REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI DEL PERSONALE DIRIGENTE, TECNICO AMMINISTRATIVO, CEL ED EX LETTORE DELL UNIVERSITÀ

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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI DEL PERSONALE DIRIGENTE, TECNICO AMMINISTRATIVO, CEL ED EX LETTORE DELL UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO Emanato con D.R. n. 792 del 21 novembre 2016

INDICE Capo I Ambito di applicazione e divieti... 2 Art. 1 - Ambito di applicazione... 2 Art. 2 - Attività incompatibili e cumulo di impieghi... 2 Art. 3 - Incompatibilità di fatto, conflitto di interessi e concorrenza... 3 Capo II - Attività consentite... 3 Art. 4 - Attività consentite previa autorizzazione... 3 Art. 5 - Attività liberamente esercitabili... 3 Art. 6 - Personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, CEL ed ex lettori... 3 Art. 7 - Incarichi didattici conferiti dall Ateneo... 4 Capo III - Procedura di autorizzazione... 4 Art. 8 - Soggetti competenti per il rilascio dell autorizzazione... 4 Art. 9 - Procedura per il rilascio dell autorizzazione... 4 Capo IV Sanzioni... 5 Art. 10 - Sanzioni... 5 Capo V Entrata in vigore e disposizioni finali... 5 Art. 11 - Entrata in vigore... 5 Art. 12 - Disposizioni finali... 5 CAPO I AMBITO DI APPLICAZIONE E DIVIETI Art. 1 - Ambito di applicazione 1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell art. 53 del D.Lgs. 165/2001, disciplina l autorizzazione e lo svolgimento degli incarichi extraistituzionali del personale dirigente, tecnico amministrativo, con rapporto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato e del personale Collaboratore Esperto Linguistico (CEL) ed ex Lettore in servizio presso l Università. 2. Per incarichi extraistituzionali si intendono tutti gli incarichi retribuiti, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri d ufficio, svolti per conto di soggetti terzi, pubblici e privati, nonché gli incarichi di carattere didattico, ai sensi dell art. 23 della L 240/2010, svolti per conto dell Università. Art. 2 - Attività incompatibili e cumulo di impieghi 1. Sono incompatibili con lo status di dirigente, di personale tecnico amministrativo e CEL, salvo quanto specificamente previsto all art. 6, le seguenti attività: a) l assunzione di altri rapporti di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, con soggetti pubblici e privati; b) l esercizio di attività commerciali, industriali in qualsiasi forma esercitate; c) l esercizio di attività libero professionali e di lavoro autonomo svolte in regime di partita IVA; sono considerate attività libero professionali, inoltre, le attività per il cui svolgimento sia necessaria l iscrizione ad albi ed ordini professionali, nonché quelle che rivestono il carattere di abitualità, sistematicità e continuità; d) l assunzione delle cariche di amministratore unico, direttore generale, amministratore delegato, presidente e ogni incarico avente natura gestionale, ivi compresi quelli senza deleghe operative, in società sia pubbliche che private; e) la partecipazione a organi di amministrazione di società aventi scopo di lucro, ivi compresi i casi in cui la nomina spetti all Università e/o si tratti di società partecipate o controllate dall Università; è ammessa l assunzione, previa autorizzazione, della carica di membro di CdA e ogni altro incarico istituzionale all interno di società a prevalente partecipazione pubblica, nonché in società private senza scopo lucro, purché le medesime siano svolte in assenza di compiti operativi e/o deleghe gestionali; f) l assunzione di cariche gestionali e istituzionali all interno di start up dell Ateneo, nell ambito delle quali è consentita al personale specificato all art. 1 la sola partecipazione, previa autorizzazione, in qualità di prestatori d opera, in applicazione della vigente regolamentazione di Ateneo in materia. 2. Le incompatibilità di cui al comma 1 persistono anche in caso di collocamento del personale in aspettativa o congedo per motivi personali, fatte salve le espresse deroghe previste da legge. Pagina 2 di 5

Art. 3 - Incompatibilità di fatto, conflitto di interessi e concorrenza 1. È fatto divieto di assumere incarichi extraistituzionali, anche non retribuiti, che determinino situazioni di conflitto di interessi o di concorrenza con l Amministrazione. Sono, altresì, vietati gli incarichi che arrechino danno all immagine dell Ateneo; sono altresì preclusi gli incarichi che siano in contrasto con i fini istituzionali dell Università o che pregiudichino il corretto e regolare svolgimento dell attività di servizio. In particolare, rientrano in tale divieto gli incarichi che, considerati singolarmente o cumulativamente, determinino un impegno complessivo che, di fatto, pregiudica lo svolgimento dei doversi istituzionali. L esistenza di tali incompatibilità è valutata anche in relazione alla posizione che il personale occupa all interno dell Ateneo e alle funzioni svolte dallo stesso. 2. È vietato assumere incarichi extraistituzionali in maniera abituale o che abbiano carattere tale da rappresentare, anche in relazione ai compensi percepiti, un centro d'interessi prevalente al rapporto di lavoro con l Ateneo. Tale disposizione non si applica al personale tecnico e amministrativo con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50%. 3. Si configura conflitto di interessi e trova applicazione l art. 4 co. 6 del Codice di Comportamento di Ateneo, nel caso in cui l attività extraistituzionale sia commissionata da soggetti che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente un interesse significativo in decisioni o attività dell Ateneo alle quali il dipendente interessato abbia in qualche modo partecipato con la propria attività di servizio. 4. Il Responsabile della Struttura cui afferisce il personale verifica l assenza degli impedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3, esprimendo il relativo parere in merito alla richiesta di autorizzazione del dipendente. CAPO II - ATTIVITÀ CONSENTITE Art. 4 - Attività consentite previa autorizzazione 1. Gli incarichi extraistituzionali non espressamente vietati dal presente Regolamento possono essere svolti previa autorizzazione, rilasciata ai sensi del Capo III del presente regolamento. 2. L attività extraistituzionale deve essere svolta al di fuori dell orario di lavoro e al di fuori dei locali dell Ateneo e non deve comportare l utilizzo di apparecchiature, risorse e strumenti dell Amministrazione. Art. 5 - Attività liberamente esercitabili 1. Le attività di seguito elencate possono essere liberamente esercitate, purché avvengano nel rispetto degli obblighi istituzionali, previa comunicazione dell incarico al dirigente della Direzione Risorse Umane e Organizzazione che ne verifica il rispetto. a) collaborazione a giornali riviste, enciclopedie e simili; b) utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali; c) partecipazione a convegni e seminari anche in qualità di relatore; d) incarichi per attività rese a titolo gratuito per le quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; e) incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo; f) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita; g) attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione, nonché di docenza e di ricerca scientifica, fatto salvo quanto previsto dall art. 7 per gli incarichi di didattica conferiti dall Ateneo; h) le perizie (C.T.U.) e consulenze conferite dall Autorità Giudiziaria nonché le consulenze conferite da una parte in giudizio (C.T.P.), purché di carattere occasionale. Art. 6 - Personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, CEL ed ex Lettori 1. Al personale tecnico amministrativo con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, ai CEL, in regime orario di cui al CCI del 19 giugno 2008, e al personale ex Lettore è consentita l assunzione di altri rapporti di lavoro subordinato, a tempo determinato, con soggetti privati. Pagina 3 di 5

2. Nei confronti del personale di cui al comma precedente, l esercizio di ulteriori attività lavorative o incarichi esterni non è soggetto ad autorizzazione preventiva; lo svolgimento dell attività deve essere, tuttavia, comunicato almeno 15 giorni prima dell inizio dell attività alla Direzione del CLA, nonché alla Direzione Risorse Umane e Organizzazione indicando l ente presso il quale l attività sarà svolta, l oggetto dell attività e i tempi e durata della medesima. Gli incarichi e le attività esterne sono consentite qualora non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non rappresentino potenziali situazioni di conflitto di interessi o di concorrenza con le attività dell Ateneo. Il Responsabile della Direzione Risorse Umane e Organizzazione, entro 15 giorni dalla comunicazione, comunicherà eventuali rilievi circa il rispetto di quanto previsto dall art. 3. Art. 7 - Incarichi didattici conferiti dall Ateneo 1. Il personale di cui all art. 1 può partecipare a procedure selettive per il conferimento a titolo oneroso di incarichi di insegnamento e di supporto alla didattica con le modalità previste dal Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e di supporto alla didattica. 2. Gli incarichi di cui al presente articolo possono essere conferiti previo ottenimento da parte del dipendente del nulla osta rilasciato dal Responsabile della struttura di afferenza. CAPO III - PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE Art. 8 - Soggetti competenti per il rilascio dell autorizzazione 1. L autorizzazione per lo svolgimento degli incarichi extraistituzionali è rilasciata: dal Dirigente della Direzione Risorse Umane e Organizzazione per il personale tecnicoamministrativo; dal Rettore per il Direttore Generale e dal Direttore Generale per il personale dirigente i quali valutano contestualmente l assenza degli impedimenti di cui all art. 3. Art. 9 - Procedura per il rilascio dell autorizzazione 1. La richiesta di autorizzazione deve essere presentata con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data di inizio dell attività extraistituzionale. 2. In caso di distacco o di comando, il dipendente deve richiedere l autorizzazione sia all Amministrazione di appartenenza sia all Ente distaccatario o comandatario. 3. La richiesta deve contenere: a) la descrizione dell attività oggetto dell incarico; b) l indicazione dei dati identificativi del soggetto committente; c) l indicazione del periodo di svolgimento dell incarico, comprensivo del numero di giornate e/o ore lavorative necessarie per svolgere l attività; d) l indicazione, anche presunta, del compenso previsto quale corrispettivo dell incarico; e) la dichiarazione dell interessato che l attività non interferirà con il regolare servizio e che verrà svolta al di fuori dell orario di lavoro e dei locali dell Ateneo e senza utilizzare i mezzi di proprietà dell Amministrazione. 4. Alla richiesta può essere allegata la proposta di incarico formulata dal soggetto committente ed ogni altro documento ritenuto utile dall interessato. 5. Il Responsabile della Struttura di afferenza dell interessato esprime il parere di cui all art. 3 entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta di autorizzazione. 6. Il soggetto competente per il rilascio dell autorizzazione di cui all art. 8, visto il nulla osta espresso dal Responsabile della Struttura di afferenza dell interessato e accertata l inesistenza di cause di incompatibilità di diritto e di fatto, rilascia l autorizzazione entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. Nel caso in cui la documentazione presentata risulti insufficiente, il soggetto competente al rilascio dell autorizzazione ha la facoltà di richiedere al dipendente ulteriori documenti necessari ai fini istruttori. In tal caso il termine di 30 gg. rimane sospeso fino all acquisizione della documentazione mancante. Il diniego di autorizzazione viene comunicato con nota motivata. Pagina 4 di 5

CAPO IV SANZIONI Art. 10 - Sanzioni 1. In caso di svolgimento di attività incompatibili o di incarichi senza la prescritta preventiva autorizzazione si applicano le sanzioni previste dal D.Lgs. 165/2001 e da ogni altra disposizione di legge vigente in materia, fatta salva l azione disciplinare. CAPO V ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI FINALI Art. 11 - Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno della sua adozione con Decreto Rettorale. Art. 12 - Disposizioni finali 1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia, ivi compreso il codice etico e il codice di comportamento di Ateneo. Pagina 5 di 5