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COMUNE DI TURI Città Metropolitana di Bari PUBBLICAZIONE La presente determinazione N. 742/2017 è stata pubblicata all'albo Pretorio del Comune il 23/08/2017 e vi rimarrà fino al 07/09/2017. Lì 23/08/2017 L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE Antonia Valentini RACCOLTA GENERALE n. 742 del 22/08/2017 1 SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI Ufficio Segreteria-Contezioso-Appalti DETERMINAZIONE n.231 del 21.08.2017 OGGETTO: Ricorso per motivi aggiunti, previa sospensiva, promosso dalla TOWERNET s.r.l. c/comune di Turi innanzi al TAR-Puglia di Bari avverso i provvedimenti n. 5515/2017, n. 6888/2017 e n. 97336/2017 emessi dal Capo Settore Urbanistica Nomina avvocato difensore Impegno di spesa - Approvazione convenzione In data 21 agosto 2017 nella Residenza Municipale IL CAPO SETTORE Graziana Tampoia

PREMESSO che: con deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del 29/09/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, l Amministrazione comunale ha autorizzato il Sindaco pro tempore a costituirsi e resistere nel ricorso promosso dalla TOWERNET s.p.a innanzi al TAR-Puglia di Bari per l annullamento, previa sospensiva, dell ordinanza n. 5/2016 emessa dal Capo Settore all Urbanistica con la quale: - è stato dichiarata l illegittimità del titolo abilitativo formatosi per silenzio-assenso, ai sensi dell art. 87,comma 9, del codice delle Comunicazioni Elettroniche in base alla richiesta prodotta dalla LINKEM S.p.A., congiuntamete alla TOWERNET s.r.l., diretta ad ottenere il rilascio di autorizzazione per la realizzazione di una infrastruttura a servizio delle telecomunicazioni elettroniche, in un area sita in via Mola, e per l effetto è stato disposto l annullamento d ufficio, in via di autotutela, del predetto titolo; - ordinato l immediata rimozione delle opere abusive e il conseguente ripristino dello stato dei luoghi; - irrogato una sanzione pecuniaria di 3.333,33 alla Towernet s.r.l.; col medesimo atto è stato individuato l Avv. A. Fedele Bellacosa Marotti, come in atti generalizzato, con studio legale in Bari alla Via Calefati n. 133, il legale difensore del Comune di Turi, di fiducia dell Amministrazione; in data 20/10/2016 la TOWERNET s.r.l. ha presentato innanzi al TAR-Puglia la rinuncia all istanza di sospensiva con conseguenza cancellazione, in data 23/11/2016, dal ruolo, e, pertanto, per l effetto, la richiamata ordinanza n.5/16 ha conservato la sua efficacia di cui agli artt. 21 quater, 21 ter e 21 bis della legge n.241/90 e ss.mm.ii.; in data 11/01/2017 la parte ricorrente presentava istanza di autorizzazione alla rimozione a quanto realizzato nel Comune di Turi e la richiesta di realizzazione di una infrastruttura per telecomunicazioni con la realizzazione del palo in uno specifico punto di coordinate geografiche; con preavviso di rigetto prot. n. 5515 del 03/04/2017, il Capo Settore Urbanistica del Comune ha comunicato i motivi ostativi all accoglimento dell istanza, ritenendola irrituale ed inammissibile atteso che, la realizzazione di una infrastruttura per telecomunicazioni, a servizio degli operatori di TLC, era stata già oggetto di procedimento amministrativo definitivo, giusta ordinanza n. 5/2016; con provvedimento prot. n. 6888 del 28/04/2017 il medesimo Capo Settore Urbanistica comunicava ai diversi interessati il definitivo rigetto dell istanza innanzi citata evidenziando la irrecevibilità della prima domanda (finalizzata alla rimozione del manufatto abusivo), comunque irrituale (essendo l ordinanza di demolizione imperativa ed esecutiva) ed, inoltre, che, essendo decorso il termine di legge per provvedere all esecuzione dell ordinanza di demolizione, era intervenuta l acquisizione di diritto dell area al patrimonio dell Ente, a mente del comma 3, dell art.31 del D.P.R. n. 380/01; inoltre, con provvedimento prot. n. 9736 del 16/06/2017, sempre, il Capo Settore all Urbanistica ordinava alla TOWERNER s.r.l. di non dare avvio alla demolizione dell opera atteso che decorsi i 90 gg. previsti dall art. 31 del DPR n. 380/01, comma 3, senza che la demolizione sia stata eseguita, si era verificato l acquisizione al patrimonio pubblico del manufatto realizzato a mente del citato art. 3, dell art. 31 del D.P.R. n. n. 380/01; pertanto, con provvedimento n. 9753 di Prot. del 16/06/2017 il Responsabile del Settore

VISTO che: Urbanistica riscontrata l inottemperanza all Ordinanza n.5/2016 e decorso il termine di cui all art. 31, comma 3, D.P.R. n. 380/01, tanto dalla data di notifica dell ordinanza di demolizione (11/07/2016) tanto dal dissequestro (27/10/2016), ha comunicato, ai sensi dell art. 7 della legge 241/1990, ai diretti interessati, l avvio del procedimento diretto all acquisizione di diritto del deposito in parola al patrimonio comunale a mente del citato art. 3, dell art. 31 del D.P.R. n. 380/01; in data 03/07/2017 la TOWERNET s.r.l. ha notificato a questo Comune ricorso per motivi aggiunti al ricorso r.g. n. 1030/2016 per l annullamento, previa sospensiva dei provvedimenti innanzi menzionati n. 6888/2017, n. 9736/2017 e n. 5515/2017 richiedendo la dichiarazione dell illegittimità e l annullamento degli stessi da parte del TAR-Puglia di Bari; con deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 14/07/2017 l Amministrazione comunale ha autorizzato il Sindaco pro-tempore a costituirsi e a resistere nel ricorso per motivi aggiunti, al ricorso r.g. n. 1030/2016, promosso dalla società TOWERNET s.r.l. innanzi al TAR-Puglia di Bari, per ottenere l annullamento, previa sospensiva, dei provvedimenti n. 5515 del 03/04/2017, n. 6888 del 28/04/2017 a firma del Capo Settore Urbanistica e n. 9736 del 16/06/2017, come sopra meglio specificati; con il medesimo atto di Giunta Comunale n. 94/2017 si individuava l Avv. A. Fedele Bellacosa Marotti, il legale difensore del Comune; ATTESO che la suddetta deliberazione demandava al Responsabile del Servizio Affari Istituzionali l adozione degli atti consequenziali a detto incarico e la sottoscrizione di apposita convenzione con il succitato professionista e, tra l altro, sulla base del preventivo di onorario presentato dall avvocato incaricato prenotava una somma complessiva di 8.500,00 di cui 5.000,00 sul capitolo 1203/2 Incarichi patrocinio legale del corrente esercizio finanziario ed 3.500,00 sul medesimo capitolo dell esercizio finanziario dell anno 2018; RITENUTO assumere un impegno di spesa di 8.500,00 (inclusivo di onorario, di c.p.a. del 4%, di iva del 22%), che trova così copertura finanziaria negli esercizi finanziari 2017/2018, del bilancio pluriennale 2017/2019, tenuto conto che l attività forense si svolgerà, presumibilmente, negli anni 2017 2018, per le seguenti somme: Esercizio 2017: 5.000.00 applicati al bilancio di previsione 2017, capitolo di spesa n. 1203/2 Incarichi di patrocinio legale (impegno c/competenza n. 92 /17); Esercizio 2018: 3.500,00 applicati al bilancio di previsione 2018, capitolo di spesa n. 1203/2 Incarichi di patrocinio legale (impegno pluriennale n. 92/2017); RITENUTO, altresì, sottoscrivere una convenzione con il suddetto professionista incaricato, il cui schema viene allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; DATO ATTO che, poiché, il predetto incarico risulta indispensabile per garantire il patrocinio dell Ente, non rientra, così come prescritto dalle linee di indirizzo Corte dei Conti nell adunanza del 15/02/2005, nei limiti di cui alla Legge n.311/2004; VISTE le seguenti deliberazioni di C.C., esecutive: n. 17 del 23/03/2017, di approvazione della nota di aggiornamento al DUP 2017-2019; n. 18 del 23/03/2017, di approvazione del bilancio di previsione 2017-2019;

n. 25 del 06.07.20917, di salvaguardia degli equilibri ed assestamento generale di bilancio 2017; VISTE le seguenti delibere di G.C.: n. 48 del 07/04/2017 di approvazione delle schede finanziarie del PEG 2017-2019; n. 54 del 21/04/2017, ad oggetto: Riaccertamento ordinario dei Residui ex art.3, co.4, del D.Lgs.n.118/2011 Variazione al vigente bilancio pluriennale, necessaria alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni non esigibili al 31/12/2016-variazione alle dotazioni di cassa dell annualità 2017 ; n. 60 del 9/5/2017 ad oggetto variazione al bilancio di previsione finanziario 2017-2019 approvata in via d urgenza ai sensi dell art. 175, c.4 TUEL ratificata con deliberazione di C.C. n.22 del 06.07.2017; n. 67 del 19/5/2017 ad oggetto: ulteriore variazione al bilancio di previsione finanziario 2017-2019 approvata in via d urgenza ai sensi dell art. 175, c.4 TUEL, ratificata con delibera di C.C. n. 23 del 06.07.2017; n. 102 del 21/07/2017, Aggiornamento delle schede finanziarie del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2017-2019 e approvazione delle nuove dotazioni di cassa, ai sensi dell'art. 175, c.5-bis del D. Lg. n.267/2000 ; Visto il D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i.; Visto il D. Lgs. n. 118/2011, e in particolare l allegato 4/2, e s.m.i.; Visto lo Statuto Comunale; VISTO il decreto sindacale n. 48 del 30/06/2017, prot. n. 10645/2017, di proroga dell incarico di posizione organizzativa; La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto. D E T E R M I N A 1. DI assumere un impegno di spesa di 8.500,00 (inclusivo di onorario, di c.p.a. del 4%, di iva del 22%), che trova così copertura finanziaria negli esercizi finanziari 2017/2018, del bilancio pluriennale 2017/2019, tenuto conto che l attività forense si svolgerà, presumibilmente, negli anni 2017 2018, per le seguenti somme: Esercizio 2017: 5.000.00 applicati al bilancio di previsione 2017, capitolo di spesa n. 1203/2 Incarichi di patrocinio legale (impegno c/competenza n. 92 /17); Esercizio 2018: 3.500,00 applicati al bilancio di previsione 2018, capitolo di spesa n. 1203/2 Incarichi di patrocinio legale (impegno pluriennale n. 92/2017); 2. DI INCARICARE l avv. A. Fedele Bellacosa Marotti a rappresentare e difendere il Comune di Turi nel ricorso per motivi aggiunti ( r.g. n. 1030/2016) promosso dalla società TOWERNET s.r.l. innanzi al TAR-Puglia di Bari, per le motivazioni riportate nell atto di Giunta Comunale n. 94 del 14/07/2017. 3. DI APPROVARE lo schema di convenzione da sottoscrivere con l Avv. Fedele Bellacosa Marotti, in atti generalizzato, che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale dello stesso.

4. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso con la sottoscrizione del presente provvedimento da parte dello scrivente quale Responsabile di Settore. 5. DI DARE ATTO che, ai sensi dell art. 6-bis della legge n. 241/1990, dell art. 1, comma 9, lett. e), della legge n. 190/2012, dei Codici, nazionale ed integrativo comunale, di comportamento dei dipendenti pubblici, per il presente atto finale non sussistono motivi di conflitto di interesse in capo al responsabile del procedimento amm.vo e al soggetto che adotta. 6. DI TRASMETTERE il presente atto al Capo Settore Economico-finanziario per l apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ex 147-bis, c. 1-art. 153, c. 5 TUEL e valutazione della compatibilità dello stesso con i vincoli di finanza pubblica di cui ai commi da 709 a 713 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 7. DI DARE atto che, ad avvenuta esecutività, si ottempererà agli obblighi di pubblicazione ex art. 15, c. 2 del d.lgs. 33/2013, che rappresentano la condizione per l acquisizione dell efficacia dell atto e per la liquidazione dei relativi compensi. 8. DI DISPORRE che copia del presente atto venga pubblicato all Albo Pretorio di questo Comune. 9. DI DISPORRE, altresì, che gli estremi del presente atto sia pubblicato in modo permanente, ai fini della massima trasparenza e dell'accessibilità totale, sul sito istituzionale dell'ente nella sezione Amministrazione Trasparente : sotto-sezione 1 livello Consulenti e Collaboratori.

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03 Garanzie alla riservatezza La pubblicazione dell'atto all'albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitmente richiamati. Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 d.lgs. n. 82/2005 (codice dell'amm.ne digitale), del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'albo On Line di questo Comune.