigerato e conservate allo stato congelato. Si precisa che i requisiti sopra riportati dovranno essere dimostrati al momento del conferimento del prodotto in ammasso. La documentazione deve essere conservata dall ammassatore e dovrà riportare ogni elemento utile a rintracciare la partita di prodotto destinata all'ammasso. In particolare si precisa che per dimostrare il rispetto del requisito di cui al punto a) la documentazione da presentare è la seguente: - attestazione rilasciata dall'autorità competente in materia dei controlli ufficiali previsti ai sensi del Reg. CE 882/2004, sull'impianto di macellazione, sia essa di un paese comunitario o nazionale (per l Italia il servizio veterinario delle ASL); in alternativa, - in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 3 del Reg. UE 1337/2013, i requisiti sulla provenienza degli animali e la data di macellazione, potranno essere attestati nella documentazione posta ad accompagnamento della carne, sotto la responsabilità della struttura di macellazione degli animali che deve timbrare e firmare il documento. La verifica della presenza del bollo sanitario o marchio/etichetta di identificazione previsto dal Reg. CE 853/2004, assolve anche al controllo dei requisiti riportati ai punti b), d), e). Le spese e le modalità di acquisizione delle certificazioni sono a carico della ditta ammassatrice. 7. Periodo di ammasso L'aiuto comunitario all'ammasso privato può essere accordato soltanto per un periodo di stoccaggio di 90 giorni o 120 giorni o 150 giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui sono stati conferiti nel magazzino di stoccaggio all ammasso l ultimo 6

7 lotto/partita/contenitore/silo di prodotto fresco o refrigerato (art 27 comma 1 del reg. CE 826/2008) e termina il giorno successivo all ultimo giorno del periodo di ammasso contrattuale (possono uscire dall ammasso il 91 o 121 o 151esimo giorno dal conferimento dell ultimo lotto/partita/contenitore/silo di prodotto fresco o refrigerato in ammasso). 8. Domanda di aiuto La domanda di aiuto all ammasso privato delle carni suine deve essere presentata ad ARTEA, a partire dal 4 gennaio 2016, tramite PEC come indicato al precedente paragrafo 5. Modalità di comunicazione. Ogni domanda di aiuto deve contenere una sola proposta contrattuale (Allegato 1) per categoria di prodotto tra quelli indicati nell allegato al Reg. (UE) n. 2334/2015 con indicazione del codice NC applicabile all interno di tale categoria. La proposta contrattuale deve indicare la quantità minima di ammasso per domanda, che corrisponde a 10 tonnellate per i prodotti disossati e 15 tonnellate per gli altri prodotti. La proposta contrattuale deve far riferimento ad un unico magazzino di ammasso. La proposta contrattuale deve indicare l importo dell aiuto richiesto. La domanda di aiuto dovrà essere corredata da apposita polizza fideiussoria in originale (Allegato 2) che, ai sensi dell art. 3 del Reg. (UE) n. 2334/2015, deve garantire un valore pari al 20% dell importo dell aiuto richiesto. Il competente Ufficio di ARTEA procede alle verifiche di affidabilità e di conformità della polizza. Tale cauzione è restituita immediatamente se la proposta contrattuale è respinta. La conclusione del contratto è subordinata alle suddette verifiche. La domanda deve contenere una relazione tecnica degli impianti con indicazione delle modalità di stivaggio delle carni in ammasso. Ciascun richiedente può presentare più domande di aiuto. Ad ogni domanda sarà assegnato un numero di protocollo che costituirà, per tutta la durata del procedimento amministrativo, il numero di riferimento del contratto. ARTEA, ricevuta la domanda, effettua l istruttoria di ricevibilità, controllando in particolare: - firma del titolare della domanda; - presenza del CUAA; - presenza di copia del documento d identità in corso di validità; - presenza della documentazione a corredo sopra indicata. ARTEA il quinto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda comunica tramite PEC gli esiti dell istruttoria della domanda di aiuto ed il contratto, in caso di esito positivo, viene considerato concluso. La comunicazione di conclusione del contratto è condizionata dalle decisioni che la Commissione nel frattempo può prendere a seguito di un esame delle statistiche ricevute per il tramite del Coordinamento AGEA nel caso accerti un uso eccessivo del regime di aiuto. In tal caso la Commissione può adottare le misure specifiche di cui al comma 3 dell art 23 del Reg (CE) n. 826/2008: 7

8 a) sospendere l applicazione del regime per non più di cinque giorni lavorativi; durante tale periodo non sono accettate domande di conclusione di contratti; b) fissare una percentuale unica di riduzione dei quantitativi indicati nelle domande di conclusione di contratti, rispettando se del caso il quantitativo contrattuale minimo; c) respingere le domande presentate prima del periodo di sospensione la cui accettazione avrebbe dovuto essere decisa durante tale periodo. 9. Conferimento all ammasso privato Le operazioni di conferimento all'ammasso sono stabilite dall art. 25 del Reg. (CE) n. 826/2008), cioè a partire dal giorno successivo alla data di comunicazione di accettazione della proposta contrattuale da parte di ARTEA e devono concludersi entro il ventottesimo giorno successivo alla medesima data. La quantità minima giornaliera conferita all ammasso non deve essere inferiore 5 tonnellate al fine di agevolare le operazioni di controllo. Le carni devono essere conferite all'ammasso allo stato fresco e conservate all'ammasso allo stato congelato. Le operazioni di conferimento hanno inizio, per ogni singola partita del quantitativo contrattuale, il giorno in cui la partita stessa è sottoposta al controllo da parte di ARTEA e corrisponde al momento dell'accertamento del peso netto del prodotto fresco o refrigerato nei luoghi di seguito riportati: - nel luogo di ammasso, se la carne suina viene congelata sul posto; - nel luogo di congelamento, se la carne suina viene congelata in impianti idonei fuori del luogo di ammasso. Nel caso in cui le operazioni di congelamento del prodotto avvengano in luogo diverso dal magazzino dell ammasso, l ammassatore è tenuto a darne comunicazione ad ARTEA. Ai fini dello spostamento del prodotto dal luogo di congelamento al luogo di stoccaggio devono essere utilizzati mezzi di trasporto idonei e sigillati come da disposizioni impartite dai controllori. Le operazioni di conferimento all'ammasso terminano il giorno in cui è pesata ed immagazzinata l'ultima partita del quantitativo oggetto del contratto. Il richiedente comunica ad ARTEA tramite PEC, con almeno due giorni lavorativi di anticipo, la data di inizio e quello di presunta conclusione del conferimento all ammasso, indicando il luogo di conferimento nonché la tipologia ed il quantitativo di prodotto da ammassare. Si precisa che non è possibile conferire il prodotto in ammasso nei giorni di sabato, domenica e festivi riconosciuti. Al termine del conferimento i controllori redigono apposito verbale sottoscritto sia dai funzionari stessi che dal rappresentante legale dell Azienda richiedente l aiuto. Durante il periodo di ammasso il prodotto non dovrà essere ne posto in vendita, ne sostituito, ne spostato da un magazzino ad un altro. 8

9 ARTEA durante il periodo di ammasso dovrà accertare, senza preavviso, la presenza del prodotto contrattualizzato nei luoghi indicati per la conservazione. In casi eccezionali, su richiesta debitamente motivata, ARTEA può autorizzare lo spostamento dei prodotti ammassati. In tali casi, verificata da parte di ARTEA la sussistenza di motivazioni fondate per il trasferimento del prodotto oggetto di ammasso da un magazzino ad un altro, è comunicata all Azienda l autorizzazione allo spostamento. Le operazioni di trasferimento devono essere fatte in presenza di personale incaricato del controllo da parte di ARTEA che ne verifica la corretta esecuzione, nonché l integrità del prodotto ammassato e la presa in carico del prodotto in arrivo. In caso di trasferimento di partite da magazzini posti nel territorio regionale a magazzini posti fuori regione la richiesta di autorizzazione va inoltrata anche all Organismo Pagatore in cui ha sede il magazzino di destinazione. 10. Obblighi del contraente L ammassatore deve rispettare i seguenti impegni: - i prodotti da ammassare sono quelli indicati in domanda di aiuto e accettati da ARTEA; - conferire all'ammasso il prodotto dal giorno successivo alla data di conclusione del contratto (data del rilascio dell accettazione della domanda di aiuto) e concludere le operazioni di ammasso entro il 28 giorno successivo alla medesima data. Le operazioni di conferimento dell'ammasso terminano il giorno in cui è pesata e immagazzinata l'ultima partita del quantitativo oggetto di domanda. Si precisa che fa fede, ai fini del conteggio dei giorni, la data di conferimento del prodotto fresco o refrigerato allo stabilimento di stoccaggio o congelamento, se diverso dal luogo di stoccaggio. L immissione e la conservazione del prodotto in ammasso è eseguita dagli ammassatori a proprie spese e rischio; - comunicare ad ARTEA, almeno due giorni lavorativi prima dell'inizio del conferimento all'ammasso di ogni singola partita, il giorno e il luogo del conferimento, nonché la natura e il quantitativo del prodotto da immagazzinare; - nel caso in cui le operazioni di congelamento del prodotto avvengano in luogo diverso dal magazzino dell ammasso, l ammassatore è tenuto a darne comunicazione ad ARTEA. I mezzi di trasporto devono essere sigillati come dalle disposizioni impartite dai controllori; - la quantità giornaliera conferita non deve essere inferiore a 5 tonnellate, al fine di agevolare il dovuto controllo da parte del personale controllore, il quale deve presenziare in ogni conferimento, sia alla presentazione del prodotto a peso fresco, che alla successiva presa in carico del prodotto congelato; - conservare in ammasso per il periodo contrattuale il quantitativo concordato del prodotto di cui trattasi, per sua cura e a suo rischio, in condizioni atte a mantenere inalterate le caratteristiche dei prodotti senza modificare, sostituire o spostare da un magazzino ad un altro i prodotti ammassati. Tuttavia, in casi eccezionali e su richiesta debitamente motivata, ARTEA può autorizzare lo spostamento dei prodotti ammassati; 9

10 - mettere a disposizione dei funzionari controllori le attrezzature e gli indumenti idonei per consentire il controllo in sicurezza; - detenere la certificazione sanitaria rilasciata dal servizio veterinario competente attestante le caratteristiche qualitative del prodotto da mettere in ammasso. Nei casi di prodotti provenienti da paesi intracomunitari far validare le informazioni al competente servizio veterinario regionale; - provvedere alla pesatura del prodotto allo stato fresco e refrigerato al momento dell immissione in ammasso, al netto dell imballaggio, e conservarne i documenti; - compilare la bolletta di pesatura contenente la descrizione delle operazioni di cui al precedente punto, consegnandone copia al funzionario incaricato di redigere il verbale di accertamento del prodotto immagazzinato; - collocare in magazzino il prodotto secondo le prescrizioni impartite dai controllori che hanno presieduto alle operazioni di ammasso adottando i mezzi dagli stessi suggeriti al fine di evitare manomissioni o spostamenti del prodotto nel corso dell ammasso e rendere ben identificabili le singole partite mediante appositi cartelli con l indicazione dei rispettivi pesi, numero dei pezzi o confezioni, date di conferimento e il numero del contratto; - consentire il controllo in qualsiasi momento da parte di controllori delegati da ARTEA, facendosi carico delle operazioni e relative spese connesse alla movimentazione del prodotto ammassato; - fare in modo che i prodotti ammassati siano facilmente accessibili, singolarmente identificati e accorpati per singola domanda. Ogni pallet e, se del caso, ogni collo immagazzinato individualmente, deve essere contrassegnato con una cartellonistica che ne identifica il riferimento della domanda e la data di accettazione, il tipo di prodotto, il peso totale fresco e congelato, la data di conferimento. La data di conferimento all'ammasso deve essere indicata su ogni singola partita immagazzinata in un dato giorno; - osservare ogni altro obbligo previsto dalla vigente regolamentazione comunitaria e nazionale in materia. Inoltre il contraente tiene a disposizione delle autorità preposte al controllo dell'ammasso tutta la documentazione, ripartita per contratto, che consenta in particolare di accertare i seguenti elementi relativi ai prodotti sotto ammasso privato: a) il numero di riconoscimento dello stabilimento e lo Stato di produzione; b) la proprietà al momento del conferimento all'ammasso; c) la data di conferimento all'ammasso; d) la data prevista di fine del periodo di ammasso contrattuale; e) contabilità di magazzino con i seguenti dati: identificazione dei prodotti in regime di ammasso privato; il numero delle mezzene, delle scatole o degli altri colli immagazzinati individualmente, la loro denominazione, nonché il peso di ogni pallet o degli altri colli 10

11 immagazzinati individualmente, eventualmente registrati per singole partite; l'ubicazione dei prodotti nel magazzino. Qualora non siano rispettati gli impegni soprariportati, l ammasso è rigettato e si procede ad incamerare la relativa fideiussione presentata a garanzia degli impegni sottoscritti. 11. Controlli di settore I controlli sull ammasso privato di carni suine sono effettuati da personale delegato da ARTEA. Il contraente tiene a disposizione delle autorità preposte al controllo dell'ammasso tutta la documentazione, ripartita per contratto. I controlli avvengono in conformità a quanto stabilito dall art. 36 del Regolamento CE n. 826/2008 in merito agli obblighi che devono essere rispettati dall impresa ammassatrice (art. 22 del Reg. CE 826/2008). I controlli in loco sono effettuati sui prodotti che entrano in ammasso e prevedono: - un controllo iniziale sul 100% delle domande svolto sulle operazioni di conferimento. In tale fase si verifica la tipologia di prodotto conferito, il peso, la documentazione commerciale che ne attesti la proprietà, la documentazione sanitaria che ne attesta la qualità, si impartiscono le indicazioni per lo stoccaggio del prodotto in magazzino. Al termine delle operazioni di conferimento e quando tutto il prodotto è congelato, si procede ove possibile alla sigillatura dei prodotti immagazzinati. Ogni ammasso viene identificato con il riferimento della domanda, la data di accettazione, la data di fine conferimento e fine ammasso. Si precisa che le spese di sigillatura e di movimentazione sono a carico della parte contraente. Nel caso di prodotti non sigillati, un controllo intermedio, senza preavviso, può essere effettuato su un campione rappresentativo pari ad almeno il 10% del quantitativo immagazzinato. Il controllo comprende, oltre all'esame della contabilità, la verifica materiale della natura e del peso dei prodotti e la loro identificazione. Le verifiche materiali devono riguardare almeno il 5% del quantitativo sottoposto a controllo senza preavviso. - Un controllo obbligatorio finale sul 100% delle domande alla fine del periodo di ammasso contrattuale: ARTEA verifica a campione, per ogni contratto, peso e identificazione dei prodotti ammassati. Almeno cinque giorni lavorativi prima della data ultima del periodo di ammasso contrattuale, ai fini del controllo, la parte contraente informa ARTEA indicando il numero di riferimento del contratto che intende svincolare dall ammasso. Nel caso di prodotti sigillati si verifica solo la presenza e l integrità dei sigilli apposti. In caso di irregolarità significative, riguardanti almeno il 5% dei quantitativi di un medesimo contratto sottoposti al controllo intermedio, ARTEA provvederà, in caso di irregolarità, a determinare un campione più vasto da sottoporre a controllo. ARTEA provvederà, tramite AGEA Coordinamento, ad inviare le irregolarità alla Commissione entro la quarta settimana dall accertamento. 12. Svincolo dell ammasso Le operazioni di controllo finale iniziano a decorrere dal giorno successivo alla data ultima di ammasso contrattuale. Alla fine di ogni controllo viene redatto un verbale nel quale sono presenti: 11

12 la data del controllo le operazioni svolte. Il verbale è firmato dal funzionario controllore e controfirmato dal contraente, o eventualmente dal gestore del magazzino, delegato dal contraente, al quale ne è rilasciata copia. Allo scopo di agevolare le operazioni di competenza dei controllori, relativamente ai controlli previsti per lo svincolo dei prodotti ammassati e per ottimizzare i tempi necessari all esecuzione delle operazioni di verifica previste, la ditta è tenuta a rispettare le seguenti prescrizioni: - deve essere presente fin dall inizio delle operazioni di svincolo il rappresentate legale dell impresa o un suo delegato; - il prodotto da svincolare deve essere identificabile, ispezionabile e nettamente separato da altri prodotti posti in magazzino; - deve essere messa a disposizione del controllore, qualora richiesto, tutta la documentazione (fatture, registro di contabilità di magazzino, ecc.) comprovante il rispetto degli impegni assunti dall ammassatore; - devono essere presenti nel magazzino, idonee protezioni (abbigliamento) e mezzi per consentire al personale il controllo in sicurezza dei prodotti ammassati. Il mancato rispetto di uno dei punti sopra indicati comporterà l impossibilità di effettuare lo svincolo, ne conseguirà il rinvio delle operazioni di controllo di almeno sette giorni lavorativi oppure la decadenza del contratto. In quest ultimo caso oltre a non liquidare l aiuto richiesto, ARTEA provvederà ad incamerare la fideiussione presentata, per mancato rispetto degli obblighi contrattuali sottoscritti. 13. Svincolo anticipato dell ammasso di prodotti destinati all esportazione E ammesso lo svincolo anticipato alle seguenti condizioni: - è necessario il compimento di un periodo minimo di ammasso di almeno 60 giorni; - il quantitativo minimo da svincolare sia almeno pari a 5 tonnellate (par. 3 del Reg. CE 826/2008), riferito ad un dato contratto; - il prodotto deve lasciare il territorio dell Unione Europea entro 60 giorni dal controllo dello svincolo; - il prodotto deve lasciare il territorio doganale della Comunità tal quale; - il prodotto deve raggiungere tal quale la destinazione, nei casi di cui all articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999; 12

13 Il periodo di ammasso contrattuale, per il quantitativo svincolato anticipatamente, termina il giorno precedente la data di svincolo, come verbalizzato dalle verifiche effettuate durante il controllo effettuato nel luogo di ammasso. Si precisa che ai fini della verifica che il prodotto sia effettivamente uscito dal territorio dell Unione Europea, le ditte ammassatrici devono presentare ad ARTEA la documentazione rilasciata dai competenti uffici delle dogane, attestante il transito e la destinazione del prodotto. In particolare, dovrà essere presentato ad ARTEA la copia conforme del Documento di accompagnamento all'esportazione (Dae) e la copia conforme del documento che traccia l esportazione della merce (Mrn), dal quale è possibile verificare la data effettiva di uscita della merce dal mercato dell Unione e la relativa destinazione. Inoltre, nel caso di transito della merce in Paesi intracomunitari, prima dell esportazione verso Paesi terzi, è necessario presentare anche la copia conforme all originale dell'esemplare di controllo T5. La documentazione che accompagna la merce deve riportare nelle annotazioni, o in un apposito allegato vistato dagli uffici competenti delle dogane, la dicitura che il prodotto è proveniente da ammasso privato effettuato ai sensi del Reg (UE) 2334/2015 oppure del Reg. (CE) 826/2008, riportando il riferimento del contratto, la data di accettazione dello stesso e il quantitativo di prodotto in questione. Qualora non sia possibile accertare l effettiva uscita del prodotto dal territorio dell Unione Europea o risalire al quantitativo oggetto di svincolo anticipato destinato all esportazione, ARTEA non liquiderà l aiuto e provvederà ad incamerare la fideiussione presentata, per mancato rispetto degli obblighi sottoscritti. L importo dell aiuto è ridotto proporzionalmente alla diminuzione del periodo di ammasso, mediante applicazione degli importi giornalieri per tonnellata, stabilito nella colonna 6 dell allegato al Reg UE 2334/2015. Lo svincolo della fideiussione, presentata a garanzia degli obblighi contrattuali, sarà effettuata con la liquidazione dell aiuto dell ultimo lotto di prodotto ammassato, previa acquisizione di tutta la documentazione giustificativa l esportazione del prodotto. Per quanto non espressamente riportato nei punti precedenti si rimanda a quanto previsto dal Reg. CE 826/2008 e dalla normativa vigente in materia di esportazione. 14. Sanzioni Qualora non siano rispettati gli impegni sottoscritti dall ammassatore nella domanda di aiuto, l ammasso si ritiene rigettato (non valido) e si procede ad incamerare la relativa fideiussione. Si precisa che nel caso in cui il prodotto oggetto di ammasso non venga conferito entro il 28esimo giorno a decorrere dalla data di accettazione del contratto, la cauzione sarà interamente incamerata. Nel caso si ritiri la domanda di contratto o non siano rispettati gli obblighi sottoscritti dall ammassatore, la cauzione sarà interamente incamerata, fatto salvo che sussistano 13

14 cause di forza maggiore debitamente documentate e riconosciute da ARTEA: in quest ultimo caso l'aiuto è pagato entro il limite massimo del quantitativo contrattuale. Salvo i casi di forza maggiore, qualora il quantitativo effettivamente conferito o conservato in ammasso sia inferiore al quantitativo accettato in domanda (quantitativo contrattuale), si applicano le seguenti condizioni: a) se superiore o pari al 90% del quantitativo contrattuale, l'aiuto è ridotto in proporzione al quantitativo ammassato; b) se inferiore al 90%, ma superiore o pari all'80% di tale quantitativo, l'aiuto riconosciuto per il quantitativo effettivamente conservato in ammasso è dimezzato; c) inferiore all'80% di tale quantitativo, l'aiuto non viene pagato e la fideiussione è interamente incamerata. Qualora si constati che le dichiarazioni rilasciate siano false e rese deliberatamente o per negligenza grave, il contratto è rigettato e l aiuto non riconosciuto. Inoltre il contraente in causa è escluso dal regime di aiuti all'ammasso privato sino alla fine dell'anno civile successivo a quello dell'accertamento stesso e la fideiussione è interamente incamerata. Salvo casi di forza maggiore, quando la parte contraente non rispetta per la totalità del quantitativo all ammasso la scadenza del periodo di ammasso contrattuale fissato, per ogni giorno di mancato rispetto l importo dell aiuto dovuto per il contratto di cui trattasi è ridotto del 10 %. Detta riduzione non può tuttavia superare il 100 % dell importo dell aiuto. La condizione sopra riportata, si applica anche in caso di svincolo anticipato se i prodotti non lasciano il territorio dell Unione Europea nei 2 mesi successivi al controllo di svincolo dall ammasso. Se il termine dei 28 giorni per il conferimento dei prodotti in magazzino, previsti dall articolo 25, paragrafo 1, del Reg. CE 826/2008, è superato di più di 10 giorni, l aiuto non è concesso. Per quanto non contemplato nelle presenti disposizioni applicative si rimanda a quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale. 15. Pagamenti In conformità all art. 30 del Regolamento CE n. 826/2008, la domanda di pagamento dell aiuto, corredata dalla documentazione giustificativa, deve essere presentata ad ARTEA entro i 3 mesi successivi alla scadenza del periodo di ammasso contrattuale, inoltrata tramite PEC su apposito modulo che ARTEA consegnerà al beneficiario. Il pagamento è effettuato entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda di cui sopra. Tuttavia, se è in corso un indagine amministrativa, non sono effettuati pagamenti fino a quando non sia stato riconosciuto il diritto all aiuto (art. 32 del Reg. CE 826/2008). Nei casi di svincolo anticipato di cui all articolo 28, paragrafo 3, primo comma, del Reg. 826/2008, è necessario presentare la documentazione giustificativa (Dae e Mnr) entro i termini di cui all articolo 49, paragrafi 2, 4 e 6, del regolamento (CE) n. 800/

15 Dopo 60 giorni di ammasso l ammassatore può richiedere la concessione di un anticipo dell aiuto, che non può eccedere l importo corrispondente a quello relativo ad un periodo di ammasso di 90 giorni (art. 31 del Regolamento CE n. 826/2008). La concessione dell anticipo è subordinata alla costituzione di una garanzia pari al 110% dell anticipo richiesto. La cauzione è svincolata non appena versato il saldo. 15

16 Allegato 1) Proposta contrattuale Spett.le ARTEA Via Ruggero Bardazzi n. 19/ FIRENZE OGGETTO: Proposta contrattuale per la richiesta di aiuto all'ammasso privato di carni suine per tonn. di prodotto (INDICARE CATEGORIA ED NC) ai sensi del Reg. (CE) n. 853/2004 e del Reg. (UE) 2334/2015. Il sottoscritto nato a il nella sua qualità di della Ditta Codice Fiscale/Partita Iva con sede in Via n. CAP Telefono PEC esercente attività nel settore del bestiame e delle carni da almeno 12 mesi C H I E D E la concessione dell'aiuto comunitario per l'ammasso privato di tonn. di prodotto (specificare il prodotto per il quale è richiesto l aiuto (colonna 2 Prodotti per i quali è concesso l aiuto ) ed il relativo codice categoria (colonna 1 Categorie prodotti ) come da allegato al Reg. (UE) 2334/2015) nella misura di Euro, facendo presente quanto segue: - l'ammasso del prodotto verrà effettuato presso gli stabilimenti della Ditta CUAA sito in ; - l'ammasso avrà la durata di giorni, salvo la facoltà di ridurre o prolungare tale durata in base alla normativa comunitaria; - la prescritta cauzione a garanzia dell'adempimento degli obblighi connessi all'esecuzione dell'ammasso di cui sopra è stata costituita mediante fidejussione bancaria (o assicurativa) n. del emessa a favore di ARTEA per un importo di EURO con le modalità di cui al Decreto del Direttore di ARTEA n. XX/2015. A tal fine il sottoscritto dichiara di impegnarsi all'osservanza dei seguenti obblighi: - i prodotti da ammassare sono quelli indicati in domanda di aiuto e accettati da ARTEA; - conferire all'ammasso il prodotto dal giorno successivo alla data di conclusione del contratto (data del rilascio dell accettazione della domanda di aiuto) e concludere le 16

17 operazioni di ammasso entro il 28 giorno successivo alla medesima data. Le operazioni di conferimento dell'ammasso terminano il giorno in cui è pesata e immagazzinata l'ultima partita del quantitativo oggetto di domanda. Si precisa che fa fede, ai fini del conteggio dei giorni, la data di conferimento del prodotto fresco o refrigerato allo stabilimento di stoccaggio o congelamento, se diverso dal luogo di stoccaggio. L immissione e la conservazione del prodotto in ammasso è eseguita dagli ammassatori a proprie spese e rischio; - comunicare ad ARTEA, almeno due giorni lavorativi prima dell'inizio del conferimento all'ammasso di ogni singola partita, il giorno e il luogo del conferimento, nonché la natura e il quantitativo del prodotto da immagazzinare; - nel caso in cui le operazioni di congelamento del prodotto avvengano in luogo diverso dal magazzino dell ammasso, l ammassatore è tenuto a darne comunicazione ad ARTEA. I mezzi di trasporto devono essere sigillati come dalle disposizioni impartite dai controllori; - la quantità giornaliera conferita non deve essere inferiore a 5 tonnellate, al fine di agevolare il dovuto controllo da parte del personale controllore, il quale deve presenziare in ogni conferimento, sia alla presentazione del prodotto a peso fresco, che alla successiva presa in carico del prodotto congelato; - conservare in ammasso per il periodo contrattuale il quantitativo concordato del prodotto di cui trattasi, per sua cura e a suo rischio, in condizioni atte a mantenere inalterate le caratteristiche dei prodotti senza modificare, sostituire o spostare da un magazzino ad un altro i prodotti ammassati. Tuttavia, in casi eccezionali e su richiesta debitamente motivata, ARTEA può autorizzare lo spostamento dei prodotti ammassati; - mettere a disposizione dei funzionari controllori le attrezzature e gli indumenti idonei per consentire il controllo in sicurezza; - detenere la certificazione sanitaria rilasciata dal servizio veterinario competente attestante le caratteristiche qualitative del prodotto da mettere in ammasso. Nei casi di prodotti provenienti da paesi intracomunitari far validare le informazioni al competente servizio veterinario regionale; - provvedere alla pesatura del prodotto allo stato fresco e refrigerato al momento dell immissione in ammasso, al netto dell imballaggio, e conservarne i documenti; - compilare la bolletta di pesatura contenente la descrizione delle operazioni di cui al precedente punto, consegnandone copia al funzionario incaricato di redigere il verbale di accertamento del prodotto immagazzinato; - collocare in magazzino il prodotto secondo le prescrizioni impartite dai controllori che hanno presieduto alle operazioni di ammasso adottando i mezzi dagli stessi suggeriti al fine di evitare manomissioni o spostamenti del prodotto nel corso dell ammasso e 17

18 rendere ben identificabili le singole partite mediante appositi cartelli con l indicazione dei rispettivi pesi, numero dei pezzi o confezioni, date di conferimento e il numero del contratto; - consentire il controllo in qualsiasi momento da parte di controllori delegati da ARTEA, facendosi carico delle operazioni e relative spese connesse alla movimentazione del prodotto ammassato; - fare in modo che i prodotti ammassati siano facilmente accessibili, singolarmente identificati e accorpati per singola domanda. Ogni pallet e, se del caso, ogni collo immagazzinato individualmente, deve essere contrassegnato con una cartellonistica che ne identifica il riferimento della domanda e la data di accettazione, il tipo di prodotto, il peso totale fresco e congelato, la data di conferimento. La data di conferimento all'ammasso deve essere indicata su ogni singola partita immagazzinata in un dato giorno; - osservare ogni altro obbligo previsto dalla vigente regolamentazione comunitaria e nazionale in materia. Inoltre il sottoscritto tiene a disposizione delle autorità preposte al controllo dell'ammasso tutta la documentazione, ripartita per contratto, che consenta in particolare di accertare i seguenti elementi relativi ai prodotti sotto ammasso privato: a) il numero di riconoscimento dello stabilimento e lo Stato di produzione; b) la proprietà al momento del conferimento all'ammasso; c) la data di conferimento all'ammasso; d) la data prevista di fine del periodo di ammasso contrattuale; e) contabilità di magazzino con i seguenti dati: identificazione dei prodotti in regime di ammasso privato; il numero delle mezzene, delle scatole o degli altri colli immagazzinati individualmente, la loro denominazione, nonché il peso di ogni pallet o degli altri colli immagazzinati individualmente, eventualmente registrati per singole partite; l'ubicazione dei prodotti nel magazzino. Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere a conoscenza delle disposizioni previste dal D.P.R. 445/2000 in materia di effetti penali e di perdita di benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato dall Amministrazione sulla base delle dichiarazioni non veritiere. TIMBRO E FIRMA 18

19 Allegato 2) Schema tipo Garanzia Fideiussoria SCHEMA TIPO DI GARANZIA FIDEIUSSORIA PER AMMASSO PRIVATO CARNI SUINE DI CUI AL REGOLAMENTO (CE) 826/2008 E REGOLAMENTO (UE) 2334/2015 Garanzia n. PREMESSO Che il Signor nato a il Cod. Fiscale, in proprio OPPURE in qualità di legale rappresentante di, con sede legale in, P. IVA n., iscritta nel Registro delle imprese di al n., (in seguito denominato Contraente ) intende effettuare l ammasso privato di tonnellate di * per la durata di mesi alle condizioni stabilite dai Reg. CE 826/2008 e Reg. UE 2334/2015 relativamente all ammasso privato; Considerato che tale cauzione è intesa a garantire l impegno del Contraente nei confronti dell ARTEA all osservanza dell obbligo derivante dalla normativa in corso relativamente all ammasso privato di carni suine per un importo di ; Che qualora risulti accertato dagli Organi di controllo, da Amministrazioni Pubbliche o da Corpi di Polizia Giudiziaria il mancato adempimento degli obblighi previsti dai Reg. CE n. 826/2008 e Reg. UE 2334/2015, ARTEA deve procedere all immediato incameramento delle somme corrispondenti al mancato adempimento. La garanzia avrà efficacia sino alla liberazione da parte di ARTEA a conclusione del periodo d intervento autorizzato, in conformità di quanto previsto all articolo 2 delle condizioni generali. TUTTO CIO PREMESSO La Società /Banca P.IVA con sede legale in iscritta nel registro delle imprese di al numero, autorizzata dal Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato ad esercitare le assicurazioni del Ramo cauzione nella persona del legale rappresentante pro tempore/procuratore speciale nato a, il, dichiara di costituirsi, come in effetti si costituisce, Fideiussore nell interesse del Contraente, a favore dell Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA), dichiarandosi con il contraente solidalmente tenuto per l adempimento dell obbligazione di ammasso di carni suine come previsto dai Reg. CE 826/2008 e Reg. UE 2334/2015, secondo quanto descritto in premessa, fino a concorrenza della somma massima di uro 19

20 ( uro ) corrispondente al 20% dell aiuto che ammonta ad ( uro ). *Indicare il prodotto per il quale è concesso l aiuto (colonna 2 Prodotti per i quali è concesso l aiuto ) ed il relativo codice categoria (colonna 1 Categorie prodotti ) come da allegato al Reg. (UE) 2334/2015 CONDIZIONI GENERALI DELLA GARANZIA 1. Disciplina generale La presente garanzia è disciplinata dalle norme contenute nei Reg. CE 826/2008 e Reg. UE 2334/2015, nonché dalle condizioni stabilite negli articoli seguenti. 2. Durata della garanzia La garanzia ha durata pari a mesi dal al ed è automaticamente prorogata per ulteriori 6 mesi e, su richiesta di ARTEA di ulteriori 6 mesi. Possono essere previste ulteriori proroghe richieste da ARTEA per fatti non imputabili ad ARTEA stessa. Qualora ne ricorrano le condizioni, ARTEA può disporre lo svincolo anticipato, parziale o totale, della garanzia dandone comunicazione al Contraente e al Fideiussore. 3. Garanzia prestata Il Fideiussore garantisce ad ARTEA, fino alla concorrenza dell importo assicurato, il pagamento delle somme che ARTEA potrà richiedere al Contraente. 4. Richiesta di pagamento In caso di inadempienza del contraente, la garanzia potrà essere escussa, anche parzialmente, facendone richiesta al Fideiussore mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Sarà in ogni caso considerata inadempienza del contraente la mancata presentazione, da parte di quest ultimo, dell adeguamento della durata della garanzia nei termini previsti all articolo 2 delle presenti condizioni generali. 5. Modalità di pagamento Il pagamento dell importo richiesto da ARTEA sarà effettuato dal Fideiussore a prima e semplice richiesta scritta, in modo automatico ed incondizionato, entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione di questa, senza possibilità per il Fideiussore di opporre ad ARTEA alcuna eccezione, anche nell eventualità di opposizione proposta dal Contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il Contraente nel frattempo sia stato dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali ovvero posto in liquidazione, ed anche nel caso di mancato pagamento dei premi, di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del Contraente. 20

21 6. Rinuncia al beneficio della preventiva escussione del contraente ed alle eccezioni La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all art cod. civile e di quanto contemplato all art cod. civ., volendo ed intendendo il Fideiussore rimanere obbligato in solido con il Contraente fino alla estinzione del credito garantito, nonché con espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli art cod. civ. per quanto riguarda crediti certi, liquidi ed esigibili che il Contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti di ARTEA. 7. Foro competente Le parti convengono che per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di ARTEA il foro competente è quello di Firenze., lì IL CONTRAENTE LA SOCIETA Agli effetti degli art e 1342 C.C. i sottoscritti dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni dei punti seguenti delle condizioni generali: 5. Modalità di pagamento 6. Rinuncia al beneficio della preventiva escussione del contraente ed alle eccezioni 7. Foro competente. IL CONTRAENTE LA SOCIETA 21

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