Studio legale Messina - Avv.ti Vincenzo e Luigi Messina Avv.to Vincenzo Messina, patrocinante in Cassazione, P.IVA 00160400818 Avv.to Luigi Messina P.IVA 01945630810 PEC luigigiacomo.messina@avvocatitrapani.legalmail.it Via degli Iris n. 1 Trapani; Tel./fax 0923/538075 Vicolo Salaparuta n. 2, Marsala; tel/fax 0923/989198 ON.LE TRIBUNALE DI TRAPANI SEZIONE LAVORO Ricorso ex art. 414 c.p.c. Per: il sig. PASSAVANTI Salvatore, nato a Palermo (PA) il 20/01/1956, residente in Trapani (TP), alla Via 11 Maggio n. 44, C.F. PSSSVT56A20G273Y ed elettivamente domiciliato in Trapani,nella Via Degli Iris n. 1 presso lo studio dell Avv. Luigi Messina ( CF MSSLGC67L25D423I) dal quale è rappresentato e difeso come da procura a margine del presente atto. ( PEC luigigiacomo.messina@avvocatitrapani.legalmail.it EMAIL studiolmessina@virgilio.it ) - ricorrente
Contro: POSTE ITALIANE S.p.A. in persona del leg. rapp.te pro tempore presso la sede legale in Roma Viale Europa 190 ROMA - resistente Oggetto: diritto degli iscritti nell elenco dei sostituti portalettere alla copertura di posti di nuova istituzione o vacanti. Fatto Il sig. Passavanti ha partecipato al concorso a Sostituti Portalettere bandito dalla Direzione Pro. le PP.TT. di Trapani, con ordinanza n.14 del 28/12/1981. (G.U. N. 153 del 05/06/1982). Con nota prot. DP/1 22638 dell 11.9.1986 dalla Direzione Pro. le PP.TT. di Trapani è stato dichiarato vincitore del concorso in questione ed ha ottenuto la nomina a Sostituto Portalettere. Confermato poi, con nota della Direzione Centrale U.L. DP/1/4212/AUT.MAT/92 del 30.1.1992. Tenuto conto che Poste Italiane nelle assunzioni del proprio personale, non ha tenuto in considerazione il Passavanti, il quale in data 01/01/1994 era l unico iscritto all albo dei sostituti portalettere di Trapani, in veste di vincitore del concorso
sopradetto, si censura e si contesta il silenzio di Poste Italiane che perdura fin dal 1.1.1994. Visto l art.8 del bando di concorso in oggetto, tenuto conto che, con la stipula del primo CCNL, a regime privatistico, non prevedeva più la figura di sostituto portalettere, fin dal 1.1.1994, come logica conseguenza comportava che Poste Italiane, ai fini di non violare le norme del bando di concorso, doveva procedere all inquadramento del ricorrente con la qualifica di operatore di esercizio ULA o a questo corrispondente fin dal 1.1.1994. Il decorso del tempo non può che ricadere su Poste Italiane, infatti non vi è alcun dubbio che sia contestabile l'inerzia di Poste Italiane in ordine al mancato inquadramento del ricorrente a cui doveva provvedere. Ed è agevolmente riconoscibile la colpa di Poste Italiane, per aver violato manifestamente le regole che essa stessa si era imposta. A tale riguardo va ricordato il comma 1 dell art.6 del DECRETO-LEGGE 1 dicembre 1993, n. 487 la dove dispone, l'ente è titolare non solo dei rapporti attivi, ma anche dei rapporti passivi dell'amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni (sul lato passivo del rapporto, il dovere, l'obbligo e la soggezione), con riferimento all art. 8 del bando di concorso bandito dalla
Direzione Pro. le PP.TT. di Trapani, con ordinanza n.14 del 28/12/1981. (G.U. N. 153 del 05/06/1982). Diritto Violazione dell art. 8 del bando di concorso della G.U. n. 153 del 05/06/1982 L art. 8 del bando di concorso, dispone che alla copertura dei posti di nuova istituzione o vacanti si provvede con i sostituti portalettere. L Ente Poste divenuto poi Poste Italiane non ha mai provveduto a tale disposizione, violando la norma suddetta, che l Amministrazione PP.TT. si era imposta. Violazione dell art. 3 della Costituzione, e eccesso di potere Come detto sopra l art.8 del bando di concorso dispone che alla copertura dei posti di nuova istituzione o vacanti si provvede con i sostituti portalettere, e nel rispetto di questa norma, tutti gli iscritti nell elenco, tranne il ricorrente, hanno ottenuto la nomina a operatore di esercizio
ula. Non vi è alcun dubbio che Poste Italiane abbia ecceduto nell esercizio del potere per disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, arbitrarietà e illogicità, violando le norme che essa stessa si era imposta, e infatti Poste Italiane non ha mai tenuto in considerazione il ricorrente, quale vincitore di concorso pubblico, nelle assunzioni del proprio personale. Violazione dell art. 2112 del codice civile Visto il diritto disposto dall art.8 del bando di concorso, il ricorrente rivendica l applicazione alla fattispecie dell art. 2112 cc e la conservazione/opposizione dei diritti vantati nei confronti dell Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni, anche nei confronti dell ente pubblico economico e della SPA poste italiane. ******************************** Tutto quanto sopra premesso e considerato, tanto in fatto quanto in diritto, il ricorrente come sopra rappresentato, difeso e domiciliato RICORRE
all On.le Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, affinché, fissata l udienza di discussione a norma dell art. 415, c. 2º c.p.c., voglia ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere assunto come operatore d esercizio ULA corrispondente all attuale addetto senior ( portalettere); condannare, conseguentemente Poste Italiane S.p.A. ad assumere il ricorrente ed al risarcimento del danno, nella misura della retribuzione globale di fatto dal 1.1.1994 al dì della effettiva reintegrazione nel ruolo del personale con la qualifica corrispondente a quello di operatore di esercizio ULA, oltre al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali più interessi legali e rivalutazione monetaria in favore della sig. Passavanti Salvatore ovvero alla maggior o minor somma che l Ill.mo Giudice adito riterrà proporzionata e sufficiente ai sensi dell art. 36 Cost. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento. Salvis iuribus. In via istruttoria Si producono i seguenti documenti: 1. Copia della G.U. N. 153 del 05/06/1982.
2. Copia della nota di iscrizione all albo dei sostituti portalettere, prot. DP/1 22638 dell 11.9.1986 dalla Direzione Pro. le PP.TT. di Trapani. 3. Copia della nota di conferma, DP/1/4212/AUT.MAT/92 del 30.1.1992. 4. Ai soli fini di provare che in data 31/12/1993 era iscritto all albo, copia di certificato di servizio. Ai sensi dell art. 9 comma 1 bis del D.L. 98/2011, il ricorrente dichiara che il reddito personale dallo stesso percepito nell anno 2010 è pari a zero. PASSAVANTI SALVATORE Trapani 25 luglio 2011 Avv. Luigi MESSINA