STATUTO Associazione ASSOCIAZIONE BANDA BONNISTI

Documenti analoghi
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SCIENTIFICO CULTURALE PROFESSIONE PSICOLOGO TITOLO I L ASSOCIAZIONE ART.1

COMITATO MANIFESTAZIONI LOCALI SORAGA

STATUTO DI ASSOCIAZIONE CULTURALE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE. Il presente atto disciplina lo Statuto dell'associazione Avvocati

ALLEGATO A ALL' ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE ASSOCIAZIONE GENITORI SCUOLE DI SAN POLO STATUTO

ASSOCIAZIONE CULTURALE TETHYS DOTT. MARIO PICCININI NOTAIO, VIA MARTELLI FIRENZE ATTO N / DI REP. REGISTRATO A FIRENZE IL 26/6/1998 N.

art. 1 (denominazione sede) 1. E costituita l Associazione di volontariato denominata Amici dell Africa Onlus.

TITOLO IV RECESSO - ESCLUSIONE

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO ASSOCIAZIONE MASTER IN DIRITTO TRIBUTARIO DELL UNIVERSITA DI GENOVA. Art.1 Denominazione, sede, durata, riconoscimento

COMUNE DI SANTA GIUSTINA BELLUNO CIRCOLO ELISA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE STATUTO. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO. del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani

STATUTO ASSOCIAZIONE GRUPPO MEDIOEVALE IN ILLO TEMPORE. Art.1

Statuto dell Associazione

STATUTO Articolo 1 Articolo 2 Articolo 3 Articolo 4

STATUTO. Capo 1. Costituzione- Sede- Durata-Oggetto. 1. E costituita l Associazione Sportiva Dilettantistica denominata ALFIERI

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE «ISTITUTO DI STUDI E RICERCHE ANTONIO GRAMSCI DELLA SARDEGNA» TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - FINALITA'

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ANIMrkhS-ONLUS

Allegato A STATUTO ASSOCIAZIONE GAIA

STATUTO. Associazione Sportiva Dilettantistica. Non Riconosciuta DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE

L associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

Federazione Italiana Operatori Geriatrici F.I.O.G. STATUTO

Archeo Arci Circolo di Nuoro STATUTO DEFINIZIONE E FINALITA

Statuto I - DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPI, DURATA

Art. 1 - DENOMINAZIONE... 3 Art. 2 - SEDE... 3 Art. 3 - SCOPO SOCIALE... 3 Art. 4 PRINCIPI... 3 Art. 5 - ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE... 3 Art.

STATUTO ASSOCIAZIONE "52048 ORIZZONTI COMUNI"

Federazione Toscana dei Volontari per i Beni

STATUTO. Costituzione sede - durata - finalità

STATUTO Articolo 1 Costituzione e sede Associazione Amici del Quartetto Guido A. Borciani Articolo 2 Finalità

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE. L Albero Segreto

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI TECNICI DELL INDUSTRIA MOLITORIA. Modificato dall Assemblea Generale Straordinaria del 26 Marzo 2011

STATUTO ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI DEL CENTRO VELICO CAPRERA

ASSOCIAZIONE DIPENDENTI ENTI LOCALI (A.D.E.L.E.)

ASSOCIAZIONE CULTURALE LUCIOMAGRI.COM STATUTO ****

Statuto dell Associazione denominata L Abruzzo in Europa

attività culturali, formative, informative, ricreative e

STATUTO ASSOCIAZIONE

Associazione Culturale. - Crogiolo - Statuto

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE RUFINO TURRANIO (ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE)

STATUTO. Art. 1. Costituzione, denominazione e sede. 1) E costituita l Associazione denominata LABORATORI L ARTE NELLE MANI. Art. 2 Scopi e attività

Statuto del Centro Aiuto alla Vita Marisa - TRIESTE

Statuto dell Associazione Nazionale "NONSOLOGLUTINE" - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale

STATUTO ART.1 ART.2 ART.3 BANDA MUSICALE COMUNALE MOENA

STATUTO. ARFEL Associazione Regionale Finanza Enti Locali

(Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell art. 8 della legge 11/08/1991 n 266)

STATUTO dell Associazione Culturale ESSI VIVONO

STATUTO TERRA DEI PICCOLI ONLUS

STATUTO ASSOCIAZIONE BANCA DEL TEMPO LA DANZA DELLE ORE

Atto Costitutivo e Statuto Associazione No Profit

ASSOCIAZIONE CULTURALE SAPIENZA FLIGHT TEAM

STATUTO ASSOCIAZIONE RALLY MATEMATICO TRANSALPINO SIENA

ASSOCIAZIONE EX STUDENTI (UCSEI) DEL CENTRO GIOVANNI XXIII. Indice Degli Articoli Statutari

Amici del Cammino di Santiago

La denominazione dell associazione comprende il nome dei soci fondatori.

IRIS NETWORK STATUTO

STATUTI ASSOCIAZIONE GRUPPO COMMERCIANTI CHIASSO

STATUTO. ART.1 - (Denominazione e sede) ASSOCIAZIONE GENITORI I.C. LAVERDA con sede in Piazzetta degli Alpini, 12, Comune di Breganze.

L'Associazione "D.I.D. - Associazione donne italiane diplomatiche e dirigenti è un associazione senza fini di lucro, indipendente ed autonoma.

Statuto dell Associazione SAESE (Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed Ecologia)

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BASSANO DEL GRAPPA

A. M. A. LA VITA, ASSOCIAZIONE DI AUTO MUTUO AIUTO STATUTO

STATUTO L Associazione non può deliberare o intraprendere iniziative di carattere didattico.

Statuto associativo dell Associazione degli Ingegneri Matematici

STATUTO. dell'associazione denominata. È costituita l'associazione denominata "Associazione Previdenzialisti

BOZZA DI STATUTO DI UN CIRCOLO

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. Centro Studi Ugo Cerletti STATUTO ASSOCIATIVO. Pagina 1 di 5

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE Associazione Amici del Farina Cittadella

CENTRO DI CULTURA Card. ELIA DALLA COSTA STATUTO DELL ASSOCIAZIONE. Articolo 1. Articolo 2

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI MORFOLOGI VETERINARI TITOLO I DENOMINAZIONE, SCOPO, SEDE, DURATA. Articolo 1

Statuto Associazione IL ROLANDO. ART. 1 (Denominazione e sede)

ASSOCIAZIONE AMICI DEI MUSEI DI FIESOLE STATUTO DELL ASSOCIAZIONE

-SCUOLA POPOLARE PER STRANIERI- ONLUS

Atto Costitutivo Associazione Teatrando

STATUTO ASSOCIAZIONE Art. 1. SALICEVIVO Art. 2. Art. 3. ATTIVITA FORMATIVE ATTIVITA CULTURALI Art. 4.

I. Costituzione, sede, durata, oggetto sociale

STATUTO. Art E' costituita l'associazione sportiva dilettantistica "Golfriends

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE GTM-AIFI

INGEGNERIA SENZA FRONTIERE TORINO.: STATUTO :.

A) STATUTO ASSOCIAZIONE FEEL-BACK

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE "ALBATROS"

Allegato A Statuto. ART. 1 (Denominazione e sede)

Oggi, 21 settembre 2017, nasce a Verona AZIONE COMUNITARIA, l Associazione di coloro che non si sentono rappresentati a

Statuto del FotoClubLugano

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

STATUTO DI SOCIETA SPORTIVA AEROMODELLISTICA

STATUTO DI ASSOCIAZIONE STUDENTESCA Disposizioni generali Art. 1 E costituita a norma dell art. 36 del codice civile, un associazione studentesca

LO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PUGLIESI A PISA

STATUTO LA QUARTA ERA 1

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PAZIENTI Fibrosi Polmonare Idiopatica UN RESPIRO DI SPERANZA ONLUS

a. sostenere le Scuole aderenti e rappresentare nei rapporti con le istituzioni, in particolare il MIUR, e con i portatori di interessi;

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SALERNO CANTIERI&ARCHITETTURA

STATUTO ASSOCIAZIONE PER NON SENTIRSI SOLI

STATUTO. Associazione Peace Human Rights Alumni

JOGP!TQPSUJOHDMVCUPSSFHVBDFUP JU

STATUTO DEL CIRCOLO RICREATIVO-SPORTIVO AMICI ARTIGIANI CONFARTIGIANATO

STATUTO. ASSOCIAZIONE dei MASTER IN DIRITTO TRIBUTARIO. Art.1 Denominazione, sede, durata, riconoscimento

ALLEGATO "A" AL N DI REPERTORIO N DI RACCOLTA STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE "ENTE FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO D'ALBA".

Statuto dell Associazione di Promozione Sociale Creuza de ma - Pietracatella

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE di COORDINAMENTO GENITORI SCUOLE CHIERI (COGEN CHIERI) Art. 1 NATURA

STATUTO. Associazione di promozione sociale «C ENTRO DENTRO»

Transcript:

STATUTO Associazione ASSOCIAZIONE BANDA BONNISTI DEFINIZIONE E SCOPI Art.1 E' costituita l'associazione di promozione sociale, denominata Associazione Culturale ASSOCIAZIONE BANDA BONNISTI, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata dalla legge 383/00 e dal presente Statuto. L'associazione ha attuale sede piazza Michelangelo Buonarroti 5 40026 Imola (BO). Potranno essere istituite sedi secondarie in altre località. Art.2 L associazione è apolitica, e persegue i seguenti scopi: promuovere, la diffusione della conoscenza tecnico-motociclistica; favorire e promuovere la comunicazione tra i soci, con un attenzione particolare all ambito motociclistico, creare occasioni di incontro-confronto finalizzate alla conoscenza dell altro e all integrazione; promuovere e favorire lo sviluppo del turismo motociclistico; istituire dibattiti, convegni, corsi di aggiornamento nel campo motociclistico; informare i soci, favorendo e sostenendo la partecipazione a raduni, ad eventi culturali, spettacoli, festivals e altro; promuovere ed attuare tutte le iniziative volte alla propaganda del valore sociale e sportivo del motociclismo ed alla diffusione dell'educazione stradale fra gli utenti; gestire e possedere spazi atti a produrre eventi culturali, ludici e educativi aperti al pubblico comprese attività collaterali utili a sostenere economicamente gli eventi di cui sopra (bar, shop, servizi in genere, altro); realizzare iniziative editoriali in stampa, audio, video, o altro; L'attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di democrazia, di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona. Art.3 - Nella salvaguardia della propria autonomia, l'associazione potrà instaurare rapporti di collaborazione, contratti e convenzioni con Enti similari, strutture pubbliche e private, cooperative e società; organizzare e gestire - anche con strutture permanenti - tutte quelle attività, anche economiche, utili per il raggiungimento dei propri fini sociali. L'Associazione potrà altresì svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie, in quanto ad esso integrative, anche se svolte in assenza delle condizioni previste in questo articolo, purché nei limiti consentiti dalla legge. Art.4 L'Associazione non ha scopo di lucro. Essa si finanzia con: le quote dei soci, fissate annualmente dal consiglio Direttivo; eventuali contributi da parte di Enti Pubblici e privati; eventuali erogazioni, donazioni e lasciti di persone fisiche e giuridiche; i proventi di gestione; ogni altro provento comunque conseguito. Art.5 Sono organi dell'associazione: L'Assemblea dei soci, Il Consiglio Direttivo, Il Presidente; I SOCI

Art.6 - Il numero dei soci è illimitato. Possono essere i soci dell'associazione tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, che condividono le finalità di cui all'art.2 del presente Statuto. I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio ma non godono del diritto di voto in assemblea. Art.7 - L ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati. L accettazione delle domande è deliberata dal consiglio direttivo. Art.8 - La tessera sociale è valida dal 1 gennaio al 31 dicembre. Per ogni anno sociale il direttivo proporrà l'importo della quota annuale di adesione e le modalità di versamento. Art.9 - Potrà anche essere deliberato, su proposta del direttivo e approvato dall'assemblea, un regolamento interno. Art.10 - I soci hanno diritto a: partecipare alle attività sociali; partecipare alle Assemblee; discutere ed approvare i rendiconti; eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti. Art.11 - Il socio è tenuto al pagamento della quota annuale di Associazione, stabilita dal consiglio Direttivo, al rispetto dello Statuto e dell'eventuale regolamento interno e all'osservanza delle delibere degli organi sociali. La qualifica di socio si perde per: a) decesso b) dimissioni c) morosità d) espulsione o radiazione Art.12 - Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, mediante, a seconda della gravità dell'infrazione commessa, il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione o radiazione per i seguenti motivi: a) inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; b) denigrazione dell'associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci; c) l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali alla Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo il danno dovrà essere risarcito; d) appropriazione indebita dei fondi sociali atti documenti od altro di proprietà dell'associazione. Art.13 - Le controversie tra i soci o tra l associazione ed i soci sono demandate ad un collegio di arbitrale che viene eletto ad hoc per la questione, composto da un rappresentante per ciascuna parte in causa più un garante scelto di comune accordo dai suddetti rappresentanti. L ASSEMBLEA E IL CONSIGLIO DIRETTIVO Art.14 - Hanno diritto di partecipare all assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti i soci purché in regola con le quote sociali dell anno in corso. Le assemblee saranno convocate a mezzo di avviso esposto presso la sede o mediante comunicazione ai soci con preavviso di almeno 10 giorni. Ogni socio è titolare di un voto.

Art.15 - L assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal presidente su delibera del direttivo: a) approva le linee generali del programma di attività; b) approva il rendiconto annuale; c) delibera sulla previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo; d) stabilisce il meccanismo di elezione ed elegge il consiglio direttivo; e) delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale. L'assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione, invece, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. Art.16 - L'assemblea dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione ed ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto. L'assemblea dovrà aver luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno chiesto la convocazione. Art.17 - Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento, proposte dal consiglio direttivo o da almeno un quinto dei soci, è indispensabile la presenza di almeno la metà dei soci con diritto di voto; ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti. Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'associazione, valgono le norme di cui all'art.24. Art.18 - Il consiglio direttivo viene eletto dall'assemblea dei soci e dura in carica tre anni. L'assemblea elettiva deciderà il numero dei membri ad ogni elezione. Art.19 - Il Consiglio direttivo elegge al suo interno: a) il Presidente: ha la rappresentanza legale dell'associazione, è il responsabile di ogni attività della stessa, convoca e presiede il consiglio b) il Vicepresidente: coadiuva il Presidente ed in caso di assenza od impedimento di questi, ne assume le mansioni ed i poteri c) il Tesoriere: è il responsabile amministrativo dell Associazione; congiuntamente con il Presidente detiene i poteri di firma relativamente alla gestione amministrativa e finanziaria e la facoltà di contrarre impegni finanziari e di obbligazioni per conto dell Associazione d) il consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività della Associazione Art.20 - Compiti del Consiglio direttivo sono: a) eseguire le delibere dell'assemblea; b) formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'assemblea; c) predisporre il rendiconto annuale; d) predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale; e) deliberare circa l'ammissione dei Soci; f) deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei Soci; g) stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali; h) curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione o ad esso affiliati; i) decidere la modalità di partecipazione dell'associazione alle attività organizzate da altre Associazioni ed Enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente

Statuto. Art.21 - Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'assemblea sia con soci che con esterni. Art.22 - Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma ogni qual volta ce ne sia necessità in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei consiglieri, o su convocazione del Presidente. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. PATRIMONIO Art.23 - Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da: eventuali beni, immobili e mobili che diventeranno proprietà dell associazione eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio eventuali erogazioni, donazioni e lasciti contributi degli aderenti utili derivanti dalle iniziative dell associazione stessa rimborsi attività marginali di carattere commerciale e produttivo vendita di beni e servizi e fornitura di consulenze contributi di pubbliche amministrazioni, enti o comitati locali, istituti di credito o altri enti in genere proventi pubblicitari e di sponsor in linea con gli scopi dell'associazione redditi derivanti dalla gestione del patrimonio il ricavato di sottoscrizioni e raccolte fondi ogni altro tipo di entrate. Art.24 - E vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Gli eventuali avanzi di gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previsti. Art.25 - L anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il rendiconto economico finanziario deve essere approvato dall Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile. SCIOGLIMENTO DELL ASSOCIAZIONE Art.26 - La decisione motivata di scioglimento dell'associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei soci aventi diritto al voto, in un'assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi. Ove non sia possibile raggiungere tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno dieci giorni, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato. L'assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente statuto, ad altra Associazione avente finalità analoghe e comunque per scopi di utilità generale, in conformità con quanto previsto

all'art.111, comma 4 quinquies, lett.b) del D.P.R. n.917/96, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i soci. DISPOSIZIONI FINALI Art.27 Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l'assemblea a norma del codice civile e delle leggi vigenti in materia di associazionismo. Chiavari, 26 Settembre 2006