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Transcript:

CITTÀ DI MOGLIANO VENETO P.zza Caduti, 8 C.A.P. 31021 PROVINCIA DI TREVISO tel. 041/59.30.111 - fax 041/59.30.299 Codice fiscale 00565860269 Partita IVA 00476370267 Prot. n. 33950 Mogliano Veneto 30/11/2012 ORDINANZA N. 27 OGGETTO: Misure di limitazione della circolazione per il contenimento e la prevenzione dell inquinamento atmosferico da PM10. PREMESSO CHE: IL SINDACO - La Regione Veneto ha approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 57 dell 11/11/2004 (BURV n. 130 del 21/12/2004) il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell Atmosfera; - Il Comune di Mogliano Veneto, in base ai criteri di cui al citato Piano, è stato inserito nelle zone A per i parametri relativi alle polveri sottili (PM 10), e idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e nelle zone B per i parametri relativi al benzene e biossido di azoto (NO2); - Con DCC n. 9 del 27/1/2005 avente ad oggetto Atto di indirizzo politico e programmatico in tema di risanamento atmosferico l Amministrazione ha indicato le direttrici prioritarie, volte a favorire la mobilità sostenibile, la prevenzione e la riduzione dell inquinamento atmosferico, da recepire nella redazione dei Piani di Azione, di Risanamento di cui il Comune è tenuto a dotarsi secondo il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell Atmosfera; - Con la Delibera della Giunta Provinciale n. 71/15829/2005 del 15/2/2005 avente per oggetto Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell Atmosfera. Provvedimenti di prima attuazione, è stato formalmente istituito il Tavolo Tecnico Zonale della provincia di Treviso; - Il CIS nella seduta del 28 settembre 2006 ha approvato l aggiornamento della zonizzazione, in base alla quale il Comune di Mogliano Veneto rimane comunque in fascia A, anche se facente parte dell Agglomerato insieme ai seguenti altri Comuni: Treviso, Preganziol, Casier, Casale, Paese, Silea, Carbonera, Villorba, Ponzano, Quinto, Zero Branco; Considerato che nel corso del 2005 ARPAV ha condotto, su incarico del Comune di Mogliano Veneto, una campagna di monitoraggio delle PM10 a conclusione della quale è emerso che i dati rilevati hanno un andamento del tutto analogo al Comune di Treviso in quanto le concentrazioni giornaliere di PM10 rilevate presso via Macello sono risultate confrontabili con quelle osservate presso la stazione fissa di Treviso e pertanto, per il futuro, non sarebbe stato indispensabile continuare con un monitoraggio comunale, ma sarebbe stato sufficiente far riferimento ai dati rilevati a Treviso e consultabili on-line sul sito dell ARPAV; Visto che con Deliberazione di Giunta Comunale n.111 in data 28/8/2008 é stato approvato il Piano comunale di azione e risanamento dell atmosfera, quale presupposto per le azioni finalizzate al

risanamento atmosferico che il Comune dovrà intraprendere e, fra queste, l adozione di apposite misure di limitazione della circolazione; Visto inoltre che la Provincia di Treviso con nota assunta al Protocollo comunale con il n.42828 del 7/11/2008 ha preso atto dell avvenuta presentazione del Piano di azione da parte del nostro Comune; Atteso che nel Piano di azione comunale é prevista l adozione di alcune misure di limitazione della circolazione dei veicoli qualora nel periodo dal 1 gennaio al 15 ottobre di ogni anno si verifichi un numero di superamenti del valore limite giornaliero per le polveri PM10 (pari a 50 microgrammi/mc) superiore a 35 volte; Atteso altresì che le concentrazioni di PM10 rilevate da ARPAV nella stazione di via Lanceri di Novara a Treviso hanno registrato un numero di superamenti del valore limite giornaliero di cui sopra maggiore di 35 nel periodo dal 1 gennaio al 27 novembre 2012; Rilevato, pertanto, il permanere del superamento dei limiti di tollerabilità degli agenti inquinanti e considerato che la diffusione di tale problematica può rappresentare fattore di rischio per la pubblica incolumità delle persone particolarmente più deboli (anziani, bambini, ecc) e ritenuto quindi necessario ed urgente con la presente Ordinanza adottare le misure per il contenimento dell inquinamento atmosferico disposte dal Piano di azione comunale approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.111 in data 28/8/2008 relativamente alle misure di limitazione della circolazione; Vista la L.R. 33/85 e s.m.i., il DM 60/02, il DM 261/02, il PTRA n. 57/04; Visti altresì.: - l'art.7, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede che i Comuni possono limitare temporaneamente la circolazione veicolare nell'ambito del territorio comunale e all interno del centro abitato per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti; - gli artt.5 comma 3 e 37 del D. Lgs. n.285/1992 Nuovo Codice della Strada; Visto l art. 50 del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000; ORDINA di disporre in tutte le strade comunali del territorio di Mogliano Veneto, compreso il tratto di Terraglio all interno del centro abitato, nel periodo dal 3 dicembre al 14 dicembre 2012 e dal 7 gennaio al 26 aprile 2013, il divieto di circolazione dei veicoli non catalizzati aventi cilindrata superiore a 1400 cc., dal lunedì al venerdì, escluse le giornate festive infrasettimanali, dalle ore 8.00 alle ore 18.00, per le seguenti categorie di veicoli a motore di qualsiasi uso, con esclusione di quelli adibiti a servizi e trasporti pubblici a combustione interna: a) autovetture, come individuate all art. 54, lettera a), del D.Lgs 30.4.1992, n. 285 Nuovo Codice della Strada, alimentate a gasolio e immatricolate prima del 1 Gennaio 1997 o comunque non rispondenti alla normativa 94/12/EC (Euro II); b) autoveicoli, come individuati all art. 54, lettere b,c,d,e,f,g,h,i,l,m,n, del D.Lgs n. 285/1992, alimentati a gasolio e immatricolati prima del 1 Ottobre 1997 o comunque non rispondenti alla normativa 93/59/CE e 91/542/EEC Stage II, salvo specifica documentazione attestante l installazione di Filtro AntiParticolato; c) autovetture come individuate all art. 54, lettera a) del D.Lgs. n. 285/1992, alimentate a benzina e immatricolate prima del 01/01/1993 o comunque non rispondenti alla normativa 91/441/EEC (Euro I) (non catalizzate);

d) motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi, immatricolati prima del 01.07.1999 o comunque non rispondenti alla normativa 97/24/CE. Sono esclusi dal divieto di cui al presente punto i veicoli indicati nell Allegato A alla presente Ordinanza, facente parte integrante e sostanziale del provvedimento. La mancanza dei documenti citati nell Allegato A che danno titolo all esclusione dal divieto di circolazione durante il periodo di divieto nelle zone interdette, è parificato alla circolazione in divieto alla presente Ordinanza. Le disposizioni suesposte della presente Ordinanza sono rese esecutive e note al pubblico mediante l installazione dei prescritti segnali stradali regolamentari in conformità alle modalità previste dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada (D. Lgs. n. 285/92) a cura degli uffici comunali preposti. Per le violazioni delle disposizioni relative alla circolazione della presente Ordinanza trovano applicazione le sanzioni previste dall art. 7 comma 13 bis D. Lgs. 285 del 30 aprile 1992. E fatto obbligo agli organi di cui all art. 12 del D.Lgs. 30.04.92, n. 285, di osservare e fare osservare le disposizioni sopra indicate della presente Ordinanza. Nel termine di 60 giorni, ed in relazione al disposto dell art. 37, comma 3, del D. Lgs. n. 285/1992, può essere proposto ricorso al Ministero del lavori Pubblici, con la procedura di cui all art. 74 del Regolamento emanato con DPR 495/92. AVVISA ALTRESÌ La presente Ordinanza verrà esposta all Albo Pretorio del Comune di Mogliano Veneto per giorni 30. Sarà inoltre pubblicizzata a mezzo stampa e sul sito internet del Comune di Mogliano Veneto. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza. Copia del presente provvedimento verrà trasmesso, a cura del Servizio Ambiente Ecologia, ai seguenti soggetti, anche al fine dei controlli di eventuale rispettiva competenza: Comando di Polizia Locale Provincia di Treviso TTZ - Provincia di Treviso Regione del Veneto Comitato di Indirizzo e Sorveglianza Regione del Veneto ARPAV Dipartimento Provinciale di Treviso Azienda ULSS n. 9 di Treviso Legione Carabinieri Veneto Stazione di Mogliano Veneto IL SINDACO Giovanni Azzolini

Allegato A ESCLUSIONI DALL APPLICAZIONE DELLA MISURA DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE Sono esclusi dal divieto di circolazione: a) gli autoveicoli ad emissione nulla (motore elettrico) b) gli autoveicoli equipaggiati con motore ibrido elettrico e termico; c) gli autoveicoli con motore ad accensione comandata, alimentati a carburanti gassosi (metano, g.p.l.); d) i motoveicoli e i ciclomotori dotati di motori a quattro tempi; e) gli autobus adibiti al servizio pubblico di linea e turistici, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente; f) veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense o comunità muniti di titolo autorizzatorio; g) veicoli adibiti a cerimonie religiose e al seguito, muniti di titolo autorizzatorio; h) autovetture al servizio di portatori di handicap - munite di contrassegno - e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse; i) veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate, nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con il certificato medico rilasciato dal Pronto Soccorso; j) veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari, muniti di apposito contrassegno distintivo; k) veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni e imprese che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale muniti di titolo autorizzatorio; l) veicoli adibiti ai servizi di igiene urbana; m) veicoli con targa straniera; n) veicoli utilizzati per assicurare servizi manutentivi di emergenza muniti di titolo autorizzatorio; o) veicoli di servizio e veicoli nell'ambito dei compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Municipale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate, degli altri Corpi armati dello Stato; p) autoveicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e prodotti deperibili; q) veicoli di lavoratori in turno, in ciclo continuo o doppio turno, limitatamente ai percorsi casa-lavoro per turni con inizio e/o fine in orari non coperti dal servizio di trasporto pubblico di linea, purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante il servizio prestato; r) veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro da proprio domicilio e viceversa muniti di titolo autorizzatorio; s) veicoli degli ospiti degli alberghi situati nell area interdetta, limitatamente al percorso necessario all andata e al ritorno dall albergo, con obbligo di esposizione di copia della prenotazione; t) veicoli che debbano recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell'ufficio della Motorizzazione Civile o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario; u) veicoli di proprietà del Consorzio di Bonifica Dese Sile ed adibiti al servizio e allo svolgimento dei compiti d istituto del Consorzio stesso;

v) autoveicoli adibiti al trasporto di combustibili e beni di prima necessità; w) veicoli per l accompagnamento degli alunni di asili nido, scuole materne, scuole elementari e scuole medie inferiori, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo l orario di entrata e uscita del minore, muniti di titolo autorizzatorio accompagnato dall attestazione dell orario da parte del Dirigente/Responsabile scolastico; x) autoveicoli e motoveicoli d epoca e di interesse storico e collezionistico di cui all art. 60 del Nuovo Codice della Strada limitatamente al percorso della manifestazione (muniti di titolo autorizzatorio), nonché dei veicoli d epoca e di interesse storico e collezionistico di cui alla DGRV 3748 del 26/11/2004, muniti di titolo autorizzatorio dal quale si evinca l iscrizione negli appositi registri tenuti dalle Associazioni riconosciute ed aderenti alla specifica Federazione internazionale, di cui al punto 2 della citata DGRV 3748/2004. Il possesso dei requisiti descritti ai punti precedenti può essere dimostrato con un'autocertificazione (= titolo autorizzatorio) che dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre alla motivazione del transito e dovrà essere esposta bene in vista e/o esibita agli agenti di polizia stradale che ne facciano richiesta. L'autocertificazione dovrà contenere la seguente formula: Il/la sottoscritto/a è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell art.76 T. U. in materia di documentazione amministrativa, qualora la presente dichiarazione risultasse mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire in forza dell'art. 43 dello stesso T.U.