SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

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SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 3686 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore IZZO COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 DICEMBRE 2005 Istituzione della posizione assicurativa generale giovani (P.A.G.Gio) e della relativa gestione previdenziale presso l Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) TIPOGRAFIA DEL SENATO (650)

Atti parlamentari 2 Senato della Repubblica N. 3686 Onorevoli Senatori. È purtroppo elemento di comune esperienza che i giovani sono in grado di entrare nel mondo del lavoro ad un età sempre più avanzata. Le ragioni di tale allarmante realtà sono molteplici e legate anche a deformazioni culturali che, soprattutto nel Mezzogiorno, vedono ancora nel cosiddetto «posto fisso» la massima aspirazione di una mentalità piccolo borghese ancora legata a stereotipi del passato. È innegabile, tuttavia, che i giovani, soprattutto se in possesso di elevata qualificazione culturale e di una formazione di profilo elevato, incontrano enormi difficoltà di inserimento nella realtà produttiva del Paese e, pertanto, l età media di accesso al primo impiego o, sarebbe meglio dire, alla prima opportunità lavorativa, tende costantemente ad elevarsi. Il fenomeno, peraltro, viene ad incidere in modo significativo sull aspirazione dei giovani ad una tutela pensionistica, in tempi come questi, nei quali le prioritarie esigenze di sostenibilità generale del sistema previdenziale vedono i requisiti di accesso e le modalità di determinazione della pensione, su cui sono intervenuti i vari provvedimenti legislativi di riforma pensionistica, prospettare ai giovani un grado di copertura previdenziale del loro futuro sempre più ridotto e sempre meno rispondente ai bisogni ed alle attese di chi, come loro, ha davanti a sé uno scenario che delinea la stringente necessità di rimanere nella condizione di lavoratore attivo fino ad un età avanzata. Per tali, obiettive ragioni, si impone un intervento legislativo che, nell introdurre nell ordinamento giuridico un istituto dalle caratteristiche innovative, si proponga lo scopo di tutelare le aspettative di tutela previdenziale dei giovani inoccupati. L intervento proposto, che si configura quale adempimento dell obbligo imposto al legislatore ordinario dal secondo comma dell articolo 31 della Costituzione di assicurare un adeguata protezione alla gioventù, ha lo scopo di assicurare su base volontaria ai giovani inoccupati di età compresa tra i 18 ed i 32 anni una copertura contributiva agli effetti pensionistici che non solo non è collegata all instaurazione di un rapporto lavorativo, ma che addirittura precede l ingresso del giovane assicurato nel mondo del lavoro. A tal viene ipotizzata l istituzione presso l Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di un apposita gestione previdenziale della Posizione assicurativa generale giovani (P.A.G.Gio), cui hanno facoltà di iscriversi i giovani inoccupati allo scopo di assicurarsi un adeguato incremento del trattamento pensionistico atteso al termine della futura attività lavorativa, calcolato con il sistema contributivo. L iscrizione alla Posizione assicurativa generale giovani, che avviene esclusivamente su base volontaria per un periodo minimo di cinque anni, non dà diritto di per sé a prestazioni previdenziali. Le somme da versare annualmente sono determinate periodicamente nella misura minima e massima, trattandosi di contribuzione previdenziale di natura volontaria, prendendo quale riferimento la retribuzione media annua del settore terziario e godono delle medesime agevolazioni tributarie previste dalle vigenti disposizioni di legge per il versamento di contributi previdenziali non obbligatori. Il regolamento di attuazione della legge prevede, tra l altro, la possibilità di accollo

Atti parlamentari 3 Senato della Repubblica N. 3686 diretto delle obbligazioni relative al versamento dei contributi assicurativi e delle eventuali somme accessorie da parte dei prossimi congiunti del giovane assicurato, trattandosi evidentemente di azione di sostegno a vantaggio di soggetti che, per espressa definizione normativa, non svolgono attività lavorative. Le somme accreditate sulla posizione assicurativa generale a vantaggio del giovane iscritto, che sono rivalutate periodicamente in applicazione delle norme in materia di rivalutazione del trattamento di fine rapporto, sono utili ai fini della misura della pensione calcolata con il sistema contributivo e, a tal fine, è previsto il loro trasferimento di diritto alla prima gestione previdenziale cui viene iscritto l assicurato all atto dell instaurazione del rapporto di lavoro, che determina l automatica cessazione dell iscrizione. L ammontare dei contributi trasferiti va ad incrementare il montante individuale dei contributi di cui all articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, all atto della determinazione del trattamento pensionistico con il metodo contributivo, in conseguenza della cessazione dal rapporto di lavoro con diritto a pensione. È prevista, tuttavia, la valutazione dei periodi di iscrizione alla relativa gestione anche ai fini del diritto a pensione, in misura pari alla metà dei periodi di effettiva iscrizione corrispondenti ai versamenti effettuati e per un periodo complessivamente non superiore a cinque anni, qualora al compimento dei limiti di età per la concessione della pensione di vecchiaia o in presenza di eventi che diano luogo alla concessione di trattamenti pensionistici di inabilità o in favore dei superstiti, il lavoratore non abbia maturato i requisiti contributivi minimi per il diritto alla prestazione pensionistica. In considerazione dell estrema rilevanza dei temi della famiglia e della condizione giovanile nel dibattito politico attuale e della ben nota sensibilità ed attenzione del Governo e del Parlamento della Repubblica nei confronti dei bisogni e delle attese delle categorie che maggiormente necessitano di sostegno e condivisione sociale, auspico una sollecita approvazione del provvedimento legislativo proposto, che costituirebbe una risposta efficace al desiderio di tantissimi giovani di poter contare su un futuro con più certezze di tutela.

Atti parlamentari 4 Senato della Repubblica N. 3686 DISEGNO DI LEGGE Art. 1. (Istituzione della Posizione assicurativa generale giovani) 1. Al fine di salvaguardare le aspettative dei giovani ad un trattamento pensionistico adeguato, in relazione alla progressiva elevazione dell età di accesso al primo impiego, è istituita presso l Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) la gestione previdenziale autonoma per la Posizione assicurativa generale giovani (P.A.G.Gio). 2. Possono essere iscritti alla posizione assicurativa individuale di cui al comma 1, su base volontaria, i giovani inoccupati di età non inferiore a 18 anni e non superiore a 32 anni, per un periodo complessivo non superiore a quattordici anni. 3. Costituisce requisito per l iscrizione alla gestione assicurativa individuale di cui al comma 1, oltre a quello anagrafico di cui al comma 2, il mancato esercizio, per tutta la durata dell iscrizione, di qualsiasi attività lavorativa, ancorché in forma occasionale e saltuaria, che comporti l obbligo di iscrizione all assicurazione generale obbligatoria per l invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, o alle forme di essa sostitutive ed esclusive. Art. 2. (Alimentazione della posizione assicurativa individuale) 1. Per l attivazione ed il mantenimento della posizione assicurativa individuale di cui all articolo 1 è richiesto il versamento volontario di un contributo annuo determinato per ciascun biennio, nella misura mi-

Atti parlamentari 5 Senato della Repubblica N. 3686 nima e massima, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ragguagliato alla contribuzione previdenziale corrispondente alla retribuzione annua media del settore terziario del biennio precedente. L iscrizione alla relativa gestione previdenziale e l obbligo di corrispondere i relativi contributi non può, in ogni caso, avere una durata inferiore a cinque anni. 2. I versamenti volontari di cui al comma 1 beneficiano delle medesime agevolazioni fiscali previste per i versamenti di contributi previdenziali non obbligatori dalle vigenti disposizioni di legge. Le agevolazioni fiscali relative al versamento dei contributi sono fruibili, alternativamente, dai soggetti che siano in grado di comprovare l effettivo sostenimento dell onere finanziario a vantaggio dell assicurato o dei quali l assicurato sia fiscalmente a carico. 3. L INPS invia agli iscritti alla gestione di cui all articolo 1, entro il 31 marzo di ogni anno, un estratto riepilogativo dei versamenti contributivi effettuati nell anno precedente. L estratto riepilogativo di cui al presente comma costituisce certificazione valida anche agli effetti fiscali. 4. Le somme accreditate alla posizione assicurativa generale di cui all articolo 1 sono rivalutate annualmente, con le modalità previste dalle norme in materia di rivalutazione periodica del trattamento di fine rapporto. 5. Con regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate le disposizioni di attuazione della presente legge, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere per tutto il periodo di durata dell iscrizione alla gestione previdenziale di cui all articolo 1 la responsabilità solidale del coniuge, degli ascendenti o dei col-

Atti parlamentari 6 Senato della Repubblica N. 3686 laterali dell iscritto nel versamento dei contributi e nell assolvimento di ogni altra obbligazione connessa all iscrizione previdenziale; b) prevedere che la domanda di iscrizione alla gestione previdenziale ed ogni altro documento necessario per la gestione del rapporto contributivo siano redatte su appositi modelli, approvati con il regolamento di cui al presente comma, dei quali sia assicurata la più ampia diffusione a cura dell INPS, anche con strumenti telematici; c) prevedere la sottoscrizione della domanda di iscrizione alla gestione previdenziale di cui all articolo 1 anche da parte dei soggetti di cui alla precedente lettera a); d) prevedere la possibilità di accollo diretto del versamento dei contributi previdenziali e di ogni altro onere accessorio da parte dei soggetti di cui alla precedente lettera a), anche mediante delegazione di pagamento sulla retribuzione o sul trattamento pensionistico in godimento, nei limiti di un quinto; e) prevedere i termini e le modalità di determinazione della misura minima e massima del contributo annuale, da corrispondere in unica soluzione, entro il 30 giugno di ogni anno, o in rate mensili senza aggravio di interessi; f) prevedere la competenza territoriale delle sedi ed uffici dell INPS in relazione al luogo di residenza dell iscritto; g) disciplinare le modalità di rivalutazione periodica dei contributi accreditati, ai sensi di quanto stabilito al comma 4; h) prevedere espressamente che la posizione assicurativa non può, di per sé, determinare l erogazione di trattamenti pensionistici, se non nei termini e con le modalità stabilite dall articolo 3; i) prevedere e disciplinare modalità di comunicazione e di interconnessione telematica con il Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive di cui all articolo 1, comma 23, della legge 23 agosto 2004, n. 243, sia ai fini della cessazione di diritto

Atti parlamentari 7 Senato della Repubblica N. 3686 dell iscrizione alla gestione di cui all articolo 1 per effetto dell instaurazione di un rapporto di lavoro che dia luogo ad iscrizione previdenziale, sia ai fini del trasferimento delle somme accreditate sulla posizione assicurativa generale disciplinata dalla presente legge; l) prevedere che, in ogni caso, non è ammessa la restituzione dei contributi e delle somme accessorie versate. Art. 3. (Valutazione della posizione assicurativa agli effetti previdenziali) 1. I versamenti effettuati alla gestione previdenziale autonoma di cui all articolo 1 per l alimentazione della relativa posizione assicurativa generale sono utili per la misura della pensione determinata con il sistema contributivo ed erogata dall assicurazione generale obbligatoria per l invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e dalle forme di essa sostitutive ed esclusive. A tal fine, all atto dell iscrizione del titolare ad altra gestione previdenziale dell assicurazione generale obbligatoria per l invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, o delle forme di essa sostitutive ed esclusive, in conseguenza dell avvenuta instaurazione di un rapporto di lavoro autonomo o dipendente, l INPS trasferisce alla gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore l ammontare dei contributi accreditati alla gestione assicurativa generale giovani, rivalutati al giorno precedente l inizio dell attività lavorativa. 2. L ammontare complessivo dei contributi accreditati alla posizione assicurativa generale giovani, trasferito con le modalità di cui al comma 1 alla gestione previdenziale competente in relazione alla natura del rapporto di lavoro, va ad incrementare il montante individuale dei contributi di cui all articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, all atto della determinazione del trat-

Atti parlamentari 8 Senato della Repubblica N. 3686 tamento pensionistico con il metodo contributivo, in conseguenza della cessazione dal rapporto di lavoro con diritto a pensione. 3. I periodi di iscrizione alla gestione previdenziale autonoma di cui all articolo 1 sono utili per il diritto a pensione, in ragione della metà dei periodi temporali corrispondenti ai contributi effettivamente versati ed in ogni caso per un periodo complessivamente non superiore a cinque anni, qualora al compimento dei limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni di legge per il conseguimento della pensione di vecchiaia o al verificarsi degli eventi connessi alla concessione dei trattamenti pensionistici di invalidità, inabilità o di reversibilità ai superstiti a carico dell assicurazione generale obbligatoria per l invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e delle forme di essa sostitutive ed esclusive, il lavoratore non abbia maturato l anzianità contributiva minima per il conseguimento del trattamento pensionistico. Art. 4. (Riscossione coattiva e contenzioso) 1. Per la riscossione coattiva dei contributi dovuti alla gestione previdenziale di cui all articolo 1 e di ogni altra somma accessoria si applicano le disposizioni previste per la riscossione coattiva dei contributi previdenziali da parte dell INPS. 2. I provvedimenti dell INPS relativi alla gestione previdenziale di cui all articolo 1 sono definitivi e la cognizione delle relative controversie è attribuita al tribunale ordinario del luogo di residenza dell iscritto, in funzione di giudice del lavoro. Alle controversie di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile.

Atti parlamentari 9 Senato della Repubblica N. 3686 Art. 5. (Disposizioni finali) 1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, alla gestione della posizione assicurativa generale di cui all articolo 1 si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di iscrizione previdenziale all assicurazione generale obbligatoria per l invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. 2. Entro il 30 settembre di ogni anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta al Parlamento una relazione sull andamento e sui risultati conseguiti dalla gestione previdenziale di cui all articolo 1 nell anno precedente.

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