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DECRETO Rep. n. 3225 - Prot. n. 65024 Anno 2000 Tit. 1 Cl. 3 Fasc. 11 Oggetto: Modifica al vigente Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure di rilascio dell autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei docenti a tempo pieno. IL RETTORE Visto l art. 9 dello Statuto dell Università degli Studi di Padova; Visto il vigente Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure di rilascio dell autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei docenti a tempo pieno emanato con D.R. n.621 del 13 marzo 2000; Considerato che il Senato Accademico nell adunanza del 7 novembre 2005 ha deliberato di aggiungere agli incarichi non soggetti ad autorizzazioni elencati all art.4 del Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure di rilascio dell autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei docenti a tempo pieno e al punto 1 dei Criteri Applicativi quanto segue: - f-bis) attività di formazione diretta ai dipendenti della Pubblica Amministrazione; DECRETA art. 1. di procedere alla modifica del Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure di rilascio dell autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei docenti a tempo pieno, aggiungendo all art.4 e al punto 1 dei Criteri Applicativi quanto segue: f-bis) attività di formazione diretta ai dipendenti della Pubblica Amministrazione, in conformità alla deliberazione citata in premessa ed entra in vigore dalla data del presente decreto e ne fa parte integrante; art. 2. di incaricare il Servizio Concorsi e Carriere e Servizio Statuto e Regolamenti dell esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti. Padova, 13 dicembre 2005 Il Rettore prof. Vincenzo Milanesi

REGOLAMENTO DI ATENEO SUI CRITERI E LE PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI ESTERNI DA PARTE DEI DOCENTI A TEMPO PIENO. Decreto Rettorale n. 621 del 13.03.2000 modificato con D. n. del Art. 1 Il presente regolamento detta i criteri e le procedure per lo svolgimento di incarichi esterni retribuiti. Il regolamento è emanato ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 29/1993, come modificato dall'art. 26 del d.l.g.s 80/1998. I docenti a tempo pieno possono svolgere incarichi retribuiti se siano stati conferiti dall'università di Padova o, se conferiti da altre amministrazioni pubbliche o private, solo se previamente autorizzati secondo quanto previsto dal presente regolamento. Sono incarichi retribuiti, ai fini del presente regolamento, tutti gli incarichi, anche occasionali non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma un compenso. Art. 2 Sono autorizzabili tutti gli incarichi retribuiti tranne quelli che costituiscono esercizio del commercio e dell'industria o di libere professioni. Art. 3 Nel caso di conferimento di incarichi sottoposti ad autorizzazione riguardanti: a) le perizie giudiziarie; b) la partecipazione a comitati od organi di consulenza tecnico-scientifica dell'unione europea e di istituzioni internazionali, dello Stato, di enti pubblici nonché di istituti ed enti anche privati di ricerca; c) le attività comunque svolte per conto di istituzioni comunitarie e internazionali, dello Stato, di enti pubblici e di organismi a prevalente partecipazione pubblica, purché prestate in quanto esperti nel proprio campo disciplinare; d) le attività scientifiche e pubblicistiche espletate al di fuori dei compiti istituzionali nonché le attività didattiche, comprese quelle di partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, di istruzione permanente e ricorrente, purché tali attività non corrispondano ad alcun esercizio professionale; e) la partecipazione ad organi tecnico-scientifici di onlus, fondazioni, associazioni, case editrici, giornali, riviste, enciclopedie e simili, istituti ed enti di formazione; i docenti sono autorizzati a dare inizio all'attività connessa all'incarico dopo ventuno giorni dalla comunicazione della proposta al Preside di Facoltà accompagnata dalla dichiarazione, assunta dal docente stesso sotto la propria personale responsabilità, della compatibilità dell'incarico medesimo con l'adempimento degli impegni derivanti dalla programmazione delle attività didattiche e di ricerca della Facoltà e assunti per il periodo previsto per lo svolgimento dell'incarico. Per gli incarichi di cui al comma 1, il Preside, sentito per quanto di sua competenza il Direttore di Dipartimento, può richiedere al docente interessato, entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione ivi prevista, chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, che devono essere forniti

nei sette giorni successivi. Il Preside dovrà pronunciarsi entro i successivi sette giorni sulla compatibilità di cui al precedente comma. Art. 4 Non sono soggetti ad autorizzazione gli incarichi retribuiti, relativi a: a) collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; b) utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno o di invenzioni industriali; c) partecipazione a convegni e seminari; d) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate o, se previsto da specifiche normative, il rimborso forfettario delle spese; e) incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo; f) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita; f-bis) attività di formazione diretta ai dipendenti della Pubblica Amministrazione. Art. 5 Fatta salva la procedura semplificata di cui all'art. 3, l'autorizzazione deve essere richiesta dal docente interessato, ovvero dai soggetti pubblici o privati che intendono conferire l'incarico, al Preside della Facoltà di appartenenza. La richiesta deve essere accompagnata dalla dichiarazione, assunta dal docente stesso sotto la propria personale responsabilità, della compatibilità dell'incarico medesimo con l'adempimento degli impegni derivanti dalla programmazione delle attività didattiche e di ricerca della Facoltà e assunti per il periodo previsto per lo svolgimento dell'incarico. La richiesta deve contenere l'indicazione della denominazione del soggetto che intende conferire l'incarico, del cognome e nome del docente o ricercatore interessato, dell'oggetto dell'incarico, della durata e dell'entità dell'impegno previsto per il suo svolgimento, ancorché presunto. Il richiedente potrà utilmente indicare gli eventuali riflessi positivi per l'ateneo derivanti dall'incarico. Sulla richiesta di autorizzazione provvede il Rettore, su parere del Preside della Facoltà, sentito per quanto di sua competenza il Direttore di Dipartimento, nel rispetto delle norme di legge. L'autorizzazione potrà essere rilasciata esclusivamente sulla base della valutazione della compatibilità dell'incarico, con la preminenza degli impegni derivanti dalla programmazione delle attività didattiche e di ricerca della Facoltà. Il Rettore deve pronunciarsi entro 21 giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Decorso il termine suddetto, l'autorizzazione si intende accordata. Sulla richiesta avanzata dal Rettore si pronuncia il Senato Accademico. In caso di diniego dell'autorizzazione, il docente interessato può richiedere che sulla richiesta si pronunci nella prima seduta utile il Senato Accademico o una Commissione da esso delegata, ovvero, nel caso si tratti del Rettore, il Consiglio di Amministrazione. Se presentata dal soggetto che conferisce l'incarico, la richiesta deve contenere l'indicazione che il docente interessato è disposto ad accettare l'incarico, ove autorizzato, alle condizioni esposte e accompagnata dalla dichiarazione, assunta dal docente stesso sotto la propria personale responsabilità, della compatibilità dell'incarico medesimo con l'adempimento degli impegni derivanti dalla programmazione delle attività didattiche e di ricerca della Facoltà e assunti per il periodo previsto per lo svolgimento dell'incarico.

L'autorizzazione per l'attività didattica svolta presso altra Università o Istituto universitario dai docenti nella forma sia dei corsi annuali sia dei moduli o parti di essi è rilasciata dalla Facoltà. Art. 6 Qualora il docente presti temporaneamente servizio presso Amministrazioni pubbliche diverse dall'università, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. Art. 7 L'approvazione, secondo le procedure in vigore, di commesse e contratti e convenzioni per prestazioni in collaborazione e per conto terzi vale come autorizzazione per lo svolgimento delle prestazioni ivi previste ai fini del presente regolamento. Tale personale deve comunque dichiarare sotto la propria personale responsabilità la compatibilità dell'incarico medesimo con l'adempimento degli impegni derivanti dalla programmazione delle attività didattiche e di ricerca della Facoltà e assunti per il periodo previsto per lo svolgimento dell'incarico. Art. 8 Ai sensi dell'art. 58, commi 7 e 8, del d.lgs. 29/1993, come modificato dal d.lgs. 80/1998, il provvedimento o contratto di conferimento dell'incarico privo della prescritta autorizzazione è nullo di diritto, ferma restando la responsabilità del docente. In tal caso il compenso dovuto per le prestazioni svolte deve essere versato, a cura del soggetto che ha conferito l'incarico o, in difetto, dal percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'università. Art. 9 Il presente regolamento entrata in vigore il giorno successivo a quello di affissione agli albi ufficiali dell'università. Gli incarichi in corso alla data di entra in vigore del presente regolamento si intendono autorizzati se rispondenti alla normativa previgente.

CRITERI APPLICATIVI DEL REGOLAMENTO CONCERNENTE L AUTORIZZAZIONE AL CONFERIMENTO DI INCARICHI RETRIBUITI A DOCENTI DI RUOLO A TEMPO PIENO 1. Ambito di applicazione (Incarichi sottoposti ad autorizzazione, incarichi esenti, incarichi non autorizzabili). Secondo quanto previsto dall art.26 d.lgs. n.80/1998, il regolamento sottopone ad autorizzazione tutti gli incarichi retribuiti non compresi fra i compiti e i doveri di ufficio. Si intendono come incarichi retribuiti tutti quelli, anche a carattere occasionale, per cui sia previsto sotto qualsiasi forma un compenso, ancorché in concreto l'interessato vi rinunci. Sempre, secondo quanto stabilisce l art.26 cit., non sono tuttavia sottoposti ad autorizzazione e quindi sono liberamente assumibili, gli incarichi che, pur essendo retribuiti, riguardino: a. Collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; b. Utilizzazione economica da parte dell autore o inventore di opere dell ingegno o di invenzioni industriali; c. Partecipazione a convegni e seminari; d. Incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate o, se previsto da specifiche normative, il rimborso forfettario delle spese; e. Incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo, fermo restando quanto stabilito in tema di aspettativa obbligatoria dall art.13 dpr n.382/1980 e successive modificazioni ed integrazioni; f. Incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita; f.bis) Attività di formazione diretta ai dipendenti della Pubblica Amministrazione. Per contro, non possono essere autorizzati, in quanto incompatibili con il rapporto di impiego di ruolo a tempo pieno, gli incarichi che comportino esercizio del commercio e dell industria o di libere professioni, nonché la partecipazione a collegi arbitrali. Al riguardo si precisa che costituisce esercizio del commercio e dell industria ogni attività imprenditoriale (ivi compresa l attività di imprenditore agricolo a titolo principale) o ad essa equiparata. In particolare, si precisa che deve essere considerata tale la partecipazione in qualità di socio a società di persone (società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società semplice) con esclusione dei casi in cui la responsabilità del socio è limitata per legge o per atto costitutivo della società, come, specificatamente, nel caso di socio accomandante nella società in accomandita semplice e di socio con limitazione di responsabilità limitata ex art.2267 codice civile nella società semplice. Deve essere inoltre considerato esercizio di attività imprenditoriale il ricoprire la posizione di presidente o di amministratore delegato di società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni), esclusa la posizione di presidente non operativo. Non costituisce invece esercizio di attività imprenditoriale il ricoprire la posizione di amministratore o di presidente di fondazioni o associazioni o di altri enti senza fini di lucro. Per quel che concerne l esercizio di libere professioni deve ritenersi tale quello, anche occasionale, il cui svolgimento è subordinato all iscrizione in appositi albi o registri abilitanti. Per quel che concerne i docenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia restano in ogni caso ferme le norme sulle incompatibilità di cui all art.4 della legge 30.1.1991 n.412 e successive modificazioni ed integrazioni.

In generale si ricorda che resta fermo il divieto di avere altri rapporti di lavoro pubblico o privato. 2. Procedure e criteri di autorizzazione Ai fini del rilascio dell autorizzazione nel regolamento si prevedono due distinte procedure. a. In primo luogo si prevede una procedura ordinaria rilascio dell autorizzazione su domanda degli interessati (o dei soggetti che intendono conferire l incarico), che si applica in tutti i casi in cui non è possibile applicare l altra procedura semplificata. Ai fini di un rapido svolgimento della procedura ordinaria si prevede che la domanda, indirizzata al Rettore, debba essere inviata direttamente anche via e-mail o fax al Preside per il proprio parere; il Preside provvederà alla successiva trasmissione al Rettore per la decisione definitiva. A tale fine è stato predisposto un apposito modulo di domanda che indica già quali dati e informazioni devono essere forniti (Allegato 1). Se il docente è il Rettore, sulla domanda decide il Senato Accademico. Si raccomanda ai docenti interessati di compilare il modulo di domanda anche nel caso di richiesta trasmessa direttamente da parte dei soggetti conferenti l incarico. La decisione sulla domanda deve essere resa nota al richiedente entro ventuno giorni, che si intendono a decorrere dalla presentazione della domanda stessa al Preside. Trascorso inutilmente tale termine, l autorizzazione si intende rilasciata. Entro il predetto termine di ventuno giorni il Rettore o l Organo nel caso competente può richiedere tuttavia dati ed elementi integrativi di giudizio. Si ritiene in assenza di espressa previsione nel Regolamento che il decorso del termine resti in sospeso fino a che l interessato non abbia fornito i dati ed elementi integrativi richiesti. Ai fini del rilascio o meno dell autorizzazione deve essere valutata esclusivamente la compatibilità dell incarico con l adempimento degli impegni derivanti dalla programmazione delle attività didattiche e di ricerca della Facoltà di appartenenza del docente. Va tenuto conto inoltre dei possibili riflessi positivi derivanti all Ateneo dall incarico conferito al docente. In caso di diniego dell autorizzazione è prevista la possibilità di un ricorso amministrativo interno al Senato accademico o, per il Rettore, al Consiglio di amministrazione. b. In secondo luogo, è prevista una procedura semplificata che si applica per tutti gli incarichi attenenti ad attività di ricerca, tecnico-scientifiche, pubblicistiche e di formazione, nonché alle attività comunque svolte dai docenti, in quanto esperti nel proprio campo disciplinare, per conto di istituzioni internazionali e comunitarie, Stato ed enti pubblici. In particolare, secondo quanto disposto dal regolamento, la procedura semplificata si applica a: a. le perizie giudiziarie d'ufficio; b. la partecipazione a comitati o ad organi di consulenza tecnico-scientifica dell Unione europea e di istituzioni internazionali, dello Stato, di enti pubblici nonché di Istituti ed enti anche privati di ricerca; c. le attività comunque svolte per conto di istituzioni comunitarie ed internazionali, dello Stato, di enti pubblici e di organismi a prevalente partecipazione pubblica purché prestate in quanto esperti nel campo disciplinare; d. le attività scientifiche e pubblicistiche espletate al di fuori dei compiti istituzionali nonché le attività didattiche, comprese quelle di partecipazione ai corsi di aggiornamento professionale, di istruzione permanente e ricorrente, purché tali attività non corrispondano ad alcun esercizio professionale; e. la partecipazione ad organi tecnico-scientifici di onlus, fondazioni, associazioni, case editrici, giornali, riviste, enciclopedie e simili, istituti ed enti di formazione.

Rientrano quindi nell ambito di applicazione della procedura semplificata tutti gli incarichi conferiti dal CNR o da altri enti pubblici di ricerca che siano connotati in senso tecnicoscientifico, ivi compresi quelli di direttore di istituti e di laboratori. Nella procedura semplificata l interessato si limita a dare comunicazione al Preside dell incarico che intende accettare. Trascorsi ventuno giorni da tale comunicazione, l interessato può avviare lo svolgimento dell attività oggetto dell incarico. Peraltro, entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione, l organo competente può richiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio che devono essere forniti nei sette giorni successivi. Dopodiché si procede come per il rilascio dell autorizzazione secondo la procedura ordinaria. Al fine di facilitare anche lo svolgimento della procedura semplificata è stato predisposto per effettuare la comunicazione un apposito modulo che deve essere presentato al Preside per l'ulteriore corso (Allegato 2). In caso di particolare urgenza (perizia giudiziaria d'ufficio) l'autorizzazione, ove ne siano accertati i presupposti, deve essere rilasciata immediatamente dal Preside. Si segnala che, nel caso di incarichi a carattere ripetuto nel tempo presso le stesse istituzioni internazionali e comunitarie, lo Stato e gli enti pubblici, come, ad es., la partecipazione a Commissioni giudicatrici di concorsi o di gara, si può procedere ad un'unica comunicazione avente riguardo a tutti gli incarichi da conferirsi in un determinato periodo dal medesimo ente o istituzione. Attività di ricerca dell Università finanziate da terzi Infine, sempre a scopo di semplificazione, il regolamento prevede che l approvazione di commesse, contratti e convenzioni per attività di ricerca da svolgersi dall Università tenga luogo dell autorizzazione per il personale indicato nell atto di incarico. L autorizzazione non deve quindi essere richiesta e rilasciata a parte.